Articolo 129 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 111 undeciesArticolo 130
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19 aprile 1942
Art. 129.

Le norme del codice in materia di tutela e di curatela si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima del 1° luglio 1939.

Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori gia' nominati conservano l'ufficio, salve le disposizioni degli articoli 383, 384 e 393 del codice, e sempre che non ricorrano cause d'incapacita' previste dal codice stesso.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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