Art. 10.
Nel primo esercizio finanziario di applicazione del fondo nazionale trasporti, alle aziende costituite in societa' per azioni a totale partecipazione pubblica, il cui disavanzo e' iscritto nel bilancio di previsione degli enti proprietari dell'anno successivo a quello di competenza delle aziende stesse ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43 , sara' assicurata dalla regione anche la copertura del disavanzo dell'anno precedente risultante dal bilancio redatto e approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile in aggiunta alle erogazioni di cui all'articolo 5.
Nel primo esercizio finanziario di applicazione del fondo nazionale trasporti, alle aziende costituite in societa' per azioni a totale partecipazione pubblica, il cui disavanzo e' iscritto nel bilancio di previsione degli enti proprietari dell'anno successivo a quello di competenza delle aziende stesse ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43 , sara' assicurata dalla regione anche la copertura del disavanzo dell'anno precedente risultante dal bilancio redatto e approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile in aggiunta alle erogazioni di cui all'articolo 5.