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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/07/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1331/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conIGlio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1331 del Ruolo Generale della volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente per oggetto: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato ad [...], il [...] (c.f. Parte_1
), e , nata ad [...], il [...], (c.f. C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA) ,via XXX1 Maggio, 29, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Anna Castaldo, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni: All'udienza del 03.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti depositavano note congiunte in data 24.06.2025, con le quali confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva. pagina 1 di 3 MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 01.04.2025, i coniugi epigrafati, premettevano di aver contratto matrimonio in Amalfi (SA) il 30.07.1988, in costanza del quale nascevano i figli , in Pt_1
Napoli il 30.05.1989, e in Napoli il 03.06.1994, entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 autosufficienti;
che, venuta meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione consensuale, alle condizioni di cui al Decreto di omologa del Tribunale di Napoli n.cronolog.
12096/2011 del 16.11.2011, successivamente modificate in virtù di provvedimento emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 27.01.2022 a definizione del procedimento r.g. v.g.4716/2021.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte congiunte, depositate in data 24.06.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, in data 09.11.2011, nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'emissione del Decreto di Omologazione del Tribunale di Napoli n.cronolog. 12096/2011 del
16.11.2011, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle condizioni pattuite e quivi di seguito riportate:
“- A parziale modifica degli accordi della separazione omologati si dà atto che i figli e Pt_1 ono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, in particolare svolge la Per_1 Pt_1 professione di Odontoiatra mentre uella di Igienista dentale, pertanto alcun provvedimento di Per_1 contenuto economico deve essere disposto in loro favore - La casa coniugale resta nella piena proprietà e disponibilità del Sig giusta ordinanza di revoca della Parte_1 assegnazione casa coniugale del Tribunale di Napoli Nord del 21/01/2022 ( CFR Ordinanza doc 6) - il
Sig si obbliga a versare alla IG.ra a titolo di assegno di Parte_1 Parte_2 divorzio la somma mensile di €1.550,00 (millecinquececentocinquanta/00) L'importo di cui innanzi verrà da lui corrisposto alla IG.ra (nel domicilio della stessa) anticipatamente entro e Parte_2 non oltre il giorno 5 di ciascun mese, mediante versamento con bonifico bancario. Detta somma, senza pagina 2 di 3 necessità di richiesta, sarà adeguata annualmente – a far data dall'anno e dal quinto giorno successivi
a quello della Sentenza di Cessazione degli effetti del decreto di omologazione della separazione – in base alla variazione percentuale che avrà subito l'indice ISTAT verificatasi nell'anno immediatamente precedente. I coniugi IGg.ri e dichiarano, riconoscono Parte_1 Parte_1 Parte_2
e si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione, diritto, motivo e/o causale diretta o indiretta anche se qui non espressamente richiamata, di tutto essendosi tenuto conto nella definizione degli accordi di cui al presente ricorso, rilasciandosi nel contempo la più ampia, completa e totale quietanza liberatoria”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Amalfi (SA) il
30.07.1988, da , nato ad [...], il Parte_1
07/07/1962 (c.f. ), e , nata ad [...], C.F._1 Parte_2 il 06/04/1966, (c.f. ), alle condizioni concordate e riportate in C.F._2 motivazione;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Amalfi di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 112- parte II- Serie A – anno 1988) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio il 07 luglio 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conIGlio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1331 del Ruolo Generale della volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente per oggetto: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato ad [...], il [...] (c.f. Parte_1
), e , nata ad [...], il [...], (c.f. C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA) ,via XXX1 Maggio, 29, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Anna Castaldo, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni: All'udienza del 03.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti depositavano note congiunte in data 24.06.2025, con le quali confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva. pagina 1 di 3 MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 01.04.2025, i coniugi epigrafati, premettevano di aver contratto matrimonio in Amalfi (SA) il 30.07.1988, in costanza del quale nascevano i figli , in Pt_1
Napoli il 30.05.1989, e in Napoli il 03.06.1994, entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 autosufficienti;
che, venuta meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione consensuale, alle condizioni di cui al Decreto di omologa del Tribunale di Napoli n.cronolog.
12096/2011 del 16.11.2011, successivamente modificate in virtù di provvedimento emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 27.01.2022 a definizione del procedimento r.g. v.g.4716/2021.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte congiunte, depositate in data 24.06.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, in data 09.11.2011, nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'emissione del Decreto di Omologazione del Tribunale di Napoli n.cronolog. 12096/2011 del
16.11.2011, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle condizioni pattuite e quivi di seguito riportate:
“- A parziale modifica degli accordi della separazione omologati si dà atto che i figli e Pt_1 ono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, in particolare svolge la Per_1 Pt_1 professione di Odontoiatra mentre uella di Igienista dentale, pertanto alcun provvedimento di Per_1 contenuto economico deve essere disposto in loro favore - La casa coniugale resta nella piena proprietà e disponibilità del Sig giusta ordinanza di revoca della Parte_1 assegnazione casa coniugale del Tribunale di Napoli Nord del 21/01/2022 ( CFR Ordinanza doc 6) - il
Sig si obbliga a versare alla IG.ra a titolo di assegno di Parte_1 Parte_2 divorzio la somma mensile di €1.550,00 (millecinquececentocinquanta/00) L'importo di cui innanzi verrà da lui corrisposto alla IG.ra (nel domicilio della stessa) anticipatamente entro e Parte_2 non oltre il giorno 5 di ciascun mese, mediante versamento con bonifico bancario. Detta somma, senza pagina 2 di 3 necessità di richiesta, sarà adeguata annualmente – a far data dall'anno e dal quinto giorno successivi
a quello della Sentenza di Cessazione degli effetti del decreto di omologazione della separazione – in base alla variazione percentuale che avrà subito l'indice ISTAT verificatasi nell'anno immediatamente precedente. I coniugi IGg.ri e dichiarano, riconoscono Parte_1 Parte_1 Parte_2
e si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione, diritto, motivo e/o causale diretta o indiretta anche se qui non espressamente richiamata, di tutto essendosi tenuto conto nella definizione degli accordi di cui al presente ricorso, rilasciandosi nel contempo la più ampia, completa e totale quietanza liberatoria”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Amalfi (SA) il
30.07.1988, da , nato ad [...], il Parte_1
07/07/1962 (c.f. ), e , nata ad [...], C.F._1 Parte_2 il 06/04/1966, (c.f. ), alle condizioni concordate e riportate in C.F._2 motivazione;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Amalfi di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 112- parte II- Serie A – anno 1988) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio il 07 luglio 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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