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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/01/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14493/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente Relatore est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14493/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PEDRETTI ELENA e l'avv. Parte_1 C.F._1
BORDONE ALBERTO;
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. DELILLO VINCENZO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/09/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi e Parte_1 Controparte_1 celebrato in data 20.09.2003 nel Comune di Senago (Mi) trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 12 Parte II serie C dell'anno 2003 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Senago (Mi) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio con comunicazione a cura della cancelleria di codesto Tribunale. Nulla disporsi in merito al regime di affidamento della figlia divenuta orami maggiorenne. Confermare l'affidamento condiviso ad entrambe i genitori Per_1 della figlia minorenne con facoltà della stessa di vedere il padre quanto lo desideri data la sua età Per_1 oramai adolescenziale pare superfluo stabilire un calendario di visite, tenendo comunque conto degli impegni
1 scolastici ed extrascolastici della minore nonché delle attuali condizioni di salute del padre confermare il collocamento e la residenza di presso la madre. CP_2
Ridurre il mantenimento paterno a titolo di contributo delle figlie nella somma che verrà ritenuta di giustizia e comunque non superiore ad € 250,00 per entrambe oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendesse necessario sostenere per le stesse ciò anche in considerazione delle somme che le figlie hanno a disposizione per le loro necessità frutto di donazione del padre.
Revocare l'assegno a titolo di contributo per il mantenimento della moglie e respingere ogni eventuale richiesta di assegno divorzile in mancanza dei presupposti oggettivi di legge per la sua concessione. Con riserva di ulteriormente dedurre produrre eccepire opporre anche sulla scorta delle eventuali difese avversarie nella successiva fase di merito del presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese compensi professionali oltre accessori di legge iva e cpa e rimb. forfettario ove dovuti”.
Per parte resistente
Preliminarmente: Modificarsi il provvedimento reso in sede presidenziale all'udienza del 31.01.23 nel senso di rideterminare la somma relativa al contributo al mantenimento delle figlie minori in misura non inferiore ad
€ 350,00 ed assegnare un assegno di mantenimento in favore della sig.ra da quantificarsi secondo CP_1 prudente apprezzamento
Nel merito: Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi;
Confermarsi l'affido condiviso della figlia minore con libertà di visita a favore del padre;
Quantificarsi in non meno di € Per_1
350,00 l'assegno per entrambe le figlie oltre al 50% delle spese straordinarie;
Assegnarsi in favore della moglie il pagamento di un assegno divorzile da quantificarsi secondo prudente apprezzamento;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.12.2022, , proponeva domanda di scioglimento del Parte_1
matrimonio con celebrato in Senago (MI) il 20.09.2003, da cui erano nate Controparte_1
il 16.06.2004 e il 25.07.2007, premettendo che con decreto di omologazione n. Per_1 CP_2
1264/2015 il Tribunale di Mantova aveva pronunciato la separazione alle condizioni concordate tra le parti (per quanto qui di interesse: affido condiviso delle figlie con collocamento presso la madre, contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 mensili ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, mantenimento separativo a carico del marito in favore della moglie nella misura di € 250,00 mensili) e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulava pertanto le trascritte conclusioni.
All'udienza del 31.01.2023 il Presidente delegato, nella contumacia della parte resistente, in via temporanea ed urgente confermava le condizioni di separazione di cui al verbale del 18.3.2015 concernenti esclusivamente la figlia minorenne , revocava il contributo al mantenimento in CP_2
favore della resistente e poneva a carico del padre, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma di
€ 125,00 ciascuna, da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie come da Protocollo.
2 La resistente si costituiva avanti al Giudice Istruttore, aderendo alla domanda di divorzio, chiedendo l'affido condiviso della figlia il mantenimento delle figlie minori in misura non inferiore ad Per_1
€ 350,00 e l'assegno divorzile da quantificarsi secondo un prudente apprezzamento.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c, all'udienza del 17/09/2024 a trattazione scritta, il solo ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge ex art. 190 c.p.c., entro i quali il solo ricorrente svolgeva le difese conclusive.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (celebratosi nel 2015), è decorso il termine annuale di legge i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
La congiunta richiesta delle parti di affidamento in via condivisa della figlia deve essere CP_2 accolta, tenuto conto che ai sensi dell'art 337 ter c.c costituisce la soluzione preferenziale da adottare e da escludere solo quando sia contraria all'interesse del minore, ipotesi che, nel caso di specie, non sussiste. , al pari dell'altra figlia maggiorenne resta prevalentemente collocata presso CP_2 Per_1
la madre, come già disposto in separazione e concordemente chiesto dalle parti.
Le frequentazioni del padre sono regolate in via prioritaria liberamente, attesa l'età della figlia, sentita quest'ultima e nel rispetto delle sue esigenze e bisogni.
In riferimento al contributo paterno al mantenimento della prole e della moglie, vigono i provvedimenti presidenziali del 31.01.2023 che dispongono la riduzione del contributo a carico del padre nella misura di € 125,00 ciascuna, oltre all'80 % delle spese straordinarie e la revoca del contributo al mantenimento in favore della moglie.,
Considerato che, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, i criteri da seguire sono dettati dagli artt 317 bis, comma 1 c.c, secondo cui i coniugi devono adempiere l'obbligazione in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo e dell'art 337 ter, comma 4 c.c, a norma del quale ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Nel caso di specie, il ricorrente chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento per entrambe le figlie ad euro 250,00 rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, adducendo un peggioramento significativo della propria situazione economica e lavorativa. Invero, a seguito dell'infortunio
3 occorso, il ricorrente ha subito una riduzione della capacità lavorativa, è stato licenziato (doc. 6 ricorrente) per superamento del c.d periodo di comporto e allo stato attuale percepisce un'indennità di disoccupazione pari a euro 1190,00 mensili, a fronte di redditi netti dichiarati in precedenza per circa euro 2600,00 mensili.
Circostanze accertate già in sede di ordinanza presidenziale, neppure oggetto di tempestiva impugnazione, che ha considerato la netta riduzione dello stipendio del padre, della prognosticata impossibilità di recupero della capacità lavorativa a causa della malattia da cui è affetto, nonché della provvista di € 14.500,00 di cui ciascuna figlia gode da maggio 2021 in seguito all'atto notarile di vendita della casa della nonna paterna (doc. 17 ricorrente).
Tanto premesso, reputa il Collegio equo mantenere il contributo paterno al mantenimento della prole nella misura di euro 125,00 mensili per ciascuna figlia, anche a fronte dell'assenza di diverse istanze del ricorrente.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente non può trovare accoglimento, per assenza dei presupposti giustificativi dell'attribuzione.
Come noto, le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, componendo il contrasto esistente tra le sezioni semplici, hanno dato una nuova lettura dell'art. 5 comma 6 Legge n.898/1970, indicando in che modo applicare i criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento dell'assegno divorzile e formulando il seguente principio di diritto “ Ai sensi dell'art 5, comma 6 della legge n.
898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la Legge n.74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economiche- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Nel caso di specie, la resistente, oggi di anni 54 e all'epoca e della separazione di anni 45, percepisce scarsi reddito dalla vendita di prodotti alternativi alla medicina tradizionale;
produce certificato medico di base ove risulta affetta da anemia (doc 3. resistente).
Premesso che le allegazioni e la documentazione prodotta non appaiono di per sé sufficienti a determinare una lesione rilevante alla capacità lavorativa della resistente, si osserva che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un profilo assistenziale, nulla è dato sapere sotto gli ulteriori profili, compensativo e perequativo, la cui co-esistenza è necessaria ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile. Non risulta invero alcuna allegazione, né tantomeno documentazione, atta a provare che abbia rinunciato a concrete opportunità lavorative per dedicarsi alla famiglia durante il corso del
4 matrimonio, ovvero che, dopo la separazione, si sia diligentemente attivata per migliorare la propria situazione economica.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano, secondo i parametri del d.m.
55/2014 e succ. mod. per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 125,50 per spese ed in complessivi € 4.410,00 per compenso professionale (segnatamente, € 850,00 per fase di studio,
€ 1.200,00 per doppia fase introduttiva, € 900,00 per fase istruttoria e € 1.460,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria o diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
celebrato in Senago (MI) il 20.09.2003, iscritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del predetto Comune, n.12, parte II, serie C, anno 2003;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Controparte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) affida la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la CP_2
madre;
5) le frequentazioni del padre con la figlia sono regolate liberamente, sentita quest'ultima CP_2
e nel rispetto delle loro esigenze e bisogni;
6) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, l'obbligo di versare la somma di € 125,00 per ciascuna figlia, entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile
Istat, oltre al contributo dell'80% delle spese straordinarie come da Protocollo;
7) rigetta la domanda della resistente di corresponsione di assegno divorzile;
8) condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in complessivi € 4.410,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 16.01.2025
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente Relatore est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14493/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PEDRETTI ELENA e l'avv. Parte_1 C.F._1
BORDONE ALBERTO;
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. DELILLO VINCENZO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/09/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi e Parte_1 Controparte_1 celebrato in data 20.09.2003 nel Comune di Senago (Mi) trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 12 Parte II serie C dell'anno 2003 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Senago (Mi) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio con comunicazione a cura della cancelleria di codesto Tribunale. Nulla disporsi in merito al regime di affidamento della figlia divenuta orami maggiorenne. Confermare l'affidamento condiviso ad entrambe i genitori Per_1 della figlia minorenne con facoltà della stessa di vedere il padre quanto lo desideri data la sua età Per_1 oramai adolescenziale pare superfluo stabilire un calendario di visite, tenendo comunque conto degli impegni
1 scolastici ed extrascolastici della minore nonché delle attuali condizioni di salute del padre confermare il collocamento e la residenza di presso la madre. CP_2
Ridurre il mantenimento paterno a titolo di contributo delle figlie nella somma che verrà ritenuta di giustizia e comunque non superiore ad € 250,00 per entrambe oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendesse necessario sostenere per le stesse ciò anche in considerazione delle somme che le figlie hanno a disposizione per le loro necessità frutto di donazione del padre.
Revocare l'assegno a titolo di contributo per il mantenimento della moglie e respingere ogni eventuale richiesta di assegno divorzile in mancanza dei presupposti oggettivi di legge per la sua concessione. Con riserva di ulteriormente dedurre produrre eccepire opporre anche sulla scorta delle eventuali difese avversarie nella successiva fase di merito del presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese compensi professionali oltre accessori di legge iva e cpa e rimb. forfettario ove dovuti”.
Per parte resistente
Preliminarmente: Modificarsi il provvedimento reso in sede presidenziale all'udienza del 31.01.23 nel senso di rideterminare la somma relativa al contributo al mantenimento delle figlie minori in misura non inferiore ad
€ 350,00 ed assegnare un assegno di mantenimento in favore della sig.ra da quantificarsi secondo CP_1 prudente apprezzamento
Nel merito: Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi;
Confermarsi l'affido condiviso della figlia minore con libertà di visita a favore del padre;
Quantificarsi in non meno di € Per_1
350,00 l'assegno per entrambe le figlie oltre al 50% delle spese straordinarie;
Assegnarsi in favore della moglie il pagamento di un assegno divorzile da quantificarsi secondo prudente apprezzamento;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.12.2022, , proponeva domanda di scioglimento del Parte_1
matrimonio con celebrato in Senago (MI) il 20.09.2003, da cui erano nate Controparte_1
il 16.06.2004 e il 25.07.2007, premettendo che con decreto di omologazione n. Per_1 CP_2
1264/2015 il Tribunale di Mantova aveva pronunciato la separazione alle condizioni concordate tra le parti (per quanto qui di interesse: affido condiviso delle figlie con collocamento presso la madre, contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 mensili ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, mantenimento separativo a carico del marito in favore della moglie nella misura di € 250,00 mensili) e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulava pertanto le trascritte conclusioni.
All'udienza del 31.01.2023 il Presidente delegato, nella contumacia della parte resistente, in via temporanea ed urgente confermava le condizioni di separazione di cui al verbale del 18.3.2015 concernenti esclusivamente la figlia minorenne , revocava il contributo al mantenimento in CP_2
favore della resistente e poneva a carico del padre, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma di
€ 125,00 ciascuna, da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie come da Protocollo.
2 La resistente si costituiva avanti al Giudice Istruttore, aderendo alla domanda di divorzio, chiedendo l'affido condiviso della figlia il mantenimento delle figlie minori in misura non inferiore ad Per_1
€ 350,00 e l'assegno divorzile da quantificarsi secondo un prudente apprezzamento.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c, all'udienza del 17/09/2024 a trattazione scritta, il solo ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge ex art. 190 c.p.c., entro i quali il solo ricorrente svolgeva le difese conclusive.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (celebratosi nel 2015), è decorso il termine annuale di legge i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
La congiunta richiesta delle parti di affidamento in via condivisa della figlia deve essere CP_2 accolta, tenuto conto che ai sensi dell'art 337 ter c.c costituisce la soluzione preferenziale da adottare e da escludere solo quando sia contraria all'interesse del minore, ipotesi che, nel caso di specie, non sussiste. , al pari dell'altra figlia maggiorenne resta prevalentemente collocata presso CP_2 Per_1
la madre, come già disposto in separazione e concordemente chiesto dalle parti.
Le frequentazioni del padre sono regolate in via prioritaria liberamente, attesa l'età della figlia, sentita quest'ultima e nel rispetto delle sue esigenze e bisogni.
In riferimento al contributo paterno al mantenimento della prole e della moglie, vigono i provvedimenti presidenziali del 31.01.2023 che dispongono la riduzione del contributo a carico del padre nella misura di € 125,00 ciascuna, oltre all'80 % delle spese straordinarie e la revoca del contributo al mantenimento in favore della moglie.,
Considerato che, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, i criteri da seguire sono dettati dagli artt 317 bis, comma 1 c.c, secondo cui i coniugi devono adempiere l'obbligazione in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo e dell'art 337 ter, comma 4 c.c, a norma del quale ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Nel caso di specie, il ricorrente chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento per entrambe le figlie ad euro 250,00 rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, adducendo un peggioramento significativo della propria situazione economica e lavorativa. Invero, a seguito dell'infortunio
3 occorso, il ricorrente ha subito una riduzione della capacità lavorativa, è stato licenziato (doc. 6 ricorrente) per superamento del c.d periodo di comporto e allo stato attuale percepisce un'indennità di disoccupazione pari a euro 1190,00 mensili, a fronte di redditi netti dichiarati in precedenza per circa euro 2600,00 mensili.
Circostanze accertate già in sede di ordinanza presidenziale, neppure oggetto di tempestiva impugnazione, che ha considerato la netta riduzione dello stipendio del padre, della prognosticata impossibilità di recupero della capacità lavorativa a causa della malattia da cui è affetto, nonché della provvista di € 14.500,00 di cui ciascuna figlia gode da maggio 2021 in seguito all'atto notarile di vendita della casa della nonna paterna (doc. 17 ricorrente).
Tanto premesso, reputa il Collegio equo mantenere il contributo paterno al mantenimento della prole nella misura di euro 125,00 mensili per ciascuna figlia, anche a fronte dell'assenza di diverse istanze del ricorrente.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente non può trovare accoglimento, per assenza dei presupposti giustificativi dell'attribuzione.
Come noto, le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, componendo il contrasto esistente tra le sezioni semplici, hanno dato una nuova lettura dell'art. 5 comma 6 Legge n.898/1970, indicando in che modo applicare i criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento dell'assegno divorzile e formulando il seguente principio di diritto “ Ai sensi dell'art 5, comma 6 della legge n.
898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la Legge n.74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economiche- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Nel caso di specie, la resistente, oggi di anni 54 e all'epoca e della separazione di anni 45, percepisce scarsi reddito dalla vendita di prodotti alternativi alla medicina tradizionale;
produce certificato medico di base ove risulta affetta da anemia (doc 3. resistente).
Premesso che le allegazioni e la documentazione prodotta non appaiono di per sé sufficienti a determinare una lesione rilevante alla capacità lavorativa della resistente, si osserva che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un profilo assistenziale, nulla è dato sapere sotto gli ulteriori profili, compensativo e perequativo, la cui co-esistenza è necessaria ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile. Non risulta invero alcuna allegazione, né tantomeno documentazione, atta a provare che abbia rinunciato a concrete opportunità lavorative per dedicarsi alla famiglia durante il corso del
4 matrimonio, ovvero che, dopo la separazione, si sia diligentemente attivata per migliorare la propria situazione economica.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano, secondo i parametri del d.m.
55/2014 e succ. mod. per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 125,50 per spese ed in complessivi € 4.410,00 per compenso professionale (segnatamente, € 850,00 per fase di studio,
€ 1.200,00 per doppia fase introduttiva, € 900,00 per fase istruttoria e € 1.460,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria o diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
celebrato in Senago (MI) il 20.09.2003, iscritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del predetto Comune, n.12, parte II, serie C, anno 2003;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Controparte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) affida la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la CP_2
madre;
5) le frequentazioni del padre con la figlia sono regolate liberamente, sentita quest'ultima CP_2
e nel rispetto delle loro esigenze e bisogni;
6) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, l'obbligo di versare la somma di € 125,00 per ciascuna figlia, entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile
Istat, oltre al contributo dell'80% delle spese straordinarie come da Protocollo;
7) rigetta la domanda della resistente di corresponsione di assegno divorzile;
8) condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in complessivi € 4.410,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 16.01.2025
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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