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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/04/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 8597/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice rel.
Dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 8597/2024 R.G. promosso da
(c.f. , con l'avv. VENDRAMIN Parte_1 C.F._1
DANIELA, ricorrente, contro
(c.f. ), con l'avv. CAGNATEL Controparte_1 C.F._2
MARCO e FERIALDI FRANCESCO, resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente: come da verbale del 18.3.2025.
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto ricorso volto alla pronuncia della separazione personale da Parte_1
premettendo che le parti hanno contratto matrimonio in Tunisia con Controparte_1 atto n. 562 dell'anno 2016, nel Comune di Denden, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Jesolo (VE) al n. 21, Parte II - Serie C - Anno 2021, e che dalla loro unione sono nati i figli nato a [...]à di Piave il 27/03/2019, e Persona_1
nata a [...]à di Piave il 01/03/2021. Persona_2
La ricorrente ha concluso chiedendo: “
1. Pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la separazione giudiziale dei coniugi;
2. affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con Per_2 Per_1
la precisazione che la responsabilità genitoriale sui figli sarà esercitata congiuntamente dai genitori, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza saranno dunque assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
3. collocare
i figli minori a vivere presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
4. Parte_1
disporre che il padre tenga i figli minori con sé secondo il seguente calendario di massima, salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli: per almeno due pomeriggi a settimana andando a prendere i figli all'uscita da scuola con riaccompagnamento presso
l'abitazione materna la sera entro le ore 20:00. a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera
(anche con pernottamento presso il padre, qualora quest'ultimo disponga di un'abitazione idonea ad accoglierli ossia dotata di una camera per i bambini), fatta eccezione per il periodo estivo (da maggio a settembre) quando il padre potrà tenere con sé i figli nel giorno di riposo infrasettimanale dopo la scuola. ponti e festività scolastiche, collegati al fine settimana di competenza. - 10 giorni anche non consecutivi durante i periodi di vacanze scolastiche. Durante i due mesi di pausa dal lavoro della madre (da novembre fino a i primi di gennaio), quest'ultima potrà continuare come da abitudine a portare con sé i figli in vacanza in Tunisia presso la casa dei nonni materni, per un tempo massimo di 45 giorni. Pertanto, in tale periodo le visite del padre saranno sospese, salvo che lo stesso si trovi in Tunisia nel medesimo periodo.
5. assegnare alla Sig. la casa familiare, sita in San Donà di Piave (VE) Via Giorgione Parte_1
38, (già oggetto di contatto di locazione alla medesima intestato) con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, in quanto sostituiva dell'appartamento di Jesolo.
6. disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori e con l'assegno mensile di importo non inferiore a € 300,00 (€ 150,00 per Per_2 Per_1
ciascun figlio), da versarsi alla sig.ra in via anticipata il giorno 5 di ogni mese e con Parte_1
decorrenza dalla data della domanda, importo rivalutabile secondo gli indici Istat costo della vita. 7. CP_ Stabilire che l'Assegno Unico familiare per i figli erogato dall' sia corrisposto integralmente alla madre collocataria della prole, pertanto eventuali somme percepite dal marito a tale titolo dovranno essere corrisposte immediatamente alla moglie.
8. disporre che il padre provveda al pagamento, in via anticipata, ovvero tramite rimborso al 50% delle spese straordinarie di e come da Protocollo del Per_2 Per_1
Tribunale di Venezia”.
Si è costituito in giudizio così concludendo: “a) I coniugi vivranno separati, Controparte_1
libero ciascuno di fissare ove ritiene la propria residenza;
b) i figli minori e Per_1 Persona_2
verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in San Donà di Piave (VE), via Giorgione, 38, che verrà assegnata alla signora Pt_1
Tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza saranno, dunque, assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. I bambini staranno con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze scolastiche degli stessi, durante i mesi estivi (periodo tra maggio e settembre) per tutta la giornata di giovedì (giorno di riposo infrasettimanale del padre), mentre successivamente (periodo da ottobre ad aprile), non appena reperirà un alloggio idoneo, i figli staranno con il signor a weekend alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, con pernottamento presso lo CP_1
stesso, oltre a due pomeriggi a settimana, prelevando gli stessi all'uscita da scuola e riportandoli presso
l'abitazione materna alla sera entro le 20, con ponti e festività scolastiche collegati al fine settimana di competenza. Quanto alle vacanze con i figli in Tunisia, i genitori, ad anni alterni, potranno portare con sé i figli, concordando in via anticipata i periodi che verranno trascorsi all'estero, comunicandosi anticipatamente giorno di partenza e di ritorno dei minori e durante la permanenza in Tunisia dovrà sempre essere garantita la presenza di uno dei due genitori dei minori;
c) il padre corrisponderà alla signora a Pt_1
titolo di mantenimento dei due figli minori, e l'importo mensile di € 200,00, in ragione Per_1 Per_2
di metà per ciascun figlio. L'importo mensile verrà aggiornato secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo all'adozione dei citati provvedimenti provvisori e verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto indicato dalla signora entro il giorno cinque di ogni mese;
la ricorrente, inoltre, percepirà Pt_1
l'assegno unico familiare previsto per i due figli. d) il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Venezia, con la precisazione che dette spese dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi ed il rimborso avverrà a seguito dell'esibizione di regolare documentazione fiscale. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
All'udienza dell'11.7.2024, le parti non sono comparse personalmente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 473bis.42, comma 6, c.p.c., per cui non si è potuto esperire il tentativo di conciliazione.
Con Ordinanza del 26.7.2024 ex art. 473-bis.22 c.p.c., il Giudice delegato ha assunto in via provvisoria ed urgente i seguenti provvedimenti: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno;
2. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con la precisazione che la responsabilità genitoriale sui Per_2 Per_1
figli sarà esercitata congiuntamente dai genitori, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione;
tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza saranno dunque assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
3. dispone la collocazione prevalente dei figli minori presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
4. dispone che il padre Parte_1
tenga i figli minori con sé secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli: per almeno due pomeriggi a settimana andando a prendere i figli all'uscita da scuola con riaccompagnamento presso l'abitazione materna la sera entro le ore
20:00; a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera (anche con pernottamento presso il padre, qualora quest'ultimo disponga di un'abitazione idonea ad accoglierli ossia dotata di una camera per i bambini), fatta eccezione per il periodo estivo (da maggio a settembre) quando il padre potrà tenere con sé i figli nel giorno di riposo infrasettimanale dopo la scuola;
ponti e festività scolastiche, collegati al fine settimana di competenza;
i genitori, ad anni alterni, potranno portare con sé i figli in vacanza in Tunisia presso la casa dei nonni materni/paterni, per un tempo massimo di 30 giorni e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori;
i genitori concorderanno in via anticipata i periodi che verranno trascorsi, all'estero, comunicandosi anticipatamente giorno di partenza e di ritorno dei minori e durante la permanenza in Tunisia dovrà sempre essere garantita la presenza di uno dei due genitori dei minori.
5. assegna alla Sig.ra la casa familiare, sita in San Donà di Piave (VE) Via Giorgione Parte_1
38, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti.
6. dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori e con l'assegno mensile di importo di €300,00 (€150,00 per ciascun figlio), da Per_2 Per_1
versarsi alla sig.ra in via anticipata il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data Parte_1 del deposito del ricorso, importo rivalutabile secondo gli indici Istat.
7. dà atto che l'Assegno Unico CP_ familiare per i figli erogato dall' sarà corrisposto integralmente alla madre collocataria della prole.
8. dispone che il padre provveda al pagamento, in via anticipata, ovvero tramite rimborso al 50% delle spese straordinarie di e come da Protocollo del Tribunale di Venezia”. Per_2 Per_1
Con il medesimo provvedimento, in via istruttoria, il Giudice delegato ha ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alle parti l'esibizione di documentazione economica aggiornata, rinviando per il suo esame all'udienza del 19 novembre 2024, nella quale il G.D. ha disposto che parte resistente depositasse il rendiconto della Carta “Super flash” relativo all'anno 2024 entro il 31 gennaio 2025 e rinviando per i medesimi incombenti all'udienza del 18 febbraio 2025.
Con istanza depositata in data 10.2.2025, l'avv. Vendarmin, per conto della ricorrente, ha presentato istanza ex art. 473bis.39 c.p.c., con la quale ha chiesto di modificare i provvedimenti di cui all'ordinanza del 26/07/2024 e in particolare: “Disporre l'affidamento esclusivo dei figli e a favore della madre, fermo restando il diritto Persona_1 Persona_2
dovere del padre di fare visita ai figli secondo il calendario già indicato in ordinanza 26/07/2024. disporre a carico del sig. l'obbligo di versare, quale contributo al mantenimento Controparte_3
ordinario di entrambi i figli minori, l'assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a favore della sig.ra , da versarsi in via anticipata il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile Parte_1
CP_ secondo gli indici istat. Fermo restando che l'assegno unico familiare per i figli erogato dall' sarà corrisposto integralmente alla madre collocataria della prole e fermo restando che il padre provveda al pagamento, in via anticipata, ovvero tramite rimborso al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Venezia;
2) Individuare ai sensi dell'art. 614 bis la somma di denaro dovuta dal sig. per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del CP_3
provvedimento; 3) In ogni caso, adottare i provvedimenti opportuni;
4) con condanna del resistente alle spese del processo, da liquidarsi al definitivo”.
Il G.D. ha fissato per la discussione dell'istanza di modifica l'udienza del 18.2.2025.
A quest'ultima udienza, l'avv. Marco Cagnatel e l'avv. Francesco Ferialdi hanno dichiarato di rinunciare al mandato e hanno chiesto la concessione di un termine per consentire alla parte resistente di munirsi di un nuovo difensore, per cui la causa è stata rinviata all'udienza del 18 marzo 2025. non si è costituito con un nuovo difensore e all'udienza del 18 marzo Controparte_1
2025 non è comparso, per cui l'avv. Vendramin, per conto della ricorrente, considerata la condotta processuale della controparte, ha rinunciato all'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti e ha chiesto di poter precisare le conclusioni con rinuncia dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c. sulle seguenti conclusioni di merito: “
1. pronunciare, anche con sentenza la separazione giudiziale dei coniugi.
2. Disporre l'affidamento esclusivo dei figli e a favore della madre, fermo restando il diritto dovere Persona_1 Persona_2
del padre di fare visita ai figli secondo il calendario già indicato in ordinanza 26/07/2024, con
l'esclusione della possibilità per il sig. di portare con sé i minori in Tunisia.
4. Persona_2
Assegnare alla ricorrente la casa familiare sita in San Donà di Piave, via Giorgione n. 38. 5. disporre a carico del sig. l'obbligo di versare, quale contributo al mantenimento ordinario di Controparte_3
entrambi i figli minori, l'assegno mensile di €400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a favore della sig.ra
, da versarsi in via anticipata il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli Parte_1
CP_ indici Istat. Fermo restando che l'assegno unico familiare per i figli erogato dall sarà corrisposto integralmente alla madre collocataria della prole e fermo restando che il padre provveda al pagamento, in via anticipata, ovvero tramite rimborso al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di
Venezia;
4. con condanna del resistente alle spese del processo”.
Il Giudice delegato ha, dunque, disposto la chiusura del sub procedimento di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti e ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
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Innanzitutto, deve essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella fattispecie, la richiesta di separazione da parte di entrambe le parti rende evidente la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 cod. civ. per la separazione tra i coniugi.
La situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni inerenti all'affidamento, la collocazione prevalente, la frequentazione con il padre ed il mantenimento dei minori e Persona_1
si rileva quanto segue. Persona_2
Nel ricorso, la sig.ra a allegato che il sig. fin dalle origini del Parte_1 CP_1
matrimonio, ha sempre tentato di limitare la libertà della moglie, proibendole di uscire se non per lavorare o in compagnia della famiglia e che il marito la ricopriva sovente di insulti e la trattava con disprezzo anche in presenza dei genitori di lei;
ella in passato temeva di ribellarsi a tali comportamenti, ma ora è maturata e perfettamente integrata nel contesto sociale in cui vive e ha preso la sofferta decisione di porre fine al matrimonio, il marito ha lasciato la casa familiare ai primi di aprile e la ricorrente si è trasferita con i figli e i suoi genitori in un appartamento in locazione a San Donà di Piave (VE), via Giorgione 38.
Con i loro atti introduttivi, le parti hanno concordato sull'affidamento condiviso dei figli, sulla loro collocazione prevalente presso la madre e hanno sostanzialmente convenuto anche sul calendario di frequentazione tra il padre ed i figli, per cui con l'Ordinanza del
26/07/2024, il Giudice delegato ha statuito in conformità.
Successivamente, con istanza depositata in data 10.2.2025, la ricorrente ha presentato domanda ex art. 473bis.39 c.p.c., con la quale ha chiesto di modificare i provvedimenti di cui all'ordinanza del 26/7/2024, sulla base dei seguenti fatti sopravvenuti:
- il sig. non ha provveduto puntualmente al mantenimento dei figli;
Controparte_1
- il resistente ha violato le prescrizioni in ordine alle modalità di affidamento condiviso disposto in via provvisoria, in quanto egli, negli ultimi sei mesi ha tenuto con sé i figli soltanto per due volte per soli 45 minuti e dal 29/11/2024, al rientro dalla Tunisia, egli non ha più fatto visita ai minori, né si è in alcun modo occupato delle necessità dei propri figli;
- egli si è trasferito in Tunisia da fine settembre a fine novembre 2024 senza darne alcuna comunicazione alla madre.
Le allegazioni della ricorrente devono ritenersi provate ai sensi dell'art. 115, comma 2,
c.p.c., dato che i legali del convenuto hanno rimesso il proprio mandato professionale all'udienza del 18.2.2025 e, pur concesso un termine a difesa, il resistente non si è costituito con nuovo difensore, né è comunque comparso all'udienza.
Va, dunque, disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, in considerazione del disinteresse dimostrato dal padre per la prole palesato anche dalla condotta
“processuale” tenuta dallo stesso, mentre la madre è sembrata adeguata rispetto alle funzioni genitoriali fondamentali.
Com'è noto, l'affidamento “condiviso” – comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore – si pone ad oggi come regola;
rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo;
alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore"; l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale;
occorre, viceversa, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, per cui l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso deve essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Nel caso di specie, sono emersi dunque elementi tali da indurre a formulare, da un lato, un giudizio positivo circa la capacità genitoriale della madre, dall'altro una prognosi negativa in ordine all'idoneità del padre di farsi carico della crescita dei figli – dato che egli ha frequentato i figli in modo del tutto discontinuo, assentandosi senza comunicare alcunché per un significativo periodo di tempo e contribuendo al loro mantenimento in modo non puntuale e completo – rendendo ipotizzabile un regime diverso e più favorevole a quest'ultimo solo allorquando questi dimostri di essere in grado di esercitare in maniera responsabile e fattiva il proprio ruolo genitoriale.
Qualora il padre esprima una seria volontà di vedere i figli con continuità, le visite potranno avvenire soltanto con l'intermediazione del Servizio Sociale territorialmente competente, al quale il resistente dovrà preventivamente rivolgersi e al quale spetterà ogni valutazione circa le modalità di riavvicinamento padre – figli e l'eventuale calendarizzare degli incontri.
Quanto agli aspetti economici, si deve ricordare che il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale e che ai fini della determinazione del contributo da porre a carico del convenuto devono essere considerate le esigenze del minore, rapportate all'età e alla situazione sociale, le condizioni economiche delle parti quali emergenti dalla documentazione in atti e l'incidenza del contributo fornito con la cura e l'assistenza dei figli, nella specie a totale carico della ricorrente.
Da un punto di vista della situazione economica delle parti, si deve rilevare che
[...]
avora come cameriera ai piani con contratto a tempo determinato di dieci mesi Pt_1
all'anno e percepisce una retribuzione media annuale di circa €11.400,00 come da modelli
730 relativi ai redditi 2020- 2021- 2022 – 2023 e CUD relativi ai redditi 2023 (doc. 5, 6, 7, 8,
9, 22, fasc. ricorrente). Da maggio 2024, il suo reddito mensile si è attestato su di una somma media di circa €1.700 al netto d'imposta. lavora come dipendente stagionale presso la struttura ricettiva Controparte_1
“Pensione Villa Joli” nei mesi compresi tra maggio e settembre, percependo un reddito annuo medio, al netto delle imposte, pari a circa € 5.200,00 (Certificazione Unica 2022,
2023, 2024, docc. 2, 3 e 4) e nei periodi di disoccupazione ha percepito la NASpI, per cui risulta aver avuto un reddito al netto d'imposta di circa €8500 nel 2023, €8250 nel 2022 e
€8900 nel 2021 (modelli 730 2022, 2023 e 2024, doc. 9, 10 e 11 fasc. resistente).
Alla luce dei criteri previsti dall'art. 337-ter c.c., e in particolare dei tempi di permanenza dei figli a totale carico della madre, appare congruo disporre a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare a la somma di €350,00 (€175,00 a figlio) a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento dei figli e che lo stesso debba contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie scolastiche, sanitarie, ricreative della prole se e in quanto debitamente documentate secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019.
Si deve, inoltre, dare atto che l'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra stante l'affidamento esclusivo dei minori alla madre. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo considerando il valore indeterminabile della causa e la limitata attività svolta.
P.Q.M.
- Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
congiuntisi in matrimonio il 17/11/2016, iscritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Jesolo (VE) al n. 21, Parte II - Serie C - Anno 2021.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, con Per_2 Per_1
collocamento prevalente presso quest'ultima e con diritto di visita del padre come indicato in premessa.
- Assegna a la casa familiare, sita in San Donà di Piave (VE), via Parte_1
Giorgione 38, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, per ivi vivere con i figli.
- Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori e con Per_2 Per_1
l'assegno mensile di importo di €350,00 (€175,00 per ciascun figlio), da versarsi a Parte_1
in via anticipata il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data del deposito
[...]
del ricorso, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
- Dispone che il padre provveda al pagamento, in via anticipata, ovvero tramite rimborso al 50% delle spese straordinarie di e come da Protocollo del Tribunale di Per_2 Per_1
Venezia. CP_
- Dà atto che l'Assegno Unico familiare per i figli erogato dall' sarà corrisposto integralmente alla madre collocataria della prole.
- Condanna a rimborsare a le spese di lite che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in €6.164,00 per compensi (€1.701,00 fase di studio, €1.204,00 fase introduttiva,
€1.806,00 fase istruttoria ed €1.453,00 fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 03/04/2025
Il Giudice estensore dott. Alessandro Cabianca
La Presidente dott.ssa Lisa Micochero