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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°621 R.G.A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, Parte_1
Dott. con sede in Piazza Dittatura, 1, elettivamente Parte_2 Pt_1 domiciliato in Palermo, Via Marchese di Villabianca, 54, presso lo Studio dell'Avv. Filippo Buttà, che lo rappresenta e difende. Appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Costa, elettivamente CP_1 domiciliato in Via Paolo Oliveri, 51, nonché in quello digitale pec: Pt_1
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Appellato
OGGETTO: mansione e jus variandi
All'udienza del 5 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 gennaio 2022 presso il Tribunale G.L. di Marsala,
premettendo di essere stato dipendente del dal CP_1 Parte_1
01/02/1990 al 30/09/2020 – data di collocazione in quiescenza – assegnato, da ultimo, all' VII° Settore “Gestione Risorse” dello stesso Ente, già Ufficio Contabile e Ragioneria, ed inquadrato (dapprima nella categoria A) con il profilo di collaboratore
1 contabile nella categoria B posizione economica B3 (con compiti quali mantenere in ordine e aggiornato l'archivio cartaceo e quello informatico svolgendo attività di protocollazione, curare la raccolta e la conservazione di atti e documenti secondo istruzioni definite, effettuare la copia computerizzata del proprio lavoro e quella di atti e documenti elaborati da altri operatori della struttura, nonché procedere alla redazione di verbali sintetici e alla loro trascrizione dattiloscritta) ma di avere svolto, sin dal 2005 e fino al pensionamento, mansioni superiori a quelle proprie del livello d'inquadramento, riconducibili alla categoria C del CCNL di categoria, aveva convenuto in giudizio l'Ente datore di lavoro per ottenerne la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate dalla suddetta data (e quantificate in € 35.446,85), oltre accessori e col favore delle spese di lite.
Ritualmente costituitosi, il aveva contestato la domanda Parte_1 chiedendone il rigetto in quanto infondata, ed eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti.
Deduceva, difatti, la riconducibilità delle mansioni svolte in concreto al profilo professionale già riconosciuto al dipendente CP_1
Esperito invano il tentativo di conciliazione ed espletata l'attività istruttoria con l'assunzione dei testi indicati dalle parti, il Tribunale, con sentenza n.13/2023 del 17 gennaio 2023, in accoglimento del ricorso ha dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento di un trattamento normativo ed economico corrispondente a quello spettante al dipendente di ruolo inserito nella categoria C, ai sensi dei CCNL succedutesi nel tempo per il personale del comparto Enti locali e condannato il
in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore del Parte_1 ricorrente delle differenze retributive per il titolo di cui sopra, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite.
Disattesa l'eccezione di prescrizione (attribuendo valore di atto interruttivo alla richiesta di esecutività del “Verbale di Accordo” siglato davanti al SULP di Trapani in data 23/07/2010, reso esecutivo il 14/01/2016) e premesso il contenuto delle declaratorie contrattuali in comparazione e le differenze fra i rispettivi profili, ha considerato che dal complesso delle prove raccolte fosse emerso che il ricorrente non espletasse soltanto mansioni di tipo esecutivo/operativo, ma si occupasse di compiti richiedenti un più ampio grado di capacità, autonomia e responsabilità (attività istruttoria e responsabilità di risultato).
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello il con Parte_1 ricorso depositato il 23 giugno 2023, lamentando l'erronea valutazione dell'esito della prova orale, con specifico riferimento all'elemento della prevalenza delle rivendicate mansioni superiori, prescritto dall'art.52 c.3 del D.Lgs n.165/2001 e dell'autonomia tipica dei profili della categoria “C”, e per avere privilegiato le
2 dichiarazioni dei testimoni, inidonee, a suo dire, a dare contezza del contenuto qualitativo delle mansioni e del grado di autonomia e responsabilità con cui il CP_1 aveva operato, rilevando il carattere occasionale dello svolgimento di funzioni di responsabile del procedimento (comunque affidabile anche a dipendente di categoria
B in relazione sia alle dimensioni dell'ente che al grado di complessità) e l'assenza di
“relazioni esterne con altre istituzioni”. Ne fa derivare la carenza di prova dello svolgimento di compiti di livello superiore per l'intero periodo preteso. In subordine, reitera l'eccezione di prescrizione e l'assenza di validi atti interruttivi.
Ha resistito con memoria del 24 maggio 2025, per il rigetto CP_1 del gravame, del quale ha eccepito l'inammissibilità ai sensi dell'art.434 c.p.c... All'udienza del 21 novembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce, sulle conclusioni delle parti.
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L'appello è anzitutto ammissibile avendo l'appellante individuato il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, attraverso l'indicazione delle prove che si assumono malamente valutate, esplicitando la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. .(v. Cass. Ord. n. 21336/2017, Ord. n. 10916/2017, S.U. sent. n.271/2017 e sent. S.L. n.7332/2018).
Esso è, tuttavia, infondato.
Premesso che l'art.52 D.Lgs. n.165/2001 esclude chiaramente la possibilità per il dipendente pubblico di ottenere (in deroga a quanto disposto dell'art. 2103 c.c.) un superiore inquadramento in ragione dell'espletamento di fatto di mansioni superiori. La succitata norma stabilisce, peraltro, che l'espletamento di mansioni superiori, sia nell'ipotesi di assegnazione legittima delle stesse (disciplinata dal comma 2) che in quella “illegittima” (prevista dal comma 5), fa sorgere in capo al lavoratore pubblico il diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
Secondo, poi, il CCNL del personale del comparto Enti Locali del 14/09/2000
(art. 8 comma 5) e quelli successivi, “… il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per
l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione..”. Aveva dedotto il ricorrente di avere disimpegnato costantemente ed in modo
3 prevalente, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, compiti incompatibili con il suo formale inquadramento, descritti in ricorso e di seguito trascritti, nonché di avere operato con ampi margini di autonomia gestionale, sulla scorta di direttive di massima e riferendo ai superiori i risultati ottenuti.
Tali indicazioni, correlate dalla specifica contestuale deduzione della difformità di tali attività rispetto agli elementi tipici del livello professionale posseduto, hanno consentito di estrapolare gli elementi discretivi richiesti dalla declaratoria contrattuale sub specie di autonomia operativa e competenze specifiche, per l'attribuzione dei profili rivendicati dal CP_1
Il ricorrente ha, infatti, compiutamente allegato le ragioni a sostegno della riconducibilità delle attività, che ha assunto essere estranee alle competenze richieste, secondo l'inquadramento assegnatole, ad altro superiore livello.
Aveva dedotto di avere nel tempo svolto alle dipendenze del Parte_1 attività in campo contabile in quelle che possono essere individuate come tre macro aree e precisamente:
_ Legge 120/87 (contributi ricostruzione post sisma 1968) dal 1995 fino al 2015 provvedeva a all'istruttoria in campo contabile curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge, i decreti di assegnazione somme a seguito dell'atto deliberativo della Commissione ex art. 5 della L. 178/76; impegnava le somme assegnate;
emetteva i mandati di pagamento con accredito delle somme presso gli istituti di credito scelti dal beneficiario;
disponeva la emissione di mandati per
l'inizio lavori, per i vari S.A.L., con le conseguenti attività istruttorie;
provvedeva alla tenuta dei registri contabili di tutte le assegnazioni delle somme a favore dei beneficiari e comunque fino al pensionamento ha curato la verifica dei provvedimenti trasmessi dall'Ufficio Tecnico Comunale al fine di provvedere a tutti gli adempimenti propri dell;
Controparte_2
_ Utenze (energia elettrica, telefonia, gas e servizi idrici): dal 1995 fino al 2016, si occupava dell'intero iter amministrativo ovvero verificava le fatture pervenute dai fornitori, predisponeva il provvedimento di liquidazione, previo accertamento sulla disponibilità sui relativi capitoli di bilancio, assumeva gli impegni ed emetteva i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
e comunque fino al pensionamento ha curato la verifica dei provvedimenti trasmessi dall'Ufficio Tecnico Comunale assumendo gli impegni di spesa, l'emissione di mandati di pagamento e le reversali di incasso;
_ Servizi Scolastici: verificava la disponibilità sui relativi capitoli di bilancio, assumeva gli impegni di spesa ed emetteva i mandati di pagamento e le reversali di
4 incasso in relazione alla mensa scolastica, al trasporto degli alunni (urbano ed extraurbano) buoni libro, riparazione mezzi e scuolabus.
A dire dell'appellante il decidente avrebbe errato nelle conclusioni adottate in quanto tali allegazioni sarebbero prive di riscontro probatorio e collidenti, in particolare, con quanto statuito dall'art.52 c.3 del D.Lgs n.165/2001, difettando il carattere della prevalenza dei compiti propri delle dette mansioni superiori e che, in ogni caso, le considerazioni svolte nelle note del 1997, del 2007 e del 2009, oltre a rivestire il carattere di valutazioni personali dell'estensore, farebbero riferimento ad adempimenti meramente operativi, che si inseriscono in procedimenti più ampi e complessi rimessi ad esclusiva responsabilità di altri soggetti che assumono la paternità degli atti emessi in tutte le fasi preparatorie e in quella finale.
Si tratta di argomenti, tuttavia, smentiti dall'esito della prova orale, che il
Tribunale ha correttamente valutato.
Il diritto rivendicato in ricorso è quello alla remunerazione dell'attività lavorativa riconducibile alla superiore qualifica, diritto di credito espressamente previsto dalla legge [art. 52 D.L.vo 165/2001 secondo cui - comma 4 - “nei casi di cui al comma 2 (per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore), per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”] e garantito dalla Costituzione (Art. 36).
Vale, allora, premettere che il lavoratore ha diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte, quale riconoscimento di uno status nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ragion per cui ove il lavoratore rivendichi in giudizio una qualifica superiore il giudice è chiamato a seguire un procedimento logico- giuridico articolato in tre fasi successive (in tal senso ex plurimis Cass. 16 febbraio
2005 n.3069; Cass. 20.11.2000 n.14981; Cass. 19 ottobre 2000 n.13840; Cass. 16 agosto 2000 n.10838):
a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli.
Operazione interpretativa nel corso della quale l'istante (come sottolineato da Cass. 06 settembre 2000 n.11752 e Cass. 08 febbraio 2000 n.1394) deve:
- evidenziare nel testo del contratto collettivo, le parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione;
- porre in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengano all'una, ma non all'altra categoria;
5 - descrivere le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali. Più precisamente, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore e/o il conseguente pagamento delle differenze stipendiali, “ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025) ed ancora “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alla mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. Civ. Sez. Lav., 23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003 n.11925).
Qualora, inoltre, il sistema di classificazione contrattuale prevede una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in modo elementare o più complesso, al lavoratore è fatto carico di fornire la prova non solo in ordine allo svolgimento del compito, ma dell'espletamento delle modalità di esecuzione più complesse, alle quali la declaratoria contrattuale collega l'inquadramento nel livello superiore (Cass.
12092/2004).
Deve, altresì, allegare e dimostrare di avere svolto detti compiti del superiore profilo professionale con carattere di prevalenza (v. art.52 c. 3 D.Lgs cit:
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni).
Occorre, allora, verificare i tratti salienti dell'inquadramento posseduto dal (esecutore amministrativo di categoria B1) e di quello rivendicato (istruttore CP_1 amministrativo di Categoria C1).
Le declaratorie contrattuali di riferimento del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali, applicato alla fattispecie in esame, in materia di inquadramento del personale evidenziano, anzitutto, per la
“CATEGORIA B - Contenuti di base: attività̀ di tipo prevalentemente operativo nel campo amministrativo, contabile, tecnico- manutentivo esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature complesse e con un'autonomia limitata
6 all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate;
PROFILI PROFESSIONALI
“Esecutore Amministrativo” Contenuti specifici: predisposizione di atti e provvedimenti mediante l'utilizzo del software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura;
gestione della posta in arrivo e in partenza;
predisposizione, esecuzione e controllo dei processi per la codifica, immissione e verifica dei dati in sistemi informatici di rete;
notificazione, catalogazione e archiviazione di atti;
raccolta, tenuta e aggiornamento di leggi statali e regionali, riviste giuridiche, ecc;
attività̀ di collaborazione per l'organizzazione di manifestazioni culturali , viaggi, riunioni, convegni, mostre ecc.
“Esecutore Tecnico” Contenuti specifici: servizio di centralino telefonico;
installazione, manutenzione, conduzione, riparazione di impianti, strumenti e apparecchiature;
conduzione di automezzi pesanti e/o complessi;
e per la
CATEGORIA C - Contenuti di base: attività̀̀ che richiede conoscenze mono specialistiche ed esperienza pluriennale, con un'autonomia estesa alle soluzioni possibili di problemi e con responsabilità̀ di risultati riferita a specifici processi produttivi e amministrativi;
“Istruttore Amministrativo” Contenuti specifici: attività̀ istruttoria nel campo amministrativo, contabile, di polizia amministrativa, socioassistenziale e culturale mediante la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione di dati di natura complessa nell'ambito di istruzioni di massima, norme e procedure definite; emanazione di prescrizioni dettagliate di lavoro agli appartenenti alle categorie inferiori;
“Istruttore Tecnico” Contenuti specifici: attività̀̀ istruttoria nel campo tecnico/manutentivo mediante la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione di dati di natura complessa nell'ambito di istruzioni di massima, norme e procedure definite;
emanazione di prescrizioni dettagliate di lavoro agli appartenenti alle categorie inferiori;
…”. Gli elementi di differenziazione tra la Categoria C e il profilo di “istruttore amministrativo” riconosciuta dal Tribunale e quella ricoperta dal di Categoria CP_1
B, profilo di “collaboratore contabile” risiedono, anzitutto, nel grado di autonomia esecutiva proprio delle mansioni caratterizzanti ciascun profilo e conseguente responsabilità ad esse connesso: autonomia estesa alle soluzioni possibili di problemi e con responsabilità̀ di risultati riferita a specifici processi produttivi ovvero un'autonomia limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate;
nella diversa consistenza qualitativa delle conoscenze professionali richieste per l'espletamento dei compiti
7 assegnati (“attività di tipo prevalentemente operativo nel campo amministrativo, contabile, tecnico- manutentivo” per la categoria B e “attività che richiede conoscenze mono specialistiche ed esperienza pluriennale” per quanto attiene la categoria C.
I lavoratori di cui alla categoria B ”svolgono attività caratterizzate da : buone conoscenze specialistiche (la base teorica è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta”, compreso il “lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura, nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in attivo e in partenza”, quelli di cui alla superiore categoria C
“svolgono attività caratterizzate da : approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Ciò premesso, si evidenzia che il profilo professionale del inquadrato in CP_1 categoria B3 e assegnato all'Ufficio di ragioneria, era quello di collaboratore contabile, tanto è vero che il dipendente era stato incaricato – per consentire
l'assolvimento degli adempimenti di cui alla Legge 120/1987 (contributi delle ditte beneficiarie per la ricostruzione a seguito del sisma 1968) - di predisporre tutta la documentazione contabile ai fini della liquidazione delle pratiche della legge sopracitata, ivi compresi i Mandati di pagamento da sottoscriversi al Sindaco ed al
Segretario generale e agli altri atti necessari per la tenuta del relativo registro.(v. disposizione n.12, avente ad oggetto ordine di servizio “Incarico” prot. n. 7190 dell'8/04/1997 a firma del Segretario Generale del doc all.n.1, Parte_1 pag.1); quindi, assegnato a svolgere le seguenti attività (sotto il controllo e
l'assistenza, ove richiesta, della Rag. ): caricamento fatture, riscontro e/o Pt_3
8 registrazione accertamenti ed impegni contabili, emissione di mandati di pagamento, emissioni di reversali di incasso, redazione atti o elaborati utilizzando sistemi di videoscrittura o fogli di calcolo, in funzione delle esigenze d'ufficio (es, tabulati,
Enel, Telecom, etc..), collaborazione nella gestione degli archivi dei fondi di cui alla legge 120/1987, verificando altresì la corrispondenza tra i saldi risultanti dagli estratti di c/c e quelli risultanti dagli schedari dell'Ente.(v. disposizione di servizio a firma del Direttore di Ragioneria dr. prot. G 6469 del 14/03/2007 – doc Per_1 all. n.2.).
Lo svolgimento e l'adibizione continua del Renda a tutte le attività suddette risulta, altresì, dalla relazione (redatta dal Direttore di ragioneria dr in carica CP_3 da marzo a dicembre del 2009, prot. n.33097 del 29/12/2009, prodromica ad un tentativo di conciliazione - v. doc. all. n. 1, pagg.2,3) nella quale si dà atto sia della carenza d'organico degli uffici di ragioneria (definita critica o addirittura insufficiente) che della professionalità del personale ivi addetto fra cui anche il Rag.
e che quest'ultimo, in tale contesto ha avuto attribuito nel tempo, e tutt'ora ha CP_1 attribuito, mansioni professionali e tutta una serie di incarichi e di responsabilità che sono da ascriversi in maniera prevalente a quelli contenuti nella declaratoria della categoria C”.
Se è vero che tale ultimo inciso costituisce una indubbia espressione valutativa del superiore gerarchico in ordine alla sussumibilità delle mansioni nel livello rivendicato dal tuttavia, le indicazioni successive, ricavabili dalla relazione, CP_1 risultano rilevanti in quanto consentono di enucleare la tipologia dei compiti disimpegnati dal dipendente: … a titolo di esempio, si elencano di seguito le attività, tra le altre, svolte dal succitato lavoratore: carico fatture, Riscontro e/o registrazione accertamenti ed impegni contabili, Emissione di mandati di pagamento, Emissione di reversali di incasso, pagamento emolumenti salario accessorio, Redazione atti o elaborati utilizzando sistemi di video scrittura o fogli di calcolo, in funzione delle esigenze d' (es. determine liquidative Enel, rendiconti Telecom ed Enel, etc.), gestione fondi di cui alla legge 120/1997, attività che si evincono da vari ordini di servizio succedutisi nel tempo”.
Il Direttore, inoltre, richiama l'ordine di servizio n.6469 del 14/03/2007, per evidenziare che il era stato incaricato delle superiori mansioni, che io ho CP_1 confermato, nella considerazione sia delle ridotte unità di personale in carico al
Servizio Ragioneria, sia per garantire continuità nel servizio di che trattasi”, dando atto, quindi, della continuità del servizio reso dal dipendente nell'ambito di un ufficio carente di personale da adibire a tali attività che si è, quindi, occupato, come correttamente valutato dal Tribunale, della totalità delle attività connesse ad istruttoria tecnica e contabile, essendo di fatto l'unico addetto a tale servizio.
9 L'esito della prova assunta con i testi e Testimone_1 [...]
ha dato conto in maniera puntuale delle mansioni disimpegnate dal Testimone_2
asseverando la tesi attorea. (v. verbale ud 15 novembre 2022). CP_1
La prima, premesso di essere dipendente del presso l'ufficio Parte_1 di ragioneria con contratto a tempo indeterminato dal 2020 -e dal 1993 come contrattista - con la qualifica di istruttore amministrativo e di avere lavorato nello stesso ufficio del ragioniere dall'anno 2013 al 2020 (Il sig. aveva le mie CP_1 CP_1 stesse mansioni di istruttore amministrativo ma non sono a conoscenza di atti scritti di conferimento incarico) ha riferito che il Rag. si occupava della gestione dei CP_1 fondi relativi alla legge 120/87 facendo gli impegni, le liquidazioni, il rendiconto della gestione tenendo altresì i rapporti con gli Istituti di credito, precisando che per impegni si intendono le somme disponibili sul capitolo di pertinenza della legge
120/87 e quindi la quota destinata ad un singolo privato viene impegnata per quel soggetto che dovrà svolgere i lavori;
man mano che i lavori vanno avanti vengono svincolate delle somme e pagate alle ditte tramite mandato di pagamento;
c'è una commissione che stabilisce le somme da destinare alle ditte ed il sig. si CP_1 occupava di elaborare ciò che decideva la commissione nei cd. impegni. Il sig.
quindi, predisponeva gli impegni che venivano sottoscritti dal e dal CP_1 CP_1
Direttore di ragioneria. Preciso che i rapporti con gli istituti di credito consistevano nel controllo da parte del delle somme depositate e quelle disponibili nella CP_1 contabilità del L'impegno è un atto interno del con il quale come Pt_1 Pt_1 già detto il si impegna a mettere a disposizione una determinata somma per Pt_1 poi procedere alla liquidazione e successivamente al pagamento;
la teste ha, poi, asseverato i seguenti articolati: - vero è che il rag. si occupava di effettuare le CP_1 operazioni contabili al fine di assumere gli impegni di spesa ed effettuare le liquidazioni inerenti ai servizi scolastici quali mense, trasporto alunni urbano e interurbano, buoni libri?; - vero è che il Rag. si è occupato fino al 2016 della CP_1 predisposizione dei provvedimenti di impegno e liquidazione nonché dei mandati relativamente alle utenze dell'Ente (Energia elettrica, telefonia, gas e servizi idrici) e comunque fino al pensionamento ha curato la verifica dei provvedimenti trasmessi dall' al fine della predisposizione dei relativi impegni, mandati e reversali di CP_4 incasso?.
La seconda ha premesso di essere stata dipendente per circa 25 anni del
-in pensione da maggio 2017 - dove aveva svolto le funzioni di Parte_1 segreteria presso l'ufficio di ragioneria, addetta al servizio di protocollo interno del settore;
asseverando il capitolo di prova: vero è che i provvedimenti relativi ai fondi della legge 120/87, delle utenze e dei servizi scolastici venivano assegnati al rag. che si occupava delle attività finalizzate agli impegni di spesa, ai mandati di CP_1
10 pagamento, reversali di incasso e che tali attribuzioni venivano indicate in un apposito registro tenuto presso l'Ufficio; ha precisato che il Direttore mi aveva dato l'incarico di distribuire tutte le determine ai colleghi sulla base delle cariche che aveva conferito ad ognuno di noi. Il sig. quindi ricevuta la determina si CP_1 occupava di istruire le pratiche relative ai servizi di scolastici, legge 120 e tutte le utenze. Esaminava la determina e faceva tutto quello che c'era da fare e che era scritto nella determina quindi ad esempio faceva gli impegni di spesa ed i mandati di pagamento e dopo l'istruzione della determina da parte del la pratica tornava CP_1 al Direttore per la firma finale.
In pratica il renda curava la gestione e l'intera istruttoria delle pratiche relative alle suddette materie (utenze varie, servizi scolastici e legge 120/01987), predisponendo tutti gli atti contabili necessari.
Il teste ( già direttore della Banca Popolare di Lodi) ha, infine, Testimone_3 riferito, asseverando i capitoli di prova, di avere conosciuto il dipendente in CP_1 quanto per molte attività da svolgersi in relazione ai fondi della legge 120/87
l'interlocutore per il era il rag. il quale si recava in banca … e si Pt_1 CP_1 interfacciava con l'istituto di credito da me diretto al fine di regolarizzare la contabilità dei conti correnti legati alla concessione dei contributi della legge 120/87
(contributi ricostruzione post sisma 1968, occupandosi della gestione del conto cointestato al ed al beneficiario delle somme sulla base del Parte_1 mandato di pagamento;
poi giravamo l'importo scritto sul mandato al beneficiario effettivo.
Dalle informazioni fornite dai testi si ricava, quindi, che il svolgeva CP_1 mansioni amministrativo- contabili esulanti dai più ristretti confini della declaratoria di appartenenza;
sebbene, difatti, i testi abbiano riferito dell'esistenza di un superiore gerarchico presso l'ufficio di competenza, non par dubbio che il ricorrente, assegnato a tale Ufficio sin dagli anni 1990 ed incaricato delle molteplici funzioni su evidenziate, alcune delle quali correlate agli adempimenti delle pratiche di cui alla
Lelle n.120/1987. non si limitava a svolgere mansioni di natura operativa o esecutiva, ma provvedeva, in “autonomia”, all'adempimento di compiti procedimentali mediamente complessi, avendo i testimoni concordemente e puntualmente riportato il contenuto delle numerose e complesse attività – rimaste immutate nel tempo, sin dall'adibizione dello stesso all'ufficio di ragioneria - che nella sostanza esaurivano la competenze proprie dell'ufficio stesso, la cui direzione era formalmente affidata ad un responsabile di qualifica superiore che si limitava, tuttavia, alla sottoscrizione di taluni atti già predisposti dal ricorrente (che pure li sottoscriveva unitamente al superiore - v. dep. . Tes_1
11 In sostanza, il curava l'intera attività istruttoria e contabile delle CP_1 pratiche relative ai servizi di scolastici, legge 120/1987 e tutte le utenze. In tale contesto si occupava anche di gestire i fondi relativi alla legge 120/87 facendo gli impegni, le liquidazioni, il rendiconto della gestione tenendo e manteneva i rapporti con gli Istituti di credito, non risultando, invece, idonea ad escludere la peculiarità del ruolo assunto nella relazione con gli istituti di credito la circostanza che i mandati di pagamento, dal Renda stesso formati, fossero, evidentemente, sottoscritti dai superiori gerarchici (Non ricordo da chi fosse firmato il mandato di pagamento, forse dal Sindaco o dal segretario, comunque proveniva dal - v. dep Parte_1
); svolgeva, in autonomia e senza l'ausilio di altro personale, l'istruzione Tes_3 completa del procedimento amministrativo finalizzato alla emissione di fatture, reversali di pagamento e mandati di incasso, in modo autonomo o in collaborazione con un superiore gerarchico, senza soluzione di continuità nel suddetto prolungato periodo.
Si tratta, all'evidenza, di mansioni “di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi”, caratterizzate da “media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili” e da relazioni dirette con soggetti sia interni che esterni all'amministrazione comunale. Le mansioni sopra descritte sono state eseguite con la competenza professionale e l'esperienza pluriennale raggiunte attraverso la pratica quotidiana. Pur in difetto di allegazione specifica in ricorso – come correttamente dedotto dall'appellante – il Tribunale ha rilevato dai documenti offerti in produzione che il ha anche svolto negli anni dal 2010 al 2020, attività (tutt'altro che CP_1 occasionale) di responsabile del procedimento, unitamente al Direttore di ragioneria, nella predisposizione di numerose proposte di determine di liquidazione e pagamento di spese, destinate all'approvazione della Giunta, (v. doc nn.17,18,). È, parimenti, infondata l'eccezione di prescrizione, qui ribadita. Il Tribunale ha ritenuto che con il verbale di accordo siglato innanzi all'
[...]
di Trapani in data 23 luglio 2010, e reso esecutivo con Controparte_5 apposita formula dal Tribunale G.L. di Trapani il 21 gennaio 2016 – su istanza del
16.01.2016 - (v. doc nn.3,4,5), il Comune avesse riconosciuto al CP_1
l'inquadramento nella categoria C1 e che, soprattutto, la richiesta di esecutività di tale accordo dovesse considerarsi atto interruttivo della prescrizione.
Se è vero, come dedotto dall'appellante, che la richiesta di esecutorietà dell'accordo non ha tale valenza, in quanto non indirizzata al carattere di Pt_1 atto interruttivo deve, invece, attribuirsi alla istanza di tentativo di conciliazione del
12 9.04.2009.(v.Cass.Sez. L. Sent. n. 28743 del 07/11/2019,Cass.Sez. L Ordinanza n. 29
419 del 13/11/2019 e Cass. Sez. L. Ordinanza n. 15219 del 30/05/2024).
In detta sede di conciliazione (relativa alle rivendicazioni correlate al preteso inquadramento superiore) le parti si sono, poi, limitate ad aderire alla proposta del
Collegio (che consisteva nel: riconoscere al ricorrente l'inquadramento nella categoria C con posizione economica C1 e con decorrenza dell'eventuale accordo al recepimento dello stesso con delibera della Giunta Comunale di ed esclusione Pt_1 di ogni differenza retributiva ad oggi eventualmente maturata ai fini della presente ) senza che possa evincersi dal suo contenuto alcun riconoscimento del diritto fatto valere dal utile a produrre effetti immediati, essendo, piuttosto, stata rinviata e CP_1 condizionata l'attribuzione del livello superiore ad un momento successivo, coincidente con quello in cui l'intento manifestato sarebbe stato recepito con delibera della Giunta comunale.
Il contrariamente all'assunto di parte avversa, ha, quindi, avanzato CP_1 ulteriori richieste (il 6.05.2011, il 28.08.2015, il 29.05.2017 e il 26.06.2019, sino alla diffida del 9.01.2020- v. doc nn.6 e nota di riscontro del 13.11.2019- v. doc n.8), volte a sollecitare, non solo l'esecuzione di tale accordo (atteso che il non Pt_1 ha posto in essere alcun atto idoneo a riscontrare le aspettative del dipendente, dirette ad ottenere l'attribuzione della categoria superiore), ma anche le correlate differenze retributive, interrompendo il termine di prescrizione quinquennale.
In altri termini, il dipendente ha reiteratamente sollecitato il affinché Pt_1 desse seguito, con i necessari adempimenti, al contenuto dell'accordo raggiunto, al contempo riservandosi dia dire le vie legali per il riconoscimento dei propri diritti e per la corresponsione delle maggiori somme spettantegli per l'esercizio di fatto di mansioni superiori alla qualifica posseduta dal 2004 (v. nota del 6.05.2011 e del
29.05.2017)) ovvero per il risarcimento anche in forma specifica del danno subito per tale contraddizione fra la categoria di inquadramento e le mansioni svolte (v. nota del28.08.2015); quindi, ottenuta la formula esecutiva del verbale su citato, ha rivendicato il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori, per il periodo oggetto della conciliazione (v. nota del 26.09.2019
e diffida del 2020).
In conclusione, la sentenza, con la motivazione su estesa, va integralmente confermata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle altre parti, conferma la sentenza n.13/2023 emessa il 17 gennaio 2023 dal Tribunale G.L. di Marsala.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado, in favore della parte appellata, che liquida in € 3.473,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012. Così deciso in Palermo, il 5 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
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CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°621 R.G.A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, Parte_1
Dott. con sede in Piazza Dittatura, 1, elettivamente Parte_2 Pt_1 domiciliato in Palermo, Via Marchese di Villabianca, 54, presso lo Studio dell'Avv. Filippo Buttà, che lo rappresenta e difende. Appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Costa, elettivamente CP_1 domiciliato in Via Paolo Oliveri, 51, nonché in quello digitale pec: Pt_1
Email_1
Appellato
OGGETTO: mansione e jus variandi
All'udienza del 5 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 gennaio 2022 presso il Tribunale G.L. di Marsala,
premettendo di essere stato dipendente del dal CP_1 Parte_1
01/02/1990 al 30/09/2020 – data di collocazione in quiescenza – assegnato, da ultimo, all' VII° Settore “Gestione Risorse” dello stesso Ente, già Ufficio Contabile e Ragioneria, ed inquadrato (dapprima nella categoria A) con il profilo di collaboratore
1 contabile nella categoria B posizione economica B3 (con compiti quali mantenere in ordine e aggiornato l'archivio cartaceo e quello informatico svolgendo attività di protocollazione, curare la raccolta e la conservazione di atti e documenti secondo istruzioni definite, effettuare la copia computerizzata del proprio lavoro e quella di atti e documenti elaborati da altri operatori della struttura, nonché procedere alla redazione di verbali sintetici e alla loro trascrizione dattiloscritta) ma di avere svolto, sin dal 2005 e fino al pensionamento, mansioni superiori a quelle proprie del livello d'inquadramento, riconducibili alla categoria C del CCNL di categoria, aveva convenuto in giudizio l'Ente datore di lavoro per ottenerne la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate dalla suddetta data (e quantificate in € 35.446,85), oltre accessori e col favore delle spese di lite.
Ritualmente costituitosi, il aveva contestato la domanda Parte_1 chiedendone il rigetto in quanto infondata, ed eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti.
Deduceva, difatti, la riconducibilità delle mansioni svolte in concreto al profilo professionale già riconosciuto al dipendente CP_1
Esperito invano il tentativo di conciliazione ed espletata l'attività istruttoria con l'assunzione dei testi indicati dalle parti, il Tribunale, con sentenza n.13/2023 del 17 gennaio 2023, in accoglimento del ricorso ha dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento di un trattamento normativo ed economico corrispondente a quello spettante al dipendente di ruolo inserito nella categoria C, ai sensi dei CCNL succedutesi nel tempo per il personale del comparto Enti locali e condannato il
in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore del Parte_1 ricorrente delle differenze retributive per il titolo di cui sopra, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite.
Disattesa l'eccezione di prescrizione (attribuendo valore di atto interruttivo alla richiesta di esecutività del “Verbale di Accordo” siglato davanti al SULP di Trapani in data 23/07/2010, reso esecutivo il 14/01/2016) e premesso il contenuto delle declaratorie contrattuali in comparazione e le differenze fra i rispettivi profili, ha considerato che dal complesso delle prove raccolte fosse emerso che il ricorrente non espletasse soltanto mansioni di tipo esecutivo/operativo, ma si occupasse di compiti richiedenti un più ampio grado di capacità, autonomia e responsabilità (attività istruttoria e responsabilità di risultato).
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello il con Parte_1 ricorso depositato il 23 giugno 2023, lamentando l'erronea valutazione dell'esito della prova orale, con specifico riferimento all'elemento della prevalenza delle rivendicate mansioni superiori, prescritto dall'art.52 c.3 del D.Lgs n.165/2001 e dell'autonomia tipica dei profili della categoria “C”, e per avere privilegiato le
2 dichiarazioni dei testimoni, inidonee, a suo dire, a dare contezza del contenuto qualitativo delle mansioni e del grado di autonomia e responsabilità con cui il CP_1 aveva operato, rilevando il carattere occasionale dello svolgimento di funzioni di responsabile del procedimento (comunque affidabile anche a dipendente di categoria
B in relazione sia alle dimensioni dell'ente che al grado di complessità) e l'assenza di
“relazioni esterne con altre istituzioni”. Ne fa derivare la carenza di prova dello svolgimento di compiti di livello superiore per l'intero periodo preteso. In subordine, reitera l'eccezione di prescrizione e l'assenza di validi atti interruttivi.
Ha resistito con memoria del 24 maggio 2025, per il rigetto CP_1 del gravame, del quale ha eccepito l'inammissibilità ai sensi dell'art.434 c.p.c... All'udienza del 21 novembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce, sulle conclusioni delle parti.
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L'appello è anzitutto ammissibile avendo l'appellante individuato il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, attraverso l'indicazione delle prove che si assumono malamente valutate, esplicitando la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. .(v. Cass. Ord. n. 21336/2017, Ord. n. 10916/2017, S.U. sent. n.271/2017 e sent. S.L. n.7332/2018).
Esso è, tuttavia, infondato.
Premesso che l'art.52 D.Lgs. n.165/2001 esclude chiaramente la possibilità per il dipendente pubblico di ottenere (in deroga a quanto disposto dell'art. 2103 c.c.) un superiore inquadramento in ragione dell'espletamento di fatto di mansioni superiori. La succitata norma stabilisce, peraltro, che l'espletamento di mansioni superiori, sia nell'ipotesi di assegnazione legittima delle stesse (disciplinata dal comma 2) che in quella “illegittima” (prevista dal comma 5), fa sorgere in capo al lavoratore pubblico il diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
Secondo, poi, il CCNL del personale del comparto Enti Locali del 14/09/2000
(art. 8 comma 5) e quelli successivi, “… il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per
l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione..”. Aveva dedotto il ricorrente di avere disimpegnato costantemente ed in modo
3 prevalente, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, compiti incompatibili con il suo formale inquadramento, descritti in ricorso e di seguito trascritti, nonché di avere operato con ampi margini di autonomia gestionale, sulla scorta di direttive di massima e riferendo ai superiori i risultati ottenuti.
Tali indicazioni, correlate dalla specifica contestuale deduzione della difformità di tali attività rispetto agli elementi tipici del livello professionale posseduto, hanno consentito di estrapolare gli elementi discretivi richiesti dalla declaratoria contrattuale sub specie di autonomia operativa e competenze specifiche, per l'attribuzione dei profili rivendicati dal CP_1
Il ricorrente ha, infatti, compiutamente allegato le ragioni a sostegno della riconducibilità delle attività, che ha assunto essere estranee alle competenze richieste, secondo l'inquadramento assegnatole, ad altro superiore livello.
Aveva dedotto di avere nel tempo svolto alle dipendenze del Parte_1 attività in campo contabile in quelle che possono essere individuate come tre macro aree e precisamente:
_ Legge 120/87 (contributi ricostruzione post sisma 1968) dal 1995 fino al 2015 provvedeva a all'istruttoria in campo contabile curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge, i decreti di assegnazione somme a seguito dell'atto deliberativo della Commissione ex art. 5 della L. 178/76; impegnava le somme assegnate;
emetteva i mandati di pagamento con accredito delle somme presso gli istituti di credito scelti dal beneficiario;
disponeva la emissione di mandati per
l'inizio lavori, per i vari S.A.L., con le conseguenti attività istruttorie;
provvedeva alla tenuta dei registri contabili di tutte le assegnazioni delle somme a favore dei beneficiari e comunque fino al pensionamento ha curato la verifica dei provvedimenti trasmessi dall'Ufficio Tecnico Comunale al fine di provvedere a tutti gli adempimenti propri dell;
Controparte_2
_ Utenze (energia elettrica, telefonia, gas e servizi idrici): dal 1995 fino al 2016, si occupava dell'intero iter amministrativo ovvero verificava le fatture pervenute dai fornitori, predisponeva il provvedimento di liquidazione, previo accertamento sulla disponibilità sui relativi capitoli di bilancio, assumeva gli impegni ed emetteva i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
e comunque fino al pensionamento ha curato la verifica dei provvedimenti trasmessi dall'Ufficio Tecnico Comunale assumendo gli impegni di spesa, l'emissione di mandati di pagamento e le reversali di incasso;
_ Servizi Scolastici: verificava la disponibilità sui relativi capitoli di bilancio, assumeva gli impegni di spesa ed emetteva i mandati di pagamento e le reversali di
4 incasso in relazione alla mensa scolastica, al trasporto degli alunni (urbano ed extraurbano) buoni libro, riparazione mezzi e scuolabus.
A dire dell'appellante il decidente avrebbe errato nelle conclusioni adottate in quanto tali allegazioni sarebbero prive di riscontro probatorio e collidenti, in particolare, con quanto statuito dall'art.52 c.3 del D.Lgs n.165/2001, difettando il carattere della prevalenza dei compiti propri delle dette mansioni superiori e che, in ogni caso, le considerazioni svolte nelle note del 1997, del 2007 e del 2009, oltre a rivestire il carattere di valutazioni personali dell'estensore, farebbero riferimento ad adempimenti meramente operativi, che si inseriscono in procedimenti più ampi e complessi rimessi ad esclusiva responsabilità di altri soggetti che assumono la paternità degli atti emessi in tutte le fasi preparatorie e in quella finale.
Si tratta di argomenti, tuttavia, smentiti dall'esito della prova orale, che il
Tribunale ha correttamente valutato.
Il diritto rivendicato in ricorso è quello alla remunerazione dell'attività lavorativa riconducibile alla superiore qualifica, diritto di credito espressamente previsto dalla legge [art. 52 D.L.vo 165/2001 secondo cui - comma 4 - “nei casi di cui al comma 2 (per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore), per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”] e garantito dalla Costituzione (Art. 36).
Vale, allora, premettere che il lavoratore ha diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte, quale riconoscimento di uno status nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ragion per cui ove il lavoratore rivendichi in giudizio una qualifica superiore il giudice è chiamato a seguire un procedimento logico- giuridico articolato in tre fasi successive (in tal senso ex plurimis Cass. 16 febbraio
2005 n.3069; Cass. 20.11.2000 n.14981; Cass. 19 ottobre 2000 n.13840; Cass. 16 agosto 2000 n.10838):
a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli.
Operazione interpretativa nel corso della quale l'istante (come sottolineato da Cass. 06 settembre 2000 n.11752 e Cass. 08 febbraio 2000 n.1394) deve:
- evidenziare nel testo del contratto collettivo, le parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione;
- porre in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengano all'una, ma non all'altra categoria;
5 - descrivere le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali. Più precisamente, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore e/o il conseguente pagamento delle differenze stipendiali, “ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025) ed ancora “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alla mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. Civ. Sez. Lav., 23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003 n.11925).
Qualora, inoltre, il sistema di classificazione contrattuale prevede una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in modo elementare o più complesso, al lavoratore è fatto carico di fornire la prova non solo in ordine allo svolgimento del compito, ma dell'espletamento delle modalità di esecuzione più complesse, alle quali la declaratoria contrattuale collega l'inquadramento nel livello superiore (Cass.
12092/2004).
Deve, altresì, allegare e dimostrare di avere svolto detti compiti del superiore profilo professionale con carattere di prevalenza (v. art.52 c. 3 D.Lgs cit:
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni).
Occorre, allora, verificare i tratti salienti dell'inquadramento posseduto dal (esecutore amministrativo di categoria B1) e di quello rivendicato (istruttore CP_1 amministrativo di Categoria C1).
Le declaratorie contrattuali di riferimento del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali, applicato alla fattispecie in esame, in materia di inquadramento del personale evidenziano, anzitutto, per la
“CATEGORIA B - Contenuti di base: attività̀ di tipo prevalentemente operativo nel campo amministrativo, contabile, tecnico- manutentivo esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature complesse e con un'autonomia limitata
6 all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate;
PROFILI PROFESSIONALI
“Esecutore Amministrativo” Contenuti specifici: predisposizione di atti e provvedimenti mediante l'utilizzo del software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura;
gestione della posta in arrivo e in partenza;
predisposizione, esecuzione e controllo dei processi per la codifica, immissione e verifica dei dati in sistemi informatici di rete;
notificazione, catalogazione e archiviazione di atti;
raccolta, tenuta e aggiornamento di leggi statali e regionali, riviste giuridiche, ecc;
attività̀ di collaborazione per l'organizzazione di manifestazioni culturali , viaggi, riunioni, convegni, mostre ecc.
“Esecutore Tecnico” Contenuti specifici: servizio di centralino telefonico;
installazione, manutenzione, conduzione, riparazione di impianti, strumenti e apparecchiature;
conduzione di automezzi pesanti e/o complessi;
e per la
CATEGORIA C - Contenuti di base: attività̀̀ che richiede conoscenze mono specialistiche ed esperienza pluriennale, con un'autonomia estesa alle soluzioni possibili di problemi e con responsabilità̀ di risultati riferita a specifici processi produttivi e amministrativi;
“Istruttore Amministrativo” Contenuti specifici: attività̀ istruttoria nel campo amministrativo, contabile, di polizia amministrativa, socioassistenziale e culturale mediante la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione di dati di natura complessa nell'ambito di istruzioni di massima, norme e procedure definite; emanazione di prescrizioni dettagliate di lavoro agli appartenenti alle categorie inferiori;
“Istruttore Tecnico” Contenuti specifici: attività̀̀ istruttoria nel campo tecnico/manutentivo mediante la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione di dati di natura complessa nell'ambito di istruzioni di massima, norme e procedure definite;
emanazione di prescrizioni dettagliate di lavoro agli appartenenti alle categorie inferiori;
…”. Gli elementi di differenziazione tra la Categoria C e il profilo di “istruttore amministrativo” riconosciuta dal Tribunale e quella ricoperta dal di Categoria CP_1
B, profilo di “collaboratore contabile” risiedono, anzitutto, nel grado di autonomia esecutiva proprio delle mansioni caratterizzanti ciascun profilo e conseguente responsabilità ad esse connesso: autonomia estesa alle soluzioni possibili di problemi e con responsabilità̀ di risultati riferita a specifici processi produttivi ovvero un'autonomia limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate;
nella diversa consistenza qualitativa delle conoscenze professionali richieste per l'espletamento dei compiti
7 assegnati (“attività di tipo prevalentemente operativo nel campo amministrativo, contabile, tecnico- manutentivo” per la categoria B e “attività che richiede conoscenze mono specialistiche ed esperienza pluriennale” per quanto attiene la categoria C.
I lavoratori di cui alla categoria B ”svolgono attività caratterizzate da : buone conoscenze specialistiche (la base teorica è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta”, compreso il “lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura, nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in attivo e in partenza”, quelli di cui alla superiore categoria C
“svolgono attività caratterizzate da : approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Ciò premesso, si evidenzia che il profilo professionale del inquadrato in CP_1 categoria B3 e assegnato all'Ufficio di ragioneria, era quello di collaboratore contabile, tanto è vero che il dipendente era stato incaricato – per consentire
l'assolvimento degli adempimenti di cui alla Legge 120/1987 (contributi delle ditte beneficiarie per la ricostruzione a seguito del sisma 1968) - di predisporre tutta la documentazione contabile ai fini della liquidazione delle pratiche della legge sopracitata, ivi compresi i Mandati di pagamento da sottoscriversi al Sindaco ed al
Segretario generale e agli altri atti necessari per la tenuta del relativo registro.(v. disposizione n.12, avente ad oggetto ordine di servizio “Incarico” prot. n. 7190 dell'8/04/1997 a firma del Segretario Generale del doc all.n.1, Parte_1 pag.1); quindi, assegnato a svolgere le seguenti attività (sotto il controllo e
l'assistenza, ove richiesta, della Rag. ): caricamento fatture, riscontro e/o Pt_3
8 registrazione accertamenti ed impegni contabili, emissione di mandati di pagamento, emissioni di reversali di incasso, redazione atti o elaborati utilizzando sistemi di videoscrittura o fogli di calcolo, in funzione delle esigenze d'ufficio (es, tabulati,
Enel, Telecom, etc..), collaborazione nella gestione degli archivi dei fondi di cui alla legge 120/1987, verificando altresì la corrispondenza tra i saldi risultanti dagli estratti di c/c e quelli risultanti dagli schedari dell'Ente.(v. disposizione di servizio a firma del Direttore di Ragioneria dr. prot. G 6469 del 14/03/2007 – doc Per_1 all. n.2.).
Lo svolgimento e l'adibizione continua del Renda a tutte le attività suddette risulta, altresì, dalla relazione (redatta dal Direttore di ragioneria dr in carica CP_3 da marzo a dicembre del 2009, prot. n.33097 del 29/12/2009, prodromica ad un tentativo di conciliazione - v. doc. all. n. 1, pagg.2,3) nella quale si dà atto sia della carenza d'organico degli uffici di ragioneria (definita critica o addirittura insufficiente) che della professionalità del personale ivi addetto fra cui anche il Rag.
e che quest'ultimo, in tale contesto ha avuto attribuito nel tempo, e tutt'ora ha CP_1 attribuito, mansioni professionali e tutta una serie di incarichi e di responsabilità che sono da ascriversi in maniera prevalente a quelli contenuti nella declaratoria della categoria C”.
Se è vero che tale ultimo inciso costituisce una indubbia espressione valutativa del superiore gerarchico in ordine alla sussumibilità delle mansioni nel livello rivendicato dal tuttavia, le indicazioni successive, ricavabili dalla relazione, CP_1 risultano rilevanti in quanto consentono di enucleare la tipologia dei compiti disimpegnati dal dipendente: … a titolo di esempio, si elencano di seguito le attività, tra le altre, svolte dal succitato lavoratore: carico fatture, Riscontro e/o registrazione accertamenti ed impegni contabili, Emissione di mandati di pagamento, Emissione di reversali di incasso, pagamento emolumenti salario accessorio, Redazione atti o elaborati utilizzando sistemi di video scrittura o fogli di calcolo, in funzione delle esigenze d' (es. determine liquidative Enel, rendiconti Telecom ed Enel, etc.), gestione fondi di cui alla legge 120/1997, attività che si evincono da vari ordini di servizio succedutisi nel tempo”.
Il Direttore, inoltre, richiama l'ordine di servizio n.6469 del 14/03/2007, per evidenziare che il era stato incaricato delle superiori mansioni, che io ho CP_1 confermato, nella considerazione sia delle ridotte unità di personale in carico al
Servizio Ragioneria, sia per garantire continuità nel servizio di che trattasi”, dando atto, quindi, della continuità del servizio reso dal dipendente nell'ambito di un ufficio carente di personale da adibire a tali attività che si è, quindi, occupato, come correttamente valutato dal Tribunale, della totalità delle attività connesse ad istruttoria tecnica e contabile, essendo di fatto l'unico addetto a tale servizio.
9 L'esito della prova assunta con i testi e Testimone_1 [...]
ha dato conto in maniera puntuale delle mansioni disimpegnate dal Testimone_2
asseverando la tesi attorea. (v. verbale ud 15 novembre 2022). CP_1
La prima, premesso di essere dipendente del presso l'ufficio Parte_1 di ragioneria con contratto a tempo indeterminato dal 2020 -e dal 1993 come contrattista - con la qualifica di istruttore amministrativo e di avere lavorato nello stesso ufficio del ragioniere dall'anno 2013 al 2020 (Il sig. aveva le mie CP_1 CP_1 stesse mansioni di istruttore amministrativo ma non sono a conoscenza di atti scritti di conferimento incarico) ha riferito che il Rag. si occupava della gestione dei CP_1 fondi relativi alla legge 120/87 facendo gli impegni, le liquidazioni, il rendiconto della gestione tenendo altresì i rapporti con gli Istituti di credito, precisando che per impegni si intendono le somme disponibili sul capitolo di pertinenza della legge
120/87 e quindi la quota destinata ad un singolo privato viene impegnata per quel soggetto che dovrà svolgere i lavori;
man mano che i lavori vanno avanti vengono svincolate delle somme e pagate alle ditte tramite mandato di pagamento;
c'è una commissione che stabilisce le somme da destinare alle ditte ed il sig. si CP_1 occupava di elaborare ciò che decideva la commissione nei cd. impegni. Il sig.
quindi, predisponeva gli impegni che venivano sottoscritti dal e dal CP_1 CP_1
Direttore di ragioneria. Preciso che i rapporti con gli istituti di credito consistevano nel controllo da parte del delle somme depositate e quelle disponibili nella CP_1 contabilità del L'impegno è un atto interno del con il quale come Pt_1 Pt_1 già detto il si impegna a mettere a disposizione una determinata somma per Pt_1 poi procedere alla liquidazione e successivamente al pagamento;
la teste ha, poi, asseverato i seguenti articolati: - vero è che il rag. si occupava di effettuare le CP_1 operazioni contabili al fine di assumere gli impegni di spesa ed effettuare le liquidazioni inerenti ai servizi scolastici quali mense, trasporto alunni urbano e interurbano, buoni libri?; - vero è che il Rag. si è occupato fino al 2016 della CP_1 predisposizione dei provvedimenti di impegno e liquidazione nonché dei mandati relativamente alle utenze dell'Ente (Energia elettrica, telefonia, gas e servizi idrici) e comunque fino al pensionamento ha curato la verifica dei provvedimenti trasmessi dall' al fine della predisposizione dei relativi impegni, mandati e reversali di CP_4 incasso?.
La seconda ha premesso di essere stata dipendente per circa 25 anni del
-in pensione da maggio 2017 - dove aveva svolto le funzioni di Parte_1 segreteria presso l'ufficio di ragioneria, addetta al servizio di protocollo interno del settore;
asseverando il capitolo di prova: vero è che i provvedimenti relativi ai fondi della legge 120/87, delle utenze e dei servizi scolastici venivano assegnati al rag. che si occupava delle attività finalizzate agli impegni di spesa, ai mandati di CP_1
10 pagamento, reversali di incasso e che tali attribuzioni venivano indicate in un apposito registro tenuto presso l'Ufficio; ha precisato che il Direttore mi aveva dato l'incarico di distribuire tutte le determine ai colleghi sulla base delle cariche che aveva conferito ad ognuno di noi. Il sig. quindi ricevuta la determina si CP_1 occupava di istruire le pratiche relative ai servizi di scolastici, legge 120 e tutte le utenze. Esaminava la determina e faceva tutto quello che c'era da fare e che era scritto nella determina quindi ad esempio faceva gli impegni di spesa ed i mandati di pagamento e dopo l'istruzione della determina da parte del la pratica tornava CP_1 al Direttore per la firma finale.
In pratica il renda curava la gestione e l'intera istruttoria delle pratiche relative alle suddette materie (utenze varie, servizi scolastici e legge 120/01987), predisponendo tutti gli atti contabili necessari.
Il teste ( già direttore della Banca Popolare di Lodi) ha, infine, Testimone_3 riferito, asseverando i capitoli di prova, di avere conosciuto il dipendente in CP_1 quanto per molte attività da svolgersi in relazione ai fondi della legge 120/87
l'interlocutore per il era il rag. il quale si recava in banca … e si Pt_1 CP_1 interfacciava con l'istituto di credito da me diretto al fine di regolarizzare la contabilità dei conti correnti legati alla concessione dei contributi della legge 120/87
(contributi ricostruzione post sisma 1968, occupandosi della gestione del conto cointestato al ed al beneficiario delle somme sulla base del Parte_1 mandato di pagamento;
poi giravamo l'importo scritto sul mandato al beneficiario effettivo.
Dalle informazioni fornite dai testi si ricava, quindi, che il svolgeva CP_1 mansioni amministrativo- contabili esulanti dai più ristretti confini della declaratoria di appartenenza;
sebbene, difatti, i testi abbiano riferito dell'esistenza di un superiore gerarchico presso l'ufficio di competenza, non par dubbio che il ricorrente, assegnato a tale Ufficio sin dagli anni 1990 ed incaricato delle molteplici funzioni su evidenziate, alcune delle quali correlate agli adempimenti delle pratiche di cui alla
Lelle n.120/1987. non si limitava a svolgere mansioni di natura operativa o esecutiva, ma provvedeva, in “autonomia”, all'adempimento di compiti procedimentali mediamente complessi, avendo i testimoni concordemente e puntualmente riportato il contenuto delle numerose e complesse attività – rimaste immutate nel tempo, sin dall'adibizione dello stesso all'ufficio di ragioneria - che nella sostanza esaurivano la competenze proprie dell'ufficio stesso, la cui direzione era formalmente affidata ad un responsabile di qualifica superiore che si limitava, tuttavia, alla sottoscrizione di taluni atti già predisposti dal ricorrente (che pure li sottoscriveva unitamente al superiore - v. dep. . Tes_1
11 In sostanza, il curava l'intera attività istruttoria e contabile delle CP_1 pratiche relative ai servizi di scolastici, legge 120/1987 e tutte le utenze. In tale contesto si occupava anche di gestire i fondi relativi alla legge 120/87 facendo gli impegni, le liquidazioni, il rendiconto della gestione tenendo e manteneva i rapporti con gli Istituti di credito, non risultando, invece, idonea ad escludere la peculiarità del ruolo assunto nella relazione con gli istituti di credito la circostanza che i mandati di pagamento, dal Renda stesso formati, fossero, evidentemente, sottoscritti dai superiori gerarchici (Non ricordo da chi fosse firmato il mandato di pagamento, forse dal Sindaco o dal segretario, comunque proveniva dal - v. dep Parte_1
); svolgeva, in autonomia e senza l'ausilio di altro personale, l'istruzione Tes_3 completa del procedimento amministrativo finalizzato alla emissione di fatture, reversali di pagamento e mandati di incasso, in modo autonomo o in collaborazione con un superiore gerarchico, senza soluzione di continuità nel suddetto prolungato periodo.
Si tratta, all'evidenza, di mansioni “di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi”, caratterizzate da “media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili” e da relazioni dirette con soggetti sia interni che esterni all'amministrazione comunale. Le mansioni sopra descritte sono state eseguite con la competenza professionale e l'esperienza pluriennale raggiunte attraverso la pratica quotidiana. Pur in difetto di allegazione specifica in ricorso – come correttamente dedotto dall'appellante – il Tribunale ha rilevato dai documenti offerti in produzione che il ha anche svolto negli anni dal 2010 al 2020, attività (tutt'altro che CP_1 occasionale) di responsabile del procedimento, unitamente al Direttore di ragioneria, nella predisposizione di numerose proposte di determine di liquidazione e pagamento di spese, destinate all'approvazione della Giunta, (v. doc nn.17,18,). È, parimenti, infondata l'eccezione di prescrizione, qui ribadita. Il Tribunale ha ritenuto che con il verbale di accordo siglato innanzi all'
[...]
di Trapani in data 23 luglio 2010, e reso esecutivo con Controparte_5 apposita formula dal Tribunale G.L. di Trapani il 21 gennaio 2016 – su istanza del
16.01.2016 - (v. doc nn.3,4,5), il Comune avesse riconosciuto al CP_1
l'inquadramento nella categoria C1 e che, soprattutto, la richiesta di esecutività di tale accordo dovesse considerarsi atto interruttivo della prescrizione.
Se è vero, come dedotto dall'appellante, che la richiesta di esecutorietà dell'accordo non ha tale valenza, in quanto non indirizzata al carattere di Pt_1 atto interruttivo deve, invece, attribuirsi alla istanza di tentativo di conciliazione del
12 9.04.2009.(v.Cass.Sez. L. Sent. n. 28743 del 07/11/2019,Cass.Sez. L Ordinanza n. 29
419 del 13/11/2019 e Cass. Sez. L. Ordinanza n. 15219 del 30/05/2024).
In detta sede di conciliazione (relativa alle rivendicazioni correlate al preteso inquadramento superiore) le parti si sono, poi, limitate ad aderire alla proposta del
Collegio (che consisteva nel: riconoscere al ricorrente l'inquadramento nella categoria C con posizione economica C1 e con decorrenza dell'eventuale accordo al recepimento dello stesso con delibera della Giunta Comunale di ed esclusione Pt_1 di ogni differenza retributiva ad oggi eventualmente maturata ai fini della presente ) senza che possa evincersi dal suo contenuto alcun riconoscimento del diritto fatto valere dal utile a produrre effetti immediati, essendo, piuttosto, stata rinviata e CP_1 condizionata l'attribuzione del livello superiore ad un momento successivo, coincidente con quello in cui l'intento manifestato sarebbe stato recepito con delibera della Giunta comunale.
Il contrariamente all'assunto di parte avversa, ha, quindi, avanzato CP_1 ulteriori richieste (il 6.05.2011, il 28.08.2015, il 29.05.2017 e il 26.06.2019, sino alla diffida del 9.01.2020- v. doc nn.6 e nota di riscontro del 13.11.2019- v. doc n.8), volte a sollecitare, non solo l'esecuzione di tale accordo (atteso che il non Pt_1 ha posto in essere alcun atto idoneo a riscontrare le aspettative del dipendente, dirette ad ottenere l'attribuzione della categoria superiore), ma anche le correlate differenze retributive, interrompendo il termine di prescrizione quinquennale.
In altri termini, il dipendente ha reiteratamente sollecitato il affinché Pt_1 desse seguito, con i necessari adempimenti, al contenuto dell'accordo raggiunto, al contempo riservandosi dia dire le vie legali per il riconoscimento dei propri diritti e per la corresponsione delle maggiori somme spettantegli per l'esercizio di fatto di mansioni superiori alla qualifica posseduta dal 2004 (v. nota del 6.05.2011 e del
29.05.2017)) ovvero per il risarcimento anche in forma specifica del danno subito per tale contraddizione fra la categoria di inquadramento e le mansioni svolte (v. nota del28.08.2015); quindi, ottenuta la formula esecutiva del verbale su citato, ha rivendicato il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori, per il periodo oggetto della conciliazione (v. nota del 26.09.2019
e diffida del 2020).
In conclusione, la sentenza, con la motivazione su estesa, va integralmente confermata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle altre parti, conferma la sentenza n.13/2023 emessa il 17 gennaio 2023 dal Tribunale G.L. di Marsala.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado, in favore della parte appellata, che liquida in € 3.473,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012. Così deciso in Palermo, il 5 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
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