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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7069 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1984/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico - dott.ssa Roberta Di
Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1984 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 riservata in decisione all'udienza del 31.03.2025 ed avente ad oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
TRA
, nato il [...] a [...] (c. f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Francesco Palumbo (c.f. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Mugnano di Napoli (NA), alla Via Napoli n. 4
ATTORE
E
C.F. ) in persona del suo procuratore ad Controparte_1 P.IVA_1
negotia, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Silvia Tuccillo (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via S. C.F._3
Tommaso D'Aquino n. 15
CONVENUTA pagina 1 di 13
NONCHE'
, c.f. , res.te in Napoli alla Via Controparte_2 C.F._4
Terracina N. 381 c.a.p. 80125 Napoli
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 31.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte attrice ha così concluso: “L'Avv. Francesco Palumbo, quale difensore costituito di Parte_1
, prende atto del deposito della consulenza tecnica d'ufficio. Conclude
[...]
chiedendo l'accoglimento integrale delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi e con attribuzione. Chiede che la causa sia introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Parte convenuta, invece, ha così concluso: “In relazione alla vertenza in parola, il sottoscritto procuratore costituito, preso atto dell'ordinanza del G.U. e della conferma, ivi formalizzata, della trattazione in formato “cartolare” dell'udienza del 31.03.2025, si riporta integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, impugnando estensivamente ogni avversa domanda, eccezione e deduzione. In via istruttoria, si conclude per il rigetto della domanda attorea perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, nonché non sufficientemente provata, con vittoria di spese ed onorari di causa. Impugna ogni avversa conclusione ed eccezione e chiede riservarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive ed eventuali repliche”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
pagina 2 di 13 per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso, vanno esaminate prima le questioni preliminari e /o processuali e poi, se superate, sarà vagliato il merito della controversia.
L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo
L'eccezione de qua è infondata e, pertanto, va rigettata.
È noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione - sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda (responsabilità dei convenuti ex art. 2054 c.c.) che il bene della vita richiesto
(risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti), l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
L'eccezione di improcedibilità e/o improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005
La Compagnia di Assicurazione ha eccepito l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 cod. ass. Invero, secondo le tempestive deduzioni della convenuta, in primo luogo la denuncia del sinistro e la conseguente richiesta di pagina 3 di 13 risarcimento del danno effettuate da parte attrice alla compagnia assicurativa non avrebbero soddisfatto i requisiti prescritti dalle invocate disposizioni di legge.
Ai fini che occupano giova ricordare l'interpretazione prevalente data dai giudici di merito (cfr. tra le altre Trib. Salerno sez. II, 13/02/2017, n.725; Trib. Napoli Sez.VI
30.11.2017 n. 11791; Trib. Napoli Sez. II 26.06.2017 n. 7326) e da quelli di legittimità
(cfr. tra le altre Cass. n. 1829/2018; Cass. n.31/2018), condivisa da chi scrive, degli artt.
145 e 148 Codice delle Assicurazioni Private;
norme che trovano i loro precedenti storici rispettivamente negli artt. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990 e 3 d.l. 23 dicembre
1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1997, n. 39.
L'art. 145, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 sancisce l'improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso dei termini indicati, «decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148».
Per quanto qui rileva, l'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, invece, prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa.
Nel regime normativo previgente al Codice delle assicurazioni private era evidente che le succitate disposizioni disciplinassero diversi aspetti della procedura di risarcimento danni causati dalla circolazione di veicoli: l'art. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990 sanciva l'improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso di sessanta giorni dalla lettera raccomandata con cui veniva avanzata la richiesta di risarcimento;
l'art. 3
d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 prescriveva l'obbligo di proporre al danneggiato una congrua offerta risarcitoria (ovvero di comunicare i motivi del diniego di siffatta proposta) entro termini decorrenti dalla trasmissione di una richiesta del danneggiato pagina 4 di 13 contenente dati e informazioni utili all'accertamento e alla valutazione del danno.
Secondo i Supremi Giudici anche nell'attuale assetto normativo il riferimento contenuto nell'art. 145 Codice delle assicurazioni private non consente una lettura unitaria delle due norme, tale per cui l'improponibilità della domanda giudiziale debba essere integrata dalle disposizioni dell'art. 148 Codice delle assicurazioni private: il predetto riferimento, infatti, non comporta una sovrapposizione dell'aspetto inerente alla procedibilità della domanda del danneggiato con quello dell'attività dell'assicuratore ante causam, ma deve piuttosto ritenersi limitato all'individuazione della richiesta risarcitoria quale dies a quo per il computo del termine di sessanta/novanta giorni indicato dall'art. 145 come spatium deliberandi concesso alla compagnia assicuratrice. In altri termini, l'art. 148 Codice delle assicurazioni private (rubricato «Procedura di risarcimento» da parte della compagnia assicuratrice) - e, in particolare, le disposizioni che riguardano gli obblighi del danneggiato di consentire gli esami sulla propria persona (e, dal 2012, anche sul veicolo coinvolto nel sinistro) e dell'assicurazione di formulare un'offerta - non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene, invece, alle attività che le parti (e, in particolare, l'assicuratore, il quale non può restare inerte) devono svolgere per intraprendere una trattativa, con l'auspicio (del legislatore) di addivenire ad una soluzione conciliativa stragiudiziale. Perciò, è all'art. 145 («Proponibilità dell'azione di risarcimento») - e non già all'art. 148 («Procedura di risarcimento») - del Codice delle assicurazioni private che occorre riferirsi. Della norma ora menzionata possono darsi due diverse letture. Secondo una prima opzione ermeneutica, l'art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere inteso come una regola processuale di natura prettamente "formale": al danneggiato è prescritto, quale requisito per poter avviare il giudizio, soltanto il dovere di inviare una richiesta risarcitoria completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'istanza da parte dell'assicurazione e la condizione di proponibilità della domanda si verifica una volta decorso il termine. Ad avviso dei Giudici di legittimità tale lettura è riduttiva perché non coglie la ratio legis della disposizione: l'art. 145 Codice delle assicurazioni private ha un pagina 5 di 13 chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità «di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari» (così Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111). Lo scopo del legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa. Affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'«offerta congrua». La proponibilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta» (in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv.
642619-01) - ma anche ad un requisito sostanziale: poiché «la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del
30/09/2016, in motivazione), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (alla «concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile (e non pretestuosamente eludibile)» fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione;
Corte
Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione «l'onere di diligenza, a suo carico [del danneggiato], con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum»).
pagina 6 di 13 Alla stregua dei principi esposti va esaminata la fattispecie sub iudice.
Ebbene, a giudizio di chi scrive, la domanda risulta proponibile avendo l'attore adempiuto alle prescrizioni di cui agli artt. 145 e 148 del D. lgs. n. 209/2005, mediante l'invio, a mezzo pec del 26 settembre 2019 e del 4 agosto 2020 (all. all'atto di citazione), della richiesta di risarcimento del danno contenente tutte le indicazioni prescritte dalla legge, funzionali a porre in condizione la compagnia di assicurazione destinataria ad eseguire una completa disamina delle condizioni del sinistro denunziato;
inoltre, l'attore ha atteso il decorso del termine di giorni 90 dalla ricezione della richiesta risarcitoria per promuovere il giudizio.
MERITO DELLA CONTROVERSIA
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio gli Parte_1
odierni convenuti per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 17.04.2018. In particolare, l'attore ha dedotto che il giorno 17.04.2018, alle ore 15:30 circa, mentre si trovava a bordo del suo motociclo
Honda SH tg. EH16448 veniva urtato dall'autovettura Ford Fiesta DN 702 HL, di proprietà di ed assicurata, per la RCA, con la Controparte_2 Controparte_1
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, infatti, il veicolo Ford Fiesta procedeva sulla corsia di sinistra e giunto all'incrocio arrestava la marcia e il trasportato apriva repentinamente la porta anteriore destra, collidendo con il lato sinistro del motociclo di proprietà dell'attore e condotto dallo stesso. A seguito dell'impatto, l'attore rovinava al suolo riportando lesioni personali, tali da richiedere l'intervento del 118 e il trasporto presso il P.S. del P.O. San Paolo di Napoli. Il sinistro cagionava altresì, sempre secondo le tempestive deduzioni dell'attore, danni al veicolo quantificati in € 2.540,35.
Pertanto, l'attore ha richiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro, ascrivibile in toto al responsabile civile . Controparte_2
pagina 7 di 13 Si è costituita in giudizio la la quale, preliminarmente, ha Controparte_3
eccepito la nullità dell'atto di citazione e l'improcedibilità della domanda e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata. In particolare, la Compagnia assicurativa ha eccepito la genericità e la contraddittorietà della descrizione della dinamica del sinistro fornita dall'attore.
Si verte, nel caso de quo, in un'ipotesi di sinistro stradale provocato da uno scontro tra veicoli. Com'è noto, l'art. 2054 c.c., rubricato “Circolazione di veicoli”, al co. 2 afferma: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Come la Suprema Corte ha chiarito: “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato
l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.” (cfr. Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019)” ed ha anche aggiunto che “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite
l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del
21/05/2019).
Nel caso di scontro tra veicoli, dunque, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto pagina 8 di 13 se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. Civ. n.
23431/14).
Orbene, nel caso di specie la scrivente ritiene che l'attore non abbia ben assolto il proprio onere probatorio e non abbia dimostrato la dinamica del sinistro così come descritta nel libello introduttivo. Dall'analisi di tutti i documenti offerti nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi emerge un'assoluta incertezza circa la dinamica del sinistro, che appare essere confermata solo dal secondo certificato di pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini datato 17.04.2018, ore 18:00 (cfr. all. alle richieste di risarcimento del danno del 26 settembre 2019 e del 4 agosto 2020 in prod. parte attrice), presidio ospedaliero in cui l'attore si è recato spontaneamente dopo essersi allontanato, previo rifiuto delle cure, dal presidio ospedaliero San Paolo presso cui era stato trasportato dagli operatori del 118 intervenuti sul posto (cfr. certificato di pronto soccorso del 17.04.2018 in prod. parte attrice). Ebbene, solo in tale referto di pronto soccorso (secondo dal punto di vista cronologico rispetto a quello dell'ospedale San
Paolo) è barrata la casella “responsabilità di terzi” e si legge: “incidente stradale per apertura improvvisa di portiera auto mentre era alla guida del proprio scooter”. Per converso, nel certificato di pronto soccorso dell'ospedale San Paolo (primo ospedale in cui è giunto l'attore trasportato dal 118, cfr. all. 4 all'atto di citazione) non è barrata la casella responsabilità di terzi e la dinamica del sinistro è riportata in maniera estremamente approssimativa (si legge infatti: “incidente in strada”). Peraltro, anche nel rapporto di intervento redatto dagli operatori del 118 (cfr. allegato n. 6 all'atto di citazione) vi è solo uno scarno riferimento ad un “trauma della strada” e nessuna descrizione della dinamica del sinistro o accenno alla responsabilità di terzi.
Inoltre, nel rapporto redatto dal servizio autonomo di polizia locale del comune di
Napoli PG-2018-693278 vi è la completa negazione del sinistro da parte dell'attore. In proposito, sul valore probatorio di tale documento va rimarcato che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi,
pagina 9 di 13 legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex multis Cass. sez. 6 ord. n. 2947 dell'1.02.2023; Cass. n.
9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022;
n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del
2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n.
14766 del 2007; n. 8585 del 1999). In applicazione di tali principi l'organo giudicante è legittimato ad avvalersi sia delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. Cass. n. 1593 del
20.01.2017) che degli esiti di una consulenza tecnica di parte disposta in un procedimento penale (cfr. Cass. n. 19521/2019).
Ebbene, in tale rapporto si legge: “Alle ore 16:10 circa vennero chiamati dalla C.O. per portarsi in zona Fuorigrotta e precisamente P.le D'Annunzio antistante la Curva B dello
Stadio S. Paolo, allo scopo di accertare l'accadimento di un supposto sinistro stradale.
Ivi giunti, alle 16:25circa, gli agenti operanti non potevano rilevare alcuna traccia o elemento riconducibile ad un avvenuto sinistro. Alcuni riferivano però di un giovane individuo di sesso maschile prelevato poco prima in loco da un'ambulanza del pronto intervento. Su invito della C.O., gli scriventi, si portarono dunque presso il pronto soccorso dell'H.C. “San Paolo" ove personale medico confermava l'arrivo di un uomo, trasportato a bordo di un'ambulanza del pronto intervento intervenuta in zona P.le
pagina 10 di 13 D'Annunzio. Si trattava per la precisione del Sig. , nato a [...] il Parte_1
05/05/1980, il quale però, ascoltato, negava ogni coinvolgimento in sinistro stradale e spontaneamente si allontanava dall " alle 16:50 circa, peraltro Controparte_4
rifiutando le cure”.
Neppure i testi escussi alle udienze del 18.10.2022 e del 12.09.2023, e Testimone_1
hanno confermato la dinamica del sinistro così come descritta Controparte_5
dall'attore nell'atto di citazione.
Invero, il teste ha dichiarato di non poter riferire sulla dinamica del Controparte_5
sinistro poiché giunto in loco in un secondo momento (sebbene, tuttavia, il suo nominativo compaia sotto la dicitura “testimone” nel CID firmato dal e dal Parte_1
a seguito del sinistro, cfr. allegati alle richieste di risarcimento del danno del 26 CP_2
settembre 2019 e 4 agosto 2020 in all. all'atto di citazione).
Invece, il teste , dichiaratosi testimone oculare del sinistro (anche se il Testimone_1
suo nominativo, a differenza di quello del non compare nel CID), ha fornito CP_5
dichiarazioni contraddittorie. Invero, il teste ha, dapprima, dichiarato: “[…]Lo sportello
è stato aperto improvvisamente mentre l'auto era ancora in movimento al centro strada”, ma subito dopo ha detto: “Io ed il mio amico stavamo camminando sul lato destro della carreggiata ed eravamo quasi in prossimità del semaforo quando è sopraggiunta l'auto di cui ho parlato, che si è affiancata al motociclo del mio amico e ha rallentato la marcia e poi si è fermata al semaforo e contemporaneamente è stata aperto lo sportello lato passeggero”. In definitiva, da tali dichiarazioni non si riesce a comprendere se al momento dell'apertura dello sportello l'auto fosse ancora in movimento o se avesse già arrestato la propria marcia all'altezza; circostanza estremamente rilevante per stabilire la responsabilità del sinistro per cui è causa. Infatti, qualora l'autovettura fosse stata ferma, la manovra compiuta dall'attore configurerebbe un vero e proprio sorpasso a destra nonché un sorpasso di veicolo fermo al semaforo, entrambi vietati dall'art. 148, co. 3, 11 e 15, cod. della strada. Di conseguenza, in quest'ultimo caso la responsabilità del sinistro sarebbe in toto ascrivibile all'attore, che pagina 11 di 13 attraverso una condotta imprudente, negligente e violativa delle regole del codice della strada avrebbe determinato il verificarsi dell'evento lesivo (cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 8311 del 23/03/2023, che afferma: “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non
è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile”).
A ciò si aggiunga che lo stesso , nella denuncia di sinistro effettuata Controparte_2
alla compagnia assicurativa ha fornito una descrizione della dinamica del CP_1
sinistro totalmente difforme rispetto a quella prospettata dall'attore (cfr. all. all'atto di costituzione e risposta della . Infatti, il Concilio ha dichiarato di essere stato CP_1
urtato, mentre si trovava fermo al semaforo, da un veicolo intento ad effettuare una manovra di sorpasso a destra.
In definitiva, sulla base di tutto il materiale probatorio presente agli atti, non è possibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e, dunque, il corretto riparto di responsabilità per il sinistro de quo. Di conseguenza, parte attrice non ha assolto l'onere probatorio a suo carico ex art. 2697 c.c., a mente del quale “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Ne consegue il rigetto della domanda de qua.
La regolamentazione delle spese processuali
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti tra l'attore ed il convenuto contumace, per l'esito del giudizio va dichiarata la non ripetibilità delle spese di lite.
Nei rapporti tra le parti costituite le spese seguono la soccombenza ed, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M.
pagina 12 di 13 55/2014 scaglione di riferimento compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con l'applicazione della decurtazione del 50% per la non particolare complessità della causa.
Per l'esito del giudizio vanno definitivamente poste a carico dell'attore le spese di
C.T.U. già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1
rappresentanza in favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.; spese liquidate in euro 3.809,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti di;
Controparte_2
• Pone definitivamente a carico dell'attore le spese già liquidate per l'espletamento della CTU.
Così deciso in Napoli il 14.07.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico - dott.ssa Roberta Di
Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1984 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 riservata in decisione all'udienza del 31.03.2025 ed avente ad oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
TRA
, nato il [...] a [...] (c. f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Francesco Palumbo (c.f. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Mugnano di Napoli (NA), alla Via Napoli n. 4
ATTORE
E
C.F. ) in persona del suo procuratore ad Controparte_1 P.IVA_1
negotia, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Silvia Tuccillo (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via S. C.F._3
Tommaso D'Aquino n. 15
CONVENUTA pagina 1 di 13
NONCHE'
, c.f. , res.te in Napoli alla Via Controparte_2 C.F._4
Terracina N. 381 c.a.p. 80125 Napoli
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 31.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte attrice ha così concluso: “L'Avv. Francesco Palumbo, quale difensore costituito di Parte_1
, prende atto del deposito della consulenza tecnica d'ufficio. Conclude
[...]
chiedendo l'accoglimento integrale delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi e con attribuzione. Chiede che la causa sia introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Parte convenuta, invece, ha così concluso: “In relazione alla vertenza in parola, il sottoscritto procuratore costituito, preso atto dell'ordinanza del G.U. e della conferma, ivi formalizzata, della trattazione in formato “cartolare” dell'udienza del 31.03.2025, si riporta integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, impugnando estensivamente ogni avversa domanda, eccezione e deduzione. In via istruttoria, si conclude per il rigetto della domanda attorea perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, nonché non sufficientemente provata, con vittoria di spese ed onorari di causa. Impugna ogni avversa conclusione ed eccezione e chiede riservarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive ed eventuali repliche”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
pagina 2 di 13 per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso, vanno esaminate prima le questioni preliminari e /o processuali e poi, se superate, sarà vagliato il merito della controversia.
L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo
L'eccezione de qua è infondata e, pertanto, va rigettata.
È noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione - sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda (responsabilità dei convenuti ex art. 2054 c.c.) che il bene della vita richiesto
(risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti), l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
L'eccezione di improcedibilità e/o improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005
La Compagnia di Assicurazione ha eccepito l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 cod. ass. Invero, secondo le tempestive deduzioni della convenuta, in primo luogo la denuncia del sinistro e la conseguente richiesta di pagina 3 di 13 risarcimento del danno effettuate da parte attrice alla compagnia assicurativa non avrebbero soddisfatto i requisiti prescritti dalle invocate disposizioni di legge.
Ai fini che occupano giova ricordare l'interpretazione prevalente data dai giudici di merito (cfr. tra le altre Trib. Salerno sez. II, 13/02/2017, n.725; Trib. Napoli Sez.VI
30.11.2017 n. 11791; Trib. Napoli Sez. II 26.06.2017 n. 7326) e da quelli di legittimità
(cfr. tra le altre Cass. n. 1829/2018; Cass. n.31/2018), condivisa da chi scrive, degli artt.
145 e 148 Codice delle Assicurazioni Private;
norme che trovano i loro precedenti storici rispettivamente negli artt. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990 e 3 d.l. 23 dicembre
1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1997, n. 39.
L'art. 145, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 sancisce l'improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso dei termini indicati, «decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148».
Per quanto qui rileva, l'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, invece, prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa.
Nel regime normativo previgente al Codice delle assicurazioni private era evidente che le succitate disposizioni disciplinassero diversi aspetti della procedura di risarcimento danni causati dalla circolazione di veicoli: l'art. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990 sanciva l'improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso di sessanta giorni dalla lettera raccomandata con cui veniva avanzata la richiesta di risarcimento;
l'art. 3
d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 prescriveva l'obbligo di proporre al danneggiato una congrua offerta risarcitoria (ovvero di comunicare i motivi del diniego di siffatta proposta) entro termini decorrenti dalla trasmissione di una richiesta del danneggiato pagina 4 di 13 contenente dati e informazioni utili all'accertamento e alla valutazione del danno.
Secondo i Supremi Giudici anche nell'attuale assetto normativo il riferimento contenuto nell'art. 145 Codice delle assicurazioni private non consente una lettura unitaria delle due norme, tale per cui l'improponibilità della domanda giudiziale debba essere integrata dalle disposizioni dell'art. 148 Codice delle assicurazioni private: il predetto riferimento, infatti, non comporta una sovrapposizione dell'aspetto inerente alla procedibilità della domanda del danneggiato con quello dell'attività dell'assicuratore ante causam, ma deve piuttosto ritenersi limitato all'individuazione della richiesta risarcitoria quale dies a quo per il computo del termine di sessanta/novanta giorni indicato dall'art. 145 come spatium deliberandi concesso alla compagnia assicuratrice. In altri termini, l'art. 148 Codice delle assicurazioni private (rubricato «Procedura di risarcimento» da parte della compagnia assicuratrice) - e, in particolare, le disposizioni che riguardano gli obblighi del danneggiato di consentire gli esami sulla propria persona (e, dal 2012, anche sul veicolo coinvolto nel sinistro) e dell'assicurazione di formulare un'offerta - non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene, invece, alle attività che le parti (e, in particolare, l'assicuratore, il quale non può restare inerte) devono svolgere per intraprendere una trattativa, con l'auspicio (del legislatore) di addivenire ad una soluzione conciliativa stragiudiziale. Perciò, è all'art. 145 («Proponibilità dell'azione di risarcimento») - e non già all'art. 148 («Procedura di risarcimento») - del Codice delle assicurazioni private che occorre riferirsi. Della norma ora menzionata possono darsi due diverse letture. Secondo una prima opzione ermeneutica, l'art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere inteso come una regola processuale di natura prettamente "formale": al danneggiato è prescritto, quale requisito per poter avviare il giudizio, soltanto il dovere di inviare una richiesta risarcitoria completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'istanza da parte dell'assicurazione e la condizione di proponibilità della domanda si verifica una volta decorso il termine. Ad avviso dei Giudici di legittimità tale lettura è riduttiva perché non coglie la ratio legis della disposizione: l'art. 145 Codice delle assicurazioni private ha un pagina 5 di 13 chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità «di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari» (così Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111). Lo scopo del legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa. Affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'«offerta congrua». La proponibilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta» (in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv.
642619-01) - ma anche ad un requisito sostanziale: poiché «la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del
30/09/2016, in motivazione), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (alla «concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile (e non pretestuosamente eludibile)» fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione;
Corte
Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione «l'onere di diligenza, a suo carico [del danneggiato], con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum»).
pagina 6 di 13 Alla stregua dei principi esposti va esaminata la fattispecie sub iudice.
Ebbene, a giudizio di chi scrive, la domanda risulta proponibile avendo l'attore adempiuto alle prescrizioni di cui agli artt. 145 e 148 del D. lgs. n. 209/2005, mediante l'invio, a mezzo pec del 26 settembre 2019 e del 4 agosto 2020 (all. all'atto di citazione), della richiesta di risarcimento del danno contenente tutte le indicazioni prescritte dalla legge, funzionali a porre in condizione la compagnia di assicurazione destinataria ad eseguire una completa disamina delle condizioni del sinistro denunziato;
inoltre, l'attore ha atteso il decorso del termine di giorni 90 dalla ricezione della richiesta risarcitoria per promuovere il giudizio.
MERITO DELLA CONTROVERSIA
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio gli Parte_1
odierni convenuti per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 17.04.2018. In particolare, l'attore ha dedotto che il giorno 17.04.2018, alle ore 15:30 circa, mentre si trovava a bordo del suo motociclo
Honda SH tg. EH16448 veniva urtato dall'autovettura Ford Fiesta DN 702 HL, di proprietà di ed assicurata, per la RCA, con la Controparte_2 Controparte_1
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, infatti, il veicolo Ford Fiesta procedeva sulla corsia di sinistra e giunto all'incrocio arrestava la marcia e il trasportato apriva repentinamente la porta anteriore destra, collidendo con il lato sinistro del motociclo di proprietà dell'attore e condotto dallo stesso. A seguito dell'impatto, l'attore rovinava al suolo riportando lesioni personali, tali da richiedere l'intervento del 118 e il trasporto presso il P.S. del P.O. San Paolo di Napoli. Il sinistro cagionava altresì, sempre secondo le tempestive deduzioni dell'attore, danni al veicolo quantificati in € 2.540,35.
Pertanto, l'attore ha richiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro, ascrivibile in toto al responsabile civile . Controparte_2
pagina 7 di 13 Si è costituita in giudizio la la quale, preliminarmente, ha Controparte_3
eccepito la nullità dell'atto di citazione e l'improcedibilità della domanda e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata. In particolare, la Compagnia assicurativa ha eccepito la genericità e la contraddittorietà della descrizione della dinamica del sinistro fornita dall'attore.
Si verte, nel caso de quo, in un'ipotesi di sinistro stradale provocato da uno scontro tra veicoli. Com'è noto, l'art. 2054 c.c., rubricato “Circolazione di veicoli”, al co. 2 afferma: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Come la Suprema Corte ha chiarito: “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato
l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.” (cfr. Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019)” ed ha anche aggiunto che “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite
l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del
21/05/2019).
Nel caso di scontro tra veicoli, dunque, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto pagina 8 di 13 se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. Civ. n.
23431/14).
Orbene, nel caso di specie la scrivente ritiene che l'attore non abbia ben assolto il proprio onere probatorio e non abbia dimostrato la dinamica del sinistro così come descritta nel libello introduttivo. Dall'analisi di tutti i documenti offerti nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi emerge un'assoluta incertezza circa la dinamica del sinistro, che appare essere confermata solo dal secondo certificato di pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini datato 17.04.2018, ore 18:00 (cfr. all. alle richieste di risarcimento del danno del 26 settembre 2019 e del 4 agosto 2020 in prod. parte attrice), presidio ospedaliero in cui l'attore si è recato spontaneamente dopo essersi allontanato, previo rifiuto delle cure, dal presidio ospedaliero San Paolo presso cui era stato trasportato dagli operatori del 118 intervenuti sul posto (cfr. certificato di pronto soccorso del 17.04.2018 in prod. parte attrice). Ebbene, solo in tale referto di pronto soccorso (secondo dal punto di vista cronologico rispetto a quello dell'ospedale San
Paolo) è barrata la casella “responsabilità di terzi” e si legge: “incidente stradale per apertura improvvisa di portiera auto mentre era alla guida del proprio scooter”. Per converso, nel certificato di pronto soccorso dell'ospedale San Paolo (primo ospedale in cui è giunto l'attore trasportato dal 118, cfr. all. 4 all'atto di citazione) non è barrata la casella responsabilità di terzi e la dinamica del sinistro è riportata in maniera estremamente approssimativa (si legge infatti: “incidente in strada”). Peraltro, anche nel rapporto di intervento redatto dagli operatori del 118 (cfr. allegato n. 6 all'atto di citazione) vi è solo uno scarno riferimento ad un “trauma della strada” e nessuna descrizione della dinamica del sinistro o accenno alla responsabilità di terzi.
Inoltre, nel rapporto redatto dal servizio autonomo di polizia locale del comune di
Napoli PG-2018-693278 vi è la completa negazione del sinistro da parte dell'attore. In proposito, sul valore probatorio di tale documento va rimarcato che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi,
pagina 9 di 13 legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex multis Cass. sez. 6 ord. n. 2947 dell'1.02.2023; Cass. n.
9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022;
n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del
2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n.
14766 del 2007; n. 8585 del 1999). In applicazione di tali principi l'organo giudicante è legittimato ad avvalersi sia delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. Cass. n. 1593 del
20.01.2017) che degli esiti di una consulenza tecnica di parte disposta in un procedimento penale (cfr. Cass. n. 19521/2019).
Ebbene, in tale rapporto si legge: “Alle ore 16:10 circa vennero chiamati dalla C.O. per portarsi in zona Fuorigrotta e precisamente P.le D'Annunzio antistante la Curva B dello
Stadio S. Paolo, allo scopo di accertare l'accadimento di un supposto sinistro stradale.
Ivi giunti, alle 16:25circa, gli agenti operanti non potevano rilevare alcuna traccia o elemento riconducibile ad un avvenuto sinistro. Alcuni riferivano però di un giovane individuo di sesso maschile prelevato poco prima in loco da un'ambulanza del pronto intervento. Su invito della C.O., gli scriventi, si portarono dunque presso il pronto soccorso dell'H.C. “San Paolo" ove personale medico confermava l'arrivo di un uomo, trasportato a bordo di un'ambulanza del pronto intervento intervenuta in zona P.le
pagina 10 di 13 D'Annunzio. Si trattava per la precisione del Sig. , nato a [...] il Parte_1
05/05/1980, il quale però, ascoltato, negava ogni coinvolgimento in sinistro stradale e spontaneamente si allontanava dall " alle 16:50 circa, peraltro Controparte_4
rifiutando le cure”.
Neppure i testi escussi alle udienze del 18.10.2022 e del 12.09.2023, e Testimone_1
hanno confermato la dinamica del sinistro così come descritta Controparte_5
dall'attore nell'atto di citazione.
Invero, il teste ha dichiarato di non poter riferire sulla dinamica del Controparte_5
sinistro poiché giunto in loco in un secondo momento (sebbene, tuttavia, il suo nominativo compaia sotto la dicitura “testimone” nel CID firmato dal e dal Parte_1
a seguito del sinistro, cfr. allegati alle richieste di risarcimento del danno del 26 CP_2
settembre 2019 e 4 agosto 2020 in all. all'atto di citazione).
Invece, il teste , dichiaratosi testimone oculare del sinistro (anche se il Testimone_1
suo nominativo, a differenza di quello del non compare nel CID), ha fornito CP_5
dichiarazioni contraddittorie. Invero, il teste ha, dapprima, dichiarato: “[…]Lo sportello
è stato aperto improvvisamente mentre l'auto era ancora in movimento al centro strada”, ma subito dopo ha detto: “Io ed il mio amico stavamo camminando sul lato destro della carreggiata ed eravamo quasi in prossimità del semaforo quando è sopraggiunta l'auto di cui ho parlato, che si è affiancata al motociclo del mio amico e ha rallentato la marcia e poi si è fermata al semaforo e contemporaneamente è stata aperto lo sportello lato passeggero”. In definitiva, da tali dichiarazioni non si riesce a comprendere se al momento dell'apertura dello sportello l'auto fosse ancora in movimento o se avesse già arrestato la propria marcia all'altezza; circostanza estremamente rilevante per stabilire la responsabilità del sinistro per cui è causa. Infatti, qualora l'autovettura fosse stata ferma, la manovra compiuta dall'attore configurerebbe un vero e proprio sorpasso a destra nonché un sorpasso di veicolo fermo al semaforo, entrambi vietati dall'art. 148, co. 3, 11 e 15, cod. della strada. Di conseguenza, in quest'ultimo caso la responsabilità del sinistro sarebbe in toto ascrivibile all'attore, che pagina 11 di 13 attraverso una condotta imprudente, negligente e violativa delle regole del codice della strada avrebbe determinato il verificarsi dell'evento lesivo (cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 8311 del 23/03/2023, che afferma: “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non
è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile”).
A ciò si aggiunga che lo stesso , nella denuncia di sinistro effettuata Controparte_2
alla compagnia assicurativa ha fornito una descrizione della dinamica del CP_1
sinistro totalmente difforme rispetto a quella prospettata dall'attore (cfr. all. all'atto di costituzione e risposta della . Infatti, il Concilio ha dichiarato di essere stato CP_1
urtato, mentre si trovava fermo al semaforo, da un veicolo intento ad effettuare una manovra di sorpasso a destra.
In definitiva, sulla base di tutto il materiale probatorio presente agli atti, non è possibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e, dunque, il corretto riparto di responsabilità per il sinistro de quo. Di conseguenza, parte attrice non ha assolto l'onere probatorio a suo carico ex art. 2697 c.c., a mente del quale “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Ne consegue il rigetto della domanda de qua.
La regolamentazione delle spese processuali
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti tra l'attore ed il convenuto contumace, per l'esito del giudizio va dichiarata la non ripetibilità delle spese di lite.
Nei rapporti tra le parti costituite le spese seguono la soccombenza ed, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M.
pagina 12 di 13 55/2014 scaglione di riferimento compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con l'applicazione della decurtazione del 50% per la non particolare complessità della causa.
Per l'esito del giudizio vanno definitivamente poste a carico dell'attore le spese di
C.T.U. già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1
rappresentanza in favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.; spese liquidate in euro 3.809,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti di;
Controparte_2
• Pone definitivamente a carico dell'attore le spese già liquidate per l'espletamento della CTU.
Così deciso in Napoli il 14.07.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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