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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/07/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1974/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 1974/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Sorrenti Christian C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Testa Alessandro C.F._2
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione consensuale Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473bis. 51 c.p.c., depositato in data
07.05.2024, le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data
06.09.2014 in Affile (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Affile (RM) alla parte 2, serie A, N. 3, anno 2014 e che dall'unione è nato il figlio in data 27.07.2015, hanno rappresentato che Per_1 nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale dei coniugi con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 28-04-2025 sono comparse personalmente le parti, le quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso per la pronuncia sulla separazione alle condizioni concordate, che si seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa familiare, sita in Roiate (RM), Via San Benedetto n. 49, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, già dal mese di novembre 2023 Cont abitata esclusivamente dal Sig. che ivi ha mantenuto la propria residenza
(doc.4), verrà assegnata a quest'ultimo al quale resterà in uso esclusivo e sul quale graverà il pagamento delle rate di mutuo (la sua completa estinzione è concordata al 2044) sino a che non verrà venduta, atteso che le parti si impegnano fin da subito a porre in vendita il detto immobile ed a rivolgersi all'uopo, entro trenta giorni dalla data di deposito del presente ricorso, ad agenzia immobiliare di fiducia di entrambi;
il prezzo verrà stabilito di comune accordo secondo la corretta valutazione espressa dall'agente immobiliare e l'importo eventualmente ricavato verrà destinato ad estinguere il mutuo contratto e l'eventuale residuo verrà suddiviso al 50% tra i coniugi;
3. il figlio affetto da “disturbo da deficit di attenzione ed Per_1 iperattività” e bisognoso di trattamenti clinici e riabilitativi, come da certificazione rilasciata dall'INPS (doc.5), resterà affidato congiuntamente al padre ed alla madre in accordo con il regime di affidamento condiviso e dimorerà stabilmente presso la casa materna come detto sita attualmente in Affile (RM), Via Tufai, n. 13 int. 2, dove manterrà la residenza anagrafica;
Cont
4. il Sig. terrà con sé il figlio a week-end alternati, e dunque ogni due settimane, dalle h. 9 del sabato, sino alle h. 21 della domenica, e nei due pomeriggi infrasettimanali del martedì e del venerdì della settimana antecedente e successiva dall'uscita da scuola di sino alle h. 21, salvo diverso accordo, con un Per_1 preavviso non inferiore alle quarantotto ore in caso di variazione di programma;
le parti potranno comunque concordare in maniera civile ogni differente programma, nel precipuo interesse del figlio;
5. sarà onere del padre prendere con sé il figlio presso l'abitazione della madre ad Affile (o all'uscita da scuola di nei giorni infrasettimanali Per_1 durante il periodo scolastico, altrimenti sempre rispettando l'orario previsto presso l'abitazione della madre) e riaccompagnarlo sempre presso la predetta abitazione della madre la sera al termine dell'orario stabilito, salvo diverso accordo tra le parti;
6. i genitori, previo accordo tra loro, nell'interesse del figlio, e per comprovate esigenze, potranno modificare di comune accordo le condizioni di affido;
7. le festività verranno gestite secondo il criterio dell'alternanza, sicché ad anni alterni, il figlio trascorrerà la sera del 24 presso uno dei due genitori e il 25 sino al 26 presso l'altro, seguendo il medesimo criterio anche per la sera del 31 dicembre ed il pranzo dell'1 gennaio, così anche per l'epifania; analogamente per le festività pasquali in occasione della domenica di Pasqua e del lunedì' dell'Angelo; per le ferie estive, il figlio trascorrerà 10 giorni consecutivi con il padre per il mese di luglio o per quello di agosto con indicazione del periodo esatto da parte del Rau alla con un congruo preavviso di almeno 60 giorni Pt_1 rispetto al periodo prescelto;
8. le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque sempre il criterio dell'alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro dei genitori;
9. il figlio preserverà il diritto di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori e di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, nonché di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti;
10. entrambi i genitori, nei periodi di rispettiva pertinenza, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
quanto alle decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute ed allo sport verranno assunte di comune accordo dai genitori;
Cont 11. il Signor corrisponderà l'importo di Euro 200,00(euroduecento/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio a mezzo Per_1 bonifico bancario sul conto corrente personale intestato alla Sig.ra Pt_1
(recanti le seguenti coordinate: IBAN [...]) entro il
30 di ogni mese e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
12. l'assegno unico sarà ad esclusivo beneficio della Sig.ra quale Pt_1
Cont genitore allocatario del minore, per il che il Sig. acconsente espressamente alla sua intera devoluzione alla medesima;
13. le spese straordinarie devono essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza, e suddivise equamente al 50% tra essi. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate nella misura del
50% alla presentazione di giustificativi di spesa. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Tivoli. Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni 10, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
14. i coniugi si danno sin d'ora reciprocamente atto di avere propria capacità reddituale, pertanto rinunciano a qualsivoglia richiesta di assegno di mantenimento in proprio favore l'uno nei confronti dell'altra, in quanto i redditi scaturenti dalle rispettive attività lavorative consentono loro di soddisfare le esigenze di vita personali, di guisa, ognuno provvederà al proprio sostentamento;
15. la Sig.ra continuerà ad utilizzare la Yunday IX20 del 2017 a lei Pt_1 intestata, le cui rate mensili del contratto di finanziamento Findomestic rimarranno Cont a suo carico sino alla sua naturale estinzione, mentre il Sig. possiede una Fiat
Punto tg. CL779XW, che rimarrà nel suo pieno possesso;
Cont 16. il Sig. ha stipulato in data 22 agosto 2022 finanziamento con la per l'acquisto di precedente autovettura non più di sua proprietà Parte_2
e non più nella sua disponibilità, per il che continuerà a pagare le rate sino alla fisiologica scadenza prevista per l'anno 2028, impegnandosi a manlevare la Sig.ra quale secondo intestatario e garante;
Pt_1
17. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare i rapporti coni nonni ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
18. i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.”
Alla stessa udienza il Giudice, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Prende atto il Tribunale delle ulteriori condizioni di carattere economico- patrimoniale convenute dai coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Parte_1 CP_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 coniugati in data 06.09.2014 in Affile (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Affile (RM) alla parte 2, serie A, N. 3, anno 2014, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle statuizioni economiche concordate tra le parti nei termini specificati in parte motiva;
- Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
20-05-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est. Dott.ssa Francesca Iaconi Il Presidente Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 1974/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Sorrenti Christian C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Testa Alessandro C.F._2
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione consensuale Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473bis. 51 c.p.c., depositato in data
07.05.2024, le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data
06.09.2014 in Affile (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Affile (RM) alla parte 2, serie A, N. 3, anno 2014 e che dall'unione è nato il figlio in data 27.07.2015, hanno rappresentato che Per_1 nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale dei coniugi con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 28-04-2025 sono comparse personalmente le parti, le quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso per la pronuncia sulla separazione alle condizioni concordate, che si seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa familiare, sita in Roiate (RM), Via San Benedetto n. 49, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, già dal mese di novembre 2023 Cont abitata esclusivamente dal Sig. che ivi ha mantenuto la propria residenza
(doc.4), verrà assegnata a quest'ultimo al quale resterà in uso esclusivo e sul quale graverà il pagamento delle rate di mutuo (la sua completa estinzione è concordata al 2044) sino a che non verrà venduta, atteso che le parti si impegnano fin da subito a porre in vendita il detto immobile ed a rivolgersi all'uopo, entro trenta giorni dalla data di deposito del presente ricorso, ad agenzia immobiliare di fiducia di entrambi;
il prezzo verrà stabilito di comune accordo secondo la corretta valutazione espressa dall'agente immobiliare e l'importo eventualmente ricavato verrà destinato ad estinguere il mutuo contratto e l'eventuale residuo verrà suddiviso al 50% tra i coniugi;
3. il figlio affetto da “disturbo da deficit di attenzione ed Per_1 iperattività” e bisognoso di trattamenti clinici e riabilitativi, come da certificazione rilasciata dall'INPS (doc.5), resterà affidato congiuntamente al padre ed alla madre in accordo con il regime di affidamento condiviso e dimorerà stabilmente presso la casa materna come detto sita attualmente in Affile (RM), Via Tufai, n. 13 int. 2, dove manterrà la residenza anagrafica;
Cont
4. il Sig. terrà con sé il figlio a week-end alternati, e dunque ogni due settimane, dalle h. 9 del sabato, sino alle h. 21 della domenica, e nei due pomeriggi infrasettimanali del martedì e del venerdì della settimana antecedente e successiva dall'uscita da scuola di sino alle h. 21, salvo diverso accordo, con un Per_1 preavviso non inferiore alle quarantotto ore in caso di variazione di programma;
le parti potranno comunque concordare in maniera civile ogni differente programma, nel precipuo interesse del figlio;
5. sarà onere del padre prendere con sé il figlio presso l'abitazione della madre ad Affile (o all'uscita da scuola di nei giorni infrasettimanali Per_1 durante il periodo scolastico, altrimenti sempre rispettando l'orario previsto presso l'abitazione della madre) e riaccompagnarlo sempre presso la predetta abitazione della madre la sera al termine dell'orario stabilito, salvo diverso accordo tra le parti;
6. i genitori, previo accordo tra loro, nell'interesse del figlio, e per comprovate esigenze, potranno modificare di comune accordo le condizioni di affido;
7. le festività verranno gestite secondo il criterio dell'alternanza, sicché ad anni alterni, il figlio trascorrerà la sera del 24 presso uno dei due genitori e il 25 sino al 26 presso l'altro, seguendo il medesimo criterio anche per la sera del 31 dicembre ed il pranzo dell'1 gennaio, così anche per l'epifania; analogamente per le festività pasquali in occasione della domenica di Pasqua e del lunedì' dell'Angelo; per le ferie estive, il figlio trascorrerà 10 giorni consecutivi con il padre per il mese di luglio o per quello di agosto con indicazione del periodo esatto da parte del Rau alla con un congruo preavviso di almeno 60 giorni Pt_1 rispetto al periodo prescelto;
8. le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque sempre il criterio dell'alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro dei genitori;
9. il figlio preserverà il diritto di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori e di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, nonché di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti;
10. entrambi i genitori, nei periodi di rispettiva pertinenza, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
quanto alle decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute ed allo sport verranno assunte di comune accordo dai genitori;
Cont 11. il Signor corrisponderà l'importo di Euro 200,00(euroduecento/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio a mezzo Per_1 bonifico bancario sul conto corrente personale intestato alla Sig.ra Pt_1
(recanti le seguenti coordinate: IBAN [...]) entro il
30 di ogni mese e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
12. l'assegno unico sarà ad esclusivo beneficio della Sig.ra quale Pt_1
Cont genitore allocatario del minore, per il che il Sig. acconsente espressamente alla sua intera devoluzione alla medesima;
13. le spese straordinarie devono essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza, e suddivise equamente al 50% tra essi. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate nella misura del
50% alla presentazione di giustificativi di spesa. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Tivoli. Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni 10, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
14. i coniugi si danno sin d'ora reciprocamente atto di avere propria capacità reddituale, pertanto rinunciano a qualsivoglia richiesta di assegno di mantenimento in proprio favore l'uno nei confronti dell'altra, in quanto i redditi scaturenti dalle rispettive attività lavorative consentono loro di soddisfare le esigenze di vita personali, di guisa, ognuno provvederà al proprio sostentamento;
15. la Sig.ra continuerà ad utilizzare la Yunday IX20 del 2017 a lei Pt_1 intestata, le cui rate mensili del contratto di finanziamento Findomestic rimarranno Cont a suo carico sino alla sua naturale estinzione, mentre il Sig. possiede una Fiat
Punto tg. CL779XW, che rimarrà nel suo pieno possesso;
Cont 16. il Sig. ha stipulato in data 22 agosto 2022 finanziamento con la per l'acquisto di precedente autovettura non più di sua proprietà Parte_2
e non più nella sua disponibilità, per il che continuerà a pagare le rate sino alla fisiologica scadenza prevista per l'anno 2028, impegnandosi a manlevare la Sig.ra quale secondo intestatario e garante;
Pt_1
17. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare i rapporti coni nonni ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
18. i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.”
Alla stessa udienza il Giudice, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Prende atto il Tribunale delle ulteriori condizioni di carattere economico- patrimoniale convenute dai coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Parte_1 CP_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 coniugati in data 06.09.2014 in Affile (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Affile (RM) alla parte 2, serie A, N. 3, anno 2014, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle statuizioni economiche concordate tra le parti nei termini specificati in parte motiva;
- Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
20-05-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est. Dott.ssa Francesca Iaconi Il Presidente Dott. Francesco Lupia