Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA costituito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Frojo Presidente relatore
Dott. Augusto Salustri Giudice
Dott. Andrea Ghio Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3627 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 7.11.2024, vertente tra
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe elettivamente domiciliate in Ivrea (TO), C.F._2
Piazza Balla, 14, presso lo studio dell'avv. Andrea Lazzari e rappresentate e difese dall'avv. Nevio Brunetta, giusta procura alle liti depositata in telematico congiuntamente all'atto di citazione;
Attrici
contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Rivoli (TO), 242, presso lo studio dell'avv. Azzurra Mulatero, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti depositata in telematico congiuntamente alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
OGGETTO: impugnazione testamento olografo.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: per parte attrice: “In via processuale, le SI.re e Parte_1 [...]
ribadiscono il difetto di legittimazione passiva della convenuta, Parte_2 in quanto priva della qualifica di erede, non avendo ella accettato l'eredità.
Pag. 1 a 12
NA (TV) 2) Disporsi l'acquisizione degli atti del fascicolo RG.
1088/2013 VG del tribunale di Ivrea, giudice tutelare, concernenti la nomina l'amministratore di sostegno per la SI.ra . 3)Disporre Parte_3 la sostituzione del CTU con un altro CTU, al quale formulare il seguente quesito: La SI.ra , nel momento in cui ha redatto il testamento di Pt_1 data 27 maggio 2014, poteva essere in stato di incapacità di intendere e di volere, anche eventualmente sulla base del principio del più probabile che non, tenuto conto delle seguenti circostanze indicate espressamente nella perizia del CTU: a) In primo luogo, dei gravi disturbi di personalità di cui era affetta la de cuius - (a tal proposito, il CTU afferma, rispondendo al
CTP dott. , che non ha mai detto che chi ha un disturbo istrionico, Per_1 bipolare o borderline è capace di testare); b) In secondo luogo, dell'anamnesi effettuata, sia in senso clinico che comportamentale, in relazione alle spese compulsive di abbigliamento firmato effettuate dalla SI.ra ed in relazione al bonifico di euro 245.000,00 eseguito dalla Pt_1 medesima dopo aver venduto la propria casa (il 5 novembre 2011) a favore della SI.ra , -persona di fatto sconosciuta che Controparte_2 aveva ospitato la SI.ra per un periodo di una o due settimane;
Parte_3
c) In terzo luogo, della difficoltà manifestata dalla SI.ra , riportata in Pt_1 data 24 luglio 2013/11.06.2013 e 31.10.2014, nel ricostruire la sua situazione economica, omettendo di riferire del citato bonifico e pretendendo di andare a vivere da sola in autonomia, sebbene in stato di povertà. Al nominando CTU è richiesta anche una valutazione psichiatrica in relazione alla scrittura adoperata dalla SI.ra nella Parte_3 redazione del testamento olografo, ossia quello a favore della convenuta di data 27 maggio 2014, non avendo il CTU nominato espresso alcuna valutazione di ordine psichiatrico sull'analisi grafologica del testamento di data 27 maggio 2014 che poteva essere comparato con quello, pure olografo, a favore delle attrici di data 15 settembre 2011. Ci si oppone, in ogni caso, alle istanze e deduzioni istruttorie ex adverso formulate e svolte, per tutti i motivi indicati nella terza memoria istruttoria di parte attrice. Nel merito. - Accogliersi le domande di cui all'atto di citazione, ossia accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 591 n. 3) c.c., l'invalidità del testamento olografo redatto dalla SI.ra in data 27 maggio Parte_3
2014 e, conseguentemente dichiararlo annullabile per incapacità del testatore e per l'effetto, dichiarare invece valido ed efficace unicamente il testamento olografo di data 15 settembre 2011; -Condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite e di CTU. Non sia accetta il
Pag. 2 a 12 contraddittorio in odine a domande ed eccezioni ed istanze istruttorie nuove che la convenuta dovesse formulare in sede di precisazione delle conclusioni”.
Per la convenuta: “Piaccia al Tribunale adito, per tutto quanto sopra esposto, disattese le formulate domande avversarie. Rigettarsi l'istanza di difetto di legittimazione passiva avanzata dalle attrici in prima memoria, poiché palesemente infondata in fatto e in diritto per i motivi già dedotti;
IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO respingere le domande formulate dalle
Signore ed , poiché infondate in fatto e in diritto Pt_1 Parte_2 per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, accertato che la Signora
era pienamente capace di disporre per testamento alla data Parte_3 del 27 maggio 2014, dichiarare unicamente valido ed efficace il testamento olografo dalla stessa redatto in data 27 maggio 2014 e pubblicato a Cirié il giorno 22 gennaio 2022, con il quale, revocando ogni altra disposizione, nomina sua erede universale;
IN Controparte_1
VIA ISTRUTTORIA, ai fini dell'appello ammettersi le spiegate istanze di parte convenuta, compresa la prova contraria, di cui alla II memoria autorizzata del 14.06.2023, nonché III memoria autorizzata del
06.07.2023. Acquisire in questo giudizio l'intero fascicolo R.G. V.G.
1088/2013 del Tribunale di Ivrea-Ufficio del Giudice Tutelare. Con condanna in ogni caso delle attrici alla rifusione delle spese ed onorari di causa (maggiorati dalla presenza costante di collegamenti ipertestuali), compresi rimborso forfettario, IVA e CPA, nonché integralmente le spese di CTU, cui parte convenuta si è fermamente opposta, e di CTP”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed - premettendo di essere nipoti della de Parte_1 Parte_2 cuius, , deceduta in data 20.02.2019 - hanno convenuto in Parte_3 giudizio per sentir pronunciare l'annullamento per Controparte_1 incapacità naturale ex art. 591 comma 2, n. 3) c.c. del testamento olografo, redatto in data 27.05.2014, con cui la de cuius aveva revocato una precedente disposizione testamentaria a beneficio delle attrici
(compiuta in data 5.09.2011) e aveva deSInato la convenuta come sua erede universale.
A sostegno della domanda di annullamento del testamento olografo del
27.05.2014, le attrici hanno esposto le seguenti circostanze di fatto:
- al momento della redazione della scheda testamentaria, la testatrice risiedeva presso il presidio residenziale “Casa Dei Pini”,
Pag. 3 a 12 sito in San Maurizio Canavese (TO), in quanto affetta da disturbi psico-fisici;
- nell'anno 2013, in ragione delle precarie condizioni di salute mentale della de cuius, determinanti una eccessiva prodigalità nonché una totale incapacità nella gestione autonoma del proprio patrimonio, era stato incardinato presso il Tribunale di Ivrea il procedimento RG n. 1088/2013 VG, volto alla nomina di un amministratore di sostegno, e che, con decreto del 29.07.2014, il
Giudice tutelare aveva nominato il Consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali (CISS), nella persona del legale rappresentante, territorialmente competente;
- tenuto conto del fatto che il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno è stato promosso nell'anno 2013,
, in quanto priva della capacità di intendere e di volere in Parte_3 riferimento al compimento di atti di gestione del proprio patrimonio, si trovava, al momento della redazione del secondo testamento olografo (maggio 2014), in una condizione di incapacità tale da renderlo del tutto invalido e inefficace ai sensi dell'art. 591, comma
2, n. 3) c.c.
Si è costituita in giudizio , beneficiaria Controparte_1 dell'attribuzione testamentaria oggetto di impugnazione, chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto, con conseguente declaratoria di validità ed efficacia del testamento impugnato.
Con il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., la difesa di ed ha eccepito il difetto di legitimatio ad Parte_1 Parte_2 causam della convenuta, avendo quest'ultima subordinato la propria formale accettazione dell'eredità all'esito favorevole della causa.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale ed espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Preliminarmente deve essere confermata l'ordinanza con la quale sono state respinte le istanze istruttorie formulate, con particolare riguardo alla richiesta di ammissione delle prove orali, atteso che i capitoli articolati sono irrilevanti ai fini del decidere per le ragioni di seguito esplicitate.
***
Pag. 4 a 12 § Sul difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , spiegata da Controparte_1 Pt_1
ed .
[...] Parte_2
In particolare, secondo la prospettazione attorea, la convenuta, nel dichiarare di costituirsi nel giudizio in qualità di mera “chiamata all'eredità” e non di “erede”, risulterebbe priva della legittimazione a contraddire.
In realtà, la prospettazione difensiva di parte attrice non può essere condivisa.
Anzitutto, giova premettere che la delazione, che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente all'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà occorrendo da parte del chiamato l'accettazione
(c.d. aditio) o in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (c.d. pro herede gestio) oppure, ancora, allorquando il chiamato si trovi nelle condizioni di cui all'art. 485 c.c. (Cfr. Cass.
Sez. II, Sent. n. 6479 del 6.05.2002; Cass. Sez. II, Sent.
n. 3696 del 12.03.2003; Cass. Sez. L., Sent. n. 10525 del 30-04.2010;
Cass. Sez. VI, Ord. n. 5247 del 6.03.2018).
Ciò posto, l'accettazione può desumersi in via presuntiva, oltre che da una condotta extraprocessuale, anche a fortiori laddove l'interessato si sia costituito in giudizio e ivi non abbia svolto in proposito alcuna contestazione, atteso che l'art. 115 c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Nel caso di specie, la costituzione in giudizio di Controparte_1 deve essere intesa quale atto di accettazione tacita dell'eredità, dal momento che la parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha spiegato un'attività difensiva che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario e che non sarebbe altrimenti giustificabile se non con la volontaria assunzione della veste di erede.
A ciò si aggiunga, peraltro, come la , con il deposito della CP_1 memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., abbia espressamente dichiarato che “qualora il Giudice intestato ritenga che dalla costituzione in giudizio possa derivare l'accettazione tacita della eredità, la convenuta nulla oppone” (cfr. Pag. 2, memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., depositata da parte convenuta il 18.05.2023), contegno, quest'ultimo,
Pag. 5 a 12 pienamente compatibile con la volontà della convenuta di accettare l'eredità di . Parte_3
A fortiori, anche laddove si volesse aderire alla tesi delle attrici (che non riconoscono il valore di accettazione tacita dell'eredità alla costituzione compiuta in giudizio dalla convenuta), non appare revocabile in dubbio che la medesima sia comunque legittimata passiva rispetto alla domanda volta alla caducazione del testamento non essendo ancora decorso il termine di prescrizione della relativa accettazione.
Per le considerazioni che precedono, in conclusione, l'eccezione sollevata dalle odierne attrici deve essere respinta.
§ Sull'annullabilità del testamento olografo per incapacità della testatrice ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3) c.c.
Passando ad esaminare la domanda spiegata da ed Parte_1
, volta a ottenere l'annullamento del testamento olografo, Parte_2 redatto da il 27.05.2014, si premette in linea generale che Parte_3
l'annullamento del testamento per incapacità naturale a disporre ex art. 591, comma 2, n. 3) c.c., presuppone la prova rigorosa del fatto che, al momento della redazione dell'atto, la de cuius si trovasse in uno stato psicofisico tale da sopprimerne del tutto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, non essendo sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà fosse semplicemente alterato o turbato per ragioni legate all'età ovvero alla malattia.
Orbene, nel caso di specie il c.t.u. ha evidenziato che dalla documentazione medica prodotta in causa da parte attrice (cfr. relazione psicologa dott.ssa del 16.07.2013 sub. doc. 13; relazione C.I.S.; Per_2 scheda di valutazione dott.ssa sub. doc. 14) e da quella acquisita Per_3 dal c.t.u. nel corso delle operazioni (cfr. allegati della relazione di c.t.u.) - sia pur con i limiti connaturati alla natura dell'incarico ed alla impossibilità di poter svolgere l'esame diretto del periziando - non sia emerso che, all'epoca di redazione del testamento, la de cuius versasse in una condizione di deterioramento delle funzioni cognitive così grave da privarla del tutto delle facoltà tanto di discernere la natura e gli effetti del negozio da concludere quanto di concepire ed esprimere liberamente la propria volontà.
Invero, il Consulente tecnico nominato con ordinanza del giorno
11.10.2023, Dott. , ha osservato che “Come risulta Persona_4 dall'esame della documentazione agli atti e di quella che ho acquisito
Pag. 6 a 12 successivamente sopravviene una condizione di deterioramento importante soltanto negli anni successivi, solo a partire dal 2017 e soprattutto nell'ultimo periodo prima del decesso, avvenuto nel 2018.
Invece sia nel periodo precedente, sia nel periodo più prossimo alla data del testamento (27/05/2014) non vi sono elementi che indichino che la SInora versasse in una condizione di deterioramento psichico Pt_1 grave, tale da renderla del tutto incapace di intendere e di volere e soprattutto di disporre per testamento” (cfr. Pagg. 22-23, Consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 14.05.2024).
Ancora, il CTU ha rilevato che “[…] la de cuius presentava da moltissimi anni una condizione depressiva, un disturbo di personalità che la maggior parte dei sanitari che l'hanno esaminata definisce non altrimenti specificato e che in una relazione viene definito di tipo istrionico, per un certo periodo aveva abusato di alcolici ed aveva una tendenza alla spesa compulsiva ed all'uso non controllato del danaro;
è anche descritta una forma di prodigalità. Dalle sue stesse verbalizzazioni, riportate nella documentazione che ho esaminato, ella presentava soprattutto un vissuto di solitudine e di isolamento sociale ed era in grado di stabilire pochi rapporti, oltretutto discontinui e molte volte interrotti in modo improvviso ma non sempre immotivato”, osservando come sovente soggetti con simili disturbi appaiano “particolarmente sensibile alla qualità del rapporto e ricerca un rapporto di comprensione ed attenzioni particolari per cui questo rende il soggetto bisognoso e succube di persone che possano fornirgli attenzione” (cfr. Pag. 24, Consulenza tecnica d'ufficio).
All'esito di un'indagine condotta su referti ed esiti diagnostici risalenti al periodo pressoché contestuale alla data di stesura del testamento, il perito ha dunque concluso per l'insussistenza di alcuna forma di incapacità di intendere e di volere in capo a il giorno dell'elaborazione della Parte_3 sua ultima disposizione testamentaria (“[…] anche se si tratta di persona che sicuramente ha problemi fisici rilevanti e un disturbo mentale, non emergono dalla documentazione elementi che dimostrino che versasse in quella condizione di totale incapacità che la potesse rendere incapace di disporre per testamento alla data del 27 -05 -2014”, cfr. Pag. 40, Consulenza tecnica d'ufficio).
Le premesse metodologiche da cui prende le mosse il consulente sono condivise dal giudice poiché assolutamente coerenti con l'orientamento della Suprema Corte in materia secondo cui l'incapacità naturale del disponente che ai sensi dell'art. 591 cod. civ. determina l'invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale
Pag. 7 a 12 processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che,
a causa dell'infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del SInificato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n.
5620 del 22.05.1995).
Le argomentazioni svolte dal c.t.u. devono essere pienamente condivise, poiché, oltre ad essere motivate in modo approfondito, valorizzano gli unici elementi documentali emersi.
La Suprema Corte ha precisato a più riprese come il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte (cfr. da ultimo Cass.
1815/2015).
A ciò va aggiunto che le conclusioni del c.t.u. sono pienamente coerenti con le risultanze emerse dall'esame di compiuto in data Parte_3
16.07.2014, quindi due mesi dopo la redazione del testamento, nell'ambito della procedura di amministrazione di sostegno (cfr. pag. 21 della relazione di c.t.u.).
Nel corso dell'esame, è risultata lucida e orientata nel tempo e Parte_3 nello spazio (Mi chiamo nata a [...] il 6 luglio Parte_3
1942 e abito presso la struttura Casa dei Pini via Ceretta n. 92 credo a
San Maurizio Can.se) e in grado di rispondere a domande sulla consistenza del suo patrimonio in modo sufficientemente preciso (A quanto ammonta la sua pensione? € 900,00 al mese con l'accompagnamento tutto compreso;
A quanto ammonta circa il suo patrimonio? Ho qualche soldino ma continuo ad intaccarlo per le mie spese personali, per il fumo e il caffè e per la biancheria a.d.r. non ho immobili perché ho venduto tutto cinque anni fa a.d.r. all'incirca il patrimonio ammonta ad € 100.000,00 vincolati presso l'Unicredit; la retta della casa di cura è di € 1.300,00-1.400,00 dipende a seconda dei medicinali).
Pag. 8 a 12 All'esito dell'esame, il giudice tutelare ha ritenuto che la misura dell'amministrazione di sostegno fosse adeguata alle eSIenze
(patrimoniali e di vita) di e che fosse proporzionata al suo Parte_3 grado di infermità, non ravvisando quindi la necessità di adottare i provvedimenti di cui all'art. 413 ult. comma c.p.c., che si rendono necessari ogniqualvolta la menomazione psichica dell'amministrando risulti di gravità tale da legittimare una pronuncia di interdizione.
Quanto poi allo specifico profilo della prodigalità, valorizzato dalla parte attrice come elemento sintomatico dell'incapacità di intendere e volere, il Consulente ha evidenziato che “tale comportamento può essere presente anche in soggetti che non hanno una patologia psichiatrica e compare nei soggetti affetti da Disturbi mentali tra cui il Disturbo bipolare, in genere nella fase maniacale e il Disturbo di personalità borderline […] ma la prodigalità e la tendenza a spese compulsive si può anche osservare in persone che vivono una condizione di frustrazione legata alla qualità della propria vita”, osservando che, sebbene la de cuius presentasse alcuni elementi propri di tale disturbo, tuttavia la prodigalità non rappresenta “una condizione che priva la persona della propria capacità in modo totale e assoluto e garantisce il mantenimento della capacità di disporre per testamento” (cfr. Pag. 26, Consulenza tecnica d'ufficio).
Anche tale considerazione deve essere condivisa.
Come noto, la prodigalità corrisponde a un comportamento abituale, caratterizzato dalla larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare che risulta eccessiva rispetto alle proprie condizioni socioeconomiche e al valore oggettivamente attribuibile al denaro.
Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 428 del 10/02/1968: “Essa si concreta in una abitudine di spendere in modo disordinato e smisurato, non confacente con le proprie condizioni patrimoniali ed economiche, così da denotare un'anomalia o alterazione psichica, che abolisca o riduca notevolmente la capacita di valutazione del denaro, nonché del pregiudizio economico che consegue allo sperpero o dissipazione delle proprie sostanze”.
Essa costituisce un'autonoma causa di inabilitazione (e non di interdizione) ai sensi dell'art. 415, comma 2 c.c., indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, laddove
– come precisato dalla giurisprudenza di legittimità - essa appaia ricollegabile a motivi futili (quali, a titolo esemplificativo, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano, o a dispetto dei
Pag. 9 a 12 vincoli di solidarietà familiare) e non a finalità aventi un proprio intrinseco valore (quali, a titolo esemplificativo, l'aiuto economico ovvero una elargizione per riconoscenza verso una persona che, sia pur estranea al nucleo familiare del disponente, risulti a quest'ultimo legato da ragioni di affetto;
cfr. Cass. Sez. I, Sent. n. 786 del 13.01.2017).
Analogamente, lo stato di etilismo cronico che era stato diagnosticato alla defunta (cfr. documentazione in atti) – del pari valorizzato dalla parte attrice come dato sintomatico di uno grave stato invalidante – costituisce in realtà una causa di inabilitazione (e non di interdizione) ex art. 415 comma 2° c.p.c., laddove la medesima esponga il soggetto a pregiudizi economici.
Pertanto, alla luce della documentazione versata in atti nonché delle risultanze dell'elaborato peritale, deve concludersi che non appaiono documentate circostanze specifiche da cui sia possibile desumere una condizione clinico-patologica di totale incapacità della testatrice nel periodo temporale in cui quest'ultima ha provveduto alla redazione dell'atto di ultima volontà.
A conferma di quanto sopra, pare opportuno considerare altresì il contenuto letterale del testamento olografo del 27.05.2014, che risulta semplice, chiaro e ragionevolmente determinato dalla vicinanza ad Pt_3
di nell'ultimo periodo della vita prestandole
[...] CP_1 CP_1 assistenza e garantendole un solido sostegno emotivo. Circostanza, quest'ultima, peraltro, mai specificamente contestata dalle odierne attrici, le quali, nelle loro difese, si sono sempre e solo limitate ad attenzionare la cartella clinica della parente, senza tuttavia far menzione alcuna della fragilità emotiva in cui quest'ultima versasse, tale da influenzare la stessa, bisognosa di affetto e di compagnia, nella predisposizione delle sue ultime volontà.
Si richiama, a tale specifico proposito, anche il contenuto del verbale dell'udienza del 16.07.2014, nel punto in cui ha dichiarato che: Parte_3
“Domanda: Da chi le piacerebbe essere assistito? Ora ho una SInora che era già in casa di riposo e l'ho conosciuta li perché guardava già un'altra e mi trovo bene con lei, si chiama non mi ricordo il cognome, non è CP_1 una mia parente. Per gestire il mio patrimonio mi piacerebbe essere aiutata da questa SInora”.
Il dato documentale pone in chiara evidenza come la disposizione testamentaria a favore della convenuta risultasse coerente con i
Pag. 10 a 12 sentimenti che la defunta nutriva in epoca prossima alla Parte_3 redazione del testamento.
La circostanza, richiamata a più riprese da parte attrice, che la convenuta fosse in realtà una conoscente superficiale di (al pari di Parte_3
, persona a cui la defunta aveva trasferito un'ingente Controparte_2 somma di danaro ricavata dalla vendita di un bene immobile) non può condurre a una differente soluzione.
In linea generale, il compimento di atti dispositivi del patrimonio a favore di soggetti che si rivelino, secondo la prospettazione di parte, persone sconosciute o comunque non fidate non è un elemento sufficiente a fondare il convincimento del giudice in ordine all'incapacità di intendere e volere del soggetto disponente (laddove venga esclusa, come nella specie, la ricorrenza di uno stato di infermità mentale in capo a quest'ultimo in base all'esame della documentazione medica) ma può, tutto al più, legittimare la pronuncia di annullamento degli atti dispositivi per dolo (ex art. 624 c.c. oppure ex art. 1427 c.c.) semprechè la parte onerata alleghi e riesca a fornire prova rigorosa della sussistenza dei relativi presupposti.
In questi termini, nella specie la deduzione compiuta dall'attrice circa il compimento di atti dispositivi da parte di a favore di persone Parte_3 conosciute in modo superficiale e scarsamente affidabili, anche ove fondata, non può legittimare di per sé l'accoglimento della domanda di annullamento per incapacità della testatrice, domanda che presuppone, come si è detto, la prova dell'assoluta incapacità a testare e non la mera allegazione (e prova) di comportamenti captativi in danno del disponente.
In via di definitiva conclusione, giova ribadire che, per poter condurre all'annullamento dell'atto di ultima volontà, è necessario provare non soltanto una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la circostanza che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi
(cfr. in termini da ultimo Corte di Appello Torino, sentenza n. 340/2022 del
28.03.2022).
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, deve, pertanto, essere rigettata la domanda attorea di declaratoria di invalidità del testamento olografo, redatto da in data 27.05.2014, per incapacità di Parte_3 intendere e di volere della testatrice.
Pag. 11 a 12 § Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico delle attrici, ed , e Parte_1 Parte_2 sono liquidate, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della natura e della complessità delle questioni trattate, applicando gli importi valori medi in relazione allo scaglione di riferimento compreso tra 26.000,00 –
52.000,00 in ragione del valore indeterminabile della vertenza, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, degli oneri previdenziali e fiscali, nonché delle spese vive per notificazioni, contributo unificato e diritti di cancelleria.
Inoltre, è meritevole di rimborso la spesa relativa alla consulenza tecnica di parte, inerente all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa e alla successiva compilazione della relazione del consulente, debitamente documentata poiché essa ha natura di allegazione difensiva tecnica e rientra tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3380 del 2015).
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa con decreto del 23.05.2024, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione collegiale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 3627/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta la domanda spiegata da ed;
Parte_1 Parte_2
2) condanna ed al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di , che si liquidano in € Controparte_1
7.616,00 per compensi professionali, € 2.443,00 per spese CTP, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
3) pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Ivrea, il 21 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Stefania Frojo
Pag. 12 a 12