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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE GIOVANNI, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 720/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
S.t.e.p. S.r.l. - 02104860909
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - C.F._1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 294/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4
e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 97 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 152 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 197 IMU 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 104 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
Riformare la sentenza appellata e confermare gli avvisi di accertamento impugnati, con vittoria di spese per entrambi i gradi giudizio.
Conclusioni parte appellata
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello, rigettare nel merito l'appello proposto dalla Step s.r.l. contro l'impugnata sentenza;
condannare l'appellante alle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Resistente_1 e di altri usi, con sede in indirizzo_1, Orbassano, costituito da enti pubblici, svolge attività senza fini di lucro di natura sanitaria (laboratorio per la diagnostica tossicologica), e, in via residuale, opera anche nei confronti di laboratori privati. In data 7 febbraio 2023 venivano notificati al Resistente_1 dalla Step s.r.l., in qualità di Concessionario entrate tributarie del Comune di Orbassano, n. 5 avvisi di accertamento a fini IMU n. 16/2023;
n. 48/2023; n. 97/2023; n. 152/2023; n. 197/2023, per i periodi di imposta 2017-2021 e, in data 15/2/2023,
n. 3 avvisi di accertamento a fini TASI n. 17/2023; n. 62/2023; n. 104/2023, per i periodi di imposta 2017-2019.
Il contribuente impugnava tempestivamente i suddetti avvisi con due distinti ricorsi e si costituiva regolarmente in giudizio innanzi alla CTP di Torino, lamentando la illegittimità dell'atto per carenza di motivazione;
la correttezza dei versamenti effettuati;
in via subordinata, l'illegittimità delle sanzioni.
La Corte di Giustizia tributaria di I° grado di Torino, con la sentenza n. 294/2024, depositata in data 18/3/2024, annullava gli atti impositivi ritenendo corretta la determinazione della base imponibile IMU già oggetto delle pronunce della CTP di Torino, sent. n. 57/7/2019, e della CTR di Torino, sent. n. 1044/2019, e condiviso tra le parti, come risulta dall' accordo di conciliazione, in atti. n. 1044/2019 ed i relativi versamenti sono stati prodotti in causa. Di conseguenza gli accertamenti sono infondati. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a favore di parte ricorrente ed a carico della resistente in euro 6.500,00 ( seimilacinquecento/00) oltre Cut ed accessori di legge se dovuti”.
Propone appello Step s.r.l., concessionario entrate tributarie del comune di Orbassano, chiedendo, in riforma della predetta sentenza, di dichiarare legittimi gli atti di accertamento originariamente impugnati, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Con atto di controdeduzioni il Consorzio, in via preliminare, eccepisce il decorso del termine breve per l'impugnazione, a seguito della notifica della sentenza via pec, intervenuta il 25.3.2024. L'atto di appello del
Concessionario è stato, invece, notificato il 23.9.2024.
In subordine, nel merito chiede confermarsi la sentenza appellata.
Alla pubblica udienza è presente unicamente il difensore di parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è stato contestato da parte appellante che la sentenza di primo grado sia stata notificata, a cura di parte appellata, a seguito del deposito della sentenza intervenuto il 18.3.2024, il Consorzio ha documentato la notificazione a mezzo PEC con ricevuta del 25.3.2024, data da cui decorre il termine di 60 giorni per interporre appello.
L'appello, tuttavia, è stato proposto solo in data 23.9.2024 quando la sentenza di primo grado era già irrevocabile dal 24.5.2024. Ne consegue l'inammissibilità dell'appello, notificato oltre la scadenza del termine breve.
Alla soccombenza consegue condanna alle spese, liquidate in euro 3.800,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Condanna parte appellante alle spese del grado, liquidate in euro
3.800,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE GIOVANNI, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 720/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
S.t.e.p. S.r.l. - 02104860909
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - C.F._1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 294/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4
e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 97 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 152 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 197 IMU 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 104 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
Riformare la sentenza appellata e confermare gli avvisi di accertamento impugnati, con vittoria di spese per entrambi i gradi giudizio.
Conclusioni parte appellata
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello, rigettare nel merito l'appello proposto dalla Step s.r.l. contro l'impugnata sentenza;
condannare l'appellante alle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Resistente_1 e di altri usi, con sede in indirizzo_1, Orbassano, costituito da enti pubblici, svolge attività senza fini di lucro di natura sanitaria (laboratorio per la diagnostica tossicologica), e, in via residuale, opera anche nei confronti di laboratori privati. In data 7 febbraio 2023 venivano notificati al Resistente_1 dalla Step s.r.l., in qualità di Concessionario entrate tributarie del Comune di Orbassano, n. 5 avvisi di accertamento a fini IMU n. 16/2023;
n. 48/2023; n. 97/2023; n. 152/2023; n. 197/2023, per i periodi di imposta 2017-2021 e, in data 15/2/2023,
n. 3 avvisi di accertamento a fini TASI n. 17/2023; n. 62/2023; n. 104/2023, per i periodi di imposta 2017-2019.
Il contribuente impugnava tempestivamente i suddetti avvisi con due distinti ricorsi e si costituiva regolarmente in giudizio innanzi alla CTP di Torino, lamentando la illegittimità dell'atto per carenza di motivazione;
la correttezza dei versamenti effettuati;
in via subordinata, l'illegittimità delle sanzioni.
La Corte di Giustizia tributaria di I° grado di Torino, con la sentenza n. 294/2024, depositata in data 18/3/2024, annullava gli atti impositivi ritenendo corretta la determinazione della base imponibile IMU già oggetto delle pronunce della CTP di Torino, sent. n. 57/7/2019, e della CTR di Torino, sent. n. 1044/2019, e condiviso tra le parti, come risulta dall' accordo di conciliazione, in atti. n. 1044/2019 ed i relativi versamenti sono stati prodotti in causa. Di conseguenza gli accertamenti sono infondati. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a favore di parte ricorrente ed a carico della resistente in euro 6.500,00 ( seimilacinquecento/00) oltre Cut ed accessori di legge se dovuti”.
Propone appello Step s.r.l., concessionario entrate tributarie del comune di Orbassano, chiedendo, in riforma della predetta sentenza, di dichiarare legittimi gli atti di accertamento originariamente impugnati, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Con atto di controdeduzioni il Consorzio, in via preliminare, eccepisce il decorso del termine breve per l'impugnazione, a seguito della notifica della sentenza via pec, intervenuta il 25.3.2024. L'atto di appello del
Concessionario è stato, invece, notificato il 23.9.2024.
In subordine, nel merito chiede confermarsi la sentenza appellata.
Alla pubblica udienza è presente unicamente il difensore di parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è stato contestato da parte appellante che la sentenza di primo grado sia stata notificata, a cura di parte appellata, a seguito del deposito della sentenza intervenuto il 18.3.2024, il Consorzio ha documentato la notificazione a mezzo PEC con ricevuta del 25.3.2024, data da cui decorre il termine di 60 giorni per interporre appello.
L'appello, tuttavia, è stato proposto solo in data 23.9.2024 quando la sentenza di primo grado era già irrevocabile dal 24.5.2024. Ne consegue l'inammissibilità dell'appello, notificato oltre la scadenza del termine breve.
Alla soccombenza consegue condanna alle spese, liquidate in euro 3.800,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Condanna parte appellante alle spese del grado, liquidate in euro
3.800,00, oltre accessori di legge.