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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FESTA LELIO FABIO, Giudice
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1126/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 211904 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19/12/2022 la Ricorrente_1 (d'ora in avanti, Ricorrente_1) presentava istanza di rateizzazione delle cartelle di pagamento n. 10620220008240502 (€.1.188,16) e 10620220011951202 (€.122.258,90) con suddivisione del pagamento in 72 rate mensili.
La Ricorrente_1 effettuava i pagamenti dovuti fino ala data del 23/08/2023 per un importo complessivo di
€.11.208,47.
Con pec del 28/05/2024 l'Agenzia delle Entrate - RI (d'ora in avanti, AD) intimava alla predetta società il pagamento della residua somma di €.114.959,49.
Con pec del 30/05/2024 la ricorrente Ricorrente_1 richiedeva una nuova dilazione di pagamento contenente altre due cartelle di pagamento notificate nel 2023 e 2024.
Con provvedimento del 03/06/2024 l'AD accoglieva solo parzialmente l'istanza di rateizzazione. Più in particolare le cartelle n. 10620230014283053001 e 10620240006361557000 ed alcuni tributi contenuti nella cartella n. 10620220011951202000 “sono state escluse dal piano di rateazione in quanto oggetto di procedura di pignoramento ex art. 48 bis del DPR 602/73.”
Con pec del 6/5/2025 l'AD notificava alla AL l'intimazione di pagamento n. 10620259003583258000 per la residua somma ancora dovuta di €.106.891,62.
In data 9/5/2025 la Ricorrente_1 presentava nuova istanza di rateazione.
Con pec del 12/5/2025 l'AD rigettava l'istanza per la seguente motivazione: la cartella n.
10620220011951202000 già inserita in un precedente provvedimento prot. 195429 non può più essere rateizzata ai sensi dell'art. 19 dpr 602/1973 in quanto il provvedimento è stato revocato per intervenuta decadenza a seguito del mancato pagamento del numero di otto rate;
tale preclusione è definitiva nel caso di richiesta di rateizzazioni presentate a decorrere dal 16 luglio 2022”.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1126/2025 la Ricorrente_1 impugnava il predetto provvedimento e deduceva:
che non aveva mai ricevuto la comunicazione del provvedimento dichiarativo di revoca per intervenuta decadenza;
che ciò era dipeso dal fatto che l'AD aveva eseguito ai propri danni un pignoramento presso terzi ( Società_1), in virtù del quale aveva conseguito il pagamento della somma di €.8.257,26 pari a quattro rate mensili, cosicché essa non era decaduta in quanto il numero delle rate omesse era inferiore a otto;
che, peraltro, ai sensi dell'art. 3 bis del DPR 602/1973, nel testo applicabile ratione temporis, la società era autorizzata a non versare le somme pignorate.
Resisteva l'AD.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come correttamente evidenziato dall'AD, ai sensi dell'art. 19 DPR 602/1973 in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. La decadenza “automatica”, disposta per legge al mancato pagamento di otto rate rende irrilevante che l'ente deputato alla riscossione lo comunichi o no al debitore decaduto.
La somma di €.8.257,26 versata dalla ricorrente in base al pignoramento presso terzi non è noto quando sia stata acquisita dall'AD ed è, comunque, al di fuori del piano di rateizzazione concordato con l'ente, sicché arbitrariamente la ricorrente imputa la predetta somma a (parziale) scomputo delle rate che avrebbe dovuto mensilmente corrispondere.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FESTA LELIO FABIO, Giudice
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1126/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 211904 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19/12/2022 la Ricorrente_1 (d'ora in avanti, Ricorrente_1) presentava istanza di rateizzazione delle cartelle di pagamento n. 10620220008240502 (€.1.188,16) e 10620220011951202 (€.122.258,90) con suddivisione del pagamento in 72 rate mensili.
La Ricorrente_1 effettuava i pagamenti dovuti fino ala data del 23/08/2023 per un importo complessivo di
€.11.208,47.
Con pec del 28/05/2024 l'Agenzia delle Entrate - RI (d'ora in avanti, AD) intimava alla predetta società il pagamento della residua somma di €.114.959,49.
Con pec del 30/05/2024 la ricorrente Ricorrente_1 richiedeva una nuova dilazione di pagamento contenente altre due cartelle di pagamento notificate nel 2023 e 2024.
Con provvedimento del 03/06/2024 l'AD accoglieva solo parzialmente l'istanza di rateizzazione. Più in particolare le cartelle n. 10620230014283053001 e 10620240006361557000 ed alcuni tributi contenuti nella cartella n. 10620220011951202000 “sono state escluse dal piano di rateazione in quanto oggetto di procedura di pignoramento ex art. 48 bis del DPR 602/73.”
Con pec del 6/5/2025 l'AD notificava alla AL l'intimazione di pagamento n. 10620259003583258000 per la residua somma ancora dovuta di €.106.891,62.
In data 9/5/2025 la Ricorrente_1 presentava nuova istanza di rateazione.
Con pec del 12/5/2025 l'AD rigettava l'istanza per la seguente motivazione: la cartella n.
10620220011951202000 già inserita in un precedente provvedimento prot. 195429 non può più essere rateizzata ai sensi dell'art. 19 dpr 602/1973 in quanto il provvedimento è stato revocato per intervenuta decadenza a seguito del mancato pagamento del numero di otto rate;
tale preclusione è definitiva nel caso di richiesta di rateizzazioni presentate a decorrere dal 16 luglio 2022”.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1126/2025 la Ricorrente_1 impugnava il predetto provvedimento e deduceva:
che non aveva mai ricevuto la comunicazione del provvedimento dichiarativo di revoca per intervenuta decadenza;
che ciò era dipeso dal fatto che l'AD aveva eseguito ai propri danni un pignoramento presso terzi ( Società_1), in virtù del quale aveva conseguito il pagamento della somma di €.8.257,26 pari a quattro rate mensili, cosicché essa non era decaduta in quanto il numero delle rate omesse era inferiore a otto;
che, peraltro, ai sensi dell'art. 3 bis del DPR 602/1973, nel testo applicabile ratione temporis, la società era autorizzata a non versare le somme pignorate.
Resisteva l'AD.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come correttamente evidenziato dall'AD, ai sensi dell'art. 19 DPR 602/1973 in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. La decadenza “automatica”, disposta per legge al mancato pagamento di otto rate rende irrilevante che l'ente deputato alla riscossione lo comunichi o no al debitore decaduto.
La somma di €.8.257,26 versata dalla ricorrente in base al pignoramento presso terzi non è noto quando sia stata acquisita dall'AD ed è, comunque, al di fuori del piano di rateizzazione concordato con l'ente, sicché arbitrariamente la ricorrente imputa la predetta somma a (parziale) scomputo delle rate che avrebbe dovuto mensilmente corrispondere.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori come per legge.