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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Marescalco in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'11.02.2025 alle h 18,10, espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. ex L, nr. 69/2009, della seguente
SENTENZA
Emessa nella causa civile iscritta al numero 3429/2023 R.G. promossa da:
nato ad [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefano AMATO ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Antonella TESTA , resistente CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale reso all'udienza odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.11.2023 l'avv. Amato ha chiesto l'annullamento della richiesta di pagamento di € 7.356,24, recapitata il 27.06.2023 per somme indebitamente percepite a titolo di prestazione per indennità di accompagnamento successivamente al venir meno delle condizioni invalidanti che diedero luogo al riconoscimento di detto status , e precisamente a seguito di visita di revisione del 13.04.2022 il cui esito fu comunicato in data 29.04.2022.
Veniva proposto il presente giudizio deducendo l'opponente diversi motivi di opposizione tra cui l'assenza di dolo o colpa grave ( e quindi in buona fede e sussistendo i presupposti di legittima aspettativa di quanto percepito) nell'erronea riscossione delle somme successivamente richieste a titolo di ripetizione di indebito .
Giusta comparsa di costituzione e risposta del 15.03.2024 si costituiva l' chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso e deducendo la correttezza del proprio operato e della richiesta di pagamento basata sui presupposti di legge.
In assenza di attività istruttoria all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso va rigettato.
pagina 1 di 2 Invero diversamente da quanto prospettato nel ricorso introduttivo con citazione della numerosa giurisprudenza intercorsa in materia , nel caso di specie per le somme riscosse non si può ritenere l'applicabilità della buona fede del percettore attesa la immediata riconoscibilità dell'errore da parte del pensionato.
Infatti , diversamente da altri casi dove la richiesta di ripetizione è intervenuta dopo anni , qui le somme sono state richieste subito dopo la comunicazione del venir meno dei requisiti di pagamento per revoca dell'indennità di accompagnamento, senza che si potesse ingenerare nel percettore una legittima aspettativa a cui sarebbe stata riconosciuta una tutela trattandosi di somme necessarie ai bisogni fisiologici di una persona.
Attesa la problematica ed il non uniforme indirizzo giurisprudenziale si ritiene di compensare tra le parti le spese legali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando rigetta il ricorso proposto da Parte_1 confermando la richiesta di pagamento recapitata il 27.06.2023 per la ripetizione delle somme indebitamente percepite per la successiva insussistenza del requisito sanitario per indennità di accompagnamento.
Compensa tra le parti le spese legali.
Siracusa, 11.02.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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