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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 05/02/2026, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1849/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ITRI PAOLO, Presidente e Relatore
MAFFEI FABIO, Giudice
PALLADINO MICHELA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11994/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2029/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente alle ore 09.20
Resistente/Appellato: I rappr/ti degli Enti si riportano alle relative difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, DE Ricorrente_3, Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_4, rappresentati e difesi come in atti, ricorrono avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate DP-1 di Napoli (per i primi tre) e dall'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. II di Napoli (per il quarto) sulle rispettive istanze di rimborso parziale dell'Irpef applicata dagli Uffici sulle indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (da ora in poi FAF) successivamente al loro congedo, quali ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.
Esponevano all'uopo che l'imposta era stata applicata in maniera erronea dal sostituto d'imposta, atteso che era stata esclusa l'applicabilità della riduzione forfettaria prevista dall'art. 19, comma 2-bis, del TUIR
(pari a € 309,87 per ogni anno di servizio): di conseguenza, l'indennità integrativa corrisposta dal FAF era stata assoggettata per intero a tassazione separata, in assenza del previsto abbattimento della base imponibile. Con il ricorso, i ricorrenti reclamano errore nel criterio di imposizione adottato, evidenziando che con il parere n. 91/2024, l'Agenzia delle Entrate, ribaltando il precedente orientamento di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 2/1986, si era adeguata alla giurisprudenza della Suprema Corte (definita con ordinanza n. 18616/2023), stabilendo che il trattamento fiscale più favorevole previsto dall'art. 19, comma
2-bis del TUIR, si dovesse applicare anche all'indennità aggiuntiva del FAF, così chiarendo che la base imponibile dell'indennità di buonuscita doveva correttamente essere determinata al lordo della riduzione di euro 309,87 euro per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni.
Eccepivano pertanto che, in ragione del nuovo orientamento, l'indennità di buonuscita era stata assoggettata ad una ritenuta fiscale in eccesso, in violazione dell'art. 19, comma 2-bis del TUIR, nella parte che prevede una specifica riduzione della base imponibile per le indennità equipollenti al TFR. I ricorrenti presentavano istanza di rimborso, ed a fronte di silenzio/rifiuto perfezionatosi con il decorso di 90 giorni dall'invio dell'istanza, proponevano ricorso al fine del riconoscimento del richiesto rimborso di eccesso di ritenute. Quanto alla domanda di rimborso, ne reclamavano la tempestività, evidenziando che la disposizione di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 prevede che la domanda di rimborso debba essere presentata entro due anni dal “fatto sopravvenuto” che legittima la restituzione, tale dovendosi considerare la risposta ad interpello n. 91 del 12 aprile 2024, che aveva determinato il diritto alla restituzione dopo che per molti anni l'Amministrazione si era erroneamente attenuta al meno favorevole orientamento, che escludeva il beneficio.
Rivendicavano quindi i ricorrenti l'applicabilità dell'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. per le ritenute dirette, seguente alla circostanza che l'erronea tassazione era stata causata da un errore dell'amministrazione centrale dello Stato nella interpretazione della norma. Ha quindi concluso come segue: A. accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità del rigetto della domanda di rimborso
IRPEF presentate dai ricorrenti;
B. ordinare all'Agenzia delle Entrate di procedere al ricomputo delle ritenute
IRPEF effettuate dal FAF sull'indennità aggiuntiva di buonuscita, determinando la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2-bis del TUIR, dalla risposta n. 91/2024 dell'Agenzia delle Entrate, e dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione;
C. ordinare l'immediata liquidazione degli importi oggetto di rimborso, come dettagliato nei fogli di calcolo allegati all'istanza di rimborso o nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio;
D. condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario ivi compresa la restituzione del contributo unificato versato per ciascuno dei ricorrenti.
In data 01.9.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP-2 di Napoli, che ha eccepito che il termine decadenziale di una istanza di rimborso non può decorrere dalla data di emanazione di documenti di prassi dell'Amministrazione Finanziaria, interpretativi della normativa tributaria, in quanto tali atti interni sono inidonei a determinare l'insorgenza di un diritto, ovvero a costituire un nuovo titolo per un diritto già sussistente in forza di specifiche disposizioni di legge;
e che pertanto, nel caso in esame, il termine di decadenza di 48 mesi per l'esercizio del diritto al rimborso decorreva dal giorno in cui la ritenuta era stata operata dal Fondo sul saldo dell'indennità corrisposta, termine ampiamente decorso allorquando vennero avanzate le istanze di rimborso in oggetto. Ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 18.9.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP-1 di Napoli, che ha controdedotto ed ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
E invero, a prescindere dalla questione di merito (invero pacifica nel senso rivendicato dai ricorrenti: v. Cass.
n. 18616/2023, secondo cui l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal
Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17 co. 1 TUIR, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto: così Cass. 5 ottobre 2016, n. 19859; Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2458), occorre rilevare che secondo pacifica giurisprudenza, che questo collegio condivide e a cui intende dare continuità, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, l'indebito tributario è soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, quali l'erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero uno
"jus superveniens" con applicabilità retroattiva: a tal riguardo, il diritto al rimborso di un tributo non dovuto si qualifica come indebito oggettivo di diritto comune soltanto quando venga espunta dall'ordinamento o non debba essere applicata (per dichiarazione d'incostituzionalità o per contrasto col diritto comunitario) l'intera fattispecie del tributo (Cass, Sez. 5 - , Sentenza n. 12269 del 17/05/2017) (Rv. 644136 - 01).
Pertanto, il regime speciale di decadenza previsto dalla legge d'imposta impone che il termine decadenziale di una istanza di rimborso non può decorrere dalla data di emanazione di documenti di prassi dell'Amministrazione Finanziaria, interpretativi della normativa tributaria, in quanto tali atti interni sono inidonei a determinare l'insorgenza di un diritto, ovvero a costituire un nuovo titolo per un diritto già sussistente in forza di specifiche disposizioni di legge, con la conseguenza che deve trovare applicazione l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente "ratione temporis", e il termine decorre dal pagamento, ovvero dalla data in cui è stata erroneamente effettuata la ritenuta.
Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che il ricorrente Ricorrente_4 ha ricevuto l'indennità F.A.F. in data 12.11.2009, DE Ricorrente_3 è stato collocato a riposo in data 19.12.2010 e ha ricevuto l'indennità nel 2012, Ricorrente_2 è stato collocato a riposo in data 30.10.2010 e ha ricevuto l'indennità nel 2012, e Ricorrente_1 è stato collocato a riposo in data 28.6.2012, ricevendo l'indennità nel 2013, mentre l'istanza di rimborso è stata spedita solo in data 05.02.2025, e quindi tardivamente rispetto al prescritto termine di 48 mesi decorrente dalla ritenuta effettuata.
Il ricorso va quindi respinto.
Stante la complessità della materia e le evidenti ragioni di equità, ricorrono fondati ed eccezionali motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato. Compensa le spese.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ITRI PAOLO, Presidente e Relatore
MAFFEI FABIO, Giudice
PALLADINO MICHELA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11994/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2029/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente alle ore 09.20
Resistente/Appellato: I rappr/ti degli Enti si riportano alle relative difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, DE Ricorrente_3, Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_4, rappresentati e difesi come in atti, ricorrono avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate DP-1 di Napoli (per i primi tre) e dall'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. II di Napoli (per il quarto) sulle rispettive istanze di rimborso parziale dell'Irpef applicata dagli Uffici sulle indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (da ora in poi FAF) successivamente al loro congedo, quali ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.
Esponevano all'uopo che l'imposta era stata applicata in maniera erronea dal sostituto d'imposta, atteso che era stata esclusa l'applicabilità della riduzione forfettaria prevista dall'art. 19, comma 2-bis, del TUIR
(pari a € 309,87 per ogni anno di servizio): di conseguenza, l'indennità integrativa corrisposta dal FAF era stata assoggettata per intero a tassazione separata, in assenza del previsto abbattimento della base imponibile. Con il ricorso, i ricorrenti reclamano errore nel criterio di imposizione adottato, evidenziando che con il parere n. 91/2024, l'Agenzia delle Entrate, ribaltando il precedente orientamento di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 2/1986, si era adeguata alla giurisprudenza della Suprema Corte (definita con ordinanza n. 18616/2023), stabilendo che il trattamento fiscale più favorevole previsto dall'art. 19, comma
2-bis del TUIR, si dovesse applicare anche all'indennità aggiuntiva del FAF, così chiarendo che la base imponibile dell'indennità di buonuscita doveva correttamente essere determinata al lordo della riduzione di euro 309,87 euro per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni.
Eccepivano pertanto che, in ragione del nuovo orientamento, l'indennità di buonuscita era stata assoggettata ad una ritenuta fiscale in eccesso, in violazione dell'art. 19, comma 2-bis del TUIR, nella parte che prevede una specifica riduzione della base imponibile per le indennità equipollenti al TFR. I ricorrenti presentavano istanza di rimborso, ed a fronte di silenzio/rifiuto perfezionatosi con il decorso di 90 giorni dall'invio dell'istanza, proponevano ricorso al fine del riconoscimento del richiesto rimborso di eccesso di ritenute. Quanto alla domanda di rimborso, ne reclamavano la tempestività, evidenziando che la disposizione di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 prevede che la domanda di rimborso debba essere presentata entro due anni dal “fatto sopravvenuto” che legittima la restituzione, tale dovendosi considerare la risposta ad interpello n. 91 del 12 aprile 2024, che aveva determinato il diritto alla restituzione dopo che per molti anni l'Amministrazione si era erroneamente attenuta al meno favorevole orientamento, che escludeva il beneficio.
Rivendicavano quindi i ricorrenti l'applicabilità dell'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. per le ritenute dirette, seguente alla circostanza che l'erronea tassazione era stata causata da un errore dell'amministrazione centrale dello Stato nella interpretazione della norma. Ha quindi concluso come segue: A. accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità del rigetto della domanda di rimborso
IRPEF presentate dai ricorrenti;
B. ordinare all'Agenzia delle Entrate di procedere al ricomputo delle ritenute
IRPEF effettuate dal FAF sull'indennità aggiuntiva di buonuscita, determinando la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2-bis del TUIR, dalla risposta n. 91/2024 dell'Agenzia delle Entrate, e dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione;
C. ordinare l'immediata liquidazione degli importi oggetto di rimborso, come dettagliato nei fogli di calcolo allegati all'istanza di rimborso o nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio;
D. condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario ivi compresa la restituzione del contributo unificato versato per ciascuno dei ricorrenti.
In data 01.9.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP-2 di Napoli, che ha eccepito che il termine decadenziale di una istanza di rimborso non può decorrere dalla data di emanazione di documenti di prassi dell'Amministrazione Finanziaria, interpretativi della normativa tributaria, in quanto tali atti interni sono inidonei a determinare l'insorgenza di un diritto, ovvero a costituire un nuovo titolo per un diritto già sussistente in forza di specifiche disposizioni di legge;
e che pertanto, nel caso in esame, il termine di decadenza di 48 mesi per l'esercizio del diritto al rimborso decorreva dal giorno in cui la ritenuta era stata operata dal Fondo sul saldo dell'indennità corrisposta, termine ampiamente decorso allorquando vennero avanzate le istanze di rimborso in oggetto. Ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 18.9.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP-1 di Napoli, che ha controdedotto ed ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
E invero, a prescindere dalla questione di merito (invero pacifica nel senso rivendicato dai ricorrenti: v. Cass.
n. 18616/2023, secondo cui l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal
Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17 co. 1 TUIR, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto: così Cass. 5 ottobre 2016, n. 19859; Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2458), occorre rilevare che secondo pacifica giurisprudenza, che questo collegio condivide e a cui intende dare continuità, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, l'indebito tributario è soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, quali l'erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero uno
"jus superveniens" con applicabilità retroattiva: a tal riguardo, il diritto al rimborso di un tributo non dovuto si qualifica come indebito oggettivo di diritto comune soltanto quando venga espunta dall'ordinamento o non debba essere applicata (per dichiarazione d'incostituzionalità o per contrasto col diritto comunitario) l'intera fattispecie del tributo (Cass, Sez. 5 - , Sentenza n. 12269 del 17/05/2017) (Rv. 644136 - 01).
Pertanto, il regime speciale di decadenza previsto dalla legge d'imposta impone che il termine decadenziale di una istanza di rimborso non può decorrere dalla data di emanazione di documenti di prassi dell'Amministrazione Finanziaria, interpretativi della normativa tributaria, in quanto tali atti interni sono inidonei a determinare l'insorgenza di un diritto, ovvero a costituire un nuovo titolo per un diritto già sussistente in forza di specifiche disposizioni di legge, con la conseguenza che deve trovare applicazione l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente "ratione temporis", e il termine decorre dal pagamento, ovvero dalla data in cui è stata erroneamente effettuata la ritenuta.
Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che il ricorrente Ricorrente_4 ha ricevuto l'indennità F.A.F. in data 12.11.2009, DE Ricorrente_3 è stato collocato a riposo in data 19.12.2010 e ha ricevuto l'indennità nel 2012, Ricorrente_2 è stato collocato a riposo in data 30.10.2010 e ha ricevuto l'indennità nel 2012, e Ricorrente_1 è stato collocato a riposo in data 28.6.2012, ricevendo l'indennità nel 2013, mentre l'istanza di rimborso è stata spedita solo in data 05.02.2025, e quindi tardivamente rispetto al prescritto termine di 48 mesi decorrente dalla ritenuta effettuata.
Il ricorso va quindi respinto.
Stante la complessità della materia e le evidenti ragioni di equità, ricorrono fondati ed eccezionali motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato. Compensa le spese.