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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11345 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16909/2023
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 16909/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 3 febbraio 2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Ciro Foglia Parte 1
come in atti;
APPELLANTE
CONTRO CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Achille Buffardi come in atti;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate per l'udienza del 3 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la CP 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7576/2021 in data 12 marzo 2021, con cui il giudice di Pace di Roma ingiungeva il pagamento dell'importo di € 2.684,12 oltre interessi legali e spese in favore della con riferimento a due fatture del 2018 e del 2020 asseritamente Parte 1
dovute a titolo di corrispettivo per corsi di formazione svolti dall'ing. Pt 1 ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 presso i cantieri di AC (CA) e di S. AR a CO (CE) dal 2017 e sino al
2018.
Con sentenza n. 18885/2022 in data 30 luglio 2022, depositata in data 17 ottobre 2022, il
Giudice di pace di Roma accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Impugna la sentenza la Parte 1 , allegando quale motivo di gravame la erroneità della decisione del giudice di prime cure laddove aveva ritenuto non provato lo svolgimento dell'attività di formazione dei dipendenti presso i cantieri di AC e S. AR a CO. Si è costituita la CP 1 chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva istruita documentalmente con acquisizione del fascicolo di primo grado e trattenuta in decisione all'udienza del 3 febbraio 2025 sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate per l'udienza.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Esaminando l'unico motivo di gravame proposto, si rileva che l'odierna appellante ha richiesto il pagamento delle fatture di cui sopra che portano quale causale, rispettivamente,
"corsi di formazione” e “saldo incarico di RSPP".
Onerata della prova del titolo del credito vantato e della esecuzione della prestazione dedotta, la originaria opposta ha prodotto in atti nn. 3 lettere di incarico, in data ottobre
2015, ottobre 2016 e ottobre 2017, del tutto genericamente richiamate nell'atto di costituzione in primo grado, prive di riferimento a cantieri specifici ed al personale destinatario della formazione;
ha poi prodotto plurimi attestati individuali di partecipazione ai corsi, pure del tutto genericamente prodotti, non riferibili agli incarichi de quo: l'attestato del 2014 è precedente ai contratti prodotti;
gli attestati del 2016 e del 2017 non appaiono riferibili né alle lettere di incarico prodotte, né ai cantieri a cui fa riferimento l'opposto; neppure le causali delle fatture soccorrono ad individuare la esatta prestazione di cui si chiede il pagamento.
Anche la mail del 23 giugno 2021, che l'odierna appellante ritiene confermativa dell'attività professionale prestata, fa riferimento ai corsi di formazione svolti in occasione dei lavori al cantiere di AC “"inizialmente previsti dal mese di agosto 2015” in data quindi precedente alla data della più antica lettera di incarico prodotta;
in ogni caso, si rileva che la pec in parola proviene dal legale dell'ing. Pt_1 ed è per tanto del tutto inidonea a costituire prova dell'attività svolta. Neppure la Parte 1 ha chiesto prove ulteriori e diverse volte a comprovare l'esecuzione delle prestazioni contestate dalla CP_1: all'udienza del 8 febbraio 2022 le parti, invitate dal giudice di Pace, dichiaravano di non avere richieste istruttorie.
Sulla scorta del materiale probatorio acquisito in primo grado ed alla luce delle contestazioni svolte dalla CP_1 deve condividersi la conclusione del giudice di rime cure,
,
dal momento che le lettere di incarico, del tutto genericamente formulate, gli attestati di partecipazione alla formazione e le fatture azionate, emesse diversi anni dopo le prestazioni in ipotesi rese, non consentono di ritenere provato l'incarico come dedotto e le relative attività svolte.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornato, con esclusione della fase istruttoria, non svolta, e con applicazione del parametro minimo attesa la semplicità della fattispecie.
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater del DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia), come modificato dalla Legge 24 dicembre
2012, n. 228.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 18885/2022 in data 30 luglio 2022,Parte 1 depositata in data 17 ottobre 2022, del Giudice di pace di Roma così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- Condanna la Parte 1 Parte 1 alla refusione delle spese di lite in favore di CP 1 che liquida in € 852,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Achille Buffardi dichiaratosi antistatario.
- Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater del DPR 115/2002,
come modificato.
Così deciso in Roma, 29 luglio 2025.
IL GIUDICE
W. SI
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 16909/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 3 febbraio 2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Ciro Foglia Parte 1
come in atti;
APPELLANTE
CONTRO CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Achille Buffardi come in atti;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate per l'udienza del 3 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la CP 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7576/2021 in data 12 marzo 2021, con cui il giudice di Pace di Roma ingiungeva il pagamento dell'importo di € 2.684,12 oltre interessi legali e spese in favore della con riferimento a due fatture del 2018 e del 2020 asseritamente Parte 1
dovute a titolo di corrispettivo per corsi di formazione svolti dall'ing. Pt 1 ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 presso i cantieri di AC (CA) e di S. AR a CO (CE) dal 2017 e sino al
2018.
Con sentenza n. 18885/2022 in data 30 luglio 2022, depositata in data 17 ottobre 2022, il
Giudice di pace di Roma accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Impugna la sentenza la Parte 1 , allegando quale motivo di gravame la erroneità della decisione del giudice di prime cure laddove aveva ritenuto non provato lo svolgimento dell'attività di formazione dei dipendenti presso i cantieri di AC e S. AR a CO. Si è costituita la CP 1 chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva istruita documentalmente con acquisizione del fascicolo di primo grado e trattenuta in decisione all'udienza del 3 febbraio 2025 sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate per l'udienza.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Esaminando l'unico motivo di gravame proposto, si rileva che l'odierna appellante ha richiesto il pagamento delle fatture di cui sopra che portano quale causale, rispettivamente,
"corsi di formazione” e “saldo incarico di RSPP".
Onerata della prova del titolo del credito vantato e della esecuzione della prestazione dedotta, la originaria opposta ha prodotto in atti nn. 3 lettere di incarico, in data ottobre
2015, ottobre 2016 e ottobre 2017, del tutto genericamente richiamate nell'atto di costituzione in primo grado, prive di riferimento a cantieri specifici ed al personale destinatario della formazione;
ha poi prodotto plurimi attestati individuali di partecipazione ai corsi, pure del tutto genericamente prodotti, non riferibili agli incarichi de quo: l'attestato del 2014 è precedente ai contratti prodotti;
gli attestati del 2016 e del 2017 non appaiono riferibili né alle lettere di incarico prodotte, né ai cantieri a cui fa riferimento l'opposto; neppure le causali delle fatture soccorrono ad individuare la esatta prestazione di cui si chiede il pagamento.
Anche la mail del 23 giugno 2021, che l'odierna appellante ritiene confermativa dell'attività professionale prestata, fa riferimento ai corsi di formazione svolti in occasione dei lavori al cantiere di AC “"inizialmente previsti dal mese di agosto 2015” in data quindi precedente alla data della più antica lettera di incarico prodotta;
in ogni caso, si rileva che la pec in parola proviene dal legale dell'ing. Pt_1 ed è per tanto del tutto inidonea a costituire prova dell'attività svolta. Neppure la Parte 1 ha chiesto prove ulteriori e diverse volte a comprovare l'esecuzione delle prestazioni contestate dalla CP_1: all'udienza del 8 febbraio 2022 le parti, invitate dal giudice di Pace, dichiaravano di non avere richieste istruttorie.
Sulla scorta del materiale probatorio acquisito in primo grado ed alla luce delle contestazioni svolte dalla CP_1 deve condividersi la conclusione del giudice di rime cure,
,
dal momento che le lettere di incarico, del tutto genericamente formulate, gli attestati di partecipazione alla formazione e le fatture azionate, emesse diversi anni dopo le prestazioni in ipotesi rese, non consentono di ritenere provato l'incarico come dedotto e le relative attività svolte.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornato, con esclusione della fase istruttoria, non svolta, e con applicazione del parametro minimo attesa la semplicità della fattispecie.
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater del DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia), come modificato dalla Legge 24 dicembre
2012, n. 228.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 18885/2022 in data 30 luglio 2022,Parte 1 depositata in data 17 ottobre 2022, del Giudice di pace di Roma così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- Condanna la Parte 1 Parte 1 alla refusione delle spese di lite in favore di CP 1 che liquida in € 852,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Achille Buffardi dichiaratosi antistatario.
- Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater del DPR 115/2002,
come modificato.
Così deciso in Roma, 29 luglio 2025.
IL GIUDICE
W. SI