Articolo 10 della Legge 19 ottobre 1960, n. 1197
Articolo 9Articolo 11
Versione
13 novembre 1960
Art. 10.
Per l'esercizio finanziario 1960-61 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162 , e' autorizzata in lire 2.800.000.000.
Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni di lire 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035 , per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150.000, previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697 , per il servizio della statistica dei lavoro italiano all'estero.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960