Articolo 2 della Legge 3 dicembre 1962, n. 1832
Articolo 1
Versione
7 febbraio 1963
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Versione
16 maggio 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXII dei Protocollo stesso. ((1))
La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 dicembre 1963

SEGNI

FANFANI - PICCIONI - ANDREOTTI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 2-6 maggio 1985, n. 132 (in G.U. 1a s.s. 15/05/1985, n. 113) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui da' esecuzione all'art. 22/1 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, come sostituito dall'art. XI del Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955.
Entrata in vigore il 16 maggio 1985
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