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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/07/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 394/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 394/2024 tra con avv. FREDDI ROMOLO Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliati in indirizzo telematico C.F._2
ATTORE/I
e con avv. GALLUZZO VINCENZO Controparte_1 P.IVA_1
e dall'avv. VINCENZO GRASSO C.F._3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati in indirizzo telematico e per essa la mandataria rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 dall'Avv. FABRIZIO PANZAVUOTA elettivamente domiciliati in indirizzo telematico ontumace Controparte_4
E PER ontumace Controparte_5 Controparte_6
PER ESSA QUALE PROCURATRICE LA CERVED CREDIT Controparte_5
MANAGEMENT S.P.A. contumace
CONVENUTI
Oggi 14 luglio 2025 ad ore 9,38 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. FREDDI ROMOLO Parte_1 C.F._1
oggi sostituito dall'avv. Cinzia Bruschi;
C.F._2 per l'avv. Vincenzo Galluzzo;
Controparte_1 P.IVA_1
e per essa la mandataria rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 dall'Avv. Fabrizio Panzavuota oggi sostituito dall'avv. Giulia Conti. pagina 1 di 7 nessuno è presente Controparte_4
nessuno è presente. Controparte_5 Controparte_7
PER ESSA QUALE PROCURATRICE LA CERVED CREDIT Controparte_5
MANAGEMENT S.P.A. contumace
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni: parte attrice e parte come da prima memoria ex art. 171 ter cpc;
CP_8 parte convenuta come come da scritti conclusivi in atti;
Controparte_1 tutti ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 17,17
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 394/2024 promossa da:
con avv. FREDDI ROMOLO Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliati in indirizzo telematico C.F._2
ATTORE/I
e con avv. GALLUZZO VINCENZO Controparte_1 P.IVA_1
e dall'avv. VINCENZO GRASSO C.F._3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati in indirizzo telematico e per essa la mandataria rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 dall'Avv. FABRIZIO PANZAVUOTA elettivamente domiciliati in indirizzo telematico ontumace Controparte_4
ontumace Controparte_5 Controparte_7
PER ESSA QUALE PROCURATRICE LA CERVED CREDIT Controparte_5
MANAGEMENT S.P.A. contumace
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza. pagina 3 di 7 Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore evocava i convenuti dinnanzi all'Intestato Tribunale per sentirsi accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Nel merito: 1) ANNULLARE E/REVOCARE IL PROVVEDIMENTO EMESSO IN DATA 23.06.23, IL PROVVEDIMENTO EMESSO IN DATA 19.09.2023 CON CUI IL G.E. HA ORDINATO AL Parte_2
AMBROGI DI LIBERARE L'IMMOBILE, IL PROVVEDIMENTO NOTIFICATO AL IN DATA 02.10.2023 CON IL QUALE GLI E' STATA Parte_3
COMUNICATA LA DATA DI RILASCIO DELL'IMMOBILE PER IL GIORNO 20.10.2023, E COMUNQUE TUTTI GLI ATTI PROCESSUALI DAGLI STESSI DERIVANTI, NONCHE' ACCERTARE E DICHIARARE CHE IL Parte_4
HA DIRITTO AD ESSERE RIMBORSATO DI TUTTE LE SOMME
[...]
VERSATE A TITOLO DI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AD OGGI AMMONTANTI AD €5.100,00, OLTRE A QUELLE CHE VERRANNO VERSATE IN FUTURO, MAGGIORATE DI INTERESSI. 2) VOGLIA IL GIUDICE, ALTRESI', ED IN CASO DI RESTITUZIONE DEL BENE IMMOBILE, ACCERTARE E RICONOSCERE AL AI SENSI DELL'ART. 1150 C.C., IL DIRITTO AL Parte_4
RIMBORSO DELLE SPESE FATTE PER LE RIPARAZIONI STRAORDINARIE ED IL DIRITTO ALLA INDENNITA' PER I MIGLIORAMENTI RECATI ALLA COSA, CHE SI QUANTIFICANO NELLA SOMMA DI € 204.380,00 O NELLA SOMMA CHE VERRA' ACCERTATA IN CORSO DI CAUSA Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge.”
Si costituivano contestando la domanda e chiedendone il rigetto:
- la che così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Controparte_1
Ancona, contrariis reiectis: - rigettare l'opposizione proposta dal Sig. Parte_1 perché inammissibile e infondata e per l'effetto confermare integralmente tutti i provvedimenti quivi impugnati del Giudice dell'Esecuzione immobiliare R.G. 504/2010 a cui è riunita l'esecuzione 301/2014. - rigettare le domande di rimborso spese straordinarie e riconoscimento di indennità per i miglioramenti formulate dal Sig.
perché inammissibili e infondate per i suesposti motivi. In ogni caso Parte_1 con vittoria di spese e competenze di giudizio e di lite.”
- la che così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Controparte_9
Ancona, contrariis rejectis, In via pregiudiziale: - dichiarare improcedibili le domande ex adverso spiegate per le ragioni esplicate nel corpo del presente atto;
In via preliminare: - dichiarare inammissibili tutte le domande ex adverso spiegate per tutte le ragioni esplicate nel corpo del presente atto;
- Nel merito in via principale: - rigettare, con qualsivoglia statuizione, tutte le domande ex adverso spiegate in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esplicate nel corpo del presente atto;
- Nel merito in
pagina 4 di 7 via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Adita Giustizia accolga l'avversa richiesta ex art. 1150 c.c. Voglia compensare l'importo eventualmente riconosciuto in favore dell'attore con quanto dovuto dal Sig. dalla data del Pt_1 primo pignoramento del 10.11.2010 o, in subordine del secondo pignoramento del 26.06.14, sino alla data dell'emananda sentenza a titolo di occupazione illegittima di cespite pignorato secondo l'indennità mensile stabilita dal GE per €. 700,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta equa;
- Nel merito in via ulteriormente subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Adita Giustizia accolga l'avversa richiesta ex art. 1150 c.c. Voglia compensare l'importo eventualmente riconosciuto in favore dell'attore con quanto dovuto dal medesimo in forza della garanzia prestata nel contratto di mutuo sopra descritto per l'importo di €. Euro 80.122,99, oltre interessi dal 26.11.2014 e spese successive ed occorrende;
-in ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite.”
Rimanevano contumaci gli altri convenuti:
Controparte_4
E Controparte_5Controparte_7 Controparte_7
QUALE PROCURATRICE LA CERVED CREDIT Controparte_10
MANAGEMENT S.P.A.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti costituite veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Preliminarmente si ritiene di dover qualificare la presente domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.
Occorre prendere atto del rilascio dell'immobile da parte dell'opponente, circostanza non contestata e pertanto da ritenersi provata anche ai sensi dell'art.115 cpc.
Da ciò ne discende che sarebbe venuto meno ogni interesse in capo al ricorrente quanto pagina 5 di 7 alla prosecuzione del giudizio.
Passando poi all'esame dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva con declaratoria di inammissibilità, detta appare accoglibile.
Difatti il Sig. è soggetto terzo rispetto alla procedura esecutiva: non è Parte_1 il creditore procedente, non è un creditore intervenuto, non è il debitore esecutato, non è il comproprietario non esecutato. Egli è il mero occupante abusivo di parte del compendio pignorato. Come noto, il terzo può proporre opposizione all'esecuzione soltanto ove pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato. Il Sig.
non è risultato portatore di un interesse tutelabile nel presente Parte_1 procedimento, non avendo rivendicato alcun valido diritto sul bene pignorato. Da ciò ne discende la carenza di legittimazione attiva in capo allo stesso.
Quanto poi all'eccezione d'improcedibilità sul presupposto che l'opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del 23/06/2023 sia tardiva poiché proposta oltre il termine di legge (20 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento) è palesemente fondata e di palmare evidenza.
Il ricorrente risulta costituito nel giudizio dell'esecuzione immobiliare R.G. 504/2010 cui è riunita la procedura n. 301/2014, con un proprio legale fin dal 23/03/2015 (doc. n. 6 della ), al quale sono state effettuate tutte le comunicazioni relative Controparte_1 alla procedura esecutiva immobiliare compreso il provvedimento oggi impugnato, per come documentato in atti (doc. n. 7 a,b,c e d di ), che poteva essere Controparte_1 oggetto di opposizione solo entro i 20 giorni dalla sua comunicazione al legale del ricorrente, ma così non è stato poiché veniva depositato in data 6/10/2023 ben oltre la scadenza dei 20 gg. previsti.
Dette questioni rendono inevitabile il rigetto della domanda.
L'atteggiamento ingiustificatamente dilatorio e speculativo tenuto dalla parte ricorrente induce il giudice a condannare lo stesso al pagamento delle spese di lite con applicazione dello massimo previsto dal DM 147/2022, per lo scaglione di valore dichiarato nella domanda (fino a 5.200,00 euro), in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare a ciascuna parte convenuta costituita in giudizio le spese di lite, che si liquidano in € 3.830,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza in assenza delle parti ed allegazione al verbale. pagina 6 di 7 Ancona 14 luglio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 394/2024 tra con avv. FREDDI ROMOLO Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliati in indirizzo telematico C.F._2
ATTORE/I
e con avv. GALLUZZO VINCENZO Controparte_1 P.IVA_1
e dall'avv. VINCENZO GRASSO C.F._3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati in indirizzo telematico e per essa la mandataria rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 dall'Avv. FABRIZIO PANZAVUOTA elettivamente domiciliati in indirizzo telematico ontumace Controparte_4
E PER ontumace Controparte_5 Controparte_6
PER ESSA QUALE PROCURATRICE LA CERVED CREDIT Controparte_5
MANAGEMENT S.P.A. contumace
CONVENUTI
Oggi 14 luglio 2025 ad ore 9,38 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. FREDDI ROMOLO Parte_1 C.F._1
oggi sostituito dall'avv. Cinzia Bruschi;
C.F._2 per l'avv. Vincenzo Galluzzo;
Controparte_1 P.IVA_1
e per essa la mandataria rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 dall'Avv. Fabrizio Panzavuota oggi sostituito dall'avv. Giulia Conti. pagina 1 di 7 nessuno è presente Controparte_4
nessuno è presente. Controparte_5 Controparte_7
PER ESSA QUALE PROCURATRICE LA CERVED CREDIT Controparte_5
MANAGEMENT S.P.A. contumace
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni: parte attrice e parte come da prima memoria ex art. 171 ter cpc;
CP_8 parte convenuta come come da scritti conclusivi in atti;
Controparte_1 tutti ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 17,17
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 394/2024 promossa da:
con avv. FREDDI ROMOLO Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliati in indirizzo telematico C.F._2
ATTORE/I
e con avv. GALLUZZO VINCENZO Controparte_1 P.IVA_1
e dall'avv. VINCENZO GRASSO C.F._3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati in indirizzo telematico e per essa la mandataria rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 dall'Avv. FABRIZIO PANZAVUOTA elettivamente domiciliati in indirizzo telematico ontumace Controparte_4
ontumace Controparte_5 Controparte_7
PER ESSA QUALE PROCURATRICE LA CERVED CREDIT Controparte_5
MANAGEMENT S.P.A. contumace
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza. pagina 3 di 7 Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore evocava i convenuti dinnanzi all'Intestato Tribunale per sentirsi accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Nel merito: 1) ANNULLARE E/REVOCARE IL PROVVEDIMENTO EMESSO IN DATA 23.06.23, IL PROVVEDIMENTO EMESSO IN DATA 19.09.2023 CON CUI IL G.E. HA ORDINATO AL Parte_2
AMBROGI DI LIBERARE L'IMMOBILE, IL PROVVEDIMENTO NOTIFICATO AL IN DATA 02.10.2023 CON IL QUALE GLI E' STATA Parte_3
COMUNICATA LA DATA DI RILASCIO DELL'IMMOBILE PER IL GIORNO 20.10.2023, E COMUNQUE TUTTI GLI ATTI PROCESSUALI DAGLI STESSI DERIVANTI, NONCHE' ACCERTARE E DICHIARARE CHE IL Parte_4
HA DIRITTO AD ESSERE RIMBORSATO DI TUTTE LE SOMME
[...]
VERSATE A TITOLO DI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AD OGGI AMMONTANTI AD €5.100,00, OLTRE A QUELLE CHE VERRANNO VERSATE IN FUTURO, MAGGIORATE DI INTERESSI. 2) VOGLIA IL GIUDICE, ALTRESI', ED IN CASO DI RESTITUZIONE DEL BENE IMMOBILE, ACCERTARE E RICONOSCERE AL AI SENSI DELL'ART. 1150 C.C., IL DIRITTO AL Parte_4
RIMBORSO DELLE SPESE FATTE PER LE RIPARAZIONI STRAORDINARIE ED IL DIRITTO ALLA INDENNITA' PER I MIGLIORAMENTI RECATI ALLA COSA, CHE SI QUANTIFICANO NELLA SOMMA DI € 204.380,00 O NELLA SOMMA CHE VERRA' ACCERTATA IN CORSO DI CAUSA Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge.”
Si costituivano contestando la domanda e chiedendone il rigetto:
- la che così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Controparte_1
Ancona, contrariis reiectis: - rigettare l'opposizione proposta dal Sig. Parte_1 perché inammissibile e infondata e per l'effetto confermare integralmente tutti i provvedimenti quivi impugnati del Giudice dell'Esecuzione immobiliare R.G. 504/2010 a cui è riunita l'esecuzione 301/2014. - rigettare le domande di rimborso spese straordinarie e riconoscimento di indennità per i miglioramenti formulate dal Sig.
perché inammissibili e infondate per i suesposti motivi. In ogni caso Parte_1 con vittoria di spese e competenze di giudizio e di lite.”
- la che così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Controparte_9
Ancona, contrariis rejectis, In via pregiudiziale: - dichiarare improcedibili le domande ex adverso spiegate per le ragioni esplicate nel corpo del presente atto;
In via preliminare: - dichiarare inammissibili tutte le domande ex adverso spiegate per tutte le ragioni esplicate nel corpo del presente atto;
- Nel merito in via principale: - rigettare, con qualsivoglia statuizione, tutte le domande ex adverso spiegate in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esplicate nel corpo del presente atto;
- Nel merito in
pagina 4 di 7 via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Adita Giustizia accolga l'avversa richiesta ex art. 1150 c.c. Voglia compensare l'importo eventualmente riconosciuto in favore dell'attore con quanto dovuto dal Sig. dalla data del Pt_1 primo pignoramento del 10.11.2010 o, in subordine del secondo pignoramento del 26.06.14, sino alla data dell'emananda sentenza a titolo di occupazione illegittima di cespite pignorato secondo l'indennità mensile stabilita dal GE per €. 700,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta equa;
- Nel merito in via ulteriormente subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Adita Giustizia accolga l'avversa richiesta ex art. 1150 c.c. Voglia compensare l'importo eventualmente riconosciuto in favore dell'attore con quanto dovuto dal medesimo in forza della garanzia prestata nel contratto di mutuo sopra descritto per l'importo di €. Euro 80.122,99, oltre interessi dal 26.11.2014 e spese successive ed occorrende;
-in ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite.”
Rimanevano contumaci gli altri convenuti:
Controparte_4
E Controparte_5Controparte_7 Controparte_7
QUALE PROCURATRICE LA CERVED CREDIT Controparte_10
MANAGEMENT S.P.A.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti costituite veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Preliminarmente si ritiene di dover qualificare la presente domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.
Occorre prendere atto del rilascio dell'immobile da parte dell'opponente, circostanza non contestata e pertanto da ritenersi provata anche ai sensi dell'art.115 cpc.
Da ciò ne discende che sarebbe venuto meno ogni interesse in capo al ricorrente quanto pagina 5 di 7 alla prosecuzione del giudizio.
Passando poi all'esame dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva con declaratoria di inammissibilità, detta appare accoglibile.
Difatti il Sig. è soggetto terzo rispetto alla procedura esecutiva: non è Parte_1 il creditore procedente, non è un creditore intervenuto, non è il debitore esecutato, non è il comproprietario non esecutato. Egli è il mero occupante abusivo di parte del compendio pignorato. Come noto, il terzo può proporre opposizione all'esecuzione soltanto ove pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato. Il Sig.
non è risultato portatore di un interesse tutelabile nel presente Parte_1 procedimento, non avendo rivendicato alcun valido diritto sul bene pignorato. Da ciò ne discende la carenza di legittimazione attiva in capo allo stesso.
Quanto poi all'eccezione d'improcedibilità sul presupposto che l'opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del 23/06/2023 sia tardiva poiché proposta oltre il termine di legge (20 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento) è palesemente fondata e di palmare evidenza.
Il ricorrente risulta costituito nel giudizio dell'esecuzione immobiliare R.G. 504/2010 cui è riunita la procedura n. 301/2014, con un proprio legale fin dal 23/03/2015 (doc. n. 6 della ), al quale sono state effettuate tutte le comunicazioni relative Controparte_1 alla procedura esecutiva immobiliare compreso il provvedimento oggi impugnato, per come documentato in atti (doc. n. 7 a,b,c e d di ), che poteva essere Controparte_1 oggetto di opposizione solo entro i 20 giorni dalla sua comunicazione al legale del ricorrente, ma così non è stato poiché veniva depositato in data 6/10/2023 ben oltre la scadenza dei 20 gg. previsti.
Dette questioni rendono inevitabile il rigetto della domanda.
L'atteggiamento ingiustificatamente dilatorio e speculativo tenuto dalla parte ricorrente induce il giudice a condannare lo stesso al pagamento delle spese di lite con applicazione dello massimo previsto dal DM 147/2022, per lo scaglione di valore dichiarato nella domanda (fino a 5.200,00 euro), in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare a ciascuna parte convenuta costituita in giudizio le spese di lite, che si liquidano in € 3.830,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza in assenza delle parti ed allegazione al verbale. pagina 6 di 7 Ancona 14 luglio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 7 di 7