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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9737 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER NU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24192/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Parte_1 P.IVA_1 MATTEO, elettivamente domiciliata in VIA LARGA, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. MAJOCCHI MATTEO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. CASTALDO PIETRO, elettivamente domiciliati C.F._1 in VIA F.SFORZA, 23 C/O CANC GDP 20122 MILANO presso il difensore avv. CASTALDO PIETRO
- RESISTENTE -
Oggetto: ricorso ex art 281 decies c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente: NEL MERITO 1.1. rigettare le domande e le eccezioni svolte dai Resistenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;
1.2. accertare il grave inadempimento di e del Sig. Controparte_1 CP_1 alla propria obbligazione di corresponsione dei canoni di locazione ed accertare la legittimità della risoluzione dei Contratti intimata da in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 Pt_1 dei Contratti e dell'art. 1456 c.c.; 1.3. condannare, per tutto quanto esposto in atti, i Resistenti in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e il sig. al pagamento dell'importo CP_1 complessivo di Euro 16.867,30 (IVA compresa sulle fatture per canoni insoluti) come meglio quantificato e dettagliato in atti (e quindi Euro 16.388,40 oltre IVA sulle fatture per canoni insoluti) ed oltre interessi (moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sugli importi dovuti a titolo di penale e maggior danno, ed oltre rivalutazione ove dovuta), o pagina 1 di 8 comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.4. in subordine, condannare, i Resistenti in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e il sig. al pagamento dell'importo complessivo di Euro CP_1 16.434,50, di cui Euro 2.655,70 IVA compresa per il mancato pagamento dei canoni scaduti, Euro 4.716,40 quale penale per inadempimento contrattuale in ragione della risoluzione anticipata del Contratto, Euro 62,40 quali spese per il tentato recupero del credito in sede stragiudiziale ed Euro 9.000,00 a titolo di risarcimento per equivalente per la mancata restituzione del Materiale oggetto di furto, ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
2.1. rigettare le istanze istruttorie svolte dai Resistenti;
2.2. con ogni riserva.
2. IN VIA ISTRUTTORIA…
3. IN OGNI CASO
3.1 Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita
Conclusioni della parte resistente: Voglia l'lll.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda presentata da Parte_1
stante la carenza dei presupposti per procedere in via sommaria;
[...] b) sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. , CP_1 con riferimento alle domande di condanna proposte da nei suoi confronti in proprio;
Pt_1 c) accertare e dichiarare, la coincidenza di interessi propri di e di quelli del proprio Pt_1 assicurato, Controparte_1 d) rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente nei confronti della Controparte_1[... in persona del legale rapp.te p.t., in quanto infondata in fat-to e in diritto e, sfornita di prova;
e) accertare e dichiarare che, la risoluzione anticipata della proposta di contratto di locazione di beni mobili n. 195-34819 è stata determinata per perdita dei be-ni a causa di furto ad opera di ignoti malfattori e, per fatto non imputabile alla parte resistente;
f) per l'effetto, accertare e dichiarare che, il danno causato dal furto dei beni og-getto del contratto n. 195-34819, rientra tra le coperture assicurative di in applicazione della lettera A, punto n. 4, Pt_1 delle Condizioni Generali dell'as-sicurazione dei beni patrimoniali della società Pt_1 g) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui una qualsiasi somma sia ritenuta dovuta a da ridurre ad equità Parte_1 Controparte_1 l'ammontare da corrispondersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c., sulla base di quanto risulterà all'esito dell'attività istruttoria. In via istruttoria,… Con il favore delle spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre CPA, come per legge, con attribuzione, in favore dello scrivente difensore antistata-rio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
pagina 2 di 8 Con ricorso al Tribunale di Milano datato 26.6.2024 la adiva il Tribunale Parte_1 di Milano esponendo:
-di avere stipulato con il contratto di locazione di beni mobili n. 195- Controparte_1
34819, mediante scambio di Proposta e Accettazione (doc. 2);
-che per adempiere alle obbligazioni derivanti dal suddetto Contratto, aveva acquistato presso il
Fornitore indicato dallo stesso Conduttore in sede di Proposta, i seguenti beni mobili: n. 1 CP_2
Multifunzione Sharp A3-A4 COL MX2651, n. 3 HP PC AIO 23 15/8GB/SSD500GB/WIN 10 TOUCH,
n. 3 , n. 3 USB, n. 1 , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 corrispondendo l'importo complessivo di Euro 20.000,00, oltre IVA, così come indicato nell'allegata fattura di acquisto (doc. 3);
-che in data 15.02.2022 il materiale è stato consegnato dal Fornitore al Conduttore, così come risultava dal documento di trasporto del Fornitore e dal Verbale di consegna, entrambi debitamente sottoscritti dal
Conduttore tramite DocuSign (doc. 4);
-che il contratto prevedeva il pagamento di n. 60 canoni di Euro 362,80 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi trimestralmente ed in via anticipata (canone trimestrale Euro 1.088,40, oltre IVA, per n.
20 trimestri), per un totale complessivo di Euro 21.768,00, oltre IVA;
-che il conduttore, tuttavia, dopo aver corrisposto a solamente n. 5 canoni di locazione Pt_1 trimestrali, per un totale di Euro 5.442,00, oltre IVA, aveva interrotto i pagamenti e non aveva provveduto al pagamento delle fatture n. 458759 e n. 810393 emesse da (doc. 5); Pt_1
-che come conseguenza dell'inadempimento del conduttore, con lettera del 20.11.2023 (doc. 6), Pt_1 avvalendosi della clausola risolutiva espressa (ex art. 12 Condizioni Generali), aveva comunicato al conduttore l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, intimando al medesimo il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione del contratto, oltre alla restituzione del materiale;
-che, con successiva lettera di messa in mora del 7.03.2024 (doc. 7), aveva intimato il pagamento Pt_1 delle somme dovute a seguito della risoluzione del Contratto, oltre al reso del materiale;
-che, in data 18.03.2024, aveva invitato il conduttore a concludere una convenzione di negoziazione assistita, conclusasi con verbale negativo (doc. 8 e doc. 9);
-che né i canoni scaduti, né gli ulteriori importi intimati erano stati pagati ed il materiale non era stato restituito.
Chiedeva, quindi, la condanna delle parti resistenti al pagamento della complessiva somma di
Euro 16.867,30 (IVA compresa sulle fatture per canoni insoluti), per canoni insoluti, penale e maggior danno, oltre interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 23.1.2025 si costituivano Controparte_1
e che così concludevano: “Voglia l'lll.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così
[...] CP_1 provvedere: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda presentata da Pt_1 pagina 3 di 8 stante la carenza dei presupposti per procedere in via sommaria;
sempre in via Parte_1 preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. in proprio;
CP_1 rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente nei confronti della Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., in quanto infondata in fatto e in diritto e, sfornita di prova;
accertare e dichiarare che, la risoluzione anticipata della proposta di contratto di locazione di beni mobili n. 195-
34819 è stata determinata per perdita dei beni a causa di furto ad opera di ignoti malfattori e, per fatto non imputabile alla parte resistente;
per l'effetto, accertare e dichiarare che, il danno causato dal furto dei beni oggetto del contratto n. 195-34819, rientra tra le coperture assicurative di in Pt_1 applicazione della lettera A, punto n. 4, delle Condizioni Generali dell'assicurazione dei beni patrimoniali della società in via subordinata, nel merito, accertato che, la difesa della parte Pt_1 resistente richiede un'istruzione non sommaria, fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui una qualsiasi somma sia ritenuta dovuta a
da ridurre ad equità l'ammontare da Parte_1 Controparte_1 corrispondersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c., sulla base di quanto risulterà all'esito dell'attività istruttoria.”
All'udienza del 04.02.25 il Giudice si riservava. A scioglimento della riserva, il Giudice assegnava alle parti i termini di gg 20 e 10 ex art. 281 duodecies comma 4 cpc e rinvia la causa all'udienza del
28.5.2025.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura documentale della stessa, rigettava le richieste di prove orali dedotte dalla convenuta e rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 6.11.2025.
Quindi, in detta udienza, sostituita da note scritte, la stessa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies cpc, dopo la discussione svolta dalle parti mediante il deposito di note
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Con riferimento all'ammissibilità del rito ex art. 281-decies c.p.c., la sollevata eccezione preliminare della parte resistente è infondata;
infatti, secondo l'art. 281-decies c.p.c., il procedimento semplificato di cognizione è esperibile quando la causa risulta matura per la decisione, non richiede un'istruzione complessa e si fonda su elementi essenzialmente documentali. Nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto un contratto di locazione operativa, la cui esistenza, il cui contenuto e il cui parziale inadempimento risultano integralmente dalla documentazione prodotta. La deduzione difensiva relativa al dedotto furto del materiale locato non implica la necessità di un approfondimento istruttorio incompatibile con il rito prescelto, trattandosi di circostanza priva di incidenza liberatoria alla luce delle previsioni contrattuali che pongono il rischio del perimento del bene a carico del conduttore. Tale fatto,
pagina 4 di 8 quand'anche provato, non richiederebbe assunzione di mezzi di prova complessi né inciderebbe sull'accertamento dell'inadempimento. Pertanto, ne consegue che il procedimento è stato correttamente instaurato ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. e l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta.
Risulta infondata l'eccezione sollevata dalla resistente in ordine alla carenza di legittimazione passiva di;
infatti, dalla documentazione depositata risulta che il rapporto obbligatorio dedotto CP_1 in giudizio trae origine dal contratto di locazione operativa n. 195-34819, stipulato da
[...] con la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Controparte_1 tempore. Tale eccezione comunque attiene al merito, dato che “La legittimazione ad causam si risolve nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione (di merito) dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso” (Trib. Milano sent.
18.05.2015). “La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio (ma lo stesso discorso può farsi con riferimento all'effettiva titolarità della situazione dedotta in giudizio in capo all'attore), ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla "legitimatio ad causam", ma al merito della controversia" (cfr. Trib. Brescia sent. 15.07.2021).
Nel caso di specie, in ogni caso, , quale socio accomandatario di risponde CP_1 CP_1 illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2313 cc.
Relativamente alla circostanza dell'inadempimento del conduttore, è circostanza pacifica in atti che la resistente abbia corrisposto soltanto cinque canoni trimestrali, omettendo il pagamento di quelli successivi alla data del 20.11.2023, nonché delle ulteriori somme contrattualmente dovute. Tale inadempimento è, di per sé, rilevante ai fini dell'operatività della clausola risolutiva espressa. Pertanto, il riferimento al furto del materiale oggetto della locazione non è idoneo ad escludere o giustificare l'inadempimento. Nel caso in esame, le Condizioni Generali di Contratto prevedono espressamente che: il conduttore assume la piena custodia del bene dal momento della consegna;
risponde della perdita e del deterioramento, anche se dipendenti da fatto di terzi;
la restituzione del bene a fine contratto costituisce obbligazione essenziale;
la perdita del bene non determina l'estinzione dell'obbligazione al pagamento dei canoni, né della penale prevista per la risoluzione anticipata. Quindi, ne deriva che l'eventuale furto
— che, peraltro, non è stato documentalmente provato nei termini di un fatto avente efficacia liberatoria
— non incide sulla persistenza dell'obbligazione di pagamento dei canoni, né esclude la legittimità della pagina 5 di 8 risoluzione dichiarata dalla ricorrente. Pertanto, il mancato pagamento dei canoni successivi integra un inadempimento grave e imputabile alla resistente.
Circa la pretesa operatività della polizza assicurativa, le deduzioni della parte resistente non possono trovano accoglimento in questa sede;
infatti, dalla documentazione prodotta emerge che: non Pt_1 gestisce la polizza come assicuratore, ma come soggetto contraente a beneficio del cliente, per cui nessun conflitto d'interessi è ravvisabile;
la polizza esclude espressamente i furti da veicoli incustoditi
(clausola B4 lett. g); la denuncia del sinistro è stata tardiva e comunque priva dei requisiti formali previsti dal contratto. Pertanto, l'onere della prova circa l'applicabilità della copertura assicurativa grava sul beneficiario, che nel caso di specie non ha assolto tale onere.
In relazione all'ammontare del credito, sono dovuti Euro 2.176,80 oltre IVA, (quindi Euro 2.655,70
IVA compresa), per il mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione (doc. 6 fasc. ricorrente) e di cui alle fatture n. 458759 e n. 810393 (doc. 5 fasc. ricorrente).
Sono dovuti Euro 4.716,40, quale penale per inadempimento contrattuale in ragione della risoluzione anticipata del contratto, ex art. 13 comma 2 delle Condizioni Generali di contratto, pari a «un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita» (14.149,20 : 3 = Euro 4.716,40), come indicati nella lettera di risoluzione.
La clausola penale invocata da risulta, validamente pattuita ed efficace e, pertanto, deve ritenersi Pt_1 operante. Infatti, dalla documentazione prodotta emerge che essa è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, allegate alla proposta sottoscritta dal conduttore e oggetto di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. La sottoscrizione — apposta digitalmente tramite DocuSign — integra a tutti gli effetti il requisito della doppia firma richiesto per le clausole vessatorie, come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza in materia di formazione del consenso mediante strumenti elettronici e firme digitali. Nel caso in esame, la resistente non ha allegato né provato elementi che consentano di ritenere la misura eccessiva, né può assumere rilievo, ai fini della riduzione, il dedotto furto del bene, evento che — come sopra chiarito — non ha efficacia liberatoria, né incide sulla gravità dell'inadempimento.
Quanto alla somma richiesta di Euro 9.432,80a titolo di maggior danno, ai sensi dell'art. 13 comma 2 Condizioni Generali1. Laddove per maggior danno deve intendersi la differenza tra quanto avrebbe percepito se il Contratto fosse giunto a naturale scadenza (ossia il Pt_1
Corrispettivo) e la somma di a) quanto ha già incassato in esecuzione del Contratto;
b) Pt_1 quanto la stessa ha diritto ad ottenere a titolo di capitale;
c) l'importo domandato da a Pt_1 titolo di penale, si ritiene non accoglibile detta richiesta e accoglibile la richiesta proposta in via subordinata di condanna al pagamento della somma di Euro 9.000,00 a titolo di risarcimento pagina 6 di 8 per equivalente per la mancata restituzione del Materiale oggetto di furto, che la resistente avrebbe dovuto restituire alla fine della locazione operativa. La convenuta non può essere condannata al pagamento di detta somma, oltre IVA, atteso che non si tratta di una condanna per una prestazione sulla quale è dovuta l'iva, ma di una condanna risarcitoria.
Tale somma si ritiene dovuta dal momento che è impossibile la restituzione del e tale Parte_2 impossibilità è dipesa da causa imputabile al Conduttore, posto che come dedotto dalla ricorrente il sig. , con il suo comportamento, ha incrementato la probabilità di CP_1 verificazione di tale evento lasciando incustodito il furgone contenente il Materiale oggetto di locazione. Si rammenta, infatti, che sul Conduttore grava un obbligo di custodia del Parte_2 durante tutto il periodo in cui quest'ultimo permane nella sua disponibilità (cfr. doc. 2, art. 8
Condizioni Generali di contratto), obbligo che non è stato rispettato dal sig. , il quale CP_1 ha lasciato il furgone incustodito su una strada pubblica, caratterizzata da notevole transito di persone e veicoli.
La somma di euro 9000 si ritiene congrua, posto che ai fini della quantificazione del valore del materiale, la ricorrente ha dichiarato di avere tenuto conto della vetustà del Materiale
(acquistato nel mese di febbraio 2022 al costo di Euro 20.000,00, oltre IVA), dell'eventuale deterioramento per il normale uso dello stesso (utilizzato dal conduttore per il periodo intercorrente tra la data di consegna e la data del furto), nonché dei valori attuali di mercato di beni del tutto similari a quelli oggetto di contratto di locazione.
Pertanto, i resistenti vanno condannati al pagamento di Euro 16.434,50, di cui Euro 2.655,70 IVA compresa per il mancato pagamento dei canoni scaduti, Euro 4.716,40 quale penale per inadempimento contrattuale in ragione della risoluzione anticipata del Contratto, Euro 62,40 quali spese per il tentato recupero del credito in sede stragiudiziale ed Euro 9.000,00 a titolo di risarcimento per equivalente per la mancata restituzione del Materiale oggetto del furto.
Sono dovuti gli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui ai canoni insoluti e legali ex art. 1284 c. 4 c.c., sugli importi dovuti a titolo di penale e risarcimento del danno.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente, stante la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 7 di 8 in persona del socio accomandatario pro tempore, e Parte_3 al pagamento, a favore di della somma di Euro CP_1 Parte_1
16.434,50, IVA compresa sulle fatture per canoni insoluti, oltre agli interessi moratori ex D.
Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute e legali, ex art. 1284 c. 4 c.c. (sugli importi dovuti a titolo di penale e risarcimento) dalla domanda al saldo;
- condanna in persona del socio accomandatario pro tempore, e Controparte_1
, in solido, al pagamento, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1 processuali che liquida in € 264 per spese esenti ed € 3397 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, oltre euro 441 per compensi della fase di negoziazione assistita
Milano, 16 dicembre 2025
Il Giudice
ER NU
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER NU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24192/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Parte_1 P.IVA_1 MATTEO, elettivamente domiciliata in VIA LARGA, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. MAJOCCHI MATTEO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. CASTALDO PIETRO, elettivamente domiciliati C.F._1 in VIA F.SFORZA, 23 C/O CANC GDP 20122 MILANO presso il difensore avv. CASTALDO PIETRO
- RESISTENTE -
Oggetto: ricorso ex art 281 decies c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente: NEL MERITO 1.1. rigettare le domande e le eccezioni svolte dai Resistenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;
1.2. accertare il grave inadempimento di e del Sig. Controparte_1 CP_1 alla propria obbligazione di corresponsione dei canoni di locazione ed accertare la legittimità della risoluzione dei Contratti intimata da in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 Pt_1 dei Contratti e dell'art. 1456 c.c.; 1.3. condannare, per tutto quanto esposto in atti, i Resistenti in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e il sig. al pagamento dell'importo CP_1 complessivo di Euro 16.867,30 (IVA compresa sulle fatture per canoni insoluti) come meglio quantificato e dettagliato in atti (e quindi Euro 16.388,40 oltre IVA sulle fatture per canoni insoluti) ed oltre interessi (moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sugli importi dovuti a titolo di penale e maggior danno, ed oltre rivalutazione ove dovuta), o pagina 1 di 8 comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.4. in subordine, condannare, i Resistenti in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e il sig. al pagamento dell'importo complessivo di Euro CP_1 16.434,50, di cui Euro 2.655,70 IVA compresa per il mancato pagamento dei canoni scaduti, Euro 4.716,40 quale penale per inadempimento contrattuale in ragione della risoluzione anticipata del Contratto, Euro 62,40 quali spese per il tentato recupero del credito in sede stragiudiziale ed Euro 9.000,00 a titolo di risarcimento per equivalente per la mancata restituzione del Materiale oggetto di furto, ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
2.1. rigettare le istanze istruttorie svolte dai Resistenti;
2.2. con ogni riserva.
2. IN VIA ISTRUTTORIA…
3. IN OGNI CASO
3.1 Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita
Conclusioni della parte resistente: Voglia l'lll.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda presentata da Parte_1
stante la carenza dei presupposti per procedere in via sommaria;
[...] b) sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. , CP_1 con riferimento alle domande di condanna proposte da nei suoi confronti in proprio;
Pt_1 c) accertare e dichiarare, la coincidenza di interessi propri di e di quelli del proprio Pt_1 assicurato, Controparte_1 d) rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente nei confronti della Controparte_1[... in persona del legale rapp.te p.t., in quanto infondata in fat-to e in diritto e, sfornita di prova;
e) accertare e dichiarare che, la risoluzione anticipata della proposta di contratto di locazione di beni mobili n. 195-34819 è stata determinata per perdita dei be-ni a causa di furto ad opera di ignoti malfattori e, per fatto non imputabile alla parte resistente;
f) per l'effetto, accertare e dichiarare che, il danno causato dal furto dei beni og-getto del contratto n. 195-34819, rientra tra le coperture assicurative di in applicazione della lettera A, punto n. 4, Pt_1 delle Condizioni Generali dell'as-sicurazione dei beni patrimoniali della società Pt_1 g) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui una qualsiasi somma sia ritenuta dovuta a da ridurre ad equità Parte_1 Controparte_1 l'ammontare da corrispondersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c., sulla base di quanto risulterà all'esito dell'attività istruttoria. In via istruttoria,… Con il favore delle spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre CPA, come per legge, con attribuzione, in favore dello scrivente difensore antistata-rio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
pagina 2 di 8 Con ricorso al Tribunale di Milano datato 26.6.2024 la adiva il Tribunale Parte_1 di Milano esponendo:
-di avere stipulato con il contratto di locazione di beni mobili n. 195- Controparte_1
34819, mediante scambio di Proposta e Accettazione (doc. 2);
-che per adempiere alle obbligazioni derivanti dal suddetto Contratto, aveva acquistato presso il
Fornitore indicato dallo stesso Conduttore in sede di Proposta, i seguenti beni mobili: n. 1 CP_2
Multifunzione Sharp A3-A4 COL MX2651, n. 3 HP PC AIO 23 15/8GB/SSD500GB/WIN 10 TOUCH,
n. 3 , n. 3 USB, n. 1 , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 corrispondendo l'importo complessivo di Euro 20.000,00, oltre IVA, così come indicato nell'allegata fattura di acquisto (doc. 3);
-che in data 15.02.2022 il materiale è stato consegnato dal Fornitore al Conduttore, così come risultava dal documento di trasporto del Fornitore e dal Verbale di consegna, entrambi debitamente sottoscritti dal
Conduttore tramite DocuSign (doc. 4);
-che il contratto prevedeva il pagamento di n. 60 canoni di Euro 362,80 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi trimestralmente ed in via anticipata (canone trimestrale Euro 1.088,40, oltre IVA, per n.
20 trimestri), per un totale complessivo di Euro 21.768,00, oltre IVA;
-che il conduttore, tuttavia, dopo aver corrisposto a solamente n. 5 canoni di locazione Pt_1 trimestrali, per un totale di Euro 5.442,00, oltre IVA, aveva interrotto i pagamenti e non aveva provveduto al pagamento delle fatture n. 458759 e n. 810393 emesse da (doc. 5); Pt_1
-che come conseguenza dell'inadempimento del conduttore, con lettera del 20.11.2023 (doc. 6), Pt_1 avvalendosi della clausola risolutiva espressa (ex art. 12 Condizioni Generali), aveva comunicato al conduttore l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, intimando al medesimo il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione del contratto, oltre alla restituzione del materiale;
-che, con successiva lettera di messa in mora del 7.03.2024 (doc. 7), aveva intimato il pagamento Pt_1 delle somme dovute a seguito della risoluzione del Contratto, oltre al reso del materiale;
-che, in data 18.03.2024, aveva invitato il conduttore a concludere una convenzione di negoziazione assistita, conclusasi con verbale negativo (doc. 8 e doc. 9);
-che né i canoni scaduti, né gli ulteriori importi intimati erano stati pagati ed il materiale non era stato restituito.
Chiedeva, quindi, la condanna delle parti resistenti al pagamento della complessiva somma di
Euro 16.867,30 (IVA compresa sulle fatture per canoni insoluti), per canoni insoluti, penale e maggior danno, oltre interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 23.1.2025 si costituivano Controparte_1
e che così concludevano: “Voglia l'lll.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così
[...] CP_1 provvedere: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda presentata da Pt_1 pagina 3 di 8 stante la carenza dei presupposti per procedere in via sommaria;
sempre in via Parte_1 preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. in proprio;
CP_1 rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente nei confronti della Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., in quanto infondata in fatto e in diritto e, sfornita di prova;
accertare e dichiarare che, la risoluzione anticipata della proposta di contratto di locazione di beni mobili n. 195-
34819 è stata determinata per perdita dei beni a causa di furto ad opera di ignoti malfattori e, per fatto non imputabile alla parte resistente;
per l'effetto, accertare e dichiarare che, il danno causato dal furto dei beni oggetto del contratto n. 195-34819, rientra tra le coperture assicurative di in Pt_1 applicazione della lettera A, punto n. 4, delle Condizioni Generali dell'assicurazione dei beni patrimoniali della società in via subordinata, nel merito, accertato che, la difesa della parte Pt_1 resistente richiede un'istruzione non sommaria, fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui una qualsiasi somma sia ritenuta dovuta a
da ridurre ad equità l'ammontare da Parte_1 Controparte_1 corrispondersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c., sulla base di quanto risulterà all'esito dell'attività istruttoria.”
All'udienza del 04.02.25 il Giudice si riservava. A scioglimento della riserva, il Giudice assegnava alle parti i termini di gg 20 e 10 ex art. 281 duodecies comma 4 cpc e rinvia la causa all'udienza del
28.5.2025.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura documentale della stessa, rigettava le richieste di prove orali dedotte dalla convenuta e rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 6.11.2025.
Quindi, in detta udienza, sostituita da note scritte, la stessa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies cpc, dopo la discussione svolta dalle parti mediante il deposito di note
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Con riferimento all'ammissibilità del rito ex art. 281-decies c.p.c., la sollevata eccezione preliminare della parte resistente è infondata;
infatti, secondo l'art. 281-decies c.p.c., il procedimento semplificato di cognizione è esperibile quando la causa risulta matura per la decisione, non richiede un'istruzione complessa e si fonda su elementi essenzialmente documentali. Nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto un contratto di locazione operativa, la cui esistenza, il cui contenuto e il cui parziale inadempimento risultano integralmente dalla documentazione prodotta. La deduzione difensiva relativa al dedotto furto del materiale locato non implica la necessità di un approfondimento istruttorio incompatibile con il rito prescelto, trattandosi di circostanza priva di incidenza liberatoria alla luce delle previsioni contrattuali che pongono il rischio del perimento del bene a carico del conduttore. Tale fatto,
pagina 4 di 8 quand'anche provato, non richiederebbe assunzione di mezzi di prova complessi né inciderebbe sull'accertamento dell'inadempimento. Pertanto, ne consegue che il procedimento è stato correttamente instaurato ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. e l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta.
Risulta infondata l'eccezione sollevata dalla resistente in ordine alla carenza di legittimazione passiva di;
infatti, dalla documentazione depositata risulta che il rapporto obbligatorio dedotto CP_1 in giudizio trae origine dal contratto di locazione operativa n. 195-34819, stipulato da
[...] con la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Controparte_1 tempore. Tale eccezione comunque attiene al merito, dato che “La legittimazione ad causam si risolve nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione (di merito) dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso” (Trib. Milano sent.
18.05.2015). “La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio (ma lo stesso discorso può farsi con riferimento all'effettiva titolarità della situazione dedotta in giudizio in capo all'attore), ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla "legitimatio ad causam", ma al merito della controversia" (cfr. Trib. Brescia sent. 15.07.2021).
Nel caso di specie, in ogni caso, , quale socio accomandatario di risponde CP_1 CP_1 illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2313 cc.
Relativamente alla circostanza dell'inadempimento del conduttore, è circostanza pacifica in atti che la resistente abbia corrisposto soltanto cinque canoni trimestrali, omettendo il pagamento di quelli successivi alla data del 20.11.2023, nonché delle ulteriori somme contrattualmente dovute. Tale inadempimento è, di per sé, rilevante ai fini dell'operatività della clausola risolutiva espressa. Pertanto, il riferimento al furto del materiale oggetto della locazione non è idoneo ad escludere o giustificare l'inadempimento. Nel caso in esame, le Condizioni Generali di Contratto prevedono espressamente che: il conduttore assume la piena custodia del bene dal momento della consegna;
risponde della perdita e del deterioramento, anche se dipendenti da fatto di terzi;
la restituzione del bene a fine contratto costituisce obbligazione essenziale;
la perdita del bene non determina l'estinzione dell'obbligazione al pagamento dei canoni, né della penale prevista per la risoluzione anticipata. Quindi, ne deriva che l'eventuale furto
— che, peraltro, non è stato documentalmente provato nei termini di un fatto avente efficacia liberatoria
— non incide sulla persistenza dell'obbligazione di pagamento dei canoni, né esclude la legittimità della pagina 5 di 8 risoluzione dichiarata dalla ricorrente. Pertanto, il mancato pagamento dei canoni successivi integra un inadempimento grave e imputabile alla resistente.
Circa la pretesa operatività della polizza assicurativa, le deduzioni della parte resistente non possono trovano accoglimento in questa sede;
infatti, dalla documentazione prodotta emerge che: non Pt_1 gestisce la polizza come assicuratore, ma come soggetto contraente a beneficio del cliente, per cui nessun conflitto d'interessi è ravvisabile;
la polizza esclude espressamente i furti da veicoli incustoditi
(clausola B4 lett. g); la denuncia del sinistro è stata tardiva e comunque priva dei requisiti formali previsti dal contratto. Pertanto, l'onere della prova circa l'applicabilità della copertura assicurativa grava sul beneficiario, che nel caso di specie non ha assolto tale onere.
In relazione all'ammontare del credito, sono dovuti Euro 2.176,80 oltre IVA, (quindi Euro 2.655,70
IVA compresa), per il mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione (doc. 6 fasc. ricorrente) e di cui alle fatture n. 458759 e n. 810393 (doc. 5 fasc. ricorrente).
Sono dovuti Euro 4.716,40, quale penale per inadempimento contrattuale in ragione della risoluzione anticipata del contratto, ex art. 13 comma 2 delle Condizioni Generali di contratto, pari a «un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita» (14.149,20 : 3 = Euro 4.716,40), come indicati nella lettera di risoluzione.
La clausola penale invocata da risulta, validamente pattuita ed efficace e, pertanto, deve ritenersi Pt_1 operante. Infatti, dalla documentazione prodotta emerge che essa è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, allegate alla proposta sottoscritta dal conduttore e oggetto di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. La sottoscrizione — apposta digitalmente tramite DocuSign — integra a tutti gli effetti il requisito della doppia firma richiesto per le clausole vessatorie, come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza in materia di formazione del consenso mediante strumenti elettronici e firme digitali. Nel caso in esame, la resistente non ha allegato né provato elementi che consentano di ritenere la misura eccessiva, né può assumere rilievo, ai fini della riduzione, il dedotto furto del bene, evento che — come sopra chiarito — non ha efficacia liberatoria, né incide sulla gravità dell'inadempimento.
Quanto alla somma richiesta di Euro 9.432,80a titolo di maggior danno, ai sensi dell'art. 13 comma 2 Condizioni Generali1. Laddove per maggior danno deve intendersi la differenza tra quanto avrebbe percepito se il Contratto fosse giunto a naturale scadenza (ossia il Pt_1
Corrispettivo) e la somma di a) quanto ha già incassato in esecuzione del Contratto;
b) Pt_1 quanto la stessa ha diritto ad ottenere a titolo di capitale;
c) l'importo domandato da a Pt_1 titolo di penale, si ritiene non accoglibile detta richiesta e accoglibile la richiesta proposta in via subordinata di condanna al pagamento della somma di Euro 9.000,00 a titolo di risarcimento pagina 6 di 8 per equivalente per la mancata restituzione del Materiale oggetto di furto, che la resistente avrebbe dovuto restituire alla fine della locazione operativa. La convenuta non può essere condannata al pagamento di detta somma, oltre IVA, atteso che non si tratta di una condanna per una prestazione sulla quale è dovuta l'iva, ma di una condanna risarcitoria.
Tale somma si ritiene dovuta dal momento che è impossibile la restituzione del e tale Parte_2 impossibilità è dipesa da causa imputabile al Conduttore, posto che come dedotto dalla ricorrente il sig. , con il suo comportamento, ha incrementato la probabilità di CP_1 verificazione di tale evento lasciando incustodito il furgone contenente il Materiale oggetto di locazione. Si rammenta, infatti, che sul Conduttore grava un obbligo di custodia del Parte_2 durante tutto il periodo in cui quest'ultimo permane nella sua disponibilità (cfr. doc. 2, art. 8
Condizioni Generali di contratto), obbligo che non è stato rispettato dal sig. , il quale CP_1 ha lasciato il furgone incustodito su una strada pubblica, caratterizzata da notevole transito di persone e veicoli.
La somma di euro 9000 si ritiene congrua, posto che ai fini della quantificazione del valore del materiale, la ricorrente ha dichiarato di avere tenuto conto della vetustà del Materiale
(acquistato nel mese di febbraio 2022 al costo di Euro 20.000,00, oltre IVA), dell'eventuale deterioramento per il normale uso dello stesso (utilizzato dal conduttore per il periodo intercorrente tra la data di consegna e la data del furto), nonché dei valori attuali di mercato di beni del tutto similari a quelli oggetto di contratto di locazione.
Pertanto, i resistenti vanno condannati al pagamento di Euro 16.434,50, di cui Euro 2.655,70 IVA compresa per il mancato pagamento dei canoni scaduti, Euro 4.716,40 quale penale per inadempimento contrattuale in ragione della risoluzione anticipata del Contratto, Euro 62,40 quali spese per il tentato recupero del credito in sede stragiudiziale ed Euro 9.000,00 a titolo di risarcimento per equivalente per la mancata restituzione del Materiale oggetto del furto.
Sono dovuti gli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui ai canoni insoluti e legali ex art. 1284 c. 4 c.c., sugli importi dovuti a titolo di penale e risarcimento del danno.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente, stante la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 7 di 8 in persona del socio accomandatario pro tempore, e Parte_3 al pagamento, a favore di della somma di Euro CP_1 Parte_1
16.434,50, IVA compresa sulle fatture per canoni insoluti, oltre agli interessi moratori ex D.
Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute e legali, ex art. 1284 c. 4 c.c. (sugli importi dovuti a titolo di penale e risarcimento) dalla domanda al saldo;
- condanna in persona del socio accomandatario pro tempore, e Controparte_1
, in solido, al pagamento, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1 processuali che liquida in € 264 per spese esenti ed € 3397 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, oltre euro 441 per compensi della fase di negoziazione assistita
Milano, 16 dicembre 2025
Il Giudice
ER NU
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