Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO decreto di omologazione ex art. 445 bis c.p.c.
R. G. 1780/2023
Il Giudice del Lavoro – dott. Mario Miele;
- vista la relazione di consulenza in atti;
- ritenuto che il parere espresso dal CTU appare condivisibile in quanto congruamente ed adeguatamente motivato;
- considerato che nel termine perentorio nella specie assegnato le risultanze della c.t.u. non sono state contestate e che (in ogni caso) non risulta depositato ricorso di merito;
- - ritenuto che le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente
( , posto che: 1) non risulta depositata dichiarazione sostitutiva Parte_1 ex art. 152 disp. att. c.p.c.; 2) il giudicante condivide l'orientamento di legittimità secondo cui “L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417 bis
c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l si avvalga CP_1 della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti” (Cass. n. 19034/19);
- letto ed applicato l'art 445 bis c.p.c.,
P.Q.M.
- omologa le risultanze indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dichiarando che parte ricorrente [ nato a [...] il Parte_1 06/06/1985] NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge 222/84;
- condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese processuali CP_1 liquidate in € 960,00= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14 (ed eventuali ulteriori accessori se dovuti per legge);
- pone le spese di ctu (per intero ed in via definitiva) a carico della ricorrente, spese che si liquidano, per onorario, in € 270,00=, oltre accessori di legge, in favore del dott. . Controparte_2
Vallo della Lucania, così deciso il 18/3/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Mario Miele