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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/09/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 639/2020 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 27 maggio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- , , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv. RIPOSATI Sabrina ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pomezia
(RM) alla Via Metastasio n.2;
PARTE ATTRICE
CONTRO
- e;
Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA-contumace
OGGETTO: azione di nullità del contratto. Responsabilità precontrattuale. CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 maggio 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 23 maggio 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 4 febbraio 2020 , E Parte_1 Parte_2
deducevano: Parte_3
a) in data 25 aprile 2018 gli attori proprietari dell'immobile sito in Aprilia (LT) Via delle due case n. 16, sottoscrivevano un contratto preliminare di vendita immobiliare con i signori ed promittenti Controparte_1 Parte_4
acquirenti. Il prezzo concordato per la compravendita era stato determinato in euro
73.000,00 previo acconto di euro 500,00 in data 10.03.2018. Quanto al residuo prezzo le parti avevano concordato la corresponsione della somma di euro 64.000,00 in 4 assegni circolari di 16.000 da versarsi entro e non oltre il 15.06.2018 contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di vendita, da effettuarsi presso lo studio Notarile del
Dott. nella sede di Aprilia. Tuttavia, un fermo forzato da parte del Persona_1
Notaio aveva determinato lo slittamento della data del rogito nei mesi successivi a data da definirsi;
b) In data 7 novembre 2018, la IG al fine di agevolare le parti nella Controparte_1
simultanea conoscenza degli eventi sottesi alla compravendita, aveva attivato a proprio nome l' utenza telefonica numero 3703680819 ed il giorno successivo con tale utenza associata al nickname “ ” era stata creata una chat di gruppo avente CP_1 ad oggetto “atto di compravendita”, nella quale erano stati aggiunti i numeri telefonici degli attori e dei convenuti, signori con numero telefonico Controparte_1
327 9784217 differente da quello utilizzato come amministratore “ ” per la CP_1 creazione dell' amministratore del gruppo di compravendita e Pt_5 Parte_4
In concomitanza alla creazione della chat di cui sopra, in data 11 dicembre
[...]
2018 il medesimo numero 3703680819 aveva creato una diversa chat di gruppo denominandola “Comunicazione” firmandosi Notaio ed includendo Persona_1
solo i promittenti venditori e trasmettendo tramite messaggi whatsapp, dei documenti, di dubbia autenticità, recanti l'intestazione “Ufficio Catasto e Beni
Latina” e “Conservatoria di Stato”;
c) la singolare condotta tenuta dal firmatario Notaio, aveva spinto gli attori ad effettuare delle ricerche negli albi notarili a livello nazionale e l'attenzione di questi si era poi focalizzata sul tale avvocato in Latina al cui nominativo Persona_1
gli attori erano giunti dopo che il signor aveva inserito il nominativo Parte_2
sul social network Facebook da cui era apparsa immediatamente la fotografia dell' avvocato che in precedenza era stata mostrata dalla IG ai promittenti CP_1 venditori come Notaio di fiducia prescelto. Sulla base di tale circostanza gli attori avevano contattato l'avv. che, dichiarava di non aver mai intrattenuto alcun Per_1
tipo di rapporto professionale o personale con agli attori ma aveva solamente occasionalmente incontrato la IG . All' esito di tale riscontro gli Controparte_1
attori avevano tentato invano di contattare i convenuti resisi irreperibili anche a seguito del procedimento di mediazione esperito presso l'organismo “Noi
Conciliamo srl”, nella sede di Aprilia (LT), che in data 11.12.2019 si era concluso con il verbale negativo per la mancata presenza delle parti chiamate in mediazione nonostante la regolare ricezione degli inviti;
d) la fattispecie integrava gli estremi del dolo contrattuale disciplinato dall'art. 1439
c.c. poiché mediante l'utenza telefonica intestata alla IG erano Controparte_1 stati recapitati agli attori dei messaggi sul presunto rogito dell'immobile di loro proprietà a firma Notaio del quale era stata mostrata una fotografia Persona_1
che, in realtà, ritraeva l'avv. I promittenti venditori non avevano Persona_1 avuto alcun motivo per porre in dubbio che la persona loro mostrata in foto non fosse il notaio scelto dalle parti acquirenti. La condotta commissiva ed omissiva tenuta dai convenuti per il proprio vantaggio, aveva procurato la falsa rappresentazione della realtà che aveva determinato nel processo formativo della volontà dei signori e un errore avente carattere essenziale che non Pt_1 Pt_3 avrebbero potuto conoscere usando la normale diligenza. Il contratto di compravendita stipulato in forza di tali presupposti doveva essere annullato a causa delle reticenze dolose attuate dalle parti convenute in violazione dei doveri di buona fede e di correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. incombenti sui contraenti in ogni momento del loro rapporto, che si traducevano nel dovere di informare correttamente le altre parti di tutte le circostanze che potevano influire sulla conclusione del contratto;
e) a causa della lesione del proprio interesse contrattuale e per la violazione di norme imperative, le parti attrici promuovevano altresì domanda di risarcimento del danno precontrattuale ex art. 1338 c.c. derivante dal pregiudizio subito per essere stati coinvolti in trattative inutili e per aver confidato nella conclusione di un contratto definitivo mai stipulato. Il danno andava risarcito nelle due componenti del "danno emergente" e del "lucro cessante”, consistente nella perdita delle chance di eventuali stipulazioni con altri soggetti di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi. Per di più a causa dell'inadempimento dell'obbligazione assunta, i signori e dovevano essere, altresì, condannati al riconoscimento CP_1 Pt_4 alle parti venditrici del danno contrattuale ex art. 1223 c.c. per la perdita subita e per il mancato guadagno. Ed infine, sulla base dell'art. 2043 c.c., gli attori avevano diritto a vedersi riconosciuti anche i danni futuri che potevano sopraggiungere a causa degli eventi occorsi;
Concludevano pertanto chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere la domanda attorea e così: - In via principale e nel merito: - Accertare e dichiarare l' annullamento del contratto di compravendita datato 25.04.2018 intervenuto tra i signori , , ed i signori Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
ed per le motivazioni esposte in narrativa;
- Accertare e dichiarare la CP_1 Parte_4 responsabilità precontrattuale della IG e del signor per le Controparte_1 Parte_4 motivazioni di cui innanzi e, per l' effetto, condannarli al risarcimento dei danni in favore degli attori, quantificato in complessivi euro 25.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della IG e del Controparte_1 signor per le motivazioni di cui innanzi e, per l' effetto, condannarli al Parte_4 risarcimento dei danni in favore degli attori, quantificato in complessivi euro 25.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della IG e del signor per le motivazioni Controparte_1 Parte_4 di cui innanzi e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni in favore degli attori, quantificato in complessivi euro 25.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In via subordinata: Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle parti promittenti acquirenti per tutte le motivazioni illustrate in via superiore e, per l'effetto, condannarle al risarcimento dei danni subiti e subendi nella misura ritenuta giusta ed equa. Con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.” In via istruttoria: Chiede ammettersi la prova testimoniale indicando sin d'ora a teste
l'avvocato sui capitoli che ci si riserva di articolare nei termini ex art. 183 VI co. Persona_1
Cpc”.
Con ordinanza del 15 maggio 2020 il Giudice visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante norme concernenti “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU del 17.3.2020”, e il successivo d.l. 8 aprile
2020, n. 23, recante norme concernenti “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”; vista la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del d.l. 18/20; dato atto della sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento civile disposta fino al 15 aprile 2020 dal d.l. n. 18/2020 e prorogata fino all'11 maggio 2020 dal successivo d.l. 23/2020; rilevato pertanto che, nel caso di specie, non risultavano ancora decorsi i termini liberi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., né erano decorsi i termini per la tempestiva costituzione della parte convenuta ai sensi dell'art. 166 c.p.c., rinviava la prima udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa all'udienza del
13 ottobre 2020
All'udienza del 13 ottobre 2020 il Giudice all'esito, letti gli atti di causa e le note depositate dalla parte attrice emetteva i seguenti provvedimenti: rilevato che l'atto di citazione era stato ritualmente e tempestivamente notificato ad e Parte_4 [...]
e che i convenuti non si erano costituiti, ne dichiarava la contumacia;
quindi CP_1
assegnava alle parti i seguenti termini perentori che decorrevano dal 20 ottobre 2020: a) termine di giorni trenta per il deposito di memorie contenenti la precisazione o la modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
b) ulteriore termine di giorni trenta per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che erano conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e per indicare nuovi mezzi di prova;
c) un termine di ulteriori giorni venti per la indicazione di prove contrarie. Rinviava la causa per la prosecuzione del giudizio all'udienza dell'11 febbraio 2021 Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. primo termine del 16 febbraio 2020 parte attrice ribadiva quanto dedotto.
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 18 dicembre 2020 parte attrice chiedeva l'ammissione della prova testimoniale dell'avvocato sui Persona_1 seguenti capitoli: - “Vero che, ella conosce la IG ?” - “Vero che, ella era Controparte_1
a conoscenza della compravendita dell'immobile sito in Aprilia (LT), Via delle due case n.
16, tra i signori e , e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
?” - “Vero che, ella era informato che la stipula dell'atto pubblico di vendita CP_1
doveva effettuarsi presso lo studio Notarile del Dott. nella sede di Persona_1
Aprilia?” 2 - “Vero che, ella sapeva di essere stato nominato dalla IG e Controparte_1
dal signor quale notaio di fiducia per la compravendita in oggetto?” - Parte_4
“Vero che, ella aveva notizia della circostanza per cui la IG aveva Controparte_1 attivato a proprio nome l'utenza telefonica numero 3703680819 a cui era stato associato il nickname “ ” per creare una chat di gruppo avente ad oggetto “atto di CP_1 compravendita”?” - “Vero che, erano a ella noti i messaggi a firma Notaio Persona_1
provenienti dall' utenza 3703680819 intestata all' amministratore ” inviati nella chat CP_1
“atto di compravendita”?” - “Vero che, ella sapeva che con il medesimo numero
3703680819 era stata creata una diversa chat di gruppo denominata “Comunicazione” a firma Notaio nella quale erano inclusi solo i promittenti venditori?” - “Vero Persona_1
che, ella era informato che i messaggi a firma Notaio in realtà provenivano Persona_1 dall' utenza telefonica personale della IG numero 3703680819?” - Controparte_1
“Vero che, ella era informata che a firma del Notaio venivano trasmessi, Persona_1 tramite messaggi whatsapp, dei documenti recanti l'intestazione “Ufficio Catasto e Beni
Latina” e “Conservatoria di Stato”?”. Altresì parte attrice chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale da deferirsi alla IG e al signor Controparte_1 Parte_4 sui capitoli di prova ivi indicati.
[...]
All'udienza del 30 settembre 2021 parte attrice esibiva l'originale di notifica dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale effettuata nei confronti dei convenuti contumaci, chiedendo darsi atto della mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo e insistendo per la prosecuzione della prova mediante l'ammissione della prova testimoniale articolata nelle proprie memorie istruttorie. Il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice e fissava l'udienza del 15 febbraio 2022, per l'esame dell'avv. Persona_1
All'udienza del 15 novembre 2022 veniva introdotto il primo testimone che dichiarava:
“sono l'avv. , nato a [...] il [...] ivi residente in [...]Persona_1
Provenzale n.50, di professione avvocato;
non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sui capitoli della memoria istruttoria di parte attrice dichiarava: sul cap1) : l'ho incontrata una sola volta nell' occorso di una riunione politica sul cap2): nulla so sul cap 3) : nulla so sul cap4) : nulla so non sono notaio ma avvocato sul cap 5 ) 6) 7) 8) 9) nulla so . Non capisco perché sia stato chiamato a testimoniare e sono totalmente estraneo a questa vicenda Parte attrice chiedeva il rinvio per precisazione delle conclusioni. Il Giudice rinviava all'udienza cartolare del 11 luglio
2023 con termine per deposito di note scritte di trattazione fino al 1 Luglio 2023.
Con ordinanza del 6 settembre 2024 il Giudice visti gli atti disponeva che l'udienza del 27 maggio 2025 si svolgesse in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno dell'udienza.
Con note di trattazione del 23 maggio 2025 parte attrice chiedeva la fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 27 maggio 2025 il Giudice letti gli atti di causa, all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 25 luglio 2025 così concludendo:
“alla luce di tutto quanto in via superiore, nulla dovendo modificare in ordine allo svolgimento dei fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione a cui integralmente ci si riporta, si insiste per
l'accogli mento delle conclusioni come in premessa riportate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Ai fini dell'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c. devono ricorrere l'animus decipiendi consistente in raggiri e cioè in un complesso di manovre e artifizi, la caduta del deceptus in errore e il nesso causale tra gli elementi anzidetti. La prova del dolo che può concretarsi in comportamenti omissivi e reticenti deve essere fornita con particolare rigore da chi lo invoca e non sono sufficienti semplici presunzioni, se pure può essere provato con qualunque mezzo. Quanto al dolo cd. “omissivo”, lo stesso è integrato quando l'inerzia della parte s'inserisce in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito;
pertanto, il semplice silenzio, limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituisce causa invalidante del contratto. (Cass. II, sent. 5549 del
15-3-2005). Le false o omesse indicazioni di fatti la cui conoscenza è indispensabile alla controparte per una corretta formazione della sua volontà contrattuale possono avere come conseguenza l'annullamento del contratto per dolo nel caso in cui la controparte, qualora fosse stata a conoscenza delle circostanze maliziosamente taciute, non avrebbe concluso il contratto, o possono comportare l'obbligo per il contraente mendace o reticente di risarcire il danno, ove la controparte si sarebbe comunque determinata a concludere l'affare ma a condizioni diverse, salvo che il contraente mendace non provi che la controparte era comunque a conoscenza dei fatti da lui maliziosamente occultati o che avrebbe potuto conoscerli, usando la normale diligenza (si vedano Cass. 2479/07, cfr.
Cass. 14628/09 secondo cui “In tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell'art. 1439 cod. civ., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del "deceptus", avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. In particolare, ricorre il "dolus malus" solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare
l'inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza” di conseguenza l'errore poteva essere evitato solo con l'ausilio di competenze tecniche straordinarie (ex multis Cass. Civ., sez. III, 27/10/2004, n. 20792).
Nel caso di specie si rileva come gli eventi descritti dagli attori sono tutti successivi alla stipula del preliminare e riguardano circostanze rispetto alle quali avrebbero potuto accorgersi con facilità del comportamento singolare tenuto dai convenuti e che l'avvocato non fosse un notaio risultando detta qualità da albi o registri pubblici. Per_1
Altresì gli attori potevano avvedersi con facilità della sospetta condotta della convenuta la quale, attraverso l'utenza telefonica numero 3703680819 associata al nickname CP_1 “ ”, aveva creato le due diverse chat di gruppo comunicando con gli altri soggetti CP_1
coinvolti e inviando improbabili e fantasiosi messaggi firmandosi a nome del sedicente
Notaio Tuttavia, quest'ultimo come emerso dalla ricostruzione della Persona_1 vicenda fattuale riveste in realtà la professione di avvocato ed inoltre in sede di udienza si
è dichiarato estraneo avendo incontrato la sig.ra “una sola volta nell' occorso di CP_1
una riunione politica”.
Pertanto, alla luce degli elementi di cui sopra, considerato che la condotta dei convenuti è successiva alla stipula del preliminare e comunque inidonea ad ingannare usando una media diligenza la domanda di annullamento del contratto preliminare per dolo deve ritenersi infondata. Parimenti risultano destituite di fondamento, le domande di risarcimento del danno avanzate ex artt. 1337 e 2043 c.c., non avendo peraltro parte attrice esercitato azione costitutiva ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di concludere il contrato. La domanda risarcitoria risulta sfornita di prova, che non è stata neppure richiesta, e difetta quindi dei presupposti minimi previsto dall'art. 2697 c.c. e del riconoscimento del danno contrattuale ex art. 1223 c.c. per la perdita subita e per il mancato guadagno con riferimento all'allegazione del danno-evento, del danno-conseguenza e del nesso eziologico.
Nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto vittorioso.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- nulla sulle spese.
Lì 19 settembre 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 639/2020 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 27 maggio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- , , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv. RIPOSATI Sabrina ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pomezia
(RM) alla Via Metastasio n.2;
PARTE ATTRICE
CONTRO
- e;
Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA-contumace
OGGETTO: azione di nullità del contratto. Responsabilità precontrattuale. CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 maggio 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 23 maggio 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 4 febbraio 2020 , E Parte_1 Parte_2
deducevano: Parte_3
a) in data 25 aprile 2018 gli attori proprietari dell'immobile sito in Aprilia (LT) Via delle due case n. 16, sottoscrivevano un contratto preliminare di vendita immobiliare con i signori ed promittenti Controparte_1 Parte_4
acquirenti. Il prezzo concordato per la compravendita era stato determinato in euro
73.000,00 previo acconto di euro 500,00 in data 10.03.2018. Quanto al residuo prezzo le parti avevano concordato la corresponsione della somma di euro 64.000,00 in 4 assegni circolari di 16.000 da versarsi entro e non oltre il 15.06.2018 contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di vendita, da effettuarsi presso lo studio Notarile del
Dott. nella sede di Aprilia. Tuttavia, un fermo forzato da parte del Persona_1
Notaio aveva determinato lo slittamento della data del rogito nei mesi successivi a data da definirsi;
b) In data 7 novembre 2018, la IG al fine di agevolare le parti nella Controparte_1
simultanea conoscenza degli eventi sottesi alla compravendita, aveva attivato a proprio nome l' utenza telefonica numero 3703680819 ed il giorno successivo con tale utenza associata al nickname “ ” era stata creata una chat di gruppo avente CP_1 ad oggetto “atto di compravendita”, nella quale erano stati aggiunti i numeri telefonici degli attori e dei convenuti, signori con numero telefonico Controparte_1
327 9784217 differente da quello utilizzato come amministratore “ ” per la CP_1 creazione dell' amministratore del gruppo di compravendita e Pt_5 Parte_4
In concomitanza alla creazione della chat di cui sopra, in data 11 dicembre
[...]
2018 il medesimo numero 3703680819 aveva creato una diversa chat di gruppo denominandola “Comunicazione” firmandosi Notaio ed includendo Persona_1
solo i promittenti venditori e trasmettendo tramite messaggi whatsapp, dei documenti, di dubbia autenticità, recanti l'intestazione “Ufficio Catasto e Beni
Latina” e “Conservatoria di Stato”;
c) la singolare condotta tenuta dal firmatario Notaio, aveva spinto gli attori ad effettuare delle ricerche negli albi notarili a livello nazionale e l'attenzione di questi si era poi focalizzata sul tale avvocato in Latina al cui nominativo Persona_1
gli attori erano giunti dopo che il signor aveva inserito il nominativo Parte_2
sul social network Facebook da cui era apparsa immediatamente la fotografia dell' avvocato che in precedenza era stata mostrata dalla IG ai promittenti CP_1 venditori come Notaio di fiducia prescelto. Sulla base di tale circostanza gli attori avevano contattato l'avv. che, dichiarava di non aver mai intrattenuto alcun Per_1
tipo di rapporto professionale o personale con agli attori ma aveva solamente occasionalmente incontrato la IG . All' esito di tale riscontro gli Controparte_1
attori avevano tentato invano di contattare i convenuti resisi irreperibili anche a seguito del procedimento di mediazione esperito presso l'organismo “Noi
Conciliamo srl”, nella sede di Aprilia (LT), che in data 11.12.2019 si era concluso con il verbale negativo per la mancata presenza delle parti chiamate in mediazione nonostante la regolare ricezione degli inviti;
d) la fattispecie integrava gli estremi del dolo contrattuale disciplinato dall'art. 1439
c.c. poiché mediante l'utenza telefonica intestata alla IG erano Controparte_1 stati recapitati agli attori dei messaggi sul presunto rogito dell'immobile di loro proprietà a firma Notaio del quale era stata mostrata una fotografia Persona_1
che, in realtà, ritraeva l'avv. I promittenti venditori non avevano Persona_1 avuto alcun motivo per porre in dubbio che la persona loro mostrata in foto non fosse il notaio scelto dalle parti acquirenti. La condotta commissiva ed omissiva tenuta dai convenuti per il proprio vantaggio, aveva procurato la falsa rappresentazione della realtà che aveva determinato nel processo formativo della volontà dei signori e un errore avente carattere essenziale che non Pt_1 Pt_3 avrebbero potuto conoscere usando la normale diligenza. Il contratto di compravendita stipulato in forza di tali presupposti doveva essere annullato a causa delle reticenze dolose attuate dalle parti convenute in violazione dei doveri di buona fede e di correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. incombenti sui contraenti in ogni momento del loro rapporto, che si traducevano nel dovere di informare correttamente le altre parti di tutte le circostanze che potevano influire sulla conclusione del contratto;
e) a causa della lesione del proprio interesse contrattuale e per la violazione di norme imperative, le parti attrici promuovevano altresì domanda di risarcimento del danno precontrattuale ex art. 1338 c.c. derivante dal pregiudizio subito per essere stati coinvolti in trattative inutili e per aver confidato nella conclusione di un contratto definitivo mai stipulato. Il danno andava risarcito nelle due componenti del "danno emergente" e del "lucro cessante”, consistente nella perdita delle chance di eventuali stipulazioni con altri soggetti di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi. Per di più a causa dell'inadempimento dell'obbligazione assunta, i signori e dovevano essere, altresì, condannati al riconoscimento CP_1 Pt_4 alle parti venditrici del danno contrattuale ex art. 1223 c.c. per la perdita subita e per il mancato guadagno. Ed infine, sulla base dell'art. 2043 c.c., gli attori avevano diritto a vedersi riconosciuti anche i danni futuri che potevano sopraggiungere a causa degli eventi occorsi;
Concludevano pertanto chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere la domanda attorea e così: - In via principale e nel merito: - Accertare e dichiarare l' annullamento del contratto di compravendita datato 25.04.2018 intervenuto tra i signori , , ed i signori Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
ed per le motivazioni esposte in narrativa;
- Accertare e dichiarare la CP_1 Parte_4 responsabilità precontrattuale della IG e del signor per le Controparte_1 Parte_4 motivazioni di cui innanzi e, per l' effetto, condannarli al risarcimento dei danni in favore degli attori, quantificato in complessivi euro 25.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della IG e del Controparte_1 signor per le motivazioni di cui innanzi e, per l' effetto, condannarli al Parte_4 risarcimento dei danni in favore degli attori, quantificato in complessivi euro 25.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della IG e del signor per le motivazioni Controparte_1 Parte_4 di cui innanzi e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni in favore degli attori, quantificato in complessivi euro 25.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In via subordinata: Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle parti promittenti acquirenti per tutte le motivazioni illustrate in via superiore e, per l'effetto, condannarle al risarcimento dei danni subiti e subendi nella misura ritenuta giusta ed equa. Con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.” In via istruttoria: Chiede ammettersi la prova testimoniale indicando sin d'ora a teste
l'avvocato sui capitoli che ci si riserva di articolare nei termini ex art. 183 VI co. Persona_1
Cpc”.
Con ordinanza del 15 maggio 2020 il Giudice visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante norme concernenti “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU del 17.3.2020”, e il successivo d.l. 8 aprile
2020, n. 23, recante norme concernenti “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”; vista la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del d.l. 18/20; dato atto della sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento civile disposta fino al 15 aprile 2020 dal d.l. n. 18/2020 e prorogata fino all'11 maggio 2020 dal successivo d.l. 23/2020; rilevato pertanto che, nel caso di specie, non risultavano ancora decorsi i termini liberi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., né erano decorsi i termini per la tempestiva costituzione della parte convenuta ai sensi dell'art. 166 c.p.c., rinviava la prima udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa all'udienza del
13 ottobre 2020
All'udienza del 13 ottobre 2020 il Giudice all'esito, letti gli atti di causa e le note depositate dalla parte attrice emetteva i seguenti provvedimenti: rilevato che l'atto di citazione era stato ritualmente e tempestivamente notificato ad e Parte_4 [...]
e che i convenuti non si erano costituiti, ne dichiarava la contumacia;
quindi CP_1
assegnava alle parti i seguenti termini perentori che decorrevano dal 20 ottobre 2020: a) termine di giorni trenta per il deposito di memorie contenenti la precisazione o la modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
b) ulteriore termine di giorni trenta per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che erano conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e per indicare nuovi mezzi di prova;
c) un termine di ulteriori giorni venti per la indicazione di prove contrarie. Rinviava la causa per la prosecuzione del giudizio all'udienza dell'11 febbraio 2021 Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. primo termine del 16 febbraio 2020 parte attrice ribadiva quanto dedotto.
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 18 dicembre 2020 parte attrice chiedeva l'ammissione della prova testimoniale dell'avvocato sui Persona_1 seguenti capitoli: - “Vero che, ella conosce la IG ?” - “Vero che, ella era Controparte_1
a conoscenza della compravendita dell'immobile sito in Aprilia (LT), Via delle due case n.
16, tra i signori e , e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
?” - “Vero che, ella era informato che la stipula dell'atto pubblico di vendita CP_1
doveva effettuarsi presso lo studio Notarile del Dott. nella sede di Persona_1
Aprilia?” 2 - “Vero che, ella sapeva di essere stato nominato dalla IG e Controparte_1
dal signor quale notaio di fiducia per la compravendita in oggetto?” - Parte_4
“Vero che, ella aveva notizia della circostanza per cui la IG aveva Controparte_1 attivato a proprio nome l'utenza telefonica numero 3703680819 a cui era stato associato il nickname “ ” per creare una chat di gruppo avente ad oggetto “atto di CP_1 compravendita”?” - “Vero che, erano a ella noti i messaggi a firma Notaio Persona_1
provenienti dall' utenza 3703680819 intestata all' amministratore ” inviati nella chat CP_1
“atto di compravendita”?” - “Vero che, ella sapeva che con il medesimo numero
3703680819 era stata creata una diversa chat di gruppo denominata “Comunicazione” a firma Notaio nella quale erano inclusi solo i promittenti venditori?” - “Vero Persona_1
che, ella era informato che i messaggi a firma Notaio in realtà provenivano Persona_1 dall' utenza telefonica personale della IG numero 3703680819?” - Controparte_1
“Vero che, ella era informata che a firma del Notaio venivano trasmessi, Persona_1 tramite messaggi whatsapp, dei documenti recanti l'intestazione “Ufficio Catasto e Beni
Latina” e “Conservatoria di Stato”?”. Altresì parte attrice chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale da deferirsi alla IG e al signor Controparte_1 Parte_4 sui capitoli di prova ivi indicati.
[...]
All'udienza del 30 settembre 2021 parte attrice esibiva l'originale di notifica dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale effettuata nei confronti dei convenuti contumaci, chiedendo darsi atto della mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo e insistendo per la prosecuzione della prova mediante l'ammissione della prova testimoniale articolata nelle proprie memorie istruttorie. Il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice e fissava l'udienza del 15 febbraio 2022, per l'esame dell'avv. Persona_1
All'udienza del 15 novembre 2022 veniva introdotto il primo testimone che dichiarava:
“sono l'avv. , nato a [...] il [...] ivi residente in [...]Persona_1
Provenzale n.50, di professione avvocato;
non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sui capitoli della memoria istruttoria di parte attrice dichiarava: sul cap1) : l'ho incontrata una sola volta nell' occorso di una riunione politica sul cap2): nulla so sul cap 3) : nulla so sul cap4) : nulla so non sono notaio ma avvocato sul cap 5 ) 6) 7) 8) 9) nulla so . Non capisco perché sia stato chiamato a testimoniare e sono totalmente estraneo a questa vicenda Parte attrice chiedeva il rinvio per precisazione delle conclusioni. Il Giudice rinviava all'udienza cartolare del 11 luglio
2023 con termine per deposito di note scritte di trattazione fino al 1 Luglio 2023.
Con ordinanza del 6 settembre 2024 il Giudice visti gli atti disponeva che l'udienza del 27 maggio 2025 si svolgesse in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno dell'udienza.
Con note di trattazione del 23 maggio 2025 parte attrice chiedeva la fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 27 maggio 2025 il Giudice letti gli atti di causa, all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 25 luglio 2025 così concludendo:
“alla luce di tutto quanto in via superiore, nulla dovendo modificare in ordine allo svolgimento dei fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione a cui integralmente ci si riporta, si insiste per
l'accogli mento delle conclusioni come in premessa riportate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Ai fini dell'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c. devono ricorrere l'animus decipiendi consistente in raggiri e cioè in un complesso di manovre e artifizi, la caduta del deceptus in errore e il nesso causale tra gli elementi anzidetti. La prova del dolo che può concretarsi in comportamenti omissivi e reticenti deve essere fornita con particolare rigore da chi lo invoca e non sono sufficienti semplici presunzioni, se pure può essere provato con qualunque mezzo. Quanto al dolo cd. “omissivo”, lo stesso è integrato quando l'inerzia della parte s'inserisce in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito;
pertanto, il semplice silenzio, limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituisce causa invalidante del contratto. (Cass. II, sent. 5549 del
15-3-2005). Le false o omesse indicazioni di fatti la cui conoscenza è indispensabile alla controparte per una corretta formazione della sua volontà contrattuale possono avere come conseguenza l'annullamento del contratto per dolo nel caso in cui la controparte, qualora fosse stata a conoscenza delle circostanze maliziosamente taciute, non avrebbe concluso il contratto, o possono comportare l'obbligo per il contraente mendace o reticente di risarcire il danno, ove la controparte si sarebbe comunque determinata a concludere l'affare ma a condizioni diverse, salvo che il contraente mendace non provi che la controparte era comunque a conoscenza dei fatti da lui maliziosamente occultati o che avrebbe potuto conoscerli, usando la normale diligenza (si vedano Cass. 2479/07, cfr.
Cass. 14628/09 secondo cui “In tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell'art. 1439 cod. civ., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del "deceptus", avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. In particolare, ricorre il "dolus malus" solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare
l'inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza” di conseguenza l'errore poteva essere evitato solo con l'ausilio di competenze tecniche straordinarie (ex multis Cass. Civ., sez. III, 27/10/2004, n. 20792).
Nel caso di specie si rileva come gli eventi descritti dagli attori sono tutti successivi alla stipula del preliminare e riguardano circostanze rispetto alle quali avrebbero potuto accorgersi con facilità del comportamento singolare tenuto dai convenuti e che l'avvocato non fosse un notaio risultando detta qualità da albi o registri pubblici. Per_1
Altresì gli attori potevano avvedersi con facilità della sospetta condotta della convenuta la quale, attraverso l'utenza telefonica numero 3703680819 associata al nickname CP_1 “ ”, aveva creato le due diverse chat di gruppo comunicando con gli altri soggetti CP_1
coinvolti e inviando improbabili e fantasiosi messaggi firmandosi a nome del sedicente
Notaio Tuttavia, quest'ultimo come emerso dalla ricostruzione della Persona_1 vicenda fattuale riveste in realtà la professione di avvocato ed inoltre in sede di udienza si
è dichiarato estraneo avendo incontrato la sig.ra “una sola volta nell' occorso di CP_1
una riunione politica”.
Pertanto, alla luce degli elementi di cui sopra, considerato che la condotta dei convenuti è successiva alla stipula del preliminare e comunque inidonea ad ingannare usando una media diligenza la domanda di annullamento del contratto preliminare per dolo deve ritenersi infondata. Parimenti risultano destituite di fondamento, le domande di risarcimento del danno avanzate ex artt. 1337 e 2043 c.c., non avendo peraltro parte attrice esercitato azione costitutiva ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di concludere il contrato. La domanda risarcitoria risulta sfornita di prova, che non è stata neppure richiesta, e difetta quindi dei presupposti minimi previsto dall'art. 2697 c.c. e del riconoscimento del danno contrattuale ex art. 1223 c.c. per la perdita subita e per il mancato guadagno con riferimento all'allegazione del danno-evento, del danno-conseguenza e del nesso eziologico.
Nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto vittorioso.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- nulla sulle spese.
Lì 19 settembre 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava