TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/12/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
__________
Riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Marika Motta Presidente
dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
dott.ssa Sara Antonelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1100/2024 R.G., avente ad oggetto rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, e dell'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011
promossa da
(Cod. Fisc. ), cittadina italiana, nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
13.03.1986, residente in [...]
domiciliata in Piazza Armerina, via Machiavelli n. 115, presso lo studio dell'avv. Michele Guglielmo
NO (c.f. ), dal quale è rappresentata ed assistita giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2
nei confronti di:
Pubblico Ministero, in sede;
pagina 1 di 5 All'udienza dell'11.07.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rese dal procuratore dell'attrice, come da verbale di precisazione delle conclusioni, nonché dal P.M. - a cui gli atti sono stati trasmessi - il quale, con nota del 31/03/2025, si è espresso in senso favorevole all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale la rettificazione degli atti dello stato civile - con Parte_1 indicazione del nuovo sesso maschile e del prenome . Per_1
A sostegno della chiesta rettifica parte ricorrente ha dedotto di non mostrare remore a presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome maschile a tenere comportamenti e atteggiamenti Per_1
maschili, non uniformandosi ai canoni estetici femminili in alcun modo.
Ha aggiunto la ricorrente che, nel corso dell'adolescenza, nonostante lo sviluppo ormonale ordinario, ha ritenuto e sentito di vivere in un corpo non corrispondente al proprio genere, presentandosi infatti agli altri come di non essersi mai coniugata e di non aver generato figli e di essere, Per_1
attualmente, felicemente unita ad una donna, , con la quale ha una stabile relazione Controparte_2
sentimentale ed affettiva sin dai primi del 2022.
Ha allegato, quindi, la ricorrente di presentare una forte, determinata e permanente identificazione nel genere opposto, rispetto al quale la connotazione sessuale femminile attribuita alla nascita si pone come impedimento ad una sua completa realizzazione personale, precisando di aver maturato il desiderio di mutare sesso, iniziando, sin dal 2020, una terapia di conversione ormonale con effetto virilizzante a base di testosterone, che continua ad attuare con ferma costanza.
Invero, dalla relazione psicodiagnostica del 22.2.2024 a firma del Dott. psichiatra, Persona_2 prodotta dalla ricorrente (sub all. 2), è emerso che “ dalla tenera età non individuava nel Per_3
proprio corpo la giusta identità sessuale;
pertanto, al termine di un lungo periodo di riflessione introspettiva … ha continuato a manifestare la ferrea volontà di sottoporsi a tutti gli interventi di riassegnazione chirurgica sessuale, per ottenere la modifica dei caratteri sessuali, ritenendo tali interventi indispensabili e fondamentali per affrontare con maggiore serenità la normale vita quotidiana di relazione”.
pagina 2 di 5 Con la relazione redatta dall'equipe Multidisciplinare Disforia di genere del presidio territoriale di assistenza di Catania (all. 3), a firma del dott. è stato espresso parere positivo, CP_3 Persona_4
ritenendo la procedura per la modifica del sesso gonadico e del fenotipo, per adeguarlo a quello psicologico, quale misura necessaria per il benessere psicofisico della paziente, giudicata in tal senso pronta ed idonea.
In detta relazione si certifica ed attesta, segnatamente, che la procedura per correggere ed adeguare il sesso gonadico a quello psicologico è adeguata e necessaria per il benessere psicofisico della paziente, che è peraltro pronta ed idonea.
In sede di audizione, la ricorrente ha altresì confermato la volontà di rettificare l'attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164; di non essersi sposata e non aver mai avuto figli e, segnatamente, di essere ben consapevole della sua scelta e delle conseguenze della stessa, nonché del trattamento medico-chirurgico e delle cure cui dovrà sottoporsi per raggiungere il fine voluto. I familiari presenti hanno confermato che fin da piccola la ricorrente si è sempre indentificata nel sesso maschile.
Ciò premesso, le domande meritano accoglimento.
Va premesso, in punto di diritto, che l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza costituzionale a cui, del resto, si sono adeguati diversi giudici di merito (cfr la sentenza del Tribunale di Milano, n. 2491 del 22 febbraio -1° marzo 2018) è nel senso di riconoscere all'intervento chirurgico di demolizione e ricostruzione dei caratteri sessuali primari non più un presupposto necessario della rettifica dei dati anagrafici (così come ritenuto all'indomani dell'emanazione della legge del 1982), bensì un presupposto meramente eventuale.
Posto, infatti, che dalla lettera della legge n. 164/1982 non si evince chiaramente quali debbano essere i caratteri sessuali da modificare - se quelli primari ovvero quelli secondari, laddove essa afferma che il diritto alla rettificazione dell'attribuzione del sesso è riconosciuto nei limiti dell' “intervenuta modificazione dei caratteri sessuali” - a fare chiarezza è intervenuta prima la Corte di Cassazione e poi la Corte Costituzionale.
Ed invero, quest' ultima, con la sentenza n. 221 del 21.10.2015, ha ritenuto che «La legge n. 164 del
1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce
pagina 3 di 5 prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
Il problema si è posto più in particolare a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 il cui art. 31, commi 4 e 5 “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, in vigore dal 6 ottobre 2011, dispone: «Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro».
In sostanza, la Corte Costituzionale, sulla spinta di quanto già sostenuto da Cass. civ. Sez. I,
20.07.2015, n. 15138, secondo cui «Deve essere riconosciuto il diritto dei transessuali ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso senza doversi necessariamente sottoporre alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla loro identità di genere» ha riconosciuto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, posta al vaglio di legittimità costituzionale, così come integrata dalla novella del 2011, il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (consacrato sia nell'art. 2 della Costituzione, che nell'art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto - dotato anch'esso di copertura costituzionale - alla salute.
La Corte ha, infatti, argomentato nel senso che la piena attuazione dei «diritti della persona (...) porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare
l'adeguamento dei caratteri sessuali", sicché "la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
In definitiva, secondo la più recente giurisprudenza sul punto, il cambio di sesso di una persona non può ricondursi/ridursi all'intervento chirurgico, considerato solo uno strumento eventuale e di ausilio e non una soluzione per il benessere psico-fisico della persona.
pagina 4 di 5 Del resto, il diritto a ottenere immediatamente la modifica anagrafica risponde all'esigenza di non attendere i lunghi tempi della sanità e dei complessi interventi chirurgici.
Ciò posto, nel caso di specie la documentazione prodotta e più sopra richiamata evidenzia la sussistenza dei presupposti per l'integrale accoglimento delle spiegate domande.
Sussistono, quindi, le condizioni per l'emanazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 1 della Legge 14.04.1982, n. 164), con conseguente attribuzione di un nuovo prenome maschile, ai sensi dell'art. 5 della legge citata, che la parte ha indicato in . Per_1
Attesa la natura della controversia e l'assenza di una soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale attribuisce a (Cod. Fisc. ), cittadina italiana, Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], il sesso maschile in luogo di quello femminile ed il nome di in Per_1
luogo di quello di autorizzandola a sottoporsi al trattamento chirurgico specifico onde adeguare i Pt_1
caratteri sessuali a quelli di genere maschili.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo la rettificazione negli appositi registri dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Giudice rel./est Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
__________
Riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Marika Motta Presidente
dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
dott.ssa Sara Antonelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1100/2024 R.G., avente ad oggetto rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, e dell'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011
promossa da
(Cod. Fisc. ), cittadina italiana, nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
13.03.1986, residente in [...]
domiciliata in Piazza Armerina, via Machiavelli n. 115, presso lo studio dell'avv. Michele Guglielmo
NO (c.f. ), dal quale è rappresentata ed assistita giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2
nei confronti di:
Pubblico Ministero, in sede;
pagina 1 di 5 All'udienza dell'11.07.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rese dal procuratore dell'attrice, come da verbale di precisazione delle conclusioni, nonché dal P.M. - a cui gli atti sono stati trasmessi - il quale, con nota del 31/03/2025, si è espresso in senso favorevole all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale la rettificazione degli atti dello stato civile - con Parte_1 indicazione del nuovo sesso maschile e del prenome . Per_1
A sostegno della chiesta rettifica parte ricorrente ha dedotto di non mostrare remore a presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome maschile a tenere comportamenti e atteggiamenti Per_1
maschili, non uniformandosi ai canoni estetici femminili in alcun modo.
Ha aggiunto la ricorrente che, nel corso dell'adolescenza, nonostante lo sviluppo ormonale ordinario, ha ritenuto e sentito di vivere in un corpo non corrispondente al proprio genere, presentandosi infatti agli altri come di non essersi mai coniugata e di non aver generato figli e di essere, Per_1
attualmente, felicemente unita ad una donna, , con la quale ha una stabile relazione Controparte_2
sentimentale ed affettiva sin dai primi del 2022.
Ha allegato, quindi, la ricorrente di presentare una forte, determinata e permanente identificazione nel genere opposto, rispetto al quale la connotazione sessuale femminile attribuita alla nascita si pone come impedimento ad una sua completa realizzazione personale, precisando di aver maturato il desiderio di mutare sesso, iniziando, sin dal 2020, una terapia di conversione ormonale con effetto virilizzante a base di testosterone, che continua ad attuare con ferma costanza.
Invero, dalla relazione psicodiagnostica del 22.2.2024 a firma del Dott. psichiatra, Persona_2 prodotta dalla ricorrente (sub all. 2), è emerso che “ dalla tenera età non individuava nel Per_3
proprio corpo la giusta identità sessuale;
pertanto, al termine di un lungo periodo di riflessione introspettiva … ha continuato a manifestare la ferrea volontà di sottoporsi a tutti gli interventi di riassegnazione chirurgica sessuale, per ottenere la modifica dei caratteri sessuali, ritenendo tali interventi indispensabili e fondamentali per affrontare con maggiore serenità la normale vita quotidiana di relazione”.
pagina 2 di 5 Con la relazione redatta dall'equipe Multidisciplinare Disforia di genere del presidio territoriale di assistenza di Catania (all. 3), a firma del dott. è stato espresso parere positivo, CP_3 Persona_4
ritenendo la procedura per la modifica del sesso gonadico e del fenotipo, per adeguarlo a quello psicologico, quale misura necessaria per il benessere psicofisico della paziente, giudicata in tal senso pronta ed idonea.
In detta relazione si certifica ed attesta, segnatamente, che la procedura per correggere ed adeguare il sesso gonadico a quello psicologico è adeguata e necessaria per il benessere psicofisico della paziente, che è peraltro pronta ed idonea.
In sede di audizione, la ricorrente ha altresì confermato la volontà di rettificare l'attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164; di non essersi sposata e non aver mai avuto figli e, segnatamente, di essere ben consapevole della sua scelta e delle conseguenze della stessa, nonché del trattamento medico-chirurgico e delle cure cui dovrà sottoporsi per raggiungere il fine voluto. I familiari presenti hanno confermato che fin da piccola la ricorrente si è sempre indentificata nel sesso maschile.
Ciò premesso, le domande meritano accoglimento.
Va premesso, in punto di diritto, che l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza costituzionale a cui, del resto, si sono adeguati diversi giudici di merito (cfr la sentenza del Tribunale di Milano, n. 2491 del 22 febbraio -1° marzo 2018) è nel senso di riconoscere all'intervento chirurgico di demolizione e ricostruzione dei caratteri sessuali primari non più un presupposto necessario della rettifica dei dati anagrafici (così come ritenuto all'indomani dell'emanazione della legge del 1982), bensì un presupposto meramente eventuale.
Posto, infatti, che dalla lettera della legge n. 164/1982 non si evince chiaramente quali debbano essere i caratteri sessuali da modificare - se quelli primari ovvero quelli secondari, laddove essa afferma che il diritto alla rettificazione dell'attribuzione del sesso è riconosciuto nei limiti dell' “intervenuta modificazione dei caratteri sessuali” - a fare chiarezza è intervenuta prima la Corte di Cassazione e poi la Corte Costituzionale.
Ed invero, quest' ultima, con la sentenza n. 221 del 21.10.2015, ha ritenuto che «La legge n. 164 del
1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce
pagina 3 di 5 prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
Il problema si è posto più in particolare a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 il cui art. 31, commi 4 e 5 “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, in vigore dal 6 ottobre 2011, dispone: «Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro».
In sostanza, la Corte Costituzionale, sulla spinta di quanto già sostenuto da Cass. civ. Sez. I,
20.07.2015, n. 15138, secondo cui «Deve essere riconosciuto il diritto dei transessuali ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso senza doversi necessariamente sottoporre alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla loro identità di genere» ha riconosciuto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, posta al vaglio di legittimità costituzionale, così come integrata dalla novella del 2011, il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (consacrato sia nell'art. 2 della Costituzione, che nell'art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto - dotato anch'esso di copertura costituzionale - alla salute.
La Corte ha, infatti, argomentato nel senso che la piena attuazione dei «diritti della persona (...) porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare
l'adeguamento dei caratteri sessuali", sicché "la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
In definitiva, secondo la più recente giurisprudenza sul punto, il cambio di sesso di una persona non può ricondursi/ridursi all'intervento chirurgico, considerato solo uno strumento eventuale e di ausilio e non una soluzione per il benessere psico-fisico della persona.
pagina 4 di 5 Del resto, il diritto a ottenere immediatamente la modifica anagrafica risponde all'esigenza di non attendere i lunghi tempi della sanità e dei complessi interventi chirurgici.
Ciò posto, nel caso di specie la documentazione prodotta e più sopra richiamata evidenzia la sussistenza dei presupposti per l'integrale accoglimento delle spiegate domande.
Sussistono, quindi, le condizioni per l'emanazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 1 della Legge 14.04.1982, n. 164), con conseguente attribuzione di un nuovo prenome maschile, ai sensi dell'art. 5 della legge citata, che la parte ha indicato in . Per_1
Attesa la natura della controversia e l'assenza di una soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale attribuisce a (Cod. Fisc. ), cittadina italiana, Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], il sesso maschile in luogo di quello femminile ed il nome di in Per_1
luogo di quello di autorizzandola a sottoporsi al trattamento chirurgico specifico onde adeguare i Pt_1
caratteri sessuali a quelli di genere maschili.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo la rettificazione negli appositi registri dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Giudice rel./est Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
pagina 5 di 5