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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/07/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2733/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
NN, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con termine per il deposito delle note sostitutive di udienza fino al 2 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza iscritta al n.r.g. 2733/2024 promossa da
, , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv.to Federico LUCCI Persona_1
come da procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sora, via Firenze
n. 13
- ricorrenti
CONTRO
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari delegati ex art. 417-bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso la sede in Cassino, Via Polledrera s.n.c.
- resistente Oggetto: liquidazione indennità di accompagnamento
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 8.10.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe, quali eredi di hanno convenuto in Persona_1
giudizio l' per sentire accertare il proprio diritto iure successionis a percepire i ratei della CP_1
indennità di accompagnamento maturati dalla dante causa nel periodo dall'ottobre 2022 alla data del decesso avvenuto il 23.2.2023, con conseguente condanna dell'istituto convenuto alla liquidazione delle relative somme e vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
A fondamento della domanda i ricorrenti espongono di avere notificato all' in data CP_1
30.5.2024, copia autentica del decreto del Tribunale di Cassino emesso il 30.5.2024, di omologa delle risultanze della consulenza medico-legale disposta nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.r.g.
742/2023, con cui veniva accertato che la dante causa si trovava nelle Persona_1
condizioni sanitarie per la fruizione della indennità di accompagnamento. I medesimi ricorrenti deducono di avere inviato all' in data 1.6.2024, tutta la documentazione CP_1
necessaria (mod. AP70) per la liquidazione delle prestazione e che, nonostante ciò, decorsi i 120 giorni di cui all'art. 445-bis, comma 5, c.p.c., l'ente convenuto non liquidava i ratei della indennità di accompagnamento.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' depositando CP_1
una memoria di mero stile, inconferente rispetto all'oggetto del giudizio, e concludendo per il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come di seguito all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. avvenuto entro il termine assegnato del 2 luglio 2025.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I ricorrenti, agendo iure hereditario, chiedono la condanna dell' alla liquidazione in CP_1
proprio favore dei ratei della indennità di accompagnamento maturati dalla dante causa nel periodo dall'ottobre 2022 alla data del decesso, avvenuto il 23.2.2023.
L' costituitosi con memoria meramente formale e del tutto inconferente rispetto alla CP_1
fattispecie dedotta in causa, non ha preso posizione su alcuna delle avverse allegazioni.
Sono dunque rimasti incontestati ex art. 115 c.p.c. e comunque trovano riscontro documentale nella produzione dei ricorrenti i fatti costitutivi della pretesa azionata. Gli eredi di , con ricorso ex art. 445-bis c.p.c. al Tribunale di Cassino, iscritto Persona_1
al n.r.g. 742/2023, hanno chiesto la verifica preventiva del requisiti sanitari della loro dante causa legittimanti il riconoscimento della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18 del 1980. Il consulente tecnico nominato dal giudice adito ha positivamente accertato dette condizioni sanitarie con decorrenza dal mese di ottobre 2022 fino alla data del decesso di avvenuto il 23.2.2023. Il Tribunale di Cassino, con decreto del Persona_1
30.5.2024, ha omologato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo. Il decreto di omologa e il modello AP70 debitamente compilato dagli eredi per la liquidazione della prestazione sono stati trasmessi all' (docc. 1 e 2). L' non ha allegato e provato CP_1 CP_1
di avere liquidato i ratei della indennità di accompagnamento nel termine di 120 giorni dalla notifica del decreto, come prescritto dall'art. 445-bis, comma 5, c.p.c. e neppure ha sollevato eccezioni per far valere fatti impeditivi alla erogazione della prestazione. Non è stata sollevata alcuna contestazione in merito alla qualità di eredi dei ricorrenti, di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e in ordine alla sussistenza dei requisiti amministrativi del non ricovero in strutture pubbliche o con retta a carico di enti pubblici e della mancata percezione di analoghe indennità, come da dichiarazione resa nel modello
AP70.
Per tali ragioni, accertato l'inadempimento dell' l' convenuto deve essere CP_1 CP_1
condannato al pagamento in favore dei ricorrenti, quali eredi di dei Persona_1
ratei della indennità di accompagnamento maturati dalla dante causa dal mese di ottobre
2022 fino alla data del decesso avvenuto il 23.2.2023, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario dei ricorrenti nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n.
55 del 2012, in applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale previsti dalle tabelle allegate in relazione alle cause di previdenza e assistenza di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto di , e Parte_1 Parte_2
, quali eredi di a percepire dall' i ratei Parte_3 Persona_1 CP_1
dell'indennità di accompagnamento maturati dalla dante causa dal mese di ottobre 2022 al 23.2.2023, data di decesso della stessa;
− per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento in favore di , e Parte_1 Parte_2
, quali eredi di dei ratei della indennità di Parte_3 Persona_2
accompagnamento maturati dalla dante causa dal mese di ottobre 2022 alla data del decesso avvenuto il 23.2.2023, oltre interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
− condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore del difensore CP_1
antistatario del ricorrenti, Avv.to LUCCI FEDERICO, liquidandole in euro 886,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele NN
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
NN, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con termine per il deposito delle note sostitutive di udienza fino al 2 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza iscritta al n.r.g. 2733/2024 promossa da
, , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv.to Federico LUCCI Persona_1
come da procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sora, via Firenze
n. 13
- ricorrenti
CONTRO
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari delegati ex art. 417-bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso la sede in Cassino, Via Polledrera s.n.c.
- resistente Oggetto: liquidazione indennità di accompagnamento
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 8.10.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe, quali eredi di hanno convenuto in Persona_1
giudizio l' per sentire accertare il proprio diritto iure successionis a percepire i ratei della CP_1
indennità di accompagnamento maturati dalla dante causa nel periodo dall'ottobre 2022 alla data del decesso avvenuto il 23.2.2023, con conseguente condanna dell'istituto convenuto alla liquidazione delle relative somme e vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
A fondamento della domanda i ricorrenti espongono di avere notificato all' in data CP_1
30.5.2024, copia autentica del decreto del Tribunale di Cassino emesso il 30.5.2024, di omologa delle risultanze della consulenza medico-legale disposta nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.r.g.
742/2023, con cui veniva accertato che la dante causa si trovava nelle Persona_1
condizioni sanitarie per la fruizione della indennità di accompagnamento. I medesimi ricorrenti deducono di avere inviato all' in data 1.6.2024, tutta la documentazione CP_1
necessaria (mod. AP70) per la liquidazione delle prestazione e che, nonostante ciò, decorsi i 120 giorni di cui all'art. 445-bis, comma 5, c.p.c., l'ente convenuto non liquidava i ratei della indennità di accompagnamento.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' depositando CP_1
una memoria di mero stile, inconferente rispetto all'oggetto del giudizio, e concludendo per il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come di seguito all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. avvenuto entro il termine assegnato del 2 luglio 2025.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I ricorrenti, agendo iure hereditario, chiedono la condanna dell' alla liquidazione in CP_1
proprio favore dei ratei della indennità di accompagnamento maturati dalla dante causa nel periodo dall'ottobre 2022 alla data del decesso, avvenuto il 23.2.2023.
L' costituitosi con memoria meramente formale e del tutto inconferente rispetto alla CP_1
fattispecie dedotta in causa, non ha preso posizione su alcuna delle avverse allegazioni.
Sono dunque rimasti incontestati ex art. 115 c.p.c. e comunque trovano riscontro documentale nella produzione dei ricorrenti i fatti costitutivi della pretesa azionata. Gli eredi di , con ricorso ex art. 445-bis c.p.c. al Tribunale di Cassino, iscritto Persona_1
al n.r.g. 742/2023, hanno chiesto la verifica preventiva del requisiti sanitari della loro dante causa legittimanti il riconoscimento della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18 del 1980. Il consulente tecnico nominato dal giudice adito ha positivamente accertato dette condizioni sanitarie con decorrenza dal mese di ottobre 2022 fino alla data del decesso di avvenuto il 23.2.2023. Il Tribunale di Cassino, con decreto del Persona_1
30.5.2024, ha omologato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo. Il decreto di omologa e il modello AP70 debitamente compilato dagli eredi per la liquidazione della prestazione sono stati trasmessi all' (docc. 1 e 2). L' non ha allegato e provato CP_1 CP_1
di avere liquidato i ratei della indennità di accompagnamento nel termine di 120 giorni dalla notifica del decreto, come prescritto dall'art. 445-bis, comma 5, c.p.c. e neppure ha sollevato eccezioni per far valere fatti impeditivi alla erogazione della prestazione. Non è stata sollevata alcuna contestazione in merito alla qualità di eredi dei ricorrenti, di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e in ordine alla sussistenza dei requisiti amministrativi del non ricovero in strutture pubbliche o con retta a carico di enti pubblici e della mancata percezione di analoghe indennità, come da dichiarazione resa nel modello
AP70.
Per tali ragioni, accertato l'inadempimento dell' l' convenuto deve essere CP_1 CP_1
condannato al pagamento in favore dei ricorrenti, quali eredi di dei Persona_1
ratei della indennità di accompagnamento maturati dalla dante causa dal mese di ottobre
2022 fino alla data del decesso avvenuto il 23.2.2023, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario dei ricorrenti nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n.
55 del 2012, in applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale previsti dalle tabelle allegate in relazione alle cause di previdenza e assistenza di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto di , e Parte_1 Parte_2
, quali eredi di a percepire dall' i ratei Parte_3 Persona_1 CP_1
dell'indennità di accompagnamento maturati dalla dante causa dal mese di ottobre 2022 al 23.2.2023, data di decesso della stessa;
− per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento in favore di , e Parte_1 Parte_2
, quali eredi di dei ratei della indennità di Parte_3 Persona_2
accompagnamento maturati dalla dante causa dal mese di ottobre 2022 alla data del decesso avvenuto il 23.2.2023, oltre interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
− condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore del difensore CP_1
antistatario del ricorrenti, Avv.to LUCCI FEDERICO, liquidandole in euro 886,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele NN