Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 13/06/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00536/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00568/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 568 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Borsadoli e Francesca Flossi, con domicilio eletto presso lo studio della prima in SC, via Volturno, 8;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di SC, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in SC, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. n. -OMISSIS-- Lavoro Subordinato, emesso dalla Prefettura di SC il-OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza flussi -OMISSIS- presentata in favore del ricorrente dalla -OMISSIS-, è stato annullato il contratto di soggiorno ed è stata revocata la richiesta di permesso di soggiorno;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di SC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato che:
- la società datrice di lavoro -OMISSIS-, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento poi esitato nel provvedimento prefettizio impugnato, ha prodotto una nuova asseverazione retroattiva, riferita al tempo della presentazione dell’istanza, e redatta da altro professionista, in sostituzione di quella originariamente presentata che recava la firma del commercialista dr. -OMISSIS-, da questi poi disconosciuta;
- il 6.6.2025 la Prefettura ha depositato in giudizio la revoca, emessa il 3.6.2025, del provvedimento impugnato, e ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, richiesta che va accolta;
- le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, il dr. -OMISSIS- e la -OMISSIS-
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fede | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.