Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/05/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2047/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2047 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avvocati ANTONIETTA MARCHIONNA e LORENZA ZAMBRA in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza del 07/05/2025): la ricorrente ha concluso come da ricorso:
1
2) ordinare all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3) una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella causa di separazione, previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, pronunciare lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza;
4) con vittoria di spese e compensi, in caso di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
separazione personale (e, all'esito, il divorzio) da , il quale è CP_1
rimasto contumace.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente comparsa, infatti, ha dato atto che il marito da tempo si è allontanato dalla casa coniugale e che i coniugi sono separati di fatto da trent'anni, durante i quali essi non si sono riconciliati.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Non occorre adottare ulteriori statuizioni, considerato che il figlio della coppia è maggiorenne ed economicamente indipendente.
Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza del resistente, rimasto contumace, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . CP_1
2 Il giudizio deve, tuttavia, proseguire ai fini della pronuncia sulla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente;
ne consegue che occorre rimettere il procedimento in istruttoria con separata ordinanza, ai fini della sua sospensione ex art. 295 c.p.c., nell'attesa che maturino i presupposti per il divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel giudizio di separazione,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a FIRENZE Parte_1
(FI), il 04/10/1972, e , n. a SILIUS (CA), il 16/01/1969 CP_1
(matrimonio contratto in BARBERINO DI MUGELLO (FI) il 07/03/1992, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BARBERNO DI MUGELLO (FI) al n. 2, parte 2, serie A, anno 1992);
- nulla per le spese del giudizio di separazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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