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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/06/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 04/06/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2785/2024 R.G., promossa
DA
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARINI LORENZO
RICORRENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, , P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 23.12.2024, ha rappresentato di avere Parte_1 prestato attività lavorativa dal 19.5.2023 al 19.1.2024, quale “addetto alla posa di cavi sotterranei”, livello 2, del CCNL Metalmeccanica Industria senza, tuttavia, ricevere le integrali retribuzioni dal mese di giugno 2023 sino al mese di gennaio 2024; ha rappresentato, pertanto, di essersi dimesso per giusta causa e ha chiesto, all'adito Tribunale, di “Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che il ricorrente ha 0prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della società resistente dal 19.05.2023 al 19.01.2024;
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate dal mese di Giugno 2023 al mese di Gennaio 2024;
E per l'effetto:
Condannare (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale a Marsala (91025) nella c.da Berbaro n. 362, pec:
a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di €. 14.192,41 a titolo Email_1 di retribuzione non pagata e TFR o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
”.
La società convenuta, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 26.3.2025.
Ammessa la prova orale richiesta da parte ricorrente, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Occorre in via preliminare evidenziare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore l'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda ovvero, nel caso di specie, l'espletamento di attività lavorativa in favore della società convenuta.
Tale onere è stato assolto atteso che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore della convenuta dal 19.5.2023 al 19.1.2024 (cfr.
Unilav, busta paga). In particolare, dalla lettura della busta paga emerge altresì la qualifica rivestita dal ricorrente, il livello e l'applicazione del CCNL invocato in ricorso.
La veridicità delle allegazioni attoree in ordine alla durata del rapporto lavorativo può dirsi altresì corroborata dalla condotta processuale del legale rappresentante della società convenuta, non comparso all'udienza odierna fissata per l'interrogatorio formale. Come noto, infatti, se la parte chiamata a rendere interrogatorio formale non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice può - sulla base del proprio prudente apprezzamento - dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio (v. art. 232 c.p.c.). Nel caso di specie, militano a favore di una tal soluzione la chiara e precisa documentazione allegata da parte ricorrente.
Accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa e la correlativa insorgenza di obbligazioni retributive, gravava sul datore di lavoro l'onere di provare il relativo pagamento ovvero specificamente, dell'integrale retribuzione dal mese di giugno 2023 in poi.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide,
l'attore che agisce per l'esatto adempimento può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre il convenuto deve dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Orbene, nel caso di specie, rinunziando a costituirsi, la convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio sicché la stessa va condannata al pagamento delle voci richieste in ricorso.
Passando alla quantificazione del dovuto si condividono i conteggi effettuati dal ricorrente in quanto conformi ai parametri retributivi risultanti dalle buste paga in atti - comprensivi dei ratei per la tredicesima mensilità - e delle somme pacificamente ricevute quali acconti.
La convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di € 14.192,41, oltre rivalutazione ed interessi calcolati dalla maturazione di ogni rata di credito al pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nella determinazione del relativo ammontare si è tenuto conto: a) dei parametri indicati nella tabella n. 3 “Cause di lavoro” allegata al D.M. 10 marzo 2014 n. 55; b) del valore della controversia determinata ai sensi dell'art. 5 del D.M. citato;
c) dei valori minimi di cui alla sopra indicata tabella in ragione della natura della controversia non comportante la valutazione di questioni giuridiche complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, nella contumacia del convenuto:
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente la somma di euro € 14.192,41 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni rata di credito al pagamento.
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 2.695,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratisi antistatario.
Così deciso in Marsala, il 04/06/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.