Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 24/03/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00373/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01312/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2020, proposto da:
Società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati LL NI e NA AL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale, in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Regione Puglia - Assessorato - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, Regione Puglia - Autorità di gestione Psr Puglia 2014/2020, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ditta -OMISSIS-, Società Agricola -OMISSIS- S.r.l., non costituite in giudizio;
per il risarcimento
dei danni per la lesione da interesse legittimo, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. derivante dall’asserita illegittima declaratoria di non ammissibilità da parte degli enti intimati della domanda di sostegno n. -OMISSIS- presentata dalla società ricorrente nell'ambito del progetto P.S.R. PUGLIA 2014 - 2020 — Misura 4.1 Azione A. BURP n. 87 del 27/07/2016 - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività e la sostenibilità delle aziende singole e associate di cui alla nota Prot. n. A00/180/0oac53 del 25 febbraio 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026 il dott. RI GG, presenti in collegamento da remoto collegati gli avv.ti Salvatore Basso, per la parte ricorrente e LL NI e NA AL per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la determinazione dell’Autorità di gestione (DAdG) n. 249 del 25 luglio 2016, la Regione Puglia ha approvato l’avviso pubblico per la partecipazione agli incentivi previsti dal PSR Puglia 2014/2020 - Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate”.
La ricorrente Società Agricola -OMISSIS- ha partecipato alla procedura di gara presentando domanda di sostegno n. -OMISSIS-, ricevuta il 12 maggio 2017, per impiantare nuovi vigneti di uva da tavola, completi d’impianto irriguo e vasca di accumulo idrico, e per acquistare macchinari e altre attrezzature agricole.
Il funzionario istruttore, in data 18 febbraio 2020, ha comunicato alla ricorrente il preavviso di rigetto della domanda.
Nel corso dell’istruttoria era infatti emersa, a carico della società ricorrente, la mancanza di una delle condizioni di ammissibilità della domanda, come previsto dal par. 8.1, punto 7, dell’avviso pubblico consistente nella “Assenza di reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea (art. 80 del D. Lgs 50/2016)”.
In particolare, era emerso che il signor -OMISSIS-, rappresentante legale pro tempore della società ricorrente, aveva riportato diverse condanne penali, delle quali le più recenti risalivano al 2013 e 2015.
Con la sentenza del 2013, il Tribunale di Taranto lo aveva condannato a 2 mesi di reclusione – convertiti in una multa da € 15.000,00 - e a € 200,00 di multa, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 463/1983.
Con la sentenza del 2015, divenuta irrevocabile il-OMISSIS- 2016, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, nel confermare la sentenza di primo grado, ha condannato il legale rappresentante alla reclusione per un anno e 10 mesi (con inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale per 10 anni e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 anni) per il reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell’art. 216, comma 1, dell’art. 219, commi 1 e 2, e dell’art. 223 del R.D. n. 267/1942. In data 20 gennaio 2017 la pena veniva sospesa.
2.- La società-OMISSIS-, con PEC del 24 febbraio 2020, ha presentato richiesta di riesame con la quale evidenziava che i reati di cui agli artt. 216-219 del R.D. n. 267/1942, emersi dalle risultanze del casellario, “non sono ricompresi nel numerus clausus e nella previsione tassativa dei reati di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e pertanto non ricorre nessuno dei presupposti per la pronunzia di non ammissibilità...”.
L’Amministrazione, con nota prot. n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2020, notificata in pari data a mezzo PEC, ha respinto la richiesta ribadendo la non ammissibilità della domanda di sostegno, in quanto le giustificazioni addotte in sede di controdeduzioni si basavano su una lettura non condivisibile dell’art. 80 del decreto legislativo. n. 50/2016; sul punto l’Amministrazione ha evidenziato che “i reati di cui ai punti 2) e 3) del casellario che si allega, essendo divenuti irrevocabili - e qualora non sia intervenuta nelle more alcuna causa di estinzione - configura la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016”.
3.- Con l’odierno ricorso, notificato il 21 ottobre 2020 e depositato il 18 novembre successivo, la società agricola-OMISSIS- ha chiesto il risarcimento dei danni per la lesione di interesse legittimo, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del codice del processo amministrativo, previo accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa derivante dall’erronea reiezione dell’istanza di riesame.
L’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio con atto formale depositato il 24 novembre 2020.
La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza straordinaria del 19 gennaio 2026.
In prossimità dell’udienza, la Regione, con la memoria depositata il 18 dicembre 2025, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività, posto che la domanda di risarcimento del danno è stata presentata oltre il termine previsto dall’art. 30, comma 3, del codice di rito. Nel merito ha comunque difeso la correttezza del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.
L'istante ha replicato con la memoria depositata il 28 dicembre 2025-
Svoltasi l’udienza in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
Il ricorso è inammissibile per tardività.
Lo stesso è comunque nel merito infondato.
4.- L’art. 30, comma 3, del codice del processo amministrativo dispone che “La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti”.
Il ricorso è stato notificato in data 21 ottobre 202, a distanza di più di otto mesi dal ricevimento della nota prot. n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2020, pertanto ben oltre sia il termine di 120 giorni per la proposizione della domanda di risarcimento sia il termine di 60 giorni per la domanda di annullamento del provvedimento ritenuto lesivo.
La domanda della società ricorrente è di carattere risarcitorio, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a.; ciò emerge in maniera inequivocabile dall’intestazione dell’atto introduttivo del ricorso, dal contenuto dello stesso e dalle sue conclusioni.
L’azione impugnatoria è formulata in via del tutto eventuale, qualora “sia ritenuta pregiudiziale o, comunque, necessaria ai fini del riconoscimento del danno”. Al riguardo, è inapplicabile, oltre che inutile al raggiungimento dello scopo, il rimedio di cui all’invocato art. 41, comma 5, c.p.a.
La disposizione appena menzionata, infatti, si riferisce espressamente al caso in cui le parti o alcune di esse risiedano all’estero, circostanza che non ricorre nel caso in esame, mostrandosi del tutto ininfluente il rilievo speso dal ricorrente di essersi trovato in Marocco da fine febbraio a metà agosto 2020 per ragioni lavorative e personali.
In ogni caso, pur concedendo il termine più lungo per la notificazione, ovvero i 90 giorni, il ricorso sarebbe allo stesso modo tardivo, considerato sempre che il provvedimento impugnato è stato comunicato alla parte con PEC del 25 febbraio 2020 e il ricorso è stato notificato soltanto a fine ottobre 2020.
Ugualmente inapplicabile per le sopra esposte ragioni è l’art. 37 c.p.a., in tema di errore scusabile e rimessione in termini, posto che l’emergenza sanitaria da Covid-19 non può essere considerata una circostanza da sola sufficiente per rimettere in termini il ricorrente e rendere efficace una notificazione avvenuta 8 mesi dopo la comunicazione del provvedimento d’inammissibilità. Nel tempo trascorso, sarebbe stato del tutto possibile fornire la firma per la procura alle liti e presentare tempestivamente il ricorso.
5.- In ogni caso, in disparte gli illustrati profili d’inammissibilità, il ricorso è nel merito infondato.
Con un unico motivo di censura il ricorrente ritiene l’esclusione illegittima in quanto il bando non rinvia integralmente all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ma solo ai reati in danno dello Stato e della Comunità Europea.
La censura non persuade il Collegio.
L’Amministrazione regionale ha verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al par. 8 del Bando.
In particolare, il par. 8.1., nel contemplare i requisiti di ammissibilità che devono essere rispettati dall’imprenditore agricolo singolo, stabilisce che “Il richiedente dovrà possedere, alla data di presentazione della DdS e mantenere per l’intera durata dell'operazione finanziata, i seguenti requisiti: ...” (punto 7) “ … Assenza di reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea (art. 80 del D. Lgs. 50/2016)”.
Orbene, dalla consultazione del casellario giudiziale del nominato rappresentante legale della società agricola-OMISSIS-, sono emerse a suo carico le condanne nel 2013 e nel 2015, con pronunce divenute irrevocabili, per i reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all’art. 2 della D.L. n. 463/1983, e di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216, comma 1, 219, comma 1 e 2, e 223 del R.D. n. 267/1942.
Riguardo alla condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali trattasi di una delle fattispecie di esclusione prevista sia nel codice dei contratti pubblici, vigente ratione temporis (d. lgs. 50/2016), sia dalla normativa europea.
Nello specifico, l’art. 80, comma 4, del D. lgs 50/2016 dispone che “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ...”.
Tale esclusione è prevista anche dall’art. 38, comma 4, della Direttiva 2014/23 per il caso di procedure di affidamento di concessioni. Quest’ultima disposizione comunitaria chiarisce infatti che: “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora siano a conoscenza del fatto che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese in cui è stabilito o dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.
Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), possono escludere o possono essere obbligati dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione un operatore economico se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali”.
In primo luogo, la società non ha mai fornito prova di avere ottemperato ai propri obblighi previdenziali pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni.
In ogni caso, si osserva che la ricorrente ha omesso di comunicare all’Amministrazione regionale i reati ascrivibili al rappresentante legale. Per di più, nel Modello 2 allegato alla domanda di sostegno (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), il soggetto dichiara espressamente l’assenza a proprio carico di condanne penali ricomprese tra le fattispecie di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Secondo una costante e condivisa giurisprudenza, è legittima l’esclusione dalla gara di un’impresa che abbia omesso di dichiarare l’esistenza di un precedente penale in capo al suo legale rappresentante benché risalente, in quanto nelle procedure ad evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni costituisce già di per sé un valore da perseguire, poiché consente la celere decisione sull’ammissione dell’operatore economico alla gara.
Sul punto la giurisprudenza ha anche chiarito che, in caso di informazioni dichiarate "false o fuorvianti", l'esclusione non può essere disposta senza prima valutare se queste possano influenzare le decisioni relative all'esclusione, selezione o aggiudicazione da parte della stazione appaltante. Parimenti, le omissioni di informazioni rilevanti, necessarie per la corretta conduzione della procedura di selezione, non determinano automaticamente l'esclusione dalla gara. Né le false informazioni né le omissioni dichiarative esplicano l'effetto automatico di esclusione previsto dalla lett. f-bis) del comma 5 dell'art. 80 d. lgs 50/2016 per le dichiarazioni false nella procedura di gara. Entrambe le fattispecie, fornire informazioni erronee o omettere informazioni dovute che potrebbero influenzare le decisioni sull'esclusione, selezione o aggiudicazione, rientrano nella categoria dei "gravi illeciti professionali" che possono compromettere l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, con la conseguenza che, per decidere sull'eventuale esclusione dall'appalto, spetta all'amministrazione, con un'appropriata valutazione tecnico-discrezionale, stabilire se le informazioni siano effettivamente false o fuorvianti, se siano in grado di influenzare le proprie valutazioni e se il comportamento dell'operatore economico influisca negativamente sulla sua integrità o affidabilità (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2024, n. 7096)
Su questo punto, se è vero che l’Amministrazione regionale non ha proceduto ad una valutazione preventiva circa la rilevanza del grave illecito professionale, dando per acquisito la sua incidenza negativa sull’affidabilità del candidato, questo aspetto non è stato oggetto di specifica e tempestiva domanda impugnatoria da parte della società che lo agita, in via strumentale e subordinata, solo con l’odierno ricorso.
Riguardo, inoltre, alla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta, è opportuno richiamare le Linee-guida dell’ANAC n. 6 di attuazione del D. lgs 50/2016, approvate con la deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. Nel paragrafo relativo allo “Ambito oggettivo”, il paragrafo 2.1 precisa testualmente: “Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell’esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito. In particolare, rilevano - salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l’automatica esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 80 del codice - le condanne non definitive per i reati di cui all’art.80, co. 1 nonché i seguenti reati: ... b. reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito)”.
La condanna per reato di bancarotta fraudolenta è dunque – ad avviso dell’ANAC - circostanza qualificabile come grave illecito con conseguenze espulsive automatiche.
6.- Per quanto sopra, non può dunque che riconoscersi la correttezza della valutazione svolta dalla Regione, tale da rendere infondata la richiesta di risarcimento dei danni, invocata dalla ricorrente, non sussistendo in alcun modo i presupposti oggettivi né quelli soggettivi per configurarsi una condotta illecita.
L’utile inserimento in graduatoria è strumentale ai soli fini dell’ingresso alla successiva fase d’istruttoria tecnico-amministrativa, senza che ciò comporti in via automatica accesso al beneficio economico, da riconoscersi solo nel caso in cui la fase stessa si concluda con esito positivo.
Per questo, non rileva la circostanza rappresentata dalla ricorrente di avere comunque realizzato con risorse proprie l’intervento, in quanto, come sopra chiarito, l’utile inserimento in graduatoria avrebbe consentito solo l’ammissione alla fase d’istruttoria tecnico-amministrativa e non dato accesso al beneficio.
Ne deriva che la decisione di effettuare l’intervento nonostante la comunicazione d’inammissibilità della domanda, rientra nell’ambito della sfera valutativa propria del soggetto imprenditoriale i cui effetti non possono ricadere sull’Amministrazione regionale.
Per le ragioni sopra esposte, non si ravvisa alcun elemento soggettivo di colpevolezza a carico della Regione per l’attività espletata in relazione alla procedura selettiva per cui è causa.
7.- Per quanto sopra, il ricorso nel suo complesso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Regione Puglia, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge, ove dovuti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche, salvo le amministrazioni pubbliche, nel presente provvedimento contemplate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE AD, Presidente
RI GG, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI GG | SE AD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.