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Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/07/2024, n. 30945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30945 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UC CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/6/2023 della Corte di appello d Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE LI, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Alessandro Vallesi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con note di udienza RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/6/2023, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 6/4/2021 dal locale Tribunale, con la quale CO UC era stato giudicato colpevole del delitto continuato di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 200, n. 74, e condannato alla pena di un anno e otto di mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione il UC, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 30945 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 27/06/2024 - violazione degli artt. 125, 191 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe affermato erroneamente che la difesa avrebbe prestato il proprio consenso alla acquisizione del PVC del 6/6/2013, sebbene di questo non vi sarebbe traccia a verbale;
anzi, il ricorrente avrebbe sempre sostenuto di non aver prestato alcun consenso, tanto che con memoria del 31/5/2017, e sciogliendo la riserva formulata, questa posizione sarebbe stata ulteriormente specificata;
- violazione degli artt. 191, 405, 604, 225 e 177 cod. proc. pen. La Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulla eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini, con particolare riguardo al PVC (ed allegati) acquisito il 6/6/2013; il dies a quo di cui all'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., infatti, sarebbe il 20/2/2012, data della prima iscrizione a carico del ricorrente (n. 1599/12 RGNR Mod. 21), a nulla rilevando sul punto le successive, riferite allo stesso procedimento e ai medesimi fatti in continuazione, come da costante giurisprudenza di legittimità. Anche con riguardo a questo verbale, peraltro, la difesa non avrebbe prestato alcun consenso all'utilizzazione, contrariamente a quanto affermato in sentenza. Il motivo, infine, richiama gli specifici atti affetti dal vizio, elencandoli alle pagg. 9-11; - violazione degli artt. 191, 220 disp. att. cod. proc. pen., con riguardo all'eccepita inutilizzabilità dei PVC a data 19/12/2011 e 30/5/2013. La Corte di appello avrebbe sinteticamente rigettato l'eccepita violazione dell'art. 220 in esame, che invece risulterebbe evidente alla luce delle deposizioni testimoniali richiamate nel motivo, fonte essenziale di prova: da queste, infatti, emergerebbe che la Guardia di finanza di lesi avrebbe avuto conoscenza della "falsità" delle fatture in questione (fondamento della contestazione di cui all'art. 2 in rubrica) sin dall'inizio dell'attività ispettiva, per averne avuto previa notizia dal Comando della Guardia di finanza di Nereto. Analoga originaria consapevolezza, peraltro, si ricaverebbe dal tenore letterale di entrambi i PVC in atti;
così come dalle dichiarazioni a discolpa rese dal ricorrente in sede di "prima verifica" dell'addebito tributario;
- violazione degli artt. 125, 177, 191, 498 cod. proc. pen. Premesso che i militari della Guardia di Finanza di Jesi non avrebbero eseguito personalmente gli accertamenti, fondando il proprio convincimento soltanto su quanto riferito loro dei colleghi di Nereto, si eccepisce l'illecita assunzione come prova dei PVC citati e delle dichiarazioni del maresciallo Trotta, limitatamente alla parte non correlata alla eccepita inutilizzabilità dei predetti atti;
- nel merito, si contesta la violazione del canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. La sentenza si sarebbe limitata a richiamare gli argomenti del primo Giudice, senza valutare adeguatamente le deposizioni FE e EN, che avrebbero confermato il solido sodalizio tra i signori LL e SP, con i quali avrebbe purtroppo avuto a che fare il ricorrente;
analogamente sarebbe stata ignorata la deposizione IO, che confermerebbe quella degli altri due testi. La prospettata ricostruzione alternativa avrebbe dovuto condurre, pertanto, all'assoluzione dell'imputato. Infine, si lamenta che la sentenza non si sarebbe pronunciata su alcuni elementi di fatto (richiamati alle pagg. 20-21 del ricorso), sebbene determinanti;
- da ultimo, è dedotto il vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, che contesta l'utilizzabilità del PVC del 6/6/2013 in assenza di un consenso prestato, la Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata è congrua e, fondandosi su elementi in fatto, non merita censura. In particolare, la Corte di appello ha dato atto di aver ascoltato la fonoregistrazione dell'udienza del 18/4/2017, nella quale il documento era stato acquisito, e di aver sentito il Giudice dar atto - dettandolo a verbale - del consenso delle parti, da ritenere, dunque, evidentemente riscontrato in presenza;
del resto - ha ulteriormente evidenziato la sentenza - nel corso della medesima udienza le parti non avevano eccepito alcunché al riguardo, non potendo, pertanto, poi disconoscersi di aver prestato un valido consenso. Del resto, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 17/5/2017, con ordinanza aveva ribadito che "la documentazione prodotta dal P.M. all'udienza del 18/4/2017 è stata acquisita con l'accordo delle parti, che tale accordo è irretrattabile e copre eventuali non meglio specificati profili di inutilizzabilità". 5. Di seguito, in ordine alla eccepita inutilizzabilità di atti di indagine posti in essere dopo la scadenza del termine di cui all'art. 405, comma 2, cod. proc. pen. (in particolare, il PVC acquisito agli atti il 6/6/2013), il Collegio osserva che, in effetti, la sentenza non contiene motivazione sul punto. 5.1. La censura, tuttavia, non può essere accolta, perché proposta in termini propri della sola fase di merito. 5.1.1. Occorre premettere che il gravame, sul punto, conc:erneva soltanto il PVC 30/5/2013 (con un errore riconosciuto nello stesso ricorso) e risultava del tutto generico (richiamando la sola "inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti dal PM dopo la detta scadenza dei termini delle indagini preliminari, come nella fattispecie con riguardo al capo c", senza ulteriori precisazioni). Ancora, il Collegio osserva che l'affermazione difensiva secondo cui il dies a quo del termine decorrerebbe dal 20/2/2012 (non potendo, pertanto, essere utilizzato un PVC acquisito agli atti di indagine il 6/6/2013) è fondata invero su elementi di puro merito - le successive iscrizioni del 2012 e del 2014 - che non possono essere valutate in questa sede, poiché concernenti la questione dell'identità (o meno) dell'oggetto di queste rispetto a quello dell'originario fascicolo n. 1599/12. Un simile accertamento, peraltro, risulta indispensabile, in forza del costante principio secondo cui qualora il pubblico ministero acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti (Sez. 3, n. 32998 del 18/3/2015, M., Rv. 264191). Non rileva, pertanto, l'elenco degli atti che sarebbero stati così indebitamente utilizzati nelle sentenze, riportato alle pagg.
9-11 del ricorso, non potendosi qui accertare il presupposto in fatto sul quale l'eccezione è avanzata. 6. Risulta inammissibile, di seguito, anche la successiva doglianza, con la quale si eccepisce l'inutilizzabilità di due PVC (19/12/2011 e 30/5/2013) per violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., a mente del quale quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice. 6.1. La Corte di appello, pronunciandosi sul punto, ha infatti sottolineato, innanzitutto e con carattere dirimente, la genericità della censura, che non individuerebbe il preciso momento a partire dal quale opererebbe la denunciata inutilizzabilità; negli stessi termini, peraltro, si sviluppa anche il motivo di ricorso, che non specifica affatto quando sarebbero emersi indizi di reità nel corso di attività amministrativa, con riguardo all'art. 2 contestato, quali attività di indagine ne risulterebbero travolte e con quali effetti sulla pronuncia di condanna. Analogamente, la censura richiama brevi stralci di deposizioni dei militari della Guardia di finanza, senza tuttavia allegarne il relativo verbale e, dunque, senza permettere una verifica della fondatezza della questione. 6.2. Nel merito, peraltro, la Corte di appello si è espressa con un argomento in fatto qui non censurabile, evidenziando che soltanto dopo l'esame complessivo degli accertamenti sarebbe stato possibile individuare le contestazioni da elevare al ricorrente. 4 7. In ordine, poi, alla eccepita inutilizzabilità delle deposizioni dei militari della Guardia di finanza di Jesi, che si sarebbero limitati a riferire circostanze apprese dai colleghi di Nereto, il motivo di ricorso risulta ancora inammissibile. 7.1. In primo luogo, non è indicato l'oggetto di queste testimonianze, né, tantomeno, il suo rilievo nell'ottica della decisione adottata;
in secondo luogo, la Corte di appello ha sottolineato che la prova effettiva era in realtà offerta dal PVC, acquisito con il consenso delle parti e, pertanto, utilizzabile ai fini del giudizio. 8. Il ricorso, di seguito, risulta inammissibile anche sulla doglianza concernente il merito della vicenda, con la quale, in particolare, si contesta la mancata, corretta valutazione delle deposizioni FE e EN, oltre che di quella IO, tale da non consentire di apprezzare la versione alternativa proposta che avrebbe dovuto condurre quantomeno all'assoluzione del ricorrente, in forza del canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. 8.1. La Corte di appello, pronunciandosi sul punto, ha richiamato e fatto propria la sentenza di primo grado, molto analitica e diffusa su tutti i capi contestati, ma radicalmente trascurata nel motivo di ricorso. In particolare, il Tribunale ha attentamente valutato le fatture emesse dalla F.A.R. di de Carolis IN & C. s.a.s. e dalla GIC COMPANY s.r.l. ed i relativi rapporti commerciali, così come le deposizioni di tutti i testimoni (compresi quelli menzionati nel motivo di ricorso) e la documentazione acquisita (fatture, documenti di trasporto ed altro), ed ha concluso - con motivazione non manifestamente illogica - che H ricorrente, quale legale rappresentante della "Black Mercury s.r.l.", aveva inserito in dichiarazione elementi passivi fittizi tratti da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, negli anni e nei termini contestati. In questa sede, peraltro, non possono essere ulteriormente verificati gli argomenti di merito che il ricorso propone, lamentandone la mancata valutazione in sede di appello, perché propri della sola fase di cognizione. 9. Infine, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della sentenza risulta ancora immeritevole di censura;
la Corte di appello, infatti, ha valorizzato in senso negativo la personalità del ricorrente, già gravato da condanna per truffa e per sequestro di persona, oltre alla mancanza di elementi positivamente valutabili. Il motivo di ricorso sul punto appare generico, oltre a evidenziare elementi che questa Corte non è ammessa a verificare (a prescindere dal loro rilievo), come l'indulto di cui l'imputato ha beneficiato con riguardo al reato di sequestro di persona. 10. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», 5 Il Co liere estensore I Pre ente alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q,M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE LI, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Alessandro Vallesi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con note di udienza RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/6/2023, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 6/4/2021 dal locale Tribunale, con la quale CO UC era stato giudicato colpevole del delitto continuato di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 200, n. 74, e condannato alla pena di un anno e otto di mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione il UC, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 30945 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 27/06/2024 - violazione degli artt. 125, 191 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe affermato erroneamente che la difesa avrebbe prestato il proprio consenso alla acquisizione del PVC del 6/6/2013, sebbene di questo non vi sarebbe traccia a verbale;
anzi, il ricorrente avrebbe sempre sostenuto di non aver prestato alcun consenso, tanto che con memoria del 31/5/2017, e sciogliendo la riserva formulata, questa posizione sarebbe stata ulteriormente specificata;
- violazione degli artt. 191, 405, 604, 225 e 177 cod. proc. pen. La Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulla eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini, con particolare riguardo al PVC (ed allegati) acquisito il 6/6/2013; il dies a quo di cui all'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., infatti, sarebbe il 20/2/2012, data della prima iscrizione a carico del ricorrente (n. 1599/12 RGNR Mod. 21), a nulla rilevando sul punto le successive, riferite allo stesso procedimento e ai medesimi fatti in continuazione, come da costante giurisprudenza di legittimità. Anche con riguardo a questo verbale, peraltro, la difesa non avrebbe prestato alcun consenso all'utilizzazione, contrariamente a quanto affermato in sentenza. Il motivo, infine, richiama gli specifici atti affetti dal vizio, elencandoli alle pagg. 9-11; - violazione degli artt. 191, 220 disp. att. cod. proc. pen., con riguardo all'eccepita inutilizzabilità dei PVC a data 19/12/2011 e 30/5/2013. La Corte di appello avrebbe sinteticamente rigettato l'eccepita violazione dell'art. 220 in esame, che invece risulterebbe evidente alla luce delle deposizioni testimoniali richiamate nel motivo, fonte essenziale di prova: da queste, infatti, emergerebbe che la Guardia di finanza di lesi avrebbe avuto conoscenza della "falsità" delle fatture in questione (fondamento della contestazione di cui all'art. 2 in rubrica) sin dall'inizio dell'attività ispettiva, per averne avuto previa notizia dal Comando della Guardia di finanza di Nereto. Analoga originaria consapevolezza, peraltro, si ricaverebbe dal tenore letterale di entrambi i PVC in atti;
così come dalle dichiarazioni a discolpa rese dal ricorrente in sede di "prima verifica" dell'addebito tributario;
- violazione degli artt. 125, 177, 191, 498 cod. proc. pen. Premesso che i militari della Guardia di Finanza di Jesi non avrebbero eseguito personalmente gli accertamenti, fondando il proprio convincimento soltanto su quanto riferito loro dei colleghi di Nereto, si eccepisce l'illecita assunzione come prova dei PVC citati e delle dichiarazioni del maresciallo Trotta, limitatamente alla parte non correlata alla eccepita inutilizzabilità dei predetti atti;
- nel merito, si contesta la violazione del canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. La sentenza si sarebbe limitata a richiamare gli argomenti del primo Giudice, senza valutare adeguatamente le deposizioni FE e EN, che avrebbero confermato il solido sodalizio tra i signori LL e SP, con i quali avrebbe purtroppo avuto a che fare il ricorrente;
analogamente sarebbe stata ignorata la deposizione IO, che confermerebbe quella degli altri due testi. La prospettata ricostruzione alternativa avrebbe dovuto condurre, pertanto, all'assoluzione dell'imputato. Infine, si lamenta che la sentenza non si sarebbe pronunciata su alcuni elementi di fatto (richiamati alle pagg. 20-21 del ricorso), sebbene determinanti;
- da ultimo, è dedotto il vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, che contesta l'utilizzabilità del PVC del 6/6/2013 in assenza di un consenso prestato, la Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata è congrua e, fondandosi su elementi in fatto, non merita censura. In particolare, la Corte di appello ha dato atto di aver ascoltato la fonoregistrazione dell'udienza del 18/4/2017, nella quale il documento era stato acquisito, e di aver sentito il Giudice dar atto - dettandolo a verbale - del consenso delle parti, da ritenere, dunque, evidentemente riscontrato in presenza;
del resto - ha ulteriormente evidenziato la sentenza - nel corso della medesima udienza le parti non avevano eccepito alcunché al riguardo, non potendo, pertanto, poi disconoscersi di aver prestato un valido consenso. Del resto, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 17/5/2017, con ordinanza aveva ribadito che "la documentazione prodotta dal P.M. all'udienza del 18/4/2017 è stata acquisita con l'accordo delle parti, che tale accordo è irretrattabile e copre eventuali non meglio specificati profili di inutilizzabilità". 5. Di seguito, in ordine alla eccepita inutilizzabilità di atti di indagine posti in essere dopo la scadenza del termine di cui all'art. 405, comma 2, cod. proc. pen. (in particolare, il PVC acquisito agli atti il 6/6/2013), il Collegio osserva che, in effetti, la sentenza non contiene motivazione sul punto. 5.1. La censura, tuttavia, non può essere accolta, perché proposta in termini propri della sola fase di merito. 5.1.1. Occorre premettere che il gravame, sul punto, conc:erneva soltanto il PVC 30/5/2013 (con un errore riconosciuto nello stesso ricorso) e risultava del tutto generico (richiamando la sola "inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti dal PM dopo la detta scadenza dei termini delle indagini preliminari, come nella fattispecie con riguardo al capo c", senza ulteriori precisazioni). Ancora, il Collegio osserva che l'affermazione difensiva secondo cui il dies a quo del termine decorrerebbe dal 20/2/2012 (non potendo, pertanto, essere utilizzato un PVC acquisito agli atti di indagine il 6/6/2013) è fondata invero su elementi di puro merito - le successive iscrizioni del 2012 e del 2014 - che non possono essere valutate in questa sede, poiché concernenti la questione dell'identità (o meno) dell'oggetto di queste rispetto a quello dell'originario fascicolo n. 1599/12. Un simile accertamento, peraltro, risulta indispensabile, in forza del costante principio secondo cui qualora il pubblico ministero acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti (Sez. 3, n. 32998 del 18/3/2015, M., Rv. 264191). Non rileva, pertanto, l'elenco degli atti che sarebbero stati così indebitamente utilizzati nelle sentenze, riportato alle pagg.
9-11 del ricorso, non potendosi qui accertare il presupposto in fatto sul quale l'eccezione è avanzata. 6. Risulta inammissibile, di seguito, anche la successiva doglianza, con la quale si eccepisce l'inutilizzabilità di due PVC (19/12/2011 e 30/5/2013) per violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., a mente del quale quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice. 6.1. La Corte di appello, pronunciandosi sul punto, ha infatti sottolineato, innanzitutto e con carattere dirimente, la genericità della censura, che non individuerebbe il preciso momento a partire dal quale opererebbe la denunciata inutilizzabilità; negli stessi termini, peraltro, si sviluppa anche il motivo di ricorso, che non specifica affatto quando sarebbero emersi indizi di reità nel corso di attività amministrativa, con riguardo all'art. 2 contestato, quali attività di indagine ne risulterebbero travolte e con quali effetti sulla pronuncia di condanna. Analogamente, la censura richiama brevi stralci di deposizioni dei militari della Guardia di finanza, senza tuttavia allegarne il relativo verbale e, dunque, senza permettere una verifica della fondatezza della questione. 6.2. Nel merito, peraltro, la Corte di appello si è espressa con un argomento in fatto qui non censurabile, evidenziando che soltanto dopo l'esame complessivo degli accertamenti sarebbe stato possibile individuare le contestazioni da elevare al ricorrente. 4 7. In ordine, poi, alla eccepita inutilizzabilità delle deposizioni dei militari della Guardia di finanza di Jesi, che si sarebbero limitati a riferire circostanze apprese dai colleghi di Nereto, il motivo di ricorso risulta ancora inammissibile. 7.1. In primo luogo, non è indicato l'oggetto di queste testimonianze, né, tantomeno, il suo rilievo nell'ottica della decisione adottata;
in secondo luogo, la Corte di appello ha sottolineato che la prova effettiva era in realtà offerta dal PVC, acquisito con il consenso delle parti e, pertanto, utilizzabile ai fini del giudizio. 8. Il ricorso, di seguito, risulta inammissibile anche sulla doglianza concernente il merito della vicenda, con la quale, in particolare, si contesta la mancata, corretta valutazione delle deposizioni FE e EN, oltre che di quella IO, tale da non consentire di apprezzare la versione alternativa proposta che avrebbe dovuto condurre quantomeno all'assoluzione del ricorrente, in forza del canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. 8.1. La Corte di appello, pronunciandosi sul punto, ha richiamato e fatto propria la sentenza di primo grado, molto analitica e diffusa su tutti i capi contestati, ma radicalmente trascurata nel motivo di ricorso. In particolare, il Tribunale ha attentamente valutato le fatture emesse dalla F.A.R. di de Carolis IN & C. s.a.s. e dalla GIC COMPANY s.r.l. ed i relativi rapporti commerciali, così come le deposizioni di tutti i testimoni (compresi quelli menzionati nel motivo di ricorso) e la documentazione acquisita (fatture, documenti di trasporto ed altro), ed ha concluso - con motivazione non manifestamente illogica - che H ricorrente, quale legale rappresentante della "Black Mercury s.r.l.", aveva inserito in dichiarazione elementi passivi fittizi tratti da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, negli anni e nei termini contestati. In questa sede, peraltro, non possono essere ulteriormente verificati gli argomenti di merito che il ricorso propone, lamentandone la mancata valutazione in sede di appello, perché propri della sola fase di cognizione. 9. Infine, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della sentenza risulta ancora immeritevole di censura;
la Corte di appello, infatti, ha valorizzato in senso negativo la personalità del ricorrente, già gravato da condanna per truffa e per sequestro di persona, oltre alla mancanza di elementi positivamente valutabili. Il motivo di ricorso sul punto appare generico, oltre a evidenziare elementi che questa Corte non è ammessa a verificare (a prescindere dal loro rilievo), come l'indulto di cui l'imputato ha beneficiato con riguardo al reato di sequestro di persona. 10. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», 5 Il Co liere estensore I Pre ente alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q,M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2024