Art. 1656. Obblighi del personale direttivo 1. Tutti gli aspiranti a un grado nel personale direttivo partecipano, prima dell'ammissione o successivamente, ai corsi di istruzione che sono tenuti, presso i comitati, sul servizio della Croce rossa italiana e su quanto concerne la disciplina militare. 2. Sono provvisti, a tale scopo e a loro spese, degli speciali regolamenti di servizio. 3. Gli iscritti nel personale direttivo possono inscriversi all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia. 4. Dopo l'ammissione, ed entro due anni dalla medesima, gli appartenenti al personale direttivo prestano un servizio di prima nomina di almeno quindici giorni in un ufficio o stabilimento designato dal presidente nazionale dell'Associazione. Essi sono tenuti a dotarsi dell'uniforme ordinaria di servizio.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 03/02/2014, n. 397Provvedimento: […] In particolare, l'Amministrazione fa presente che l'art. 32 del R.D. n. 484/36 – ora riportato testualmente nell'art. 1656 del Codice dell'Ordinamento militare – prevede che “dopo l'ammissione, ed entro due anni dalla medesima, gli appartenenti al personale direttivo prestano un servizio di prima nomina di almeno quindici giorni in un ufficio o stabilimento designato dal presidente nazionale dell'Associazione”.Leggi di più...