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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5374/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5374/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. COMELLI FANNY, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Cipro, n. 150
e
(c.f. ), con l'avv. COMELLI FANNY, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Cipro, n. 150
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 21.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
« 1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori concordano che manterrà la propria residenza anagrafica con la madre che si Per_1 trasferirà in Brescia Villaggio Ferrari, 75 mentre il sig. rimarrà nella casa familiare in Pt_2
Borgosatollo Via Facchi, 8. 3) La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore.
4) Il padre terrà con sé la figlia, secondo le più ampie modalità, compatibilmente con gli impegni della stessa. Nello specifico, la figlia starà con il padre a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore
17:00/18:00, quando il padre andrà a prendere la figlia presso l'abitazione della madre, fino alla domenica sera alle ore 21:00 quando la riaccompagnerà dalla madre, inoltre, il mercoledì il padre andrà a prendere la figlia alle ore 17:00/18:00 presso l'abitazione della madre e la porterà all'asilo/scuola la mattina del giovedì. Nelle settimane in cui la bambina trascorrerà il fine settimana con la madre il padre terrà con sé la figlia il martedì dalle ore 17:00/18:00 prelevandola dalla casa della madre e la riporterà il giovedì sera alle 21:00.
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i genitori con congruo anticipo ai fini programmativi;
una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i giorni di
Natale, Santo Stefano e di Capodanno da concordarsi entro il 30 novembre), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua) da concordarsi 15 giorni prima;
ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dalla figlia singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo fra i genitori.
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra per il concorso nel mantenimento della figlia Pt_2 Parte_1 minore, un assegno mensile complessivo pari ad euro 300,00 (trecento/00) comprensivo anche della quota di competenza della retta dell'asilo paritario frequentato da , da versarsi entro il giorno Per_1
15 di ogni mese in via anticipata dalla data del deposito del presente ricorso, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato esclusivamente alla sig.ra IBAN Parte_1
[...], fino a che la figlia non sarà economicamente autosufficiente, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale.
6) I genitori concordano che saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, mediche, di cura, specialistiche in genere, scolastiche, sportive, da sostenersi per la figlia minorenne.
Tali spese dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta, con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso di entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà richiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Le spese straordinarie vengono infra indicate secondo lo schema che segue, così come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia:
A) spese per la salute
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo. I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Locale o comunque prescritte dal medico curante e non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) Tickets sanitari. - spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche, III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Nazionale, IV) farmaci particolari.
B) spese per l'istruzione - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico non occasionale. - spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, II) costi privati di specializzazione, III) gite scolastiche con pernottamento, IV) corsi di recupero e lezioni private, V) alloggio presso la sede universitaria.
C) spese per la custodia del minore - spese che non richiedono il preventivo accordo: spese di custodia del figlio minore (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e /o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. - spese che richiedono il preventivo accordo: I) centro ricreativo e gruppo estivo;
D) spese per il divertimento - spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, II) corsi di lingua straniera, III) viaggi e vacanze.
7) gli assegni familiari corrisposti a titolo di contributo economico concesso dallo Stato alle famiglie, spetteranno alla madre genitore collocatario della figlia.
8) La casa familiare sita in Borgosatollo (BS) Via Facchi 8 è condotta dal sig. in virtù di Pt_2 contratto di locazione del 31.05.2019, la casa familiare verrà assegnata al padre che proseguirà nel rapporto di locazione, pertanto, tutte le utenze saranno volturate a suo nome entro 30 giorni dalla data del deposito del presente ricorso.
9) La signora lascerà la casa familiare trasferendosi in Brescia Villaggio Ferrari, 75, Parte_1 portando con sé gli effetti personali.
10) I genitori prestano sin d'ora il consenso al rilascio di quanto necessario per l'espatrio dell'altro genitore e della figlia minore, rendendosi fin d'ora disponibili agli incombenti necessari a quanto sopra.» Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 12.3.2025 e Parte_1 [...]
, premesso di essere genitori di nata il [...], Parte_2 Persona_2 domandavano la regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti la figlia in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio,
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della figlia minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5374/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. COMELLI FANNY, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Cipro, n. 150
e
(c.f. ), con l'avv. COMELLI FANNY, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Cipro, n. 150
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 21.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
« 1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori concordano che manterrà la propria residenza anagrafica con la madre che si Per_1 trasferirà in Brescia Villaggio Ferrari, 75 mentre il sig. rimarrà nella casa familiare in Pt_2
Borgosatollo Via Facchi, 8. 3) La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore.
4) Il padre terrà con sé la figlia, secondo le più ampie modalità, compatibilmente con gli impegni della stessa. Nello specifico, la figlia starà con il padre a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore
17:00/18:00, quando il padre andrà a prendere la figlia presso l'abitazione della madre, fino alla domenica sera alle ore 21:00 quando la riaccompagnerà dalla madre, inoltre, il mercoledì il padre andrà a prendere la figlia alle ore 17:00/18:00 presso l'abitazione della madre e la porterà all'asilo/scuola la mattina del giovedì. Nelle settimane in cui la bambina trascorrerà il fine settimana con la madre il padre terrà con sé la figlia il martedì dalle ore 17:00/18:00 prelevandola dalla casa della madre e la riporterà il giovedì sera alle 21:00.
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i genitori con congruo anticipo ai fini programmativi;
una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i giorni di
Natale, Santo Stefano e di Capodanno da concordarsi entro il 30 novembre), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua) da concordarsi 15 giorni prima;
ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dalla figlia singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo fra i genitori.
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra per il concorso nel mantenimento della figlia Pt_2 Parte_1 minore, un assegno mensile complessivo pari ad euro 300,00 (trecento/00) comprensivo anche della quota di competenza della retta dell'asilo paritario frequentato da , da versarsi entro il giorno Per_1
15 di ogni mese in via anticipata dalla data del deposito del presente ricorso, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato esclusivamente alla sig.ra IBAN Parte_1
[...], fino a che la figlia non sarà economicamente autosufficiente, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale.
6) I genitori concordano che saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, mediche, di cura, specialistiche in genere, scolastiche, sportive, da sostenersi per la figlia minorenne.
Tali spese dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta, con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso di entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà richiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Le spese straordinarie vengono infra indicate secondo lo schema che segue, così come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia:
A) spese per la salute
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo. I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Locale o comunque prescritte dal medico curante e non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) Tickets sanitari. - spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche, III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Nazionale, IV) farmaci particolari.
B) spese per l'istruzione - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico non occasionale. - spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, II) costi privati di specializzazione, III) gite scolastiche con pernottamento, IV) corsi di recupero e lezioni private, V) alloggio presso la sede universitaria.
C) spese per la custodia del minore - spese che non richiedono il preventivo accordo: spese di custodia del figlio minore (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e /o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. - spese che richiedono il preventivo accordo: I) centro ricreativo e gruppo estivo;
D) spese per il divertimento - spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, II) corsi di lingua straniera, III) viaggi e vacanze.
7) gli assegni familiari corrisposti a titolo di contributo economico concesso dallo Stato alle famiglie, spetteranno alla madre genitore collocatario della figlia.
8) La casa familiare sita in Borgosatollo (BS) Via Facchi 8 è condotta dal sig. in virtù di Pt_2 contratto di locazione del 31.05.2019, la casa familiare verrà assegnata al padre che proseguirà nel rapporto di locazione, pertanto, tutte le utenze saranno volturate a suo nome entro 30 giorni dalla data del deposito del presente ricorso.
9) La signora lascerà la casa familiare trasferendosi in Brescia Villaggio Ferrari, 75, Parte_1 portando con sé gli effetti personali.
10) I genitori prestano sin d'ora il consenso al rilascio di quanto necessario per l'espatrio dell'altro genitore e della figlia minore, rendendosi fin d'ora disponibili agli incombenti necessari a quanto sopra.» Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 12.3.2025 e Parte_1 [...]
, premesso di essere genitori di nata il [...], Parte_2 Persona_2 domandavano la regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti la figlia in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio,
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della figlia minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti