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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 14 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5799 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata Zhejiang (CHN), il 05.12.1982, c.f. , residente in [...] CodiceFiscale_1 della Fiaccola n. 14, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Guglielmo Oberdan n. 116/F, presso lo studio dell'avv. Riccardo David Roberto Trovato, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 45, presso lo studio dell'avv. Livia Lucia Gugliotta, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria difensiva e di costituzione.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione a ruolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1 Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
16.06.2024, la ricorrente premetteva che a seguito di un accesso agli atti presso l Controparte_2
in data 06.06.2024, veniva a conoscenza dell'esistenza a suo carico di debiti previdenziali e
[...] portati dai seguenti atti: CP_
1. cartella di pagamento n. 293 2011 0029298333 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuale sul minimale, per l'anno 2010, del valore complessivo di € 730,80. CP_
2. avviso di addebito n. 593 2013 0002689669 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi modello DM 10 e somme aggiuntive, per gli anni 2011 e 2012, del valore complessivo di € 2.749,77. CP_
3. avviso di addebito n. 593 2016 0002965883 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno
2015, del valore complessivo di € 1.859,96. CP_
4. avviso di addebito n. 593 2016 0007204865 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno
2015, del valore complessivo di € 1.864,50. CP_
5. avviso di addebito n. 593 2016 0008540530 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi previdenziali IVS a percentuale sul reddito eccedente e somme aggiuntive, per l'anno 2009, del valore complessivo di € 1.281,27. CP_
6. avviso di addebito n. 593 2017 0005636279 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno
2016, del valore complessivo di € 3.839,05. CP_
7. avviso di addebito n. 593 2018 0001088663 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi modello DM 10 e somme aggiuntive, per l'anno 2018, del valore complessivo di €
133,52. CP_
8. avviso di addebito n. 593 2018 0001599658 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi modello DM 10 e somme aggiuntive, per l'anno 2018, del valore complessivo di €
485,64. CP_
9. avviso di addebito n. 593 2018 0003087254000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi modello DM 10 e somme aggiuntive, per l'anno 2018, del valore complessivo di €
506,21.
2 CP_ 10. avviso di addebito n. 593 2018 0005445010 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi previdenziali DM 10 e somme aggiuntive, per l'anno 2018, del valore complessivo di € 487,90. CP_ 11. avviso di addebito n. 593 2018 0006080339 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi modello DM 10 e somme aggiuntive, per l'anno 2018, del valore complessivo di €
527,21. CP_ 12. avviso di addebito n. 593 2018 0006242681 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi modello DM 10 e somme aggiuntive, per l'anno 2018, del valore complessivo di €
506,98. CP_ 13. avviso di addebito n. 593 2018 0007077863 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi previdenziali IVS a percentuale sul reddito eccedente, per gli anni 2010, 2011,
2012 e 2013, del valore complessivo di € 13.224,81. CP_ 14. avviso di addebito n. 593 2019 0005512315 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi modello DM 10 e somme aggiuntive, per l'anno 2018, del valore complessivo di €
1.543,88. CP_ 15. avviso di addebito n. 593 2019 0002396310 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi modello DM 10 e somme aggiuntive, per l'anno 2018, del valore complessivo di €
1.911,23. CP_ 16. avviso di addebito n. 59320190005512315000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di Catania,
a titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuale sul minimale, per l'anno 2018, del valore complessivo di
€ 1.994,39. CP_ 17. avviso di addebito n. 593 2019 0010839187 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuale sul minimale, per l'anno 2018, del valore complessivo di € 1.992,42.
La ricorrente eccepiva la mancata notificazione dei predetti atti e la prescrizione, anche successiva all'eventuale prova della loro notificazione. Alla luce di quanto sopra eccepiva la sua illegittimità e ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art.
3-bis del D.L.
n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, non avendo provato il suo interesse ad agire, né la previa presentazione di istanza di sgravio. Rilevava come i seguenti avvisi di addebito n. 593 2018
00010886 63 000, n. 593 2018 00015996 58 000, n. 593 2018 00030872 54 000, n. 593 2018 00054450 10
3 000, n. 593 2018 00060803 39 000, n. 593 2018 00062426 81 000 e n. 593 2019 00023963 10 000, sarebbero stati oggetto di sgravio da parte dell'ufficio amministrativo e per i restanti atti rilevava che:
I. la cartella di pagamento n. 293 2011 00292983 33 000, notificata il 05.03.2011, portanti contributi fissi per l'anno 2010, risultava integralmente stralciata.
II. l'avviso di addebito n. 593 2016 00029658 83 000, era stato notificato il 06.06.2016 a mezzo raccomandata a/r e portava contributi fissi I^ e II^ rata 2015.
III. l'avviso di addebito n. 593 2016 00072048 65 000, relativo a contributi fissi III^ e IV^ rata 2015, era stato CP_ sgravato in autotutela dall' , stante l'esito della notifica per irreperibilità.
IV. l'avviso di addebito n. 593 2016 00085405 30 000, relativo a contributi a percentuale per l'anno 2009, era CP_ stato sgravato in autotutela dall' , stante l'esito della notifica per irreperibilità, nonostante fosse stato preceduto dalla notifica di diffida con Comunicazione di debito del 05.06.2015.
V. l'avviso di addebito n. 593 2017 00056362 79 000, era stato notificato a mezzo raccomandata a/r per compiuta giacenza con avviso depositato il 11.10.2017 e reclamava contributi fissi I^, II^, III^ e IV^ rata 2016.
VI. l'avviso di addebito n. 593 2018 00070778 63 000 era stato notificato a mezzo raccomandata a/r per compiuta giacenza con avviso depositato il 22.11.2018 e reclamava contributi a percentuale per gli anni
2010, 2011, 2012 e 2013 e tale avviso di addebito era stato preceduto dalla notifica di diffida con
Comunicazione di debito, a mezzo raccomandata a/r ricevuta il 17/08/2016.
VII. l'avviso di addebito n. 593 2019 00055123 15 000, relativo a contributi fissi II^ e III^ rata 2018, era stato CP_ sgravato in autotutela dall' , stante l'esito della notifica per irreperibilità.
VIII. l'avviso di addebito n. 593 2019 00108391 87 000, era stato notificato l'8.07.2024 a mezzo raccomandata a/r e portava contributi fissi IV^ 2018 e I^ rata 2019.
Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva per le attività poste in essere successivamente alla formazione dei ruoli;
la tardività dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/99 ed ex art. 617 c.p.c., in relazione agli avvisi di addebito n. 593 2013 00026896 69 000, n. 593 2016 00029658 83 000, n. 593 2017 00056362
79 000, n. 593 2018 00070778 63 000 e n. 593 2019 00108391 87 000, stante la mancata proposizione dell'opposizione entro 40 giorni dalla loro notifica. Contestava il decorso della prescrizione anche in virtù dell'applicazione della sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale per Covid-19.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire o la cessazione della materia del contendere, in relazione agli avvisi di addebito sgravati o in corso di sgravio e, comunque, in relazione agli altri, l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza del termine per impugnare ex art. 24 del D.
Lgs. 46/99 e/o art. 617 cpc, e nel merito, il rigetto del ricorso.
Si costituiva, l' , la quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione avverso Controparte_2
l'estratto di ruolo alla luce della Legge 215/2021; la propria carenza di legittimazione passiva per i vizi di merito
4 della pretesa impositiva;
la nullità della procura ad litem;
contestava, il decorso della prescrizione quinquennale con riguardo alla pretesa impositiva portata dagli avvisi di addebito n. 593 2016 00029658 83
000, n. 593 2017 00056362 79 000 e n. 593 2018 00070778 63 000, atteso che l' Controparte_2
ha ritualmente notificato atti interruttivi.
[...]
In particolare, l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90126540 53 000 (contenente gli avvisi di addebito n.
593 2016 00029658 83 000 e n. 593 2017 00056362 79 000) veniva notificato in data 09.12.2022;
l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90202074 71 000 (contenente gli avvisi di addebito n. 593 2017
00056362 79 000 e n. 593 2018 00070778 63 000) veniva notificato in data 28.07.2023 ed infine l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90175525 10 000 (contenente gli avvisi di addebito n. 593 2017 00056362 79 000 e n 593 2018 00070778 63 000) veniva notificata il 24.05.2024. Precisava, inoltre, come il decorso del termine di prescrizione era stato sospeso per la normativa emergenziale per Covid-19.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse ad agire, e, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi.
Con provvedimento del 21.10.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svoltasi ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., il sottoscritto giudicante veniva incaricato della trattazione e decisione del presente giudizio.
Disposto il differimento, come da decreto in atti, la causa, chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Ciò posto, stante il carattere assorbente, l'opposizione è inammissibile (in tal senso, cfr. sentenza n.
3238/2022 emessa in data 29.9.2022 dal Tribunale di Catania, sezione lavoro, nel proc. n. 628/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda –, alle cui condivisibili motivazioni si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Al riguardo, deve evidenziarsi come parte ricorrente abbia affermato in ricorso di essere venuta a conoscenza tramite dell'esistenza delle pretese contributive in esame attraverso l'accesso agli atti presso l
[...]
in data 06.06.2024. Controparte_2
La stessa ha eccepito – tra l'altro – l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi stante la mancata notificazione della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito elencati, senza allegare che nei suoi confronti l'amministrazione abbia posto in essere alcun atto del procedimento della riscossione avverso il quale, in funzione recuperatoria del diritto di contestare nel merito la pretesa, abbia inteso agire.
Ora, con riguardo alla possibilità per il contribuente di promuovere il giudizio di accertamento negativo della pretesa sulla scorta degli estratti di ruolo, ha inciso il disposto dell'articolo 3-bis del Decreto Legge 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, ed inserito dopo il comma 4 dell'art. 12 del
D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
5 pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale normativa ha subito di recente ulteriori modificazioni. Infatti, fermo restando le predette ipotesi, il
Legislatore ha introdotto tre ulteriori ipotesi in cui è ammissibile l'opposizione, modificando nuovamente l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, con l'art. 12 del Decreto Legislativo 29.07.2024 n. 110, nel quale si legge “1.
All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.».
A seguito dell'intervento normativo di cui al D.L. 21.10.2021 n. 146, conv dalla Legge 17.12.2021 n. 215, la
Suprema Corte ha chiarito che il legislatore ordinario, collocando la norma in parola nel corpus della disciplina tributaria (comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973), ha inteso ribadire, ed anzi ponendosi in una più rigorosa prospettiva, i principi già affermati dalla stessa Cassazione nella pronuncia del 10.11.2016 n. 22946
(secondo cui “l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile… soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in
6 funzione recuperatoria;
diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità
d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”) aggiungendo che resta ferma l'impugnabilità del “ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” in specificate e tassative eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione) (Cfr.: Cass.
07.03.2022 n. 7353).
Tale indirizzo è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno evidenziato come l'interesse ad agire deve essere sempre dimostrato dalla parte ricorrente e, avendo esso “… natura dinamica, rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; Sez. Un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione…” con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti “perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (Cass., Sez. Unite, 06.09.2022 n. 26283, così massimata “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.).
Tale interpretazione è stata ribadita – anche a seguito della modifica apportata dall'art. 12 del D. Lgs.
110/2024 – dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza del 09.03.2025 n. 6269, nella quale con riferimento all'inammissibilità dell'opposizione ha rimarcato che “5.2, Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno quindi ulteriormente ribadito che «In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.p.r. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla legge n 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12459 del 07/05/2024).
5.3. non vi è dubbio che i medesimi principi trovano applicazione anche con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 110/2024 – il cui
7 art. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 – che si applica ai processi pendenti, poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale;
in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione: la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche ai processi pendenti nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato … .
5.4. Va, dunque affermato il principiodi dirtitto che come per la tipizzazione degli interessi alla tutela giurisdizionale introdotta dall'art. 12 del d.l. n.
146/2021, con la recente normativa – art. 12 del d.lgs. n. 110/2024 – che ha ampliato il perimetro dell'interesse alla tutela giurisdizionale – il legislatore, nel regolare ulteriori specifici casi di azione “diretta”, ha stabilito e fattispecie in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, in guisa che anche l'intervento normativo ampliativo delle ipotesi di interesse alla tutela giurisdizionale si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere. L'innovazione introdotta dal menzionato d.lgs. n. 110/2024 è immediatamente operativa con la sua pubblicazione, già a valere dai giudizi in corso>. ... 7.1. I casi previsti dalla summenzionata disciplina sono “tassativi” e “no esemplificativi” e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione estensiva (Cass. n. 290/2025). Con la conseguenza che la norma in esame non provoca alcuna compressione della effettività della tutela giurisdizionale dato che, almeno rispetto al giudizio tributario, essa ne provoca un ampliamento;
in secondo luogo, perché il potere cautelare di cui è fornito il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, evita il rischio che si creino zone non coperte dalla tutela giurisdizionale stessa. Infatti, anche laddove la notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all'esecuzione. Va, dunque, esclusa l'esistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo.”.
Premesso quanto sopra, va osservato che parte ricorrente, non ha allegato e dimostrato di trovarsi in alcuna delle specifiche situazioni in presenza delle quali il legislatore ha positivizzato la ricorrenza di un interesse ad agire neppure alla luce delle ipotesi introdotte dall'art. 12 del D. Lgs. 110/2024, in particolare “nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14”, cui tenderebbe fa sussumere l'azione introdotta.
Infatti, da un lato, va evidenziato come l'interesse ad agire deve sussistere al momento della proposizione della domanda e nella fattispecie parte ricorrente non ha dimostrato quando è stata presentata la richiesta di liquidazione giudiziale avanzata dalla Procura di Catania, che avrebbe in ipotesi dimostrato l'interesse ad agire
8 nell'odierna azione, richiesta che è stata in ogni caso rigettata (v. provvedimento in atti), confermando quindi la mancanza di interesse ad agire, in questa sede.
Inoltre, dall'esame degli estratti di ruolo depositati in atti dalle parti, emerge un ulteriore elemento che depone per la mancanza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, poiché riportano una situazione non attuale (alla data del loro rilascio), infatti negli estratti di ruolo depositati da parte ricorrente specificatamente veniva evidenziato quanto segue: “Si attesta che i dati riportati nel presente estratto sono esclusivamente quelli contenuti nell'atto proveniente dall'Ufficio/ente sopra indicato, come trasmesso all' Controparte_4 mediante flusso telematico, nonché quelli successivamente comunicati, con le stesse modalità, dal medesimo
, con apposito provvedimento di riduzione del carico iniziale (rif. “Importo carico sgravato). Tali dati CP_5 non sono, pertanto, attualizzati con le eventuali riscossioni intervenute successivamente alla trasmissione dell'atto al medesimo .” Controparte_4
Pertanto, parte ricorrente avrebbe dovuto richiedere il rilascio di estratti di ruolo aggiornati, nei quali venivano riportati le somme ancora effettivamente iscritti a ruolo, al netto di quelle che erano state già ad esempio oggetto di annullamento automatico per effetto del D.L. 119/2018 e della Legge 197/2022, quindi, di per sé non più esigibili.
Inoltre, per quelle ancora in ipotesi esigibili, gli atti che ne intimavano il pagamento (avvisi di addebito) risultano essere stati regolarmente notificati, contrariamente alle contestazioni di parte ricorrente, poiché eseguite per il tramite del servizio postale ordinario, cui non si applicano le norme della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta. Pertanto, sotto tale profilo, l'opposizione è ulteriormente inammissibile per violazione dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
Ebbene, esclusi nella specie i casi specifici di “azione diretta” e considerato che, inoltre, parte ricorrente ha impugnato l'estratto di ruolo senza prospettare che i resistenti abbiano posto in essere in suo danno atti del procedimento della riscossione avverso i quali essa ha inteso reagire – esclusa la funzione recuperatoria del diritto di contestare il merito della pretesa - la proposta impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, attesa la definizione del giudizio con una pronuncia in rito (di inammissibilità per difetto di interesse), le stesse possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.06.2024 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
9 1) Dichiara inammissibile il ricorso.
2) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania all'udienza del 14.03.2025
10
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 14 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5799 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata Zhejiang (CHN), il 05.12.1982, c.f. , residente in [...] CodiceFiscale_1 della Fiaccola n. 14, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Guglielmo Oberdan n. 116/F, presso lo studio dell'avv. Riccardo David Roberto Trovato, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 45, presso lo studio dell'avv. Livia Lucia Gugliotta, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria difensiva e di costituzione.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione a ruolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1 Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
16.06.2024, la ricorrente premetteva che a seguito di un accesso agli atti presso l Controparte_2
in data 06.06.2024, veniva a conoscenza dell'esistenza a suo carico di debiti previdenziali e
[...] portati dai seguenti atti: CP_
1. cartella di pagamento n. 293 2011 0029298333 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuale sul minimale, per l'anno 2010, del valore complessivo di € 730,80. CP_
2. avviso di addebito n. 593 2013 0002689669 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi modello DM 10 e somme aggiuntive, per gli anni 2011 e 2012, del valore complessivo di € 2.749,77. CP_
3. avviso di addebito n. 593 2016 0002965883 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno
2015, del valore complessivo di € 1.859,96. CP_
4. avviso di addebito n. 593 2016 0007204865 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno
2015, del valore complessivo di € 1.864,50. CP_
5. avviso di addebito n. 593 2016 0008540530 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi previdenziali IVS a percentuale sul reddito eccedente e somme aggiuntive, per l'anno 2009, del valore complessivo di € 1.281,27. CP_
6. avviso di addebito n. 593 2017 0005636279 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno
2016, del valore complessivo di € 3.839,05. CP_
7. avviso di addebito n. 593 2018 0001088663 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi modello DM 10 e somme aggiuntive, per l'anno 2018, del valore complessivo di €
133,52. CP_
8. avviso di addebito n. 593 2018 0001599658 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi modello DM 10 e somme aggiuntive, per l'anno 2018, del valore complessivo di €
485,64. CP_
9. avviso di addebito n. 593 2018 0003087254000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi modello DM 10 e somme aggiuntive, per l'anno 2018, del valore complessivo di €
506,21.
2 CP_ 10. avviso di addebito n. 593 2018 0005445010 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi previdenziali DM 10 e somme aggiuntive, per l'anno 2018, del valore complessivo di € 487,90. CP_ 11. avviso di addebito n. 593 2018 0006080339 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi modello DM 10 e somme aggiuntive, per l'anno 2018, del valore complessivo di €
527,21. CP_ 12. avviso di addebito n. 593 2018 0006242681 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi modello DM 10 e somme aggiuntive, per l'anno 2018, del valore complessivo di €
506,98. CP_ 13. avviso di addebito n. 593 2018 0007077863 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi previdenziali IVS a percentuale sul reddito eccedente, per gli anni 2010, 2011,
2012 e 2013, del valore complessivo di € 13.224,81. CP_ 14. avviso di addebito n. 593 2019 0005512315 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi modello DM 10 e somme aggiuntive, per l'anno 2018, del valore complessivo di €
1.543,88. CP_ 15. avviso di addebito n. 593 2019 0002396310 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi modello DM 10 e somme aggiuntive, per l'anno 2018, del valore complessivo di €
1.911,23. CP_ 16. avviso di addebito n. 59320190005512315000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di Catania,
a titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuale sul minimale, per l'anno 2018, del valore complessivo di
€ 1.994,39. CP_ 17. avviso di addebito n. 593 2019 0010839187 000 riguardante somme iscritte a ruolo dall' di
Catania, a titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuale sul minimale, per l'anno 2018, del valore complessivo di € 1.992,42.
La ricorrente eccepiva la mancata notificazione dei predetti atti e la prescrizione, anche successiva all'eventuale prova della loro notificazione. Alla luce di quanto sopra eccepiva la sua illegittimità e ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art.
3-bis del D.L.
n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, non avendo provato il suo interesse ad agire, né la previa presentazione di istanza di sgravio. Rilevava come i seguenti avvisi di addebito n. 593 2018
00010886 63 000, n. 593 2018 00015996 58 000, n. 593 2018 00030872 54 000, n. 593 2018 00054450 10
3 000, n. 593 2018 00060803 39 000, n. 593 2018 00062426 81 000 e n. 593 2019 00023963 10 000, sarebbero stati oggetto di sgravio da parte dell'ufficio amministrativo e per i restanti atti rilevava che:
I. la cartella di pagamento n. 293 2011 00292983 33 000, notificata il 05.03.2011, portanti contributi fissi per l'anno 2010, risultava integralmente stralciata.
II. l'avviso di addebito n. 593 2016 00029658 83 000, era stato notificato il 06.06.2016 a mezzo raccomandata a/r e portava contributi fissi I^ e II^ rata 2015.
III. l'avviso di addebito n. 593 2016 00072048 65 000, relativo a contributi fissi III^ e IV^ rata 2015, era stato CP_ sgravato in autotutela dall' , stante l'esito della notifica per irreperibilità.
IV. l'avviso di addebito n. 593 2016 00085405 30 000, relativo a contributi a percentuale per l'anno 2009, era CP_ stato sgravato in autotutela dall' , stante l'esito della notifica per irreperibilità, nonostante fosse stato preceduto dalla notifica di diffida con Comunicazione di debito del 05.06.2015.
V. l'avviso di addebito n. 593 2017 00056362 79 000, era stato notificato a mezzo raccomandata a/r per compiuta giacenza con avviso depositato il 11.10.2017 e reclamava contributi fissi I^, II^, III^ e IV^ rata 2016.
VI. l'avviso di addebito n. 593 2018 00070778 63 000 era stato notificato a mezzo raccomandata a/r per compiuta giacenza con avviso depositato il 22.11.2018 e reclamava contributi a percentuale per gli anni
2010, 2011, 2012 e 2013 e tale avviso di addebito era stato preceduto dalla notifica di diffida con
Comunicazione di debito, a mezzo raccomandata a/r ricevuta il 17/08/2016.
VII. l'avviso di addebito n. 593 2019 00055123 15 000, relativo a contributi fissi II^ e III^ rata 2018, era stato CP_ sgravato in autotutela dall' , stante l'esito della notifica per irreperibilità.
VIII. l'avviso di addebito n. 593 2019 00108391 87 000, era stato notificato l'8.07.2024 a mezzo raccomandata a/r e portava contributi fissi IV^ 2018 e I^ rata 2019.
Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva per le attività poste in essere successivamente alla formazione dei ruoli;
la tardività dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/99 ed ex art. 617 c.p.c., in relazione agli avvisi di addebito n. 593 2013 00026896 69 000, n. 593 2016 00029658 83 000, n. 593 2017 00056362
79 000, n. 593 2018 00070778 63 000 e n. 593 2019 00108391 87 000, stante la mancata proposizione dell'opposizione entro 40 giorni dalla loro notifica. Contestava il decorso della prescrizione anche in virtù dell'applicazione della sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale per Covid-19.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire o la cessazione della materia del contendere, in relazione agli avvisi di addebito sgravati o in corso di sgravio e, comunque, in relazione agli altri, l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza del termine per impugnare ex art. 24 del D.
Lgs. 46/99 e/o art. 617 cpc, e nel merito, il rigetto del ricorso.
Si costituiva, l' , la quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione avverso Controparte_2
l'estratto di ruolo alla luce della Legge 215/2021; la propria carenza di legittimazione passiva per i vizi di merito
4 della pretesa impositiva;
la nullità della procura ad litem;
contestava, il decorso della prescrizione quinquennale con riguardo alla pretesa impositiva portata dagli avvisi di addebito n. 593 2016 00029658 83
000, n. 593 2017 00056362 79 000 e n. 593 2018 00070778 63 000, atteso che l' Controparte_2
ha ritualmente notificato atti interruttivi.
[...]
In particolare, l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90126540 53 000 (contenente gli avvisi di addebito n.
593 2016 00029658 83 000 e n. 593 2017 00056362 79 000) veniva notificato in data 09.12.2022;
l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90202074 71 000 (contenente gli avvisi di addebito n. 593 2017
00056362 79 000 e n. 593 2018 00070778 63 000) veniva notificato in data 28.07.2023 ed infine l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90175525 10 000 (contenente gli avvisi di addebito n. 593 2017 00056362 79 000 e n 593 2018 00070778 63 000) veniva notificata il 24.05.2024. Precisava, inoltre, come il decorso del termine di prescrizione era stato sospeso per la normativa emergenziale per Covid-19.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse ad agire, e, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi.
Con provvedimento del 21.10.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svoltasi ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., il sottoscritto giudicante veniva incaricato della trattazione e decisione del presente giudizio.
Disposto il differimento, come da decreto in atti, la causa, chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Ciò posto, stante il carattere assorbente, l'opposizione è inammissibile (in tal senso, cfr. sentenza n.
3238/2022 emessa in data 29.9.2022 dal Tribunale di Catania, sezione lavoro, nel proc. n. 628/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda –, alle cui condivisibili motivazioni si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Al riguardo, deve evidenziarsi come parte ricorrente abbia affermato in ricorso di essere venuta a conoscenza tramite dell'esistenza delle pretese contributive in esame attraverso l'accesso agli atti presso l
[...]
in data 06.06.2024. Controparte_2
La stessa ha eccepito – tra l'altro – l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi stante la mancata notificazione della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito elencati, senza allegare che nei suoi confronti l'amministrazione abbia posto in essere alcun atto del procedimento della riscossione avverso il quale, in funzione recuperatoria del diritto di contestare nel merito la pretesa, abbia inteso agire.
Ora, con riguardo alla possibilità per il contribuente di promuovere il giudizio di accertamento negativo della pretesa sulla scorta degli estratti di ruolo, ha inciso il disposto dell'articolo 3-bis del Decreto Legge 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, ed inserito dopo il comma 4 dell'art. 12 del
D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
5 pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale normativa ha subito di recente ulteriori modificazioni. Infatti, fermo restando le predette ipotesi, il
Legislatore ha introdotto tre ulteriori ipotesi in cui è ammissibile l'opposizione, modificando nuovamente l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, con l'art. 12 del Decreto Legislativo 29.07.2024 n. 110, nel quale si legge “1.
All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.».
A seguito dell'intervento normativo di cui al D.L. 21.10.2021 n. 146, conv dalla Legge 17.12.2021 n. 215, la
Suprema Corte ha chiarito che il legislatore ordinario, collocando la norma in parola nel corpus della disciplina tributaria (comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973), ha inteso ribadire, ed anzi ponendosi in una più rigorosa prospettiva, i principi già affermati dalla stessa Cassazione nella pronuncia del 10.11.2016 n. 22946
(secondo cui “l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile… soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in
6 funzione recuperatoria;
diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità
d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”) aggiungendo che resta ferma l'impugnabilità del “ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” in specificate e tassative eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione) (Cfr.: Cass.
07.03.2022 n. 7353).
Tale indirizzo è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno evidenziato come l'interesse ad agire deve essere sempre dimostrato dalla parte ricorrente e, avendo esso “… natura dinamica, rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; Sez. Un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione…” con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti “perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (Cass., Sez. Unite, 06.09.2022 n. 26283, così massimata “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.).
Tale interpretazione è stata ribadita – anche a seguito della modifica apportata dall'art. 12 del D. Lgs.
110/2024 – dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza del 09.03.2025 n. 6269, nella quale con riferimento all'inammissibilità dell'opposizione ha rimarcato che “5.2, Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno quindi ulteriormente ribadito che «In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.p.r. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla legge n 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12459 del 07/05/2024).
5.3. non vi è dubbio che i medesimi principi trovano applicazione anche con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 110/2024 – il cui
7 art. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 – che si applica ai processi pendenti, poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale;
in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione: la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche ai processi pendenti nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato … .
5.4. Va, dunque affermato il principiodi dirtitto che come per la tipizzazione degli interessi alla tutela giurisdizionale introdotta dall'art. 12 del d.l. n.
146/2021, con la recente normativa – art. 12 del d.lgs. n. 110/2024 – che ha ampliato il perimetro dell'interesse alla tutela giurisdizionale – il legislatore, nel regolare ulteriori specifici casi di azione “diretta”, ha stabilito e fattispecie in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, in guisa che anche l'intervento normativo ampliativo delle ipotesi di interesse alla tutela giurisdizionale si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere. L'innovazione introdotta dal menzionato d.lgs. n. 110/2024 è immediatamente operativa con la sua pubblicazione, già a valere dai giudizi in corso>. ... 7.1. I casi previsti dalla summenzionata disciplina sono “tassativi” e “no esemplificativi” e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione estensiva (Cass. n. 290/2025). Con la conseguenza che la norma in esame non provoca alcuna compressione della effettività della tutela giurisdizionale dato che, almeno rispetto al giudizio tributario, essa ne provoca un ampliamento;
in secondo luogo, perché il potere cautelare di cui è fornito il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, evita il rischio che si creino zone non coperte dalla tutela giurisdizionale stessa. Infatti, anche laddove la notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all'esecuzione. Va, dunque, esclusa l'esistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo.”.
Premesso quanto sopra, va osservato che parte ricorrente, non ha allegato e dimostrato di trovarsi in alcuna delle specifiche situazioni in presenza delle quali il legislatore ha positivizzato la ricorrenza di un interesse ad agire neppure alla luce delle ipotesi introdotte dall'art. 12 del D. Lgs. 110/2024, in particolare “nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14”, cui tenderebbe fa sussumere l'azione introdotta.
Infatti, da un lato, va evidenziato come l'interesse ad agire deve sussistere al momento della proposizione della domanda e nella fattispecie parte ricorrente non ha dimostrato quando è stata presentata la richiesta di liquidazione giudiziale avanzata dalla Procura di Catania, che avrebbe in ipotesi dimostrato l'interesse ad agire
8 nell'odierna azione, richiesta che è stata in ogni caso rigettata (v. provvedimento in atti), confermando quindi la mancanza di interesse ad agire, in questa sede.
Inoltre, dall'esame degli estratti di ruolo depositati in atti dalle parti, emerge un ulteriore elemento che depone per la mancanza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, poiché riportano una situazione non attuale (alla data del loro rilascio), infatti negli estratti di ruolo depositati da parte ricorrente specificatamente veniva evidenziato quanto segue: “Si attesta che i dati riportati nel presente estratto sono esclusivamente quelli contenuti nell'atto proveniente dall'Ufficio/ente sopra indicato, come trasmesso all' Controparte_4 mediante flusso telematico, nonché quelli successivamente comunicati, con le stesse modalità, dal medesimo
, con apposito provvedimento di riduzione del carico iniziale (rif. “Importo carico sgravato). Tali dati CP_5 non sono, pertanto, attualizzati con le eventuali riscossioni intervenute successivamente alla trasmissione dell'atto al medesimo .” Controparte_4
Pertanto, parte ricorrente avrebbe dovuto richiedere il rilascio di estratti di ruolo aggiornati, nei quali venivano riportati le somme ancora effettivamente iscritti a ruolo, al netto di quelle che erano state già ad esempio oggetto di annullamento automatico per effetto del D.L. 119/2018 e della Legge 197/2022, quindi, di per sé non più esigibili.
Inoltre, per quelle ancora in ipotesi esigibili, gli atti che ne intimavano il pagamento (avvisi di addebito) risultano essere stati regolarmente notificati, contrariamente alle contestazioni di parte ricorrente, poiché eseguite per il tramite del servizio postale ordinario, cui non si applicano le norme della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta. Pertanto, sotto tale profilo, l'opposizione è ulteriormente inammissibile per violazione dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
Ebbene, esclusi nella specie i casi specifici di “azione diretta” e considerato che, inoltre, parte ricorrente ha impugnato l'estratto di ruolo senza prospettare che i resistenti abbiano posto in essere in suo danno atti del procedimento della riscossione avverso i quali essa ha inteso reagire – esclusa la funzione recuperatoria del diritto di contestare il merito della pretesa - la proposta impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, attesa la definizione del giudizio con una pronuncia in rito (di inammissibilità per difetto di interesse), le stesse possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.06.2024 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
9 1) Dichiara inammissibile il ricorso.
2) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania all'udienza del 14.03.2025
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Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales