Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXII dei Protocollo stesso. ((1))
La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1963
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - ANDREOTTI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 2-6 maggio 1985, n. 132 (in G.U. 1a s.s. 15/05/1985, n. 113) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui da' esecuzione all'art. 22/1 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, come sostituito dall'art. XI del Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXII dei Protocollo stesso. ((1))
La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1963
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - ANDREOTTI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 2-6 maggio 1985, n. 132 (in G.U. 1a s.s. 15/05/1985, n. 113) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui da' esecuzione all'art. 22/1 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, come sostituito dall'art. XI del Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955.