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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente Oggetto: SENTENZA Opposizione Ordinanza
nella causa civile iscritta al n.900/2024 del ruolo civile contenzioso, promossa Ingiunzione da
rappresentato e difeso dall' avv. Cosimo Francesco Parte_1
Rampino, mandato in atti
Ricorrente
contro
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante difeso in proprio
[...]
Resistent
e
Svolgimento del processo
Con ricorso del 05.02.2024 regolarmente depositato il dott.
[...]
si opponeva, chiedendone l'annullamento, all'ordinanza Parte_1
ingiunzione n.831176/A .
Esponeva il ricorrente che in data 17.01.2024 gli veniva notificata la su indicata Ordinanza ingiunzione emessa dal Controparte_1 [...]
con la quale gli veniva ingiunto il Controparte_1
pagamento della somma di €.4.000,00 2
( olttre €.20.00 per spese notifica) a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art.51 comma 1 del D.Lgs n.231/2007.( omessa segnalazione di infrazione alle disposizioni di cui all'art.49 comma 5 del D.LGS n.231/2007)
Assumeva l'opponente la nullità della predetta Ordinanza Ingiunzione per
1) Non sanzionabilità mancata violazione della disposizione di legge applicata: 2)Improcedibilità per decorrenza del termine di cui all'art.2 della L.
241/90; Improcedibilità per nullità del procedimento sanzionatoria per violazione 3)dell'art.18 co.1 e 2 della legge 689/81 in correlazione con l'art.15
della legge 241/90 che disciplina i procedimenti amministrativi;
4) La non sanzionabilità della violazione amministrativa per buona fede: Assenza di colpa;
5) effettiva mancata circolazione degli assegni e versamento diretto sul conto corrente dei beneficiari
Concludeva chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, a)
dichiarare illegittima l'ordinanza ingiunzione n.831176/A emessa dal
[...]
CP_
sede di Con vittoria di spese e Controparte_1
competenze. In subordine la rideterminazione della sanzione.
Si costituiva il Controparte_1
il quale eccepiva l'infondatezza delle questioni
[...]
sollevate dall'opponente, e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita con produzione documentale e rinviata all'udienza del
16.04.2025 per la discussione, ove veniva decisa mediante lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
I motivi di opposizione sono infondati e pertanto il ricorso va rigettato. 3
Ed invero preliminarmente va rigettata l' accezione relativa alla violazione dell'art.14 L.689/81 atteso che per giurisprudenza consolidata “ Il dies a quo per il computo dei 90 giorni entro i quali può utilmente avvenire la notifica va inteso comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e quindi della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie….”( Cass. Civ. Sez. I 15/07/1996 n.6408 Cass. Cic. Sez Lav.
13.12.1007 n.12634).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione versato si evince che solo in data 10.05.2022 l'Amministrazione opposta aveva conoscenza legale dell'illecito mentre l'atto di contestazione veniva notificato il 02.08.2022(
pertanto la notifica avveniva nel prescritto temine di legge).
Con riferimento alla asserita non sanzionabilità per mancata violazione
della disposizione di legge applicata, ( asserendo invece, alla fattispecie in esame,
l'applicazione della disciplina prevista dal comma 2° dell'art.51 L.d.lgs n.231/07 trattandosi di assegni) si osserva che solo il primo comma dell'art.51 d.lgs n.231/07 impone l'obbligo della comunicazione delle infrazioni…a talune categorie di professionisti;
l'art.3 n.4 del predetto d.lgs nelle categorie dei professionisti individua espressamente i notai …..
Comunque, in ogni caso, dalla disamina della documentazione in esame viene in evidenza come, nella specie, sia stato proprio il ricorrente ad avere per primo notizia dell'illecito e, pertanto, anche solo per questa circostanza,
su di lui incombeva l'obbligo della comunicazione. 4
Quanto alla assenza di colpa per aver agito in buona fede è appena il caso di rilevare che l'esimente della buona fede rileva, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, solo quanto sussistono elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della condotta.
Ad avviso di questo Giudicante l' assenza di colpa attesa la qualifica dell'autore
non può certamente rinvenirsi ( per come argomentato dal ricorrente) nella la circostanza che già da 10 anni gli assegni riportavano, ex lege, la dicitura
“Non trasferibile” e che pertanto, la ripetitività degli atti avrebbe indotto il ricorrente a ritenere per esistente la presenza della dicitura di non trasferibilità sui titoli stessi.
Da ultimo va osservato che il legislatore con la normativa in esame dovendo perseguire il superiore interesse pubblico inerente la tracciabilità dei movimenti di denaro in contanti rimane irrilevante ogni indagine circa lo scopo perseguito dalle parti con l'esecuzione dell'operazione sottoposta a controllo,
pertanto anche la circostanza della mancata circolazione dei titoli ( per essere stati gli stessi direttamente versati sul conto corrente dei beneficiari)
pure evidenziata da parte ricorrente, non assume rilevanza.
Alla luce di quanto sopra riportato va confermata, nella specie in esame, la legittimità dell'operato della Amministrazione convenuta.
Quanto alle spese, i motivi di opposizione giustificano tuttavia, la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.T.M. 5
Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
dispone:
1)Rigetta il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
2) Compensa interamente le spese di lite.
Lecce, 16.04.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente Oggetto: SENTENZA Opposizione Ordinanza
nella causa civile iscritta al n.900/2024 del ruolo civile contenzioso, promossa Ingiunzione da
rappresentato e difeso dall' avv. Cosimo Francesco Parte_1
Rampino, mandato in atti
Ricorrente
contro
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante difeso in proprio
[...]
Resistent
e
Svolgimento del processo
Con ricorso del 05.02.2024 regolarmente depositato il dott.
[...]
si opponeva, chiedendone l'annullamento, all'ordinanza Parte_1
ingiunzione n.831176/A .
Esponeva il ricorrente che in data 17.01.2024 gli veniva notificata la su indicata Ordinanza ingiunzione emessa dal Controparte_1 [...]
con la quale gli veniva ingiunto il Controparte_1
pagamento della somma di €.4.000,00 2
( olttre €.20.00 per spese notifica) a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art.51 comma 1 del D.Lgs n.231/2007.( omessa segnalazione di infrazione alle disposizioni di cui all'art.49 comma 5 del D.LGS n.231/2007)
Assumeva l'opponente la nullità della predetta Ordinanza Ingiunzione per
1) Non sanzionabilità mancata violazione della disposizione di legge applicata: 2)Improcedibilità per decorrenza del termine di cui all'art.2 della L.
241/90; Improcedibilità per nullità del procedimento sanzionatoria per violazione 3)dell'art.18 co.1 e 2 della legge 689/81 in correlazione con l'art.15
della legge 241/90 che disciplina i procedimenti amministrativi;
4) La non sanzionabilità della violazione amministrativa per buona fede: Assenza di colpa;
5) effettiva mancata circolazione degli assegni e versamento diretto sul conto corrente dei beneficiari
Concludeva chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, a)
dichiarare illegittima l'ordinanza ingiunzione n.831176/A emessa dal
[...]
CP_
sede di Con vittoria di spese e Controparte_1
competenze. In subordine la rideterminazione della sanzione.
Si costituiva il Controparte_1
il quale eccepiva l'infondatezza delle questioni
[...]
sollevate dall'opponente, e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita con produzione documentale e rinviata all'udienza del
16.04.2025 per la discussione, ove veniva decisa mediante lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
I motivi di opposizione sono infondati e pertanto il ricorso va rigettato. 3
Ed invero preliminarmente va rigettata l' accezione relativa alla violazione dell'art.14 L.689/81 atteso che per giurisprudenza consolidata “ Il dies a quo per il computo dei 90 giorni entro i quali può utilmente avvenire la notifica va inteso comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e quindi della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie….”( Cass. Civ. Sez. I 15/07/1996 n.6408 Cass. Cic. Sez Lav.
13.12.1007 n.12634).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione versato si evince che solo in data 10.05.2022 l'Amministrazione opposta aveva conoscenza legale dell'illecito mentre l'atto di contestazione veniva notificato il 02.08.2022(
pertanto la notifica avveniva nel prescritto temine di legge).
Con riferimento alla asserita non sanzionabilità per mancata violazione
della disposizione di legge applicata, ( asserendo invece, alla fattispecie in esame,
l'applicazione della disciplina prevista dal comma 2° dell'art.51 L.d.lgs n.231/07 trattandosi di assegni) si osserva che solo il primo comma dell'art.51 d.lgs n.231/07 impone l'obbligo della comunicazione delle infrazioni…a talune categorie di professionisti;
l'art.3 n.4 del predetto d.lgs nelle categorie dei professionisti individua espressamente i notai …..
Comunque, in ogni caso, dalla disamina della documentazione in esame viene in evidenza come, nella specie, sia stato proprio il ricorrente ad avere per primo notizia dell'illecito e, pertanto, anche solo per questa circostanza,
su di lui incombeva l'obbligo della comunicazione. 4
Quanto alla assenza di colpa per aver agito in buona fede è appena il caso di rilevare che l'esimente della buona fede rileva, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, solo quanto sussistono elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della condotta.
Ad avviso di questo Giudicante l' assenza di colpa attesa la qualifica dell'autore
non può certamente rinvenirsi ( per come argomentato dal ricorrente) nella la circostanza che già da 10 anni gli assegni riportavano, ex lege, la dicitura
“Non trasferibile” e che pertanto, la ripetitività degli atti avrebbe indotto il ricorrente a ritenere per esistente la presenza della dicitura di non trasferibilità sui titoli stessi.
Da ultimo va osservato che il legislatore con la normativa in esame dovendo perseguire il superiore interesse pubblico inerente la tracciabilità dei movimenti di denaro in contanti rimane irrilevante ogni indagine circa lo scopo perseguito dalle parti con l'esecuzione dell'operazione sottoposta a controllo,
pertanto anche la circostanza della mancata circolazione dei titoli ( per essere stati gli stessi direttamente versati sul conto corrente dei beneficiari)
pure evidenziata da parte ricorrente, non assume rilevanza.
Alla luce di quanto sopra riportato va confermata, nella specie in esame, la legittimità dell'operato della Amministrazione convenuta.
Quanto alle spese, i motivi di opposizione giustificano tuttavia, la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.T.M. 5
Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
dispone:
1)Rigetta il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
2) Compensa interamente le spese di lite.
Lecce, 16.04.2025
Il G.O. Marilena Caroppo