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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/05/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3411/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3411/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZENA LUIGI, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARDU CRISTINA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
IN QUALITA' DI EREDE DI CODA (C.F. CP_2 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. SARDU CRISTINA, elettivamente domiciliato C.F._3
presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“Voglia codesto Tribunale Ill.mo,
1) dichiarare l'inesistenza di alcuna servitù gravante sul fondo attoreo posto in Chiaramonti, Via
TA RI 19 (fg. 19, mapp.163, sub.8) a favore del fondo del convenuto , posto in CP_2
Chiaramonti Via della Resistenza 16 A 16B e 16c (fg 19, mapp.1084).
pagina 1 di 14 2) per l'effetto condannare il suddetto convenuto a rimuovere la condotta fognaria che da detto immobile transita nella proprietà attorea, in quanto illegale ed abusiva.
3) in subordine salvo gravame condannarlo alla rimozione ai sensi dell'art. 1067 cc.
4) condannarlo altresì al risarcimento del danno arrecato all'attore, in ragione della limitazione a suo diritto dominicale, nonché per i danni ed il mancato uso conseguenti all'apposizione di tale abusiva condotta;
il tutto secondo valutazione equitativa.
5) in subordine, condannarlo per l'indebito arricchimento conseguito in danno dell'attore, corrispondente all'utilità lucrata sul fondo in causa tramite l'apposizione, senza alcun corrispettivo, di servitù di condotta;
il tutto secondo valutazione equitativa.
6) in tutti i casi con vittoria di spese e competenze.
In relazione alle domande avverse:
7) In via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda in via riconvenzionale del convenuto in quanto indeterminata.
8) In subordine, rigettare ogni avversa domanda, comprese quelle riconvenzionali, in quanto infondate, inammissibili e comunque indimostrate ed indimostrabili.
9) In via riconvenzionale (di riconvenzionale), accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione in favore dell'attore sig. dei volumi pertinenti alla rimessa in causa (censita al N.C.E.U. del Parte_1
Comune di Chiaramonti al Fg. 19 mapp. 613 sub. 8, sita nella Via TA RI n° 19), come individuati nella relazione di CTU (pag.6, fig.3) e giacenti nel sottosuolo del confinante terreno del sig.
. CP_2
10) Con vittoria di spese e competenze.
IN VIA ISTRUTTORIA (…)”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“a) Contariis reiectis;
b) Rigettarsi tutte le domande attoree, come formulate in atti, poiché infondate in fatto ed in diritto, con ogni opportuna consequenziale pronuncia:
- in via riconvenzionale, previo accoglimento della formulata eccezione sub.
9.a), accertarsi e dichiararsi la sussistenza della servitù di condotta fognaria per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.;
- sempre in via riconvenzionale, in accoglimento dell'eccezione formulata sub.
9.b), accertare e dichiarare la costituzione della servitù di condotta fognaria in favore dell'immobile di proprietà di
pagina 2 di 14 in Chiaramonti alla via del-la Resistenza n. 16 (NCEU fg. 19, mapp. 1084) e gravante CP_2 sull'immobile dell'attore in Chiaramonti, via TA RI 19 (NCEU fg. 19, mapp. 163 sub. 8);
c) In accoglimento della ulteriore domanda riconvenzionale, condannare al ripristino Parte_1
dello stato del sottosuolo di proprietà del convenuto secondo le indicazioni tecniche e con le opere necessarie per riempire le cavità oggetto di escavazione, con spese a carico dello stesso, nonché condannarlo al risarcimento, in favore di , dei danni derivanti dall'occupazione senza CP_2
titolo, oltre interessi e rivalutazione, da quantificarsi previa CTU od occorrendo in via equitativa.
d) Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
Si insiste nell'ammissione delle prove dedotte nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio chiedeva l'accertamento negativo Parte_1
di alcuna servitù gravante sul bene di sua proprietà (autorimessa sita in Chiaramonti, via TA
RI n. 19, identificata al F. 19, mapp. 163, sub 8) a favore del fondo di (immobile CP_1
sito in Chiaramonti, via della Resistenza n. 16/A, B e C, identificato al F. 19, map. 1084).
Più nel dettaglio, l'attore esponeva:
- che l'autorimessa di proprietà attorea è collocata al piano terra di un fabbricato più ampio;
- che tale fabbricato è composto da tre piani: piano terra con l'autorimessa attorea e un'autorimessa del convenuto;
primo piano con due appartamenti;
secondo piano con due appartamenti, di cui uno è di proprietà del convenuto;
- che il fabbricato è privo di impianto fognario, ma è dotato di distinte tubazioni afferenti dalle quattro proprietà soprastanti;
- che tre tubature fognarie transitano per il locale dell'attore, sono realizzate in fibrocemento con probabili componenti in eternit e fibre di amianto e sono prive di guarnizioni nelle giunzioni;
- che le tre tubature sono poste al servizio degli appartamenti dei piani superiori;
- di aver scoperto che la tubatura fognaria a servizio dell'appartamento del convenuto, al secondo piano, è allacciata anche a un altro stabile, sempre di proprietà di situato sul retro CP_1 dell'edificio attoreo e affacciato in via della Resistenza;
- che la tubatura in questione è pertanto illegittimamente a servizio di un altro e diverso condominio, il quale è stato illegittimamente e clandestinamente allacciato dal proprietario CP_1
- che tale allaccio aggrava indebitamente la condotta fognaria, che era stata realizzata per servire solamente due unità abitative;
- di aver subito allagamenti e sversamenti a danno della sua proprietà;
pagina 3 di 14 - di aver formalmente diffidato a eseguire il distacco degli allacci con la conduttura CP_1
fognaria, senza esito positivo;
- di avere interesse alla rimozione della condotta fognaria relativa al condominio di via della
Resistenza, che transita indebitamente attraverso il proprio locale autorimessa;
- di avere subito danni derivanti dalla limitazione al suo diritto di proprietà.
Chiedeva pertanto di dichiarare l'inesistenza di alcuna servitù gravante sul fondo attoreo e di condannare alla rimozione della condotta fognaria che collega l'edificio di via della Resistenza di proprietà del convenuto;
chiedeva altresì la condanna al risarcimento del danno subito e, in subordine, la condanna per l'indebito arricchimento conseguito in danno all'attore corrispondente all'utilità ottenuta dal convenuto.
Con comparsa del 25.1.2022 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva che aveva CP_1
conferito la procura alle liti in data 13.11.2021, il quale rappresentava il decesso dello stesso convenuto in data 6.12.2021 e chiedeva l'interruzione del giudizio.
All'udienza del 15.2.2022 veniva dichiarata l'interruzione del processo per decesso della parte convenuta.
A seguito del ricorso del 7.2.2022, promosso da parte attrice, veniva disposta la prosecuzione del giudizio con decreto del 15.3.2022, che veniva regolarmente notificato agli eredi di CP_1
Con comparsa del 29.9.2022 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva in qualità di CP_2
unico erede di il quale, contestata la ricostruzione dei luoghi resa da parte attrice, CP_1 rappresentato che la colonna di scarico proveniente dall'edificio di via della Resistenza era ivi posizionata da sempre, sicché sulla proprietà attorea grava la servitù fognaria, affermato che la servitù fognaria è manifesta in fatto (è presente una colonna in fibrocemento posizionata a vista, non murata, in aderenza al muro dei locali dell'autorimessa attorea), precisato che, in origine, il complesso immobiliare era di un unico proprietario ( , il quale aveva costruito le condutture come A_
sono attualmente, rappresentato che non vi erano state variazioni fognarie, precisato che nel 1977 aveva effettuato una sopraelevazione con costruzione del primo piano e del piano CP_1
mansarda del fabbricato di via della Resistenza, precisato che all'epoca dell'edificazione del fabbricato in via della Resistenza non erano presenti condotte fognarie, sicché lo scarico verso il collettore di via
TA RI era sempre avvenuto mediante l'allaccio nella conduttura in esame, dedotta pertanto la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia e/o per usucapione, contestata in ogni caso la causalità degli allagamenti nella proprietà attorea con l'allaccio fognario in esame, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attore.
pagina 4 di 14 In via riconvenzionale, chiedeva di accertare e di costituire la servitù di fognatura a favore del fondo di via della Resistenza per destinazione del padre di famiglia o per usucapione.
Sempre in via riconvenzionale, rappresentato che nell'autorimessa dell'attore erano state realizzate abusivamente due grosse cavità mediante l'escavazione della roccia calcarea sita nel sottosuolo di proprietà di rappresentata l'illiceità dell'escavazione e dell'occupazione sine titulo CP_1 dell'area del sottosuolo, chiedeva il ripristino dello stato del sottosuolo di proprietà del convenuto e la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione.
Alla prima udienza del 15.3.2022, svolta con la modalità cartolare, la parte attrice tempestivamente formulava domanda riconvenzionale di riconvenzionale volta a ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione a suo favore dei volumi pertinenti alla rimessa in causa, giacenti nel sottosuolo del confinante terreno di . CP_2
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU.
All'udienza del 17.1.2024, la parte attrice riferiva che, nelle more dell'indagine peritale, Parte_1
aveva eseguito lavori all'interno dei locali mediante la chiusura della nicchia oggetto della riconvenzionale di parte convenuta.
Con ordinanza del 5.2.2024 veniva sottoposta alle parti una proposta giudiziale ex art. 185 bis c.p.c., che non veniva accettata integralmente da parte attrice.
All'udienza del 23.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 15.11.2024.
*
Le domande relative alla servitù fognaria
L'attore agiva ai sensi dell'art. 949 c.c. per ottenere l'accertamento dell'inesistenza della servitù di fognatura gravante sul proprio locale-magazzino da parte del fabbricato sito in via della Resistenza, di proprietà di in via riconvenzionale, il convenuto chiedeva la costituzione di tale servitù CP_2
di fognatura per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
La distribuzione dell'onere probatorio per l'actio negatoria servitutis pone, a carico di parte attrice,
l'onere di dimostrare di possedere il fondo in forza di un titolo valido, presumendosi il fondo preteso servente libero da pesi e limitazioni;
mentre spetta al convenuto di dimostrare la legittimità del peso imposto all'altrui fondo, anche eccependo in via riconvenzionale la costituzione della servitù nei modi di cui all'art. 1031 c.c. (cfr. C. Cass. n. 21851/2014).
pagina 5 di 14 La domanda attorea è fondata e deve essere accolta;
ex adverso non è fondata la domanda riconvenzionale del convenuto volta a costituire la servitù per il passaggio delle acque impure provenienti dall'edificio di via della Resistenza n. 16, costruito circa nel 1977 (asserito fondo dominante) nelle condutture che passano nel locale di proprietà dell'attore sito in via TA RI n.
19, costruito circa nel 1924 (asserito fondo servente).
È provata (e incontestata tra le parti) la presenza dell'allaccio fognario tra l'edificio di via della
Resistenza n. 16 con la conduttura che porta alla fogna pubblica passando a) sia per l'appartamento del convenuto del secondo piano di via TA RI n. 19 b) che per il posto al piano Parte_2
terra del medesimo edificio di via TA RI n. 19.
L'oggetto della vertenza è, appunto, il passaggio delle acque impure provenienti dall'edificio di via della Resistenza n. 16 dal locale al piano terra di via TA RI n. 19, non essendo in discussione il passaggio delle acque impure relative all'appartamento del secondo piano di via TA RI n. 19.
Ebbene, l'allaccio dell'edificio di via della Resistenza con la condotta fognaria di via TA RI
(colonna identificata al numero 1 nello schizzo planimetrico del CTU) è dettagliatamente descritto nella relazione peritale, a firma del CTU geom. sufficientemente motivata nonché Persona_2 redatta all'esito di sopralluogo e all'esito di prove tecniche.
Alla pagina 13 della relazione si legge, infatti, che: “Nella Proprietà Coda (via della CP_2
Resistenza) si è determinato che:
- gli scarichi dei servizi igienici e, del cortile, risultano essere collegati alla colonna indicata con la numerazione 1.
Nella Proprietà (via TA RI) si è determinato che: CP_2
- lo scarico del servizio igienico dell'immobile censito al sub. 2 non risulta essere collegato a nessuna delle colonne sopra indicate mentre, l'immobile al piano primo identificato nel sub. 7 risulta essere collegato alla colonna indicata con la numerazione 1.
Così come ben evidente dalla documentazione fotografica riportata e dalle prove eseguite, si evidenzia che le tre condotte rilevate nel locale sgombero dell'autorimessa del sig. permettono di Parte_1 convogliare le acque reflue all'interno di una fossa di accumulo ottenuta mediante la formazione di uno scavo nel riporto di terra presente sotto la pavimentazione del locale.
Le acque convogliate vengono poi fatte defluire mediante una quarta condotta del diametro di cm
19/20 (fig. 10), simile a quello delle condotte provenienti dalle varie unità immobiliari, da cui presumibilmente vengono trasportate verso la fogna pubblica di cui però non si ha evidenza della presenza di tombini all'esterno dei locali”.
pagina 6 di 14 Così delineato lo stato dei luoghi, occorre verificare se il peso de quo (ossia, il passaggio delle acque impure di via della Resistenza attraverso la conduttura sita nel locale dell'attore) trovi fondamento in un titolo.
Non è stata provata la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia.
Sul punto, si osserva che “la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere
o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla” (C. Cass. n. 4646/2024).
Nel caso di specie, il convenuto allegava che “il passaggio delle condutture all'interno dei locali dell'attore ha avuto inizio sin dalla costruzione del complesso immobiliare, originariamente appartenuto ad un unico proprietario ( , poiché dante causa delle signore A_ Per_3
(madre di ) e (madre di , nonna dell'odierno
[...] Parte_1 Persona_4 CP_1 convenuto). Al momento della divisione delle due porzioni l'allocazione degli scarichi restava immutata.
Della porzione attribuita alla signora diveniva proprietario il signor Persona_4 [...]
, il quale, nell'anno 1977, procedeva alla sopraelevazione con la realizzazione della casa di CP_1
civile abitazione disposta su due piani sovrastanti il piano terra, ovvero il piano primo ed il piano mansarda. Il tutto giusto il progetto e la concessione edilizia rilasciata dal comune di Chiaramonti in data 27 luglio 1977 (pratica n° 26/1977)” (p. 4 della comparsa di costituzione).
È proprio la ricostruzione del convenuto che confuta la tesi della destinazione del padre di famiglia: invero, considerato che l'edificio di via della Resistenza era stato costruito nel 1977 dal proprietario e, dunque, considerato che l'allaccio fognario oggi in esame è certamente stato CP_1
realizzato nel 1977 (o data successiva), è dimostrato che i due fondi oggetto dell'asserita servitù non sono appartenuti al medesimo proprietario.
Anzi, è dimostrato che il peso non è stato realizzato quando i fondi erano posseduti da un unico proprietario, bensì è stato realizzato nel 1977 dal proprietario dell'edificio di via della Resistenza, che è un proprietario diverso rispetto a quello dell'asserito fondo servente.
Peraltro, come si vedrà, la servitù oggi domandata è servitù non apparente e, pertanto, non suscettibile di acquisto per destinazione del padre di famiglia.
Non sussistono pertanto i requisiti costitutivi di cui all'art. 1062 c.c.
pagina 7 di 14 Con riguardo alla costituzione della servitù per usucapione, deve affermarsi la non apparenza della servitù in esame e, dunque, la non usucapibilità della stessa ai sensi dell'art. 1061 c.c.
Come noto, “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art. 1061 c.c., si configura come presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile” (C. Cass. n. 25355/2017), il tutto al fine di permettere al proprietario del fondo servente di reagire all'altrui comportamento acquisitivo per usucapione.
Il requisito dell'apparenza della servitù è, invero, un diretto corollario della non clandestinità del possesso idoneo ai fini dell'usucapione ex art. 1163 c.c.: invero, vi è l'esigenza di evitare che possano diventare servitù le facoltà esercitate clandestinamente, sicché è necessario che l'esistenza di tali pesi sia chiara e certa per mezzo di opere visibili e permanenti, impiegate in modo univoco al loro esercizio.
Ebbene, nel caso di specie, ciò che è certamente manifesta all'esterno e, dunque, apparente è la colonna fognaria sita nel locale di parte attrice, raffigurata nella fotografia n. 8 allegata alla relazione peritale del CTU (colonna identificata con il numero 1).
Come detto, però, il “peso” in esame è costituito dall'allaccio fognario di via della Resistenza n. 16
(edificio esterno e distinto da quello di via TA RI n. 19).
Ebbene, non è stata provata l'apparenza di tale allaccio: parte convenuta – su cui grava l'onere probatorio – non ha allegato e non ha provato, neppure documentalmente, le modalità di allaccio e, soprattutto, la presenza di opere visibili e permanenti che possano rivelare all'esterno (e anche al proprietario dell'asserito fondo servente) l'allaccio fognario oggi in contestazione.
La non apparenza della servitù comporta l'impossibilità del suo acquisto per usucapione.
Da ultimo, si ritiene opportuno vagliare i presupposti di cui alla servitù coattiva di passaggio delle acque impure ai sensi dell'art. 1033 c.c., secondo cui “il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali”.
Si noti che dal chiaro dato testuale “acque di ogni specie” si desume che anche le cd. acque luride e/o acque impure sono ricomprese nella servitù coattiva di acquedotto ex art. 1033 c.c. (cfr. C. Cass. n.
3625/1981: “la nozione di 'acque d'ogni specie', posta all'art 1033 cod. civ. in tema di servitù di passaggio coattivo, prescinde dal grado di impurità delle acque stesse e dalla presenza di sostanze recate allo stato di sospensione, includendovi anche quelle luride per la presenza di rifiuti, purché questi ultimi non siano di tale entità da far escludere che si tratti di scarico di acqua”).
pagina 8 di 14 Il convenuto in riconvenzionale non chiedeva espressamente la costituzione della servitù a titolo coattivo, limitandosi a richiamare l'acquisto ai sensi degli art. 1061 e 1062 c.c.; si ritiene comunque necessario verificare, alla luce del quadro probatorio emerso, la sussistenza o meno dei presupposti per la costituzione coattiva della servitù poiché, come noto, il diritto reale di servitù appartiene ai cd. diritti
“autodeterminati”, che si identificano in base all'indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne è, invece, la fonte. In altre parole, essi sono individuati sulla base della sola indicazione del relativo contenuto che ne forma l'oggetto (diritto di servitù), a prescindere dal titolo fondativo del diritto (legge, contratto, usucapione, destinazione del padre di famiglia), con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova (cfr. C. Cass. n. 23565/2019).
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che il peso in esame non possa essere costituito coattivamente poiché “chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque” (art. 1034, co. 1, c.c.), salvo il consenso del proprietario del fondo servente al passaggio “nei propri acquedotti già esistenti, qualora ciò non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda” (art. 1034, co. 2, c.c.).
Nel caso di specie, infatti, il passaggio delle acque impure di via della Resistenza avviene attraverso la conduttura già esistente, che era originariamente stata costruita per il solo edificio di via TA RI
n. 19.
L'allaccio de quo (non apparente e non acconsentito dall'attore) costituisce pertanto un indebito peso e aggravio alla conduttura fognaria che passa nel fondo di parte attrice, peso che non trova alcun titolo né nella legge ex artt. 1033 e 1034 c.c. né negli altri modi di costituzione della servitù.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si devono rigettare le domande riconvenzionali di CP_2
e, per l'effetto, in accoglimento dell'actio negatoria servitutis, deve dichiararsi che la proprietà di
[...]
sul locale-autorimessa sito in Chiaramonti, via TA RI n. 19, identificato al F. 19, Parte_1 mapp. 163, sub 8, non è gravata da servitù a favore dell'immobile di in qualità di erede CP_2
di sito in Chiaramonti, via della Resistenza n. 16, identificato al F. 19, map. 1084. CP_1
Dunque, affermata la libertà da pesi del locale di proprietà dell'attore, si accerta la non legittimità dell'allaccio fognario dell'edificio di via della Resistenza n. 16 con la conduttura che passa per il locale di parte attrice in via TA RI n. 19.
Dall'abusività e dall'illegittimità dei manufatti a servizio (illegittimo) del fondo di e, CP_1
pagina 9 di 14 poi, di consegue l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione dei CP_2
manufatti abusivi (allaccio fognario), con spese a carico del convenuto . CP_2
Si deve evidenziare che la rimozione riguarda, appunto, il passaggio delle acque impure dei servizi di via della Resistenza n. 16 con la conduttura fognaria dello stabile di via TA RI n. 19.
Dunque, sulle modalità di rimozione dell'allaccio e del peso illegittimo, deve essere richiamata la relazione peritale nel punto in cui prospetta “la realizzazione di un allaccio separato dell'immobile di
Via della Resistenza sulla presumibile condotta fognaria esistente sulla stessa via, la qui quantificazione necessita di una accurata progettazione specifica in sinergia con l'ente gestore;
su tale soluzione prospettata, si indica preventivamente che, viste le quote di una parte degli immobili rispetto al piano stradale, tenendo conto che l'immissione all'interno della rete fognaria deve essere eseguita per gravità, sarà necessaria con molta probabilità l'installazione di una pompa di rilancio adeguatamente dimensionata” (p. 14 della relazione). In altre parole, in difetto di servitù, l'immobile di via della Resistenza n. 16 non può allacciarsi alle condutture che passano nello stabile di via TA
RI (e nel locale attore) per il passaggio e lo scarico delle sue acque impure.
La domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice chiedeva il risarcimento del danno arrecato al suo diritto dominicale a causa Parte_1 dell'apposizione della condotta/allaccio fognario abusivo. E, più in dettaglio, riferiva che lo stato dei luoghi era umido e ammalorato e che dalle tubazioni fuoriescono continuamente liquami, allagando i locali (cfr. doc. 1 di parte attrice).
La domanda risarcitoria è estremamente generica sia nell'an che nel quantum debeatur.
Infatti, non è stato allegato in modo chiaro e specifico quali fossero le condutture oggetto di fuoriuscita
(nel locale sono presenti tre condutture fognarie poste a servizio di differenti proprietà), quando si fossero verificati gli allagamenti denunciati (si noti che il dato temporale è fondamentale nelle cause risarcitorie sia per la verifica del nesso di causalità che per permettere un'adeguata difesa alla parte convenuta) e quali fossero in concreto i danni conseguenza subiti (l'attore faceva generico riferimento all'ammaloramento del locale, senza precisare le cause della sua inutilizzabilità).
Peraltro, è lo stesso attore che, in sede di atto di citazione, denunciava la vetustà delle condutture fognarie, risalenti agli anni '50, sicché non è ben chiaro se l'eventus damni oggetto della domanda sia, appunto, la vetustà del bene oppure l'illegittimo allaccio dell'edificio di via della Resistenza.
La domanda risarcitoria deve essere pertanto rigettata stante la mancata prova del danno evento e del danno conseguenza.
pagina 10 di 14 Da ultimo, la domanda di arricchimento indebito formulata da parte attrice in via subordinata deve essere rigettata per carenza del requisito costitutivo della residualità dell'azione ex art. 2041 c.c. (C.
Cass. n. 29988/2018: “l'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito”).
E, nel caso di specie, il rimedio principale utilizzabile – e, peraltro, regolarmente esperito dall'attore – è
l'azione risarcitoria.
La domanda di arricchimento senza causa è pertanto inammissibile.
Le domande relative alle nicchie costruite dall'attore nel sottosuolo del convenuto rappresentava che aveva realizzato abusivamente due grosse cavità nel CP_2 Parte_1
locale del piano terra, che occupavano il sottosuolo del terreno di proprietà del convenuto. Chiedeva pertanto il ripristino dello stato del sottosuolo di sua proprietà, secondo le indicazioni tecniche e con le opere necessarie per riempire le cavità oggetto di escavazione. Chiedeva altresì la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione senza titolo. chiedeva in via riconvenzionale (di riconvenzionale) l'accertamento dell'avvenuta Parte_1
usucapione di tali vani.
È provato (e incontestato tra le parti) che nel locale di proprietà dell'attore sono presenti delle cavità scavate nella porzione di sottosuolo di pertinenza del fondo di . CP_2
Le nicchie venivano dettagliatamente descritte in sede peritale: “durante i sopralluoghi eseguiti, si evidenziava nel muro di confine del locale sgombero dell'autorimessa del sig. , la Parte_1 presenza di aperture che consentivano l'accesso a nicchie scavate nel terreno. A seguito della verifica dei luoghi circostanti si è messo in evidenza che la porzione in cui sono state realizzate le suddette nicchie risulta essere posizionata al di sotto del patio/cortile dell'abitazione di parte convenuta.
Queste presentano una larghezza di m. 2,20 e una profondità di m. 1,50 con un'altezza di m. 2,05 per uno sviluppo interno di mq. 3,30 per la nicchia posta a destra mentre, una larghezza di m. 1,75 e una profondità di m. 1,40 con un'altezza di 2,52 per uno sviluppo di mq. 2,45 per la nicchia posta a sinistra
(Fig. 11)” (p. 16 della relazione;
cfr. fotografie nn. da 5 a 8 allegate alla CTU).
In primo luogo, non è certamente fondata la domanda di usucapione formulata da parte attrice in quanto i due vani sono stati posseduti da in modo clandestino, ossia non pubblicamente e Parte_1
senza visibilità.
pagina 11 di 14 Come noto, l'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, è emerso che il possesso delle due nicchie, situate nel locale dell'attore, è avvenuto clandestinamente, senza alcuna esternazione pubblica sia verso il proprietario formale del sottosuolo che verso la generalità dei soggetti.
Non è pertanto sussistente il requisito del possesso non violento e non clandestino di cui all'art. 1163
c.c.
Passando, ora, alla richiesta di eliminazione delle nicchie, si osserva quanto segue.
In forza del criterio estensivo della proprietà del suolo al sottosuolo di cui all'art. 840 c.c., il proprietario del fondo può opporsi all'attività di utilizzo e di possesso del sottosuolo da parte di terzi;
in via residuale, il secondo comma ammette l'utilizzo del sottosuolo da parte di terzi nei soli casi in cui tali attività sono svolte a notevole profondità (cfr. C. Cass. n. 21648/2024: “il proprietario del suolo, in quanto tale, ha diritto di utilizzare anche il sottosuolo, come parte integrante del fondo, e, quindi, di opporsi a qualsiasi attività che il terzo voglia esplicare nel sottosuolo del suo diritto di proprietà. Il diritto del proprietario sul sottosuolo trova, però, un limite alla sua estensione nella possibilità di utilizzazione che il titolare di esso può fare del sottosuolo;
egli può agire uti dominus contro chiunque rechi pregiudizio al suo diritto, salvo al terzo di dimostrare la carenza di interesse di esso proprietario, perché l'attività stessa si svolge a profondità tale che manchi in lui l'interesse ad escluderla”).
Nel caso di specie, deve essere affermata l'illegittimità ex art. 840, co. 1, c.c. dell'escavazione realizzata da e, per l'effetto, deve essere ordinato il ripristino dello stato dei luoghi con Parte_1
eliminazione delle due nicchie accertate in sede peritale.
Più nel dettaglio, è emerso che le nicchie si trovano a poca profondità nel sottosuolo, anche considerato che esse sono scavate al piano terra di via TA RI e che l'edificio di via della Resistenza è sì posizionato a un'altezza superiore, ma comunque con uno scarto ridotto di altezza attesa la conformazione cittadina.
Lo stesso convenuto allegava la pericolosità strutturale e di stabilità derivante dall'escavazione di vani non autorizzate.
pagina 12 di 14 Alla luce di quanto emerge dai luoghi, deve essere ordinata ex art. 840 c.c. l'eliminazione delle nicchie con il ripristino dello stato del sottosuolo di proprietà del convenuto, con spese a carico di Pt_1
[...]
La domanda di risarcimento del danno formulata da parte convenuta
Passando alla domanda risarcitoria formulata da si osserva che la condanna chiesta CP_2
dall'attore ha natura di risarcimento del danno da fatto illecito del terzo ex art. 2043 c.c. e, più nel dettaglio, deve essere inquadrata nella tutela risarcitoria del diritto di proprietà.
Nel caso dell'occupazione sine titulo del bene da parte di un terzo, l'oggetto del risarcimento è la perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, sicché, quanto all'onere probatorio, il proprietario è tenuto a provare l'illegittimità dell'occupazione nonché a specificatamente allegare (e provare in caso di specifica contestazione del convenuto) la concreta possibilità di godimento andata perduta (cfr. C. Cass. Sez. U. n. 33645/2022 – n. 33659/2022).
In altre parole, ormai esclusa la risarcibilità in re ipsa del mancato godimento per occupazione abusiva altrui, anche tenuto conto che il mero “non uso” non è suscettibile di risarcimento di per sé, essendo che, come noto, anche l'inerzia è valida manifestazione del diritto di proprietà, si ritiene che la perdita del godimento del bene è risarcibile solo se precisamente allegata la perdita della concreta possibilità di esercitare il godimento sul bene, il tutto in conformità con la natura esclusivamente ripristinatoria (e non punitiva) della tutela ex art. 2043 c.c.
Nel caso di specie, l'occupazione sine titulo del sottosuolo da parte di è certamente Parte_1
provata; tuttavia, ciò che non è stato specificatamente allegato né provato dal convenuto è la perdita concreta del godimento sul bene “occupato”.
In atti non è emerso alcunché con riguardo al precedente godimento del sottosuolo da parte del convenuto, circostanza che avrebbe potuto fondare la cd. perdita risarcibile;
né è emersa la perdita di concrete possibilità di godimento a causa dell'occupazione del convenuto.
E, anzi, sia la natura del bene “occupato” (il sottosuolo del fondo, che solitamente non è utilizzato dal proprietario) che la carenza di potenzialità di utilizzo del sottosuolo da parte del proprietario sono elementi gravi, precisi e concordanti a riprova dell'assenza di eventus damni.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che non sia emerso un danno risarcibile a favore di CP_2 per carenza di danno evento (perdita dell'effettivo godimento).
[...]
La domanda riconvenzionale risarcitoria di parte convenuta deve pertanto essere rigettata.
*
pagina 13 di 14 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, considerata la soccombenza reciproca delle parti (quanto a soccombenza in relazione alle due domande CP_2
riconvenzionali di costituzione di servitù e di risarcimento dei danni per le nicchie;
quanto a Pt_1
soccombenza in relazione alla domanda risarcitoria per la servitù e alla riconvenzionale di
[...]
usucapione della nicchia), deve essere dichiarata la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU sono ripartite per la metà tra le due parti nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'actio negatoria servitutis, accerta e dichiara che la proprietà di Parte_1
sul locale-autorimessa sito in Chiaramonti, via TA RI n. 19, identificato al Catasto fabbricati al
F. 19, mapp. 163, sub 8, non è gravata da servitù a favore del fabbricato di , in qualità di CP_2
erede di sito in Chiaramonti, via della Resistenza n. 16, identificato al Catasto CP_1
fabbricati al F. 19, map. 1084.
2) per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità dei manufatti che realizzano l'allaccio alla conduttura fognaria che passa per il locale di proprietà attorea;
3) condanna , in qualità di erede di al ripristino dello stato dei luoghi con CP_2 CP_1
rimozione dei manufatti di cui al punto 2) a proprie spese;
4) in accoglimento della domanda ex art. 840 c.c., accerta e dichiara l'illegittimità dei vani-nicchia scavati nel sottosuolo di proprietà di;
CP_2
5) per l'effetto, condanna al ripristino dello stato del sottosuolo di proprietà di Parte_1 CP_2
con eliminazione dei vani-nicchia situati nel locale al piano terra di via TA RI, a proprie
[...]
spese;
6) rigetta le restanti domande formulate da parte attrice e da parte convenuta;
7) compensa integralmente le spese di lite;
8) spese di CTU poste a carico di ciascuna parte per il 50%.
RI, 15.5.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3411/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZENA LUIGI, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARDU CRISTINA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
IN QUALITA' DI EREDE DI CODA (C.F. CP_2 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. SARDU CRISTINA, elettivamente domiciliato C.F._3
presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“Voglia codesto Tribunale Ill.mo,
1) dichiarare l'inesistenza di alcuna servitù gravante sul fondo attoreo posto in Chiaramonti, Via
TA RI 19 (fg. 19, mapp.163, sub.8) a favore del fondo del convenuto , posto in CP_2
Chiaramonti Via della Resistenza 16 A 16B e 16c (fg 19, mapp.1084).
pagina 1 di 14 2) per l'effetto condannare il suddetto convenuto a rimuovere la condotta fognaria che da detto immobile transita nella proprietà attorea, in quanto illegale ed abusiva.
3) in subordine salvo gravame condannarlo alla rimozione ai sensi dell'art. 1067 cc.
4) condannarlo altresì al risarcimento del danno arrecato all'attore, in ragione della limitazione a suo diritto dominicale, nonché per i danni ed il mancato uso conseguenti all'apposizione di tale abusiva condotta;
il tutto secondo valutazione equitativa.
5) in subordine, condannarlo per l'indebito arricchimento conseguito in danno dell'attore, corrispondente all'utilità lucrata sul fondo in causa tramite l'apposizione, senza alcun corrispettivo, di servitù di condotta;
il tutto secondo valutazione equitativa.
6) in tutti i casi con vittoria di spese e competenze.
In relazione alle domande avverse:
7) In via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda in via riconvenzionale del convenuto in quanto indeterminata.
8) In subordine, rigettare ogni avversa domanda, comprese quelle riconvenzionali, in quanto infondate, inammissibili e comunque indimostrate ed indimostrabili.
9) In via riconvenzionale (di riconvenzionale), accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione in favore dell'attore sig. dei volumi pertinenti alla rimessa in causa (censita al N.C.E.U. del Parte_1
Comune di Chiaramonti al Fg. 19 mapp. 613 sub. 8, sita nella Via TA RI n° 19), come individuati nella relazione di CTU (pag.6, fig.3) e giacenti nel sottosuolo del confinante terreno del sig.
. CP_2
10) Con vittoria di spese e competenze.
IN VIA ISTRUTTORIA (…)”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“a) Contariis reiectis;
b) Rigettarsi tutte le domande attoree, come formulate in atti, poiché infondate in fatto ed in diritto, con ogni opportuna consequenziale pronuncia:
- in via riconvenzionale, previo accoglimento della formulata eccezione sub.
9.a), accertarsi e dichiararsi la sussistenza della servitù di condotta fognaria per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.;
- sempre in via riconvenzionale, in accoglimento dell'eccezione formulata sub.
9.b), accertare e dichiarare la costituzione della servitù di condotta fognaria in favore dell'immobile di proprietà di
pagina 2 di 14 in Chiaramonti alla via del-la Resistenza n. 16 (NCEU fg. 19, mapp. 1084) e gravante CP_2 sull'immobile dell'attore in Chiaramonti, via TA RI 19 (NCEU fg. 19, mapp. 163 sub. 8);
c) In accoglimento della ulteriore domanda riconvenzionale, condannare al ripristino Parte_1
dello stato del sottosuolo di proprietà del convenuto secondo le indicazioni tecniche e con le opere necessarie per riempire le cavità oggetto di escavazione, con spese a carico dello stesso, nonché condannarlo al risarcimento, in favore di , dei danni derivanti dall'occupazione senza CP_2
titolo, oltre interessi e rivalutazione, da quantificarsi previa CTU od occorrendo in via equitativa.
d) Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
Si insiste nell'ammissione delle prove dedotte nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio chiedeva l'accertamento negativo Parte_1
di alcuna servitù gravante sul bene di sua proprietà (autorimessa sita in Chiaramonti, via TA
RI n. 19, identificata al F. 19, mapp. 163, sub 8) a favore del fondo di (immobile CP_1
sito in Chiaramonti, via della Resistenza n. 16/A, B e C, identificato al F. 19, map. 1084).
Più nel dettaglio, l'attore esponeva:
- che l'autorimessa di proprietà attorea è collocata al piano terra di un fabbricato più ampio;
- che tale fabbricato è composto da tre piani: piano terra con l'autorimessa attorea e un'autorimessa del convenuto;
primo piano con due appartamenti;
secondo piano con due appartamenti, di cui uno è di proprietà del convenuto;
- che il fabbricato è privo di impianto fognario, ma è dotato di distinte tubazioni afferenti dalle quattro proprietà soprastanti;
- che tre tubature fognarie transitano per il locale dell'attore, sono realizzate in fibrocemento con probabili componenti in eternit e fibre di amianto e sono prive di guarnizioni nelle giunzioni;
- che le tre tubature sono poste al servizio degli appartamenti dei piani superiori;
- di aver scoperto che la tubatura fognaria a servizio dell'appartamento del convenuto, al secondo piano, è allacciata anche a un altro stabile, sempre di proprietà di situato sul retro CP_1 dell'edificio attoreo e affacciato in via della Resistenza;
- che la tubatura in questione è pertanto illegittimamente a servizio di un altro e diverso condominio, il quale è stato illegittimamente e clandestinamente allacciato dal proprietario CP_1
- che tale allaccio aggrava indebitamente la condotta fognaria, che era stata realizzata per servire solamente due unità abitative;
- di aver subito allagamenti e sversamenti a danno della sua proprietà;
pagina 3 di 14 - di aver formalmente diffidato a eseguire il distacco degli allacci con la conduttura CP_1
fognaria, senza esito positivo;
- di avere interesse alla rimozione della condotta fognaria relativa al condominio di via della
Resistenza, che transita indebitamente attraverso il proprio locale autorimessa;
- di avere subito danni derivanti dalla limitazione al suo diritto di proprietà.
Chiedeva pertanto di dichiarare l'inesistenza di alcuna servitù gravante sul fondo attoreo e di condannare alla rimozione della condotta fognaria che collega l'edificio di via della Resistenza di proprietà del convenuto;
chiedeva altresì la condanna al risarcimento del danno subito e, in subordine, la condanna per l'indebito arricchimento conseguito in danno all'attore corrispondente all'utilità ottenuta dal convenuto.
Con comparsa del 25.1.2022 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva che aveva CP_1
conferito la procura alle liti in data 13.11.2021, il quale rappresentava il decesso dello stesso convenuto in data 6.12.2021 e chiedeva l'interruzione del giudizio.
All'udienza del 15.2.2022 veniva dichiarata l'interruzione del processo per decesso della parte convenuta.
A seguito del ricorso del 7.2.2022, promosso da parte attrice, veniva disposta la prosecuzione del giudizio con decreto del 15.3.2022, che veniva regolarmente notificato agli eredi di CP_1
Con comparsa del 29.9.2022 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva in qualità di CP_2
unico erede di il quale, contestata la ricostruzione dei luoghi resa da parte attrice, CP_1 rappresentato che la colonna di scarico proveniente dall'edificio di via della Resistenza era ivi posizionata da sempre, sicché sulla proprietà attorea grava la servitù fognaria, affermato che la servitù fognaria è manifesta in fatto (è presente una colonna in fibrocemento posizionata a vista, non murata, in aderenza al muro dei locali dell'autorimessa attorea), precisato che, in origine, il complesso immobiliare era di un unico proprietario ( , il quale aveva costruito le condutture come A_
sono attualmente, rappresentato che non vi erano state variazioni fognarie, precisato che nel 1977 aveva effettuato una sopraelevazione con costruzione del primo piano e del piano CP_1
mansarda del fabbricato di via della Resistenza, precisato che all'epoca dell'edificazione del fabbricato in via della Resistenza non erano presenti condotte fognarie, sicché lo scarico verso il collettore di via
TA RI era sempre avvenuto mediante l'allaccio nella conduttura in esame, dedotta pertanto la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia e/o per usucapione, contestata in ogni caso la causalità degli allagamenti nella proprietà attorea con l'allaccio fognario in esame, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attore.
pagina 4 di 14 In via riconvenzionale, chiedeva di accertare e di costituire la servitù di fognatura a favore del fondo di via della Resistenza per destinazione del padre di famiglia o per usucapione.
Sempre in via riconvenzionale, rappresentato che nell'autorimessa dell'attore erano state realizzate abusivamente due grosse cavità mediante l'escavazione della roccia calcarea sita nel sottosuolo di proprietà di rappresentata l'illiceità dell'escavazione e dell'occupazione sine titulo CP_1 dell'area del sottosuolo, chiedeva il ripristino dello stato del sottosuolo di proprietà del convenuto e la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione.
Alla prima udienza del 15.3.2022, svolta con la modalità cartolare, la parte attrice tempestivamente formulava domanda riconvenzionale di riconvenzionale volta a ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione a suo favore dei volumi pertinenti alla rimessa in causa, giacenti nel sottosuolo del confinante terreno di . CP_2
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU.
All'udienza del 17.1.2024, la parte attrice riferiva che, nelle more dell'indagine peritale, Parte_1
aveva eseguito lavori all'interno dei locali mediante la chiusura della nicchia oggetto della riconvenzionale di parte convenuta.
Con ordinanza del 5.2.2024 veniva sottoposta alle parti una proposta giudiziale ex art. 185 bis c.p.c., che non veniva accettata integralmente da parte attrice.
All'udienza del 23.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 15.11.2024.
*
Le domande relative alla servitù fognaria
L'attore agiva ai sensi dell'art. 949 c.c. per ottenere l'accertamento dell'inesistenza della servitù di fognatura gravante sul proprio locale-magazzino da parte del fabbricato sito in via della Resistenza, di proprietà di in via riconvenzionale, il convenuto chiedeva la costituzione di tale servitù CP_2
di fognatura per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
La distribuzione dell'onere probatorio per l'actio negatoria servitutis pone, a carico di parte attrice,
l'onere di dimostrare di possedere il fondo in forza di un titolo valido, presumendosi il fondo preteso servente libero da pesi e limitazioni;
mentre spetta al convenuto di dimostrare la legittimità del peso imposto all'altrui fondo, anche eccependo in via riconvenzionale la costituzione della servitù nei modi di cui all'art. 1031 c.c. (cfr. C. Cass. n. 21851/2014).
pagina 5 di 14 La domanda attorea è fondata e deve essere accolta;
ex adverso non è fondata la domanda riconvenzionale del convenuto volta a costituire la servitù per il passaggio delle acque impure provenienti dall'edificio di via della Resistenza n. 16, costruito circa nel 1977 (asserito fondo dominante) nelle condutture che passano nel locale di proprietà dell'attore sito in via TA RI n.
19, costruito circa nel 1924 (asserito fondo servente).
È provata (e incontestata tra le parti) la presenza dell'allaccio fognario tra l'edificio di via della
Resistenza n. 16 con la conduttura che porta alla fogna pubblica passando a) sia per l'appartamento del convenuto del secondo piano di via TA RI n. 19 b) che per il posto al piano Parte_2
terra del medesimo edificio di via TA RI n. 19.
L'oggetto della vertenza è, appunto, il passaggio delle acque impure provenienti dall'edificio di via della Resistenza n. 16 dal locale al piano terra di via TA RI n. 19, non essendo in discussione il passaggio delle acque impure relative all'appartamento del secondo piano di via TA RI n. 19.
Ebbene, l'allaccio dell'edificio di via della Resistenza con la condotta fognaria di via TA RI
(colonna identificata al numero 1 nello schizzo planimetrico del CTU) è dettagliatamente descritto nella relazione peritale, a firma del CTU geom. sufficientemente motivata nonché Persona_2 redatta all'esito di sopralluogo e all'esito di prove tecniche.
Alla pagina 13 della relazione si legge, infatti, che: “Nella Proprietà Coda (via della CP_2
Resistenza) si è determinato che:
- gli scarichi dei servizi igienici e, del cortile, risultano essere collegati alla colonna indicata con la numerazione 1.
Nella Proprietà (via TA RI) si è determinato che: CP_2
- lo scarico del servizio igienico dell'immobile censito al sub. 2 non risulta essere collegato a nessuna delle colonne sopra indicate mentre, l'immobile al piano primo identificato nel sub. 7 risulta essere collegato alla colonna indicata con la numerazione 1.
Così come ben evidente dalla documentazione fotografica riportata e dalle prove eseguite, si evidenzia che le tre condotte rilevate nel locale sgombero dell'autorimessa del sig. permettono di Parte_1 convogliare le acque reflue all'interno di una fossa di accumulo ottenuta mediante la formazione di uno scavo nel riporto di terra presente sotto la pavimentazione del locale.
Le acque convogliate vengono poi fatte defluire mediante una quarta condotta del diametro di cm
19/20 (fig. 10), simile a quello delle condotte provenienti dalle varie unità immobiliari, da cui presumibilmente vengono trasportate verso la fogna pubblica di cui però non si ha evidenza della presenza di tombini all'esterno dei locali”.
pagina 6 di 14 Così delineato lo stato dei luoghi, occorre verificare se il peso de quo (ossia, il passaggio delle acque impure di via della Resistenza attraverso la conduttura sita nel locale dell'attore) trovi fondamento in un titolo.
Non è stata provata la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia.
Sul punto, si osserva che “la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere
o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla” (C. Cass. n. 4646/2024).
Nel caso di specie, il convenuto allegava che “il passaggio delle condutture all'interno dei locali dell'attore ha avuto inizio sin dalla costruzione del complesso immobiliare, originariamente appartenuto ad un unico proprietario ( , poiché dante causa delle signore A_ Per_3
(madre di ) e (madre di , nonna dell'odierno
[...] Parte_1 Persona_4 CP_1 convenuto). Al momento della divisione delle due porzioni l'allocazione degli scarichi restava immutata.
Della porzione attribuita alla signora diveniva proprietario il signor Persona_4 [...]
, il quale, nell'anno 1977, procedeva alla sopraelevazione con la realizzazione della casa di CP_1
civile abitazione disposta su due piani sovrastanti il piano terra, ovvero il piano primo ed il piano mansarda. Il tutto giusto il progetto e la concessione edilizia rilasciata dal comune di Chiaramonti in data 27 luglio 1977 (pratica n° 26/1977)” (p. 4 della comparsa di costituzione).
È proprio la ricostruzione del convenuto che confuta la tesi della destinazione del padre di famiglia: invero, considerato che l'edificio di via della Resistenza era stato costruito nel 1977 dal proprietario e, dunque, considerato che l'allaccio fognario oggi in esame è certamente stato CP_1
realizzato nel 1977 (o data successiva), è dimostrato che i due fondi oggetto dell'asserita servitù non sono appartenuti al medesimo proprietario.
Anzi, è dimostrato che il peso non è stato realizzato quando i fondi erano posseduti da un unico proprietario, bensì è stato realizzato nel 1977 dal proprietario dell'edificio di via della Resistenza, che è un proprietario diverso rispetto a quello dell'asserito fondo servente.
Peraltro, come si vedrà, la servitù oggi domandata è servitù non apparente e, pertanto, non suscettibile di acquisto per destinazione del padre di famiglia.
Non sussistono pertanto i requisiti costitutivi di cui all'art. 1062 c.c.
pagina 7 di 14 Con riguardo alla costituzione della servitù per usucapione, deve affermarsi la non apparenza della servitù in esame e, dunque, la non usucapibilità della stessa ai sensi dell'art. 1061 c.c.
Come noto, “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art. 1061 c.c., si configura come presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile” (C. Cass. n. 25355/2017), il tutto al fine di permettere al proprietario del fondo servente di reagire all'altrui comportamento acquisitivo per usucapione.
Il requisito dell'apparenza della servitù è, invero, un diretto corollario della non clandestinità del possesso idoneo ai fini dell'usucapione ex art. 1163 c.c.: invero, vi è l'esigenza di evitare che possano diventare servitù le facoltà esercitate clandestinamente, sicché è necessario che l'esistenza di tali pesi sia chiara e certa per mezzo di opere visibili e permanenti, impiegate in modo univoco al loro esercizio.
Ebbene, nel caso di specie, ciò che è certamente manifesta all'esterno e, dunque, apparente è la colonna fognaria sita nel locale di parte attrice, raffigurata nella fotografia n. 8 allegata alla relazione peritale del CTU (colonna identificata con il numero 1).
Come detto, però, il “peso” in esame è costituito dall'allaccio fognario di via della Resistenza n. 16
(edificio esterno e distinto da quello di via TA RI n. 19).
Ebbene, non è stata provata l'apparenza di tale allaccio: parte convenuta – su cui grava l'onere probatorio – non ha allegato e non ha provato, neppure documentalmente, le modalità di allaccio e, soprattutto, la presenza di opere visibili e permanenti che possano rivelare all'esterno (e anche al proprietario dell'asserito fondo servente) l'allaccio fognario oggi in contestazione.
La non apparenza della servitù comporta l'impossibilità del suo acquisto per usucapione.
Da ultimo, si ritiene opportuno vagliare i presupposti di cui alla servitù coattiva di passaggio delle acque impure ai sensi dell'art. 1033 c.c., secondo cui “il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali”.
Si noti che dal chiaro dato testuale “acque di ogni specie” si desume che anche le cd. acque luride e/o acque impure sono ricomprese nella servitù coattiva di acquedotto ex art. 1033 c.c. (cfr. C. Cass. n.
3625/1981: “la nozione di 'acque d'ogni specie', posta all'art 1033 cod. civ. in tema di servitù di passaggio coattivo, prescinde dal grado di impurità delle acque stesse e dalla presenza di sostanze recate allo stato di sospensione, includendovi anche quelle luride per la presenza di rifiuti, purché questi ultimi non siano di tale entità da far escludere che si tratti di scarico di acqua”).
pagina 8 di 14 Il convenuto in riconvenzionale non chiedeva espressamente la costituzione della servitù a titolo coattivo, limitandosi a richiamare l'acquisto ai sensi degli art. 1061 e 1062 c.c.; si ritiene comunque necessario verificare, alla luce del quadro probatorio emerso, la sussistenza o meno dei presupposti per la costituzione coattiva della servitù poiché, come noto, il diritto reale di servitù appartiene ai cd. diritti
“autodeterminati”, che si identificano in base all'indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne è, invece, la fonte. In altre parole, essi sono individuati sulla base della sola indicazione del relativo contenuto che ne forma l'oggetto (diritto di servitù), a prescindere dal titolo fondativo del diritto (legge, contratto, usucapione, destinazione del padre di famiglia), con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova (cfr. C. Cass. n. 23565/2019).
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che il peso in esame non possa essere costituito coattivamente poiché “chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque” (art. 1034, co. 1, c.c.), salvo il consenso del proprietario del fondo servente al passaggio “nei propri acquedotti già esistenti, qualora ciò non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda” (art. 1034, co. 2, c.c.).
Nel caso di specie, infatti, il passaggio delle acque impure di via della Resistenza avviene attraverso la conduttura già esistente, che era originariamente stata costruita per il solo edificio di via TA RI
n. 19.
L'allaccio de quo (non apparente e non acconsentito dall'attore) costituisce pertanto un indebito peso e aggravio alla conduttura fognaria che passa nel fondo di parte attrice, peso che non trova alcun titolo né nella legge ex artt. 1033 e 1034 c.c. né negli altri modi di costituzione della servitù.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si devono rigettare le domande riconvenzionali di CP_2
e, per l'effetto, in accoglimento dell'actio negatoria servitutis, deve dichiararsi che la proprietà di
[...]
sul locale-autorimessa sito in Chiaramonti, via TA RI n. 19, identificato al F. 19, Parte_1 mapp. 163, sub 8, non è gravata da servitù a favore dell'immobile di in qualità di erede CP_2
di sito in Chiaramonti, via della Resistenza n. 16, identificato al F. 19, map. 1084. CP_1
Dunque, affermata la libertà da pesi del locale di proprietà dell'attore, si accerta la non legittimità dell'allaccio fognario dell'edificio di via della Resistenza n. 16 con la conduttura che passa per il locale di parte attrice in via TA RI n. 19.
Dall'abusività e dall'illegittimità dei manufatti a servizio (illegittimo) del fondo di e, CP_1
pagina 9 di 14 poi, di consegue l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione dei CP_2
manufatti abusivi (allaccio fognario), con spese a carico del convenuto . CP_2
Si deve evidenziare che la rimozione riguarda, appunto, il passaggio delle acque impure dei servizi di via della Resistenza n. 16 con la conduttura fognaria dello stabile di via TA RI n. 19.
Dunque, sulle modalità di rimozione dell'allaccio e del peso illegittimo, deve essere richiamata la relazione peritale nel punto in cui prospetta “la realizzazione di un allaccio separato dell'immobile di
Via della Resistenza sulla presumibile condotta fognaria esistente sulla stessa via, la qui quantificazione necessita di una accurata progettazione specifica in sinergia con l'ente gestore;
su tale soluzione prospettata, si indica preventivamente che, viste le quote di una parte degli immobili rispetto al piano stradale, tenendo conto che l'immissione all'interno della rete fognaria deve essere eseguita per gravità, sarà necessaria con molta probabilità l'installazione di una pompa di rilancio adeguatamente dimensionata” (p. 14 della relazione). In altre parole, in difetto di servitù, l'immobile di via della Resistenza n. 16 non può allacciarsi alle condutture che passano nello stabile di via TA
RI (e nel locale attore) per il passaggio e lo scarico delle sue acque impure.
La domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice chiedeva il risarcimento del danno arrecato al suo diritto dominicale a causa Parte_1 dell'apposizione della condotta/allaccio fognario abusivo. E, più in dettaglio, riferiva che lo stato dei luoghi era umido e ammalorato e che dalle tubazioni fuoriescono continuamente liquami, allagando i locali (cfr. doc. 1 di parte attrice).
La domanda risarcitoria è estremamente generica sia nell'an che nel quantum debeatur.
Infatti, non è stato allegato in modo chiaro e specifico quali fossero le condutture oggetto di fuoriuscita
(nel locale sono presenti tre condutture fognarie poste a servizio di differenti proprietà), quando si fossero verificati gli allagamenti denunciati (si noti che il dato temporale è fondamentale nelle cause risarcitorie sia per la verifica del nesso di causalità che per permettere un'adeguata difesa alla parte convenuta) e quali fossero in concreto i danni conseguenza subiti (l'attore faceva generico riferimento all'ammaloramento del locale, senza precisare le cause della sua inutilizzabilità).
Peraltro, è lo stesso attore che, in sede di atto di citazione, denunciava la vetustà delle condutture fognarie, risalenti agli anni '50, sicché non è ben chiaro se l'eventus damni oggetto della domanda sia, appunto, la vetustà del bene oppure l'illegittimo allaccio dell'edificio di via della Resistenza.
La domanda risarcitoria deve essere pertanto rigettata stante la mancata prova del danno evento e del danno conseguenza.
pagina 10 di 14 Da ultimo, la domanda di arricchimento indebito formulata da parte attrice in via subordinata deve essere rigettata per carenza del requisito costitutivo della residualità dell'azione ex art. 2041 c.c. (C.
Cass. n. 29988/2018: “l'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito”).
E, nel caso di specie, il rimedio principale utilizzabile – e, peraltro, regolarmente esperito dall'attore – è
l'azione risarcitoria.
La domanda di arricchimento senza causa è pertanto inammissibile.
Le domande relative alle nicchie costruite dall'attore nel sottosuolo del convenuto rappresentava che aveva realizzato abusivamente due grosse cavità nel CP_2 Parte_1
locale del piano terra, che occupavano il sottosuolo del terreno di proprietà del convenuto. Chiedeva pertanto il ripristino dello stato del sottosuolo di sua proprietà, secondo le indicazioni tecniche e con le opere necessarie per riempire le cavità oggetto di escavazione. Chiedeva altresì la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione senza titolo. chiedeva in via riconvenzionale (di riconvenzionale) l'accertamento dell'avvenuta Parte_1
usucapione di tali vani.
È provato (e incontestato tra le parti) che nel locale di proprietà dell'attore sono presenti delle cavità scavate nella porzione di sottosuolo di pertinenza del fondo di . CP_2
Le nicchie venivano dettagliatamente descritte in sede peritale: “durante i sopralluoghi eseguiti, si evidenziava nel muro di confine del locale sgombero dell'autorimessa del sig. , la Parte_1 presenza di aperture che consentivano l'accesso a nicchie scavate nel terreno. A seguito della verifica dei luoghi circostanti si è messo in evidenza che la porzione in cui sono state realizzate le suddette nicchie risulta essere posizionata al di sotto del patio/cortile dell'abitazione di parte convenuta.
Queste presentano una larghezza di m. 2,20 e una profondità di m. 1,50 con un'altezza di m. 2,05 per uno sviluppo interno di mq. 3,30 per la nicchia posta a destra mentre, una larghezza di m. 1,75 e una profondità di m. 1,40 con un'altezza di 2,52 per uno sviluppo di mq. 2,45 per la nicchia posta a sinistra
(Fig. 11)” (p. 16 della relazione;
cfr. fotografie nn. da 5 a 8 allegate alla CTU).
In primo luogo, non è certamente fondata la domanda di usucapione formulata da parte attrice in quanto i due vani sono stati posseduti da in modo clandestino, ossia non pubblicamente e Parte_1
senza visibilità.
pagina 11 di 14 Come noto, l'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, è emerso che il possesso delle due nicchie, situate nel locale dell'attore, è avvenuto clandestinamente, senza alcuna esternazione pubblica sia verso il proprietario formale del sottosuolo che verso la generalità dei soggetti.
Non è pertanto sussistente il requisito del possesso non violento e non clandestino di cui all'art. 1163
c.c.
Passando, ora, alla richiesta di eliminazione delle nicchie, si osserva quanto segue.
In forza del criterio estensivo della proprietà del suolo al sottosuolo di cui all'art. 840 c.c., il proprietario del fondo può opporsi all'attività di utilizzo e di possesso del sottosuolo da parte di terzi;
in via residuale, il secondo comma ammette l'utilizzo del sottosuolo da parte di terzi nei soli casi in cui tali attività sono svolte a notevole profondità (cfr. C. Cass. n. 21648/2024: “il proprietario del suolo, in quanto tale, ha diritto di utilizzare anche il sottosuolo, come parte integrante del fondo, e, quindi, di opporsi a qualsiasi attività che il terzo voglia esplicare nel sottosuolo del suo diritto di proprietà. Il diritto del proprietario sul sottosuolo trova, però, un limite alla sua estensione nella possibilità di utilizzazione che il titolare di esso può fare del sottosuolo;
egli può agire uti dominus contro chiunque rechi pregiudizio al suo diritto, salvo al terzo di dimostrare la carenza di interesse di esso proprietario, perché l'attività stessa si svolge a profondità tale che manchi in lui l'interesse ad escluderla”).
Nel caso di specie, deve essere affermata l'illegittimità ex art. 840, co. 1, c.c. dell'escavazione realizzata da e, per l'effetto, deve essere ordinato il ripristino dello stato dei luoghi con Parte_1
eliminazione delle due nicchie accertate in sede peritale.
Più nel dettaglio, è emerso che le nicchie si trovano a poca profondità nel sottosuolo, anche considerato che esse sono scavate al piano terra di via TA RI e che l'edificio di via della Resistenza è sì posizionato a un'altezza superiore, ma comunque con uno scarto ridotto di altezza attesa la conformazione cittadina.
Lo stesso convenuto allegava la pericolosità strutturale e di stabilità derivante dall'escavazione di vani non autorizzate.
pagina 12 di 14 Alla luce di quanto emerge dai luoghi, deve essere ordinata ex art. 840 c.c. l'eliminazione delle nicchie con il ripristino dello stato del sottosuolo di proprietà del convenuto, con spese a carico di Pt_1
[...]
La domanda di risarcimento del danno formulata da parte convenuta
Passando alla domanda risarcitoria formulata da si osserva che la condanna chiesta CP_2
dall'attore ha natura di risarcimento del danno da fatto illecito del terzo ex art. 2043 c.c. e, più nel dettaglio, deve essere inquadrata nella tutela risarcitoria del diritto di proprietà.
Nel caso dell'occupazione sine titulo del bene da parte di un terzo, l'oggetto del risarcimento è la perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, sicché, quanto all'onere probatorio, il proprietario è tenuto a provare l'illegittimità dell'occupazione nonché a specificatamente allegare (e provare in caso di specifica contestazione del convenuto) la concreta possibilità di godimento andata perduta (cfr. C. Cass. Sez. U. n. 33645/2022 – n. 33659/2022).
In altre parole, ormai esclusa la risarcibilità in re ipsa del mancato godimento per occupazione abusiva altrui, anche tenuto conto che il mero “non uso” non è suscettibile di risarcimento di per sé, essendo che, come noto, anche l'inerzia è valida manifestazione del diritto di proprietà, si ritiene che la perdita del godimento del bene è risarcibile solo se precisamente allegata la perdita della concreta possibilità di esercitare il godimento sul bene, il tutto in conformità con la natura esclusivamente ripristinatoria (e non punitiva) della tutela ex art. 2043 c.c.
Nel caso di specie, l'occupazione sine titulo del sottosuolo da parte di è certamente Parte_1
provata; tuttavia, ciò che non è stato specificatamente allegato né provato dal convenuto è la perdita concreta del godimento sul bene “occupato”.
In atti non è emerso alcunché con riguardo al precedente godimento del sottosuolo da parte del convenuto, circostanza che avrebbe potuto fondare la cd. perdita risarcibile;
né è emersa la perdita di concrete possibilità di godimento a causa dell'occupazione del convenuto.
E, anzi, sia la natura del bene “occupato” (il sottosuolo del fondo, che solitamente non è utilizzato dal proprietario) che la carenza di potenzialità di utilizzo del sottosuolo da parte del proprietario sono elementi gravi, precisi e concordanti a riprova dell'assenza di eventus damni.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che non sia emerso un danno risarcibile a favore di CP_2 per carenza di danno evento (perdita dell'effettivo godimento).
[...]
La domanda riconvenzionale risarcitoria di parte convenuta deve pertanto essere rigettata.
*
pagina 13 di 14 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, considerata la soccombenza reciproca delle parti (quanto a soccombenza in relazione alle due domande CP_2
riconvenzionali di costituzione di servitù e di risarcimento dei danni per le nicchie;
quanto a Pt_1
soccombenza in relazione alla domanda risarcitoria per la servitù e alla riconvenzionale di
[...]
usucapione della nicchia), deve essere dichiarata la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU sono ripartite per la metà tra le due parti nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'actio negatoria servitutis, accerta e dichiara che la proprietà di Parte_1
sul locale-autorimessa sito in Chiaramonti, via TA RI n. 19, identificato al Catasto fabbricati al
F. 19, mapp. 163, sub 8, non è gravata da servitù a favore del fabbricato di , in qualità di CP_2
erede di sito in Chiaramonti, via della Resistenza n. 16, identificato al Catasto CP_1
fabbricati al F. 19, map. 1084.
2) per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità dei manufatti che realizzano l'allaccio alla conduttura fognaria che passa per il locale di proprietà attorea;
3) condanna , in qualità di erede di al ripristino dello stato dei luoghi con CP_2 CP_1
rimozione dei manufatti di cui al punto 2) a proprie spese;
4) in accoglimento della domanda ex art. 840 c.c., accerta e dichiara l'illegittimità dei vani-nicchia scavati nel sottosuolo di proprietà di;
CP_2
5) per l'effetto, condanna al ripristino dello stato del sottosuolo di proprietà di Parte_1 CP_2
con eliminazione dei vani-nicchia situati nel locale al piano terra di via TA RI, a proprie
[...]
spese;
6) rigetta le restanti domande formulate da parte attrice e da parte convenuta;
7) compensa integralmente le spese di lite;
8) spese di CTU poste a carico di ciascuna parte per il 50%.
RI, 15.5.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
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