Versione
10 agosto 2000
10 agosto 2000
Art. 1. 1. Ai cittadini ed alle societa' italiani che hanno subito perdite patrimoniali per effetto dei provvedimenti limitativi del credito adottati dalle autorita' dello Stato della Nigeria e che, a garanzia dei propri crediti, hanno ottenuto dall'autorita' giudiziaria italiana provvedimenti conservativi successivamente revocati per effetto dell'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 28 agosto 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1987, e' riconosciuto un indennizzo alle condizioni e nella misura stabilite dalla presente legge.
2. L'indennizzo spetta ai soggetti di cui al comma 1 che non hanno ricevuto risarcimenti, anche parziali, a seguito di successive intese con le autorita' nigeriane ed e' determinato in misura proporzionale all'ammontare del pregiudizio subito, in relazione alle complessive disponibilita' ed al numero degli aventi diritto. Il pagamento della somma e' subordinato alla rinuncia da parte del beneficiario a qualsiasi pretesa nei confronti dello Stato italiano.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti le modalita' ed i termini di presentazione delle domande dirette al riconoscimento dell'indennizzo. Detti termini non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
4. Lo Stato e' surrogato nei diritti dei soggetti di cui al comma 1 per le somme eventualmente liquidate in relazione al fatto che ha dato luogo all'indennizzo.
2. L'indennizzo spetta ai soggetti di cui al comma 1 che non hanno ricevuto risarcimenti, anche parziali, a seguito di successive intese con le autorita' nigeriane ed e' determinato in misura proporzionale all'ammontare del pregiudizio subito, in relazione alle complessive disponibilita' ed al numero degli aventi diritto. Il pagamento della somma e' subordinato alla rinuncia da parte del beneficiario a qualsiasi pretesa nei confronti dello Stato italiano.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti le modalita' ed i termini di presentazione delle domande dirette al riconoscimento dell'indennizzo. Detti termini non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
4. Lo Stato e' surrogato nei diritti dei soggetti di cui al comma 1 per le somme eventualmente liquidate in relazione al fatto che ha dato luogo all'indennizzo.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Parma, sez. I, sentenza 28/05/2014, n. 169Provvedimento: N. 00246/2005 REG.RIC. N. 00169/2014 REG.PROV.COLL. N. 00246/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di AR (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 246 del 2005, proposto da: G.E.S. S.r.l. e Sfera Costruzioni S.a.s. di RO & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Bursi, con domicilio eletto presso l'avv. Paolo Piva in AR, viale Toschi, 4; contro Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Gnoni, con domicilio eletto presso l'avv. Giorgio Pagliari in AR, borgo Antini, 3; nei confronti di Dirigente del Servizio Attuazione PRG del Comune di Reggio Emilia; per …Leggi di più...
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