Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 96/25 V.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO nella persona del Consigliere designato dott. Federico Scioli, ha pronunciato il seguente
DECRETO sul ricorso depositato ex art. 3 L. n. 89/2001 e succ. modif., ai fini della declaratoria del diritto all'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, da
, nato ad [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vertaldi Lidia Elisa, elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in calce al ricorso Email_1
nei confronti di
(c.f. ), in persona del Ministro p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Letto il ricorso depositato il 13/3/2025, con il quale ha chiesto ai sensi dell'art. 3 L. n. Parte_1
89/2001 e succ. modific. l'indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento penale promosso a carico del ricorrente, perché imputato dei reati p. e p. dall'art. 44 lett. c) d.p.r. 380/2001 e art. 181 d.lgs. 42/2004, osserva quanto segue.
Il procedimento presupposto ha avuto inizio, per il ricorrente, con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. emesso il 16/7/2018 e notificato all'indagato il 12/9/2018, è proseguito davanti al Tribunale di Isernia (R.G. n. 188/2019) ed è stato definito con sentenza n. 268/2024 di assoluzione depositata il 5/6/2024, divenuta irrevocabile il 1/10/2024.
La domanda è tempestiva perché è stata proposta entro il termine semestrale di cui all'art. 4 della legge 89/2001 decorrente dal 1/10/2024, data di irrevocabilità della sentenza del Tribunale.
In riferimento alla richiesta dell'istante di fissazione dell'udienza camerale con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte, bisogna precisare che l'art. 3 l. 89/2001 prevede che il presidente della corte o il magistrato a tal fine designato provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato, sulla scorta degli atti allegati al ricorso, dunque senza fissazione di udienza.
Si dà atto della pronuncia della Corte costituzionale n. 175 del 30/07/2021, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, relativo all'istanza di accelerazione nel processo penale quale rimedio preventivo.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il dies a quo da individuare per valutare la durata del processo penale in questione decorre dal momento in cui l'imputato ha avuto
Nel caso di specie il procedimento presupposto si è protratto per l'istante dalla data di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, 12/9/2018, alla data del deposito della sentenza di primo grado, 5/6/2024, per una durata pari a 5 anni, 8 mesi e 24 giorni, da cui devono essere detratti:
− il termine ragionevole di durata del procedimento di primo grado, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 2 (3 anni);
− il periodo di 3 mesi, ritenuto congruo in tale misura, relativo al rinvio dell'udienza del 26/4/2022 per legittimo impedimento del teste, rinvio non imputabile all'amministrazione della giustizia (cfr. all.9);
− il periodo di 3 mesi e 22 giorni compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 10, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, che ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali per contrastare l'emergenza sanitaria Covid.
Il procedimento presupposto eccede pertanto di 2 anni, 2 mesi e 2 giorni la durata ragionevole stabilita dalla legge.
Tenuto conto dei parametri di cui all'art. 2-bis comma 2, appare congruo quantificare l'indennizzo in
€ 500,00 per ciascuno dei due anni, esclusa la frazione di anno inferiore al semestre, per un totale di
€ 1.000,00, con maggiorazione di interessi legali, misura che appare congrua in ragione del pregiudizio non patrimoniale subito dall'istante per il protrarsi del procedimento, tenuto conto del tipo di reato contestato, della non particolare complessità, della condotta dell'imputato e dell'esito del processo per lui favorevole.
Le spese della presente procedura devono essere liquidate, in base al D.M. n. 147/2022 e succ. mod., relativamente ai procedimenti monitori (v. Cass., n. 16512 del 31.7.2020, Cass. 4520 dell'11.2.2022), per lo scaglione corrispondente all'importo riconosciuto, nella misura indicata in dispositivo, pari ai valori medi.
P.Q.M.
1. accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna il Parte_1 Controparte_1
a pagare, senza dilazione, in favore del predetto, la somma di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. autorizza, in mancanza, la provvisoria esecuzione del presente decreto;
3. condanna altresì il al pagamento delle spese processuali sostenute dal Controparte_1 ricorrente, con attribuzione al difensore antistatario, che liquida in € 473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge. Campobasso, così deciso in data 1/4/2025
Il Consigliere designato
Dott. Federico Scioli