Art. 9. (( 1. Il presidente e' nominato, ai sensi dell' articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dura in carica un triennio e puo' essere confermato. ))
Versione
10 agosto 1966
10 agosto 1966
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Versione
30 aprile 1999
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