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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO GIUDICE
DOTT.SSA MARIA DE VIVO GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 23 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2025, su ricorso proposto da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ed (c.f. ), rappresentati e difesi, giusta C.F._2 Parte_3 C.F._3 procura in atti, dagli avv.ti Dario Guida ( ) Francesco Di Maio C.F._4
( ) e Sabino Tomei ( ), con domicilio come in atti;
C.F._5 C.F._6
- Ricorrenti;
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede in CARDITO, VIA MURILLO DE PETTI 8;
- Resistente - contumace;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
[...]
; Controparte_1
Esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
Ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40
D.lgs. n. 14/2019 all'indirizzo pec della resistente in data 24.01.2025, nel rispetto del termine a comparire ex art. 41, comma 2, D.lgs. n. 14/2019;
Considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.lgs.
n. 14/2019;
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la società resistente, non costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) D.lgs. n. 14/2019, per come richiamati dall'art. 121 D.lgs. n. 14/2019; in ogni caso deve rilevarsi come dalla dichiarazione iva 2023 emerge un volume d'affari, indicativo dei ricavi, pari ad euro 1.123.397 per l'anno 2022;
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento dei crediti vantati dai ricorrenti, recati da decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Napoli nord,
Sezione Lavoro, per gli importi in linea capitale, rispettivamente, di euro 4807,14, euro 4833,61 ed euro 4723,83, oltre interessi, rivalutazione e spese, e rimasti insoddisfatti nonostante la tentata esecuzione da parte del creditore;
lo stato di decozione risulta inoltre Parte_1 confermato dalla sussistenza di debiti erariali iscritti a ruolo per diverse migliaia di euro, oltreché dall'omessa produzione di qualsiasi documento utile in causa (ultimi tre bilanci e situazione patrimoniale aggiornata) a prova della solvibilità della resistente a tanto onerata. Gli elementi quantitativi e qualitativi indicati nel loro insieme, pertanto, portano a ritenere la sussistenza della incapacità patrimoniale della resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in modo non transitorio
- l'ammontare dei debiti esigibili – verso gli odierni ricorrenti e verso l'Erario, come risultanti dagli estratti dei ruoli in atti - supera la soglia di cui all'art.49 co.5, D.lgs. n. 14/2019;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ( C.F. Controparte_1
), con sede in CARDITO, alla via VIA MURILLO DE PETTI 8; P.IVA_1
NOMINA giudice delegato il dott. Antonio Cirma e curatore l'avv. Raffaele Golluccio, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, con invito ad accettare l'incarico e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125, comma 3, D.lgs. n. 14/2019 entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 16.09.2025 alle ore 10,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Maria De Vivo
Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO GIUDICE
DOTT.SSA MARIA DE VIVO GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 23 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2025, su ricorso proposto da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ed (c.f. ), rappresentati e difesi, giusta C.F._2 Parte_3 C.F._3 procura in atti, dagli avv.ti Dario Guida ( ) Francesco Di Maio C.F._4
( ) e Sabino Tomei ( ), con domicilio come in atti;
C.F._5 C.F._6
- Ricorrenti;
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede in CARDITO, VIA MURILLO DE PETTI 8;
- Resistente - contumace;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
[...]
; Controparte_1
Esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
Ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40
D.lgs. n. 14/2019 all'indirizzo pec della resistente in data 24.01.2025, nel rispetto del termine a comparire ex art. 41, comma 2, D.lgs. n. 14/2019;
Considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.lgs.
n. 14/2019;
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la società resistente, non costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) D.lgs. n. 14/2019, per come richiamati dall'art. 121 D.lgs. n. 14/2019; in ogni caso deve rilevarsi come dalla dichiarazione iva 2023 emerge un volume d'affari, indicativo dei ricavi, pari ad euro 1.123.397 per l'anno 2022;
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento dei crediti vantati dai ricorrenti, recati da decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Napoli nord,
Sezione Lavoro, per gli importi in linea capitale, rispettivamente, di euro 4807,14, euro 4833,61 ed euro 4723,83, oltre interessi, rivalutazione e spese, e rimasti insoddisfatti nonostante la tentata esecuzione da parte del creditore;
lo stato di decozione risulta inoltre Parte_1 confermato dalla sussistenza di debiti erariali iscritti a ruolo per diverse migliaia di euro, oltreché dall'omessa produzione di qualsiasi documento utile in causa (ultimi tre bilanci e situazione patrimoniale aggiornata) a prova della solvibilità della resistente a tanto onerata. Gli elementi quantitativi e qualitativi indicati nel loro insieme, pertanto, portano a ritenere la sussistenza della incapacità patrimoniale della resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in modo non transitorio
- l'ammontare dei debiti esigibili – verso gli odierni ricorrenti e verso l'Erario, come risultanti dagli estratti dei ruoli in atti - supera la soglia di cui all'art.49 co.5, D.lgs. n. 14/2019;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ( C.F. Controparte_1
), con sede in CARDITO, alla via VIA MURILLO DE PETTI 8; P.IVA_1
NOMINA giudice delegato il dott. Antonio Cirma e curatore l'avv. Raffaele Golluccio, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, con invito ad accettare l'incarico e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125, comma 3, D.lgs. n. 14/2019 entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 16.09.2025 alle ore 10,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Maria De Vivo
Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello