Articolo 1 della Legge 9 aprile 1955, n. 293
Versione
13 maggio 1955
Art. 1. Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 883 , concernente la prelevazione di lire 351.450.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1954-55.

Entrata in vigore il 13 maggio 1955