Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5300/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5300/2024 promosso dai coniugi:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. REATTI CESARE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 7/06/2016, successivamente omologato dal
Tribunale di Ragusa con decreto di omologazione n. 11388/2016 nel procedimento RG N. 4228/2015;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
pagina 1 di 5
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati, come già tuttora vivono, liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
2. La figlia minore viene affidata a entrambi i genitori i quali, pertanto, eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla medesima, assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza e alla salute della minore, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima. Entrambi i genitori, quando avranno presso di sé la figlia, eserciteranno separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3. La minore sarà collocata prevalentemente e manterrà la residenza anche ai fini anagrafici presso la madre.
4. Allo scopo di assicurare alla figlia il diritto di mantenere un rapporto continuativo e qualificato con entrambe le figure genitoriali, i coniugi, tenuto conto del fatto che la minore si è trasferita con la madre in Sicilia e che il padre non ha la possibilità di vederla con frequenza regolare, convengono che frequenterà il padre non collocatario secondo le seguenti modalità: Per_1
- durante l'anno un fine settimana ogni mese dal venerdì alla domenica sera;
- durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre il periodo intercorrente dal 23 dicembre al 30 dicembre compresi o, alternativamente, il periodo dall'31.12 al 6 gennaio compresi, con possibilità di prelevare la minore dalla Sicilia e di riportarvela per la data fissata;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre almeno 3 settimane consecutive, che dovranno essere individuate nel periodo luglio/agosto di ogni anno, con possibilità di prelevare la minore dalla Sicilia e di riportarla alla madre alla data fissata;
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi assunti dalle parti.
5. I coniugi concorreranno al mantenimento di e di , maggiorenne ma non autosufficiente Per_1 Per_2
economicamente, in misura proporzionale alle rispettive capacità contributive. Conseguentemente le parti convengono quanto segue:
pagina 2 di 5 Parte
- il sig. corrisponderà alla sig.ra titolo di contributo per il mantenimento dei figli, entro il Pt_2
giorno dieci di ogni mese la somma di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio) a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul conto corrente che la beneficiaria indicherà. Detto importo verrà
Parte versato alla sig.ra per dodici mensilità annue e sarà oggetto di rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat con primo aggiornamento nel mese di novembre 2025. 6. Entrambi i genitori contribuiranno al pagamento delle spese di carattere straordinario da sostenersi per e Per_1 Per_2
secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena in data 25.09.2019, di seguito specificamente elencate, nella misura del 50% ciascuno:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7. I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi assegni di divorzio disponendo entrambi di redditi ed entrate proprie adeguate.
pagina 3 di 5 8. Le parti danno atto di avere già provveduto alla definizione dei rapporti economici all'atto della separazione e di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai punti che precedono.
9. Le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità validi per la figlia minore per espatrio a scopi turistici e/o culturali.
10. Il sig. provvederà al pagamento integrale dei compensi professionali per l'assistenza del Pt_2 legale”.
- ritenuto che risultano salvaguardati sia gli interessi della figlia minorenne che quelli del figlio maggiorenne non economicamente indipendente e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in BRESCIA il 26/06/2006 fra
[...]
nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 08/10/1978 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BRESCIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2006 Atto n. 152 Parte I
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 4 di 5 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/04/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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