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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/11/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI RT Presidente
AL ON Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5484/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/10/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MARCHI ELENA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. MARCHI ELENA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia omologare le seguenti condizioni congiunte:
1) porsi a carico dell'Ing. l'onere di corrispondere in favore della Parte_1 Sig.ra a titolo di assegno divorzile la somma mensile di €. 700,00 Controparte_1 con previsione di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT pubblicati in Gazzetta Ufficiale;
2) spese legali compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge, tenuto conto delle esigenze di modifica delle vigenti statuizioni rappresentate dalle parti.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.870/2010 pubblicata in data 22.06.2010 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13.11.2025
La Giudice relatrice
AL ON
Il Presidente
GI RT
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI RT Presidente
AL ON Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5484/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/10/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MARCHI ELENA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. MARCHI ELENA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia omologare le seguenti condizioni congiunte:
1) porsi a carico dell'Ing. l'onere di corrispondere in favore della Parte_1 Sig.ra a titolo di assegno divorzile la somma mensile di €. 700,00 Controparte_1 con previsione di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT pubblicati in Gazzetta Ufficiale;
2) spese legali compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge, tenuto conto delle esigenze di modifica delle vigenti statuizioni rappresentate dalle parti.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.870/2010 pubblicata in data 22.06.2010 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13.11.2025
La Giudice relatrice
AL ON
Il Presidente
GI RT
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