Articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
Articolo 35Articolo 36 bis
Versione
18 novembre 1999
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Versione
25 febbraio 2005
Art. 36. (( (Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro). ))
(( 1. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.
2. Lo Sportello provvede, altresi', a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2005
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