Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 384/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 384 /2022 promossa da:
(C.F ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore e “ (C.F.: ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Massimo Manzione ed elettivamente domiciliate presso l'indirizzo pec giusto mandato a margine Email_1
dell'atto di appello
APPELLANTI contro
(C.F ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, quale incorporante di per atto di Controparte_4
fusione del 29.5.2019, rep. n. 24288, racc. n. 14499 a rogito Notaio Dott. in Milano, con il Persona_1
patrocinio dell'avv. ACCARDI ALESSANDRO elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI 11 CP_4
presso il difensore
APPELLATO avente ad pagina 1 di 9
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – Impugnazione sentenza del Tribunale di Spoleto n. 708\21 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
“ citava in giudizio ” esponendo di Controparte_1 Controparte_4
aver intrattenuto molteplici rapporti creditizi (tra cui i conti nn. 01665, 03530 e 24798.2) e lamentando, in particolare con riferimento al conto corrente n. 01665 - chiuso con il passaggio a
“sofferenza” in data 24.11.16- che le competenze a debito, spese, commissioni, interessi risultanti dagli estratti conto erano state illegittimamente addebitate in quanto la aveva stabilito senza CP_4
valida pattuizione (e modificato arbitrariamente) i tassi d'interesse, aveva applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi ai tassi d'uso su piazza, lucrato commissioni non dovute e illegittimamente determinato le valute, senza che fosse mai stato firmato validamente alcun contratto o comunque senza che le condizioni economiche fossero state concordate per iscritto;
circa i tassi effettivi praticati dalla banca, denunciava il superamento del cd. tasso-soglia usuraio ed eccepiva di non aver mai ricevuto le comunicazioni ex art. 118 T.U.B., sicché erano comunque nulle le variazioni peggiorative intervenute;
riteneva indebita ex art. 2033 c.c. almeno la somma di €.269.173,30 risultante dalla perizia di parte prodotta. Ancora, l'attrice deduceva che per pagare gli indebiti oggetto di causa aveva dovuto ricorrere ulteriormente al credito bancario aprendo conti anticipi presso la stessa s.p.a.
[...]
”, nonché ulteriori conti presso la Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo, UBI Controparte_4
Banca e “Banco BPM” ed evidenziava che le somme indebite percepite dalla convenuta avevano inciso in modo negativo sullo sviluppo dell'azienda provocando danno economico;
da ultimo evidenziava che aveva illecitamente segnalato presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, Controparte_4
come “non contestati” e “a sofferenza” i suddetti rapporti. Deducendo, quindi, di avere ceduto metà delle somme così vantate a favore di , agiva con questa per la Controparte_2
condanna della convenuta al pagamento in favore pro quota di ciascuna -ovvero a beneficio e nella misura di chi di ragione- di un importo non minore di €. 269.173,30 oltre interessi che sarebbero maturati sulle somme giacenti, oltre al risarcimento del danno per le causali sopra indicate.
La rimaneva contumace. CP_4
pagina 2 di 9 Con la disposta CTU veniva calcolato l'indebito, con individuazione di doppia ipotesi di importo da recuperare da parte delle attrici.
Il Giudice di prime cure tuttavia, disattendendo l'elaborato peritale, ritenuto che le attrici fossero gravate dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle" e di produrre tutta la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della domanda (contratti ed estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale); ritenuta la genericità delle contestazioni e rilevato che era stata prodotta una sequenza solo parziale degli estratti inerenti ai rapporti di conto corrente;
rilevato che non si sarebbe dovuto disporre consulenza tecnica in quanto l'attrice non aveva assolto all'onere probatorio su di essa incombente, rigettava la domanda attorea.
L'appellante con l'atto di impugnazione chiede l'accertamento della nullità delle condizioni economiche applicate ai rapporti per cui è causa -in quanto mai pattuite in altrettanti contratti scritti-,
e della illiceità delle loro variazioni -anche per la mancanza di valida comunicazione ex art. 118 T.U.B.-, nonché dell'anatocismo, con condanna dell'appellata al pagamento ex art. 2033 c.c. in favore della e della , nella Controparte_1 Controparte_2
percentuale indicata (o ritenuta dovuta), delle somme ritenute di giustizia, con gli interessi moratori dalla domanda, anche sugli interessi maturati, oltre le somme per i danni descritti, con vittoria delle spese del doppio grado, da attribuirsi in favore dell'avv. Massimo Manzione, antistatario.
si è costituito in appello ed ha pregiudizialmente eccepito la inammissibilità CP_3
dell'impugnazione per vizio di notifica e inesistenza del destinatario, in quanto esso sarebbe stato Con notificato a soggetto ( già estinto alla data della notifica dell'impugnazione in quanto fuso per incorporazione in . Sempre in via pregiudiziale la appellata eccepisce CP_3 CP_4
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame.
L'eccezione in rito di inammissibilità dell'impugnazione è priva di pregio perché l'appello è stato indirizzato alla s.p.a. ”, ora ” (C.F.: Controparte_4 CP_4 Controparte_6 CP_3
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in (pec: P.IVA_3 CP_3
e la notifica è avvenuta presso l'indirizzo pec della s.p.a. “ Email_2 CP_6
”. Controparte_3
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata in quanto l'appello è formulato in modo specifico, censurando in modo adeguatamente dettagliato i capi di sentenza impugnati ed i motivi di impugnazione.
pagina 3 di 9 Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto che le ragioni di invalidità e le singole partite di addebiti in contestazione sono solo genericamente indicati, senza specificazione dell'incidenza in concreto sul rapporto.
La censura è fondata.
L'attore ha dedotto che non è mai stato firmato alcun contratto e che comunque non sono state concordate validamente le condizioni economiche per iscritto;
ha denunciato la illegittimità di tutte le competenze addebitate negli estratti conto, nonché del tasso di interesse ultra-legale e d'uso su piazza e dell'anatocismo, l'arbitraria variazione del tasso di interesse debitore e l'illegittima determinazione delle valute in quanto condizioni del tutte prive di pattuizione contrattuale scritta. Ha inoltre denunciato di non avere mai ricevuto le comunicazioni ex art. 118 T.U.B., e quindi la nullità delle variazioni peggiorative intervenute, oltre all'applicazione in via di fatto al rapporto di un tasso di interesse usurario.
Le illegittimità denunciate e gli addebiti illeciti sono dunque chiari e specifici.
Con il secondo motivo gli appellanti denunciano la violazione dell'art. 2697 c.c. in quanto il
Giudice di prime cure ha ritenuto che il correntista fosse onerato della produzione dei contratti di cui denunciava l'illiceità, al fine di poter riscontrare la fondatezza degli addebiti di illecito. Inoltre, censurano l'argomento secondo cui, avendo la ricorrente prodotto una sequenza solo parziale degli estratti inerenti ai rapporti di conto corrente, non potesse ritenersi attendibile una ricostruzione parziale relativa ad un rapporto di conto corrente, non potendosi ricostruire un simile, complesso rapporto sulla base di mere presunzioni, oppure solo parzialmente.
Si osserva che gli attori hanno denunciato la nullità delle clausole prevedenti interessi, peraltro uso piazza, commissioni e spese, oltre che valuta difforme dalla contabile, in mancanza di un contratto scritto e di qualsiasi previsione scritta. L'onere di produrre il contratto di conto corrente non può gravare sul correntista là dove questi deduca espressamente la mancata sottoscrizione di pattuizioni scritte ovvero l'assenza del contratto in forma scritta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34600 del 2022); in questi casi è pacifico che il correntista - partendo dal presupposto della mancanza di valida pattuizioni tra le parti - non è tenuto a depositare il documento di cui asserisce a monte la mancanza o la nullità in toto, ribaltando così sulla convenuta l'onere della relativa prova dell'esistenza e della validità del corpo delle pattuizioni che essa intenda far valere in contrasto con la posizione difensiva dell'attore.
Tuttavia è pacifico che il contratto di conto corrente n. 01665 fu stipulato prima dell'entrata in vigore della legge sulla “trasparenza bancaria” (L. n. 154/1992) e del D.lgs. n. 385/1993 (c.d. TUB)
pagina 4 di 9 che, rispettivamente agli artt. 3 e 117, hanno introdotto nell'ordinamento la forma scritta ad substantiam per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari.
In base all'art. 161, comma 6, t.u.b., i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 restano regolati dalle norme anteriori.
Inoltre, secondo quanto ritenuto dalla Suprema Corte, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n.
154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b. non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34600 del 2022; n.
34740 del 2019; cfr. pure Cass. 13 giugno 2022, n. 23872, e Cass. 19 luglio 2021, n. 20625, non massimate in CED).
Quindi, prima dell'entrata in vigore del Tub (Dlgs 385/1993) i contratti bancari potevano essere stipulati privi della forma scritta senza che questa mancanza determinasse la nullità del negozio.
Anche il saggio di interesse praticato al cliente poteva essere determinato con rinvio agli usi.
Poiché l'attore ha denunciato la nullità delle clausole contrattuali per mancata stipula per iscritto, per quanto concerne le commissioni e le spese tale nullità non sussiste.
Invece, la Corte di Cassazione ha affermato che nei contratti bancari conclusi prima dell'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c. ai fini della valida pattuizione di interessi superiori rispetto alla misura legale, deve essere inteso in senso strutturale e non funzionale;
pertanto, la sua violazione determina l'ordinaria forma di nullità assoluta (Corte di Cassazione, ordinanza n. 3431 dell'10 febbraio 2025; Sez. 1 - , Ordinanza n. 19298 del
15/06/2022). Egualmente fondata è la censura di illegittimità dell'anatocismo applicato sin da subito al rapporto, come confermato anche dalla CTU svolta.
E deve pure ritenersi nulla la CMS posto che, denunciatane la illegittimità, in assenza di prova
(da assolvere da parte della circa il contenuto della clausola, questa non può dirsi determinata o CP_4
determinabile.
Sotto tali profili quindi, il conto va epurato sia degli interessi ultralegali, sia delle cms sia dell'anatocismo.
Quanto alla omessa produzione degli estratti conto in forma integrale, la Suprema Corte ammette che quando il correntista agisca in giudizio per la ripetizione di danaro che afferma essere pagina 5 di 9 stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto egli è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto;
ma se egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022). Inoltre, nel caso di intervallo temporale non documentato, pur in difetto di elementi di prova che il debito sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso, si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 11543 del 02/05/2019 ).
In effetti il Consulente d'Ufficio nella prima ipotesi ha ritenuto di ricalcolare solo l'ultimo arco temporale dal 1994 al 2016 (con espunzione del periodo dal 1982 al 1993 a causa dell'assenza degli estratti conto dell'anno 1985 e del IV° trimestre 1993), nel quale la sequenza degli estratti conto non presentava alcuna soluzione di continuità.
L'appellante con il terzo motivo censura le valutazioni del consulente rilevando che la discontinuità degli estratti conto non incide sul calcolo degli interessi ultra legali pagati durante i periodi documentati, ma solo penalizza il correntista al quale non verrà riconosciuta alcuna restituzione per i periodi non documentati;
rileva che con riferimento alle competenze ultralegali e anatocistiche occorre utilizzare la metodologia dei raccordi tra i periodi documentati, che non incrementano o diminuiscono le somme quantificate a titolo di indebito, in relazione ai periodi documentati;
evidenzia anche che il CTU non ha tenuto conto delle schede contabili prodotte, relative ai periodi per i quali l'attrice non era in possesso degli estratti conto.
Il motivo è parzialmente fondato.
La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice «ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr.
Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso pagina 6 di 9 delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie, oppure … anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking (Cass., n. 1763/24).
Tuttavia in questo caso proprio il CTU in sede di replica alle osservazioni della parte attrice ha rappresentato che l'esclusione delle schede contabili è data in virtù del fatto che le medesime non forniscono prova certa e completa delle operazioni intercorse in quell'arco temporale che risulta mancante, in quanto l'attrice ha fornito dei meri fogli stampati elaborati per il tramite del software excel privi di intestazione della banca e non ha fornito l'estratto autentico notarile delle schede contabili – generate dal gestionale di contabilità utilizzato dalle aziende – accompagnate dalla stampa del libro giornale al fine di dare certezza di quanto contabilizzato.
In realtà con la 2° ipotesi riformulata a pag. 39 il CTU fornisce una ricostruzione con frazionamento di tanti periodi dotati di continuità e riportando, infine, i vari saldi rettificati che scaturiscono dal ricalcolo di ogni singolo periodo. per ogni periodo l'Ausiliario ha provveduto a ricalcolare il saldo e ne ha tenuto conto per ogni periodo successivo imputandolo come saldo a riporto, così che i numeri iniziali venissero adeguati in funzione del ricalcolo dei periodi precedenti. La Corte ritiene di condividere questa impostazione, tenendo conto quindi di tutti gli addebiti illeciti periodicamente documentati, con raccordo al saldo iniziale di ogni periodo successivo documentato con continuità.
Si è quindi ritenuto di non dover integrare, sul punto, la CTU.
Può quindi tenersi conto dell'esito della CTU disposta in primo grado, con la quale era stato demandato al consulente di:
- sostituire gli interessi riscossi dalla banca con gli interessi legali;
- applicare per il periodo successivo all'entrata in vigore della lg. 154/92 il tasso di sostituzione
BOT sia al conto corrente sia ai conti accessori;
- eliminare l'anatocismo fino al 30.06.00 e per tutto il corso del rapporto (il quesito demandava al CTU di verificare se entro il 30.06.00 la banca avesse adeguato le clausole contrattuali alla delibera Cicr del 9.2.000: dell'avvenuto adeguamento second le forme di legge non vi è prova in atti, la avrebbe dovuto provare di aver fatto specificamente sottoscrivere al correntista la CP_4
clausola di pari periodicità della capitalizzazione attiva e passiva).
pagina 7 di 9 Quanto, invece, all'omesso invio delle comunicazioni ex art. 118 T.U.B., l'attore non ha mai specificato quali fossero le variazioni peggiorative intervenute, senza contare che gli interessi vengono integralmente ricalcolati come sopra precisato, dunque le variazioni potevano al più riguardare oneri e spese.
In base alla “2° ipotesi” di ricalcolo formulata dal CTU, e tenuto conto che dal ricalcolo complessivo (€ 235.632,17) la Corte ritiene di dover scomputare le somme enucleate a titolo di spese ed oneri per € 22.607,39 (in quanto come sopra motivato la mancata pattuizione per iscritto non ne determina automaticamente la non spettanza, trattandosi di contratto antecedente al 1992), la differenza tra il saldo reale del conto corrente di € 0,00 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato viene quantificata in € 213.024,78 di cui € 165.746,39 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 13.548,63 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio € 6.216,35 per rettifiche apportate al riconteggio, e differenza saldo iniziale per il riconteggio pari a € 27.513,42.
Sulle somme accertate a credito del correntista per effetto del ricalcolo, che non costituiscono oggetto di pagamento indebito di cui si chiede restituzione, bensì di domanda di pagamento quale saldo attivo essendo stato chiuso il conto, decorrono gli interessi a far data dalla domanda nella misura degli interessi moratori ex art. 1284 co 4 c.c., come richiesto dagli appellanti.
Tali somme, tenuto conto dell'atto di cessione del credito prodotto in atti dagli attori, non contestato dal debitore ceduto, debbono essere riconosciute a favore di ciascuno degli attori per la quota del 50%.
Con il quarto motivo gli appellanti chiedono l'accoglimento delle domande risarcitorie per effetto del riconoscimento degli illegittimi addebiti.
[... Non può riconoscersi il maggior danno. Sostiene l'appellante che se la Controparte_1
avesse potuto disporre delle somme indebite, ex adverso percepite, le avrebbe Controparte_1
destinate agli indicati istituti creditizi, e altresì non avrebbe dovuto utilizzare i conti anticipi, presso la stessa convenuta originaria, pagando i relativi onerosi interessi. Circa i danni derivanti dal mancato sviluppo dell'azienda, lamenta di non essersi potuta rinnovare, in quanto privata ingiustamente delle risorse per cui è causa.
In realtà è prassi comune per le società mantenere più conti aperti e attivi anche presso più istituti, come pure usufruire di aperture di credito;
le somme illecitamente addebitate sul conto erano meramente annotate e non pagate, e non è scontato che le somme a credito sarebbero state girocontate o trasferite sugli altri conti a debito, anche perché la somma finale è ingente, ma in realtà
pagina 8 di 9 essa è maturata trimestre per trimestre per importi di volta in volta non ingenti. Dunque non può ritenersi provato con certezza che il rilievo del corretto saldo avrebbe comportato costantemente il pagamento dei saldi a debito che maturavano via via sugli altri conti aperti. Generico e non provato è
l'ulteriore danno lamentato per il mancato rinnovamento aziendale, anche considerato che la società godeva di credito presso gli istituti Bancari e che le venivano concesse aperture di credito.
Non provato, in difetto di articolazione probatoria, neanche il danno per illecita segnalazione alla Centrale rischi posto che da documento prodotto in primo grado dall'attrice risulta la sospensione di affidamento da parte delle Casse di Risparmio dell'Umbria gi il 14.10.2016, quando l'attrice lamenta in realtà l'intervenuta segnalazione solo in data 28.11.2016, retrodatato il 25.11.2016.
Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, vengono liquidate in dispositivo e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento in favore di e CP_6 Parte_1 Parte_2
e di della somma complessiva di € 213.024,78 oltre
[...] Controparte_2
interessi ex art. 1284 co 4 c.c. dalla domanda al saldo, ripartite nella misura del 50% in favore di ciascuna;
-condanna al rimborso in favore degli appellanti delle spese di lite del doppio grado, CP_6
liquidate per il primo grado in complessivi € 10.133,50 già aumentate ex art. 4 co 2 DM 55/14, per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge e per il presente grado di giudizio. in euro 6.496,10 già aumentate ex art. 4 co 2 DM 55/14, per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Massimo Manzione, dichiaratosi antistatario.
Perugia, 13/02/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott.ssa Claudia Matteini
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