TAR Bari, sez. U, sentenza 24/03/2026, n. 373
TAR
Sentenza 24 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Tardività della proposizione del ricorso

    Il ricorso è stato notificato in data 21 ottobre 2020, a distanza di più di otto mesi dal ricevimento della nota prot. n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2020, pertanto ben oltre sia il termine di 120 giorni per la proposizione della domanda di risarcimento sia il termine di 60 giorni per la domanda di annullamento del provvedimento ritenuto lesivo. La circostanza di trovarsi in Marocco e l'emergenza sanitaria da Covid-19 non giustificano la tardività.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito della pretesa risarcitoria

    La condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali rientra tra le violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. La società non ha fornito prova di aver ottemperato agli obblighi contributivi. Inoltre, il legale rappresentante ha omesso di dichiarare tali condanne nel modello allegato alla domanda di sostegno, rendendo la dichiarazione falsa e fuorviante. La condanna per bancarotta fraudolenta è qualificabile come grave illecito professionale con conseguenze espulsive automatiche secondo le linee guida ANAC.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. U, sentenza 24/03/2026, n. 373
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 373
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo