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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/11/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3516 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del 21.6.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con l'avv. Giorgio Fina Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
gli avv.ti Francesco Mocci e Anna Bettoni
CONVENUTA
Oggetto: mutuo
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ., ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, la società CP_1
definitivamente articolando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale
[...]
di Tivoli, 1 Accertare e dichiarare per le ragioni esposte che le parti hanno stipulato un contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio;
2. accertare e dichiarare per le ragioni sopra esposte l'usurarietà degli interessi contrattualmente pattuiti e/o di quelli concretamente applicati e, per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento in favore del Signor della somma di € 16.625,44, oltre interessi, ovvero Parte_1
alla diversa somma ritenuta di giustizia;
3. Dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda subordinata avente ad oggetto il rimborso degli oneri del credito a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto;
4. condannare la società resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del procuratore antistatario ed alla refusione delle spese di mediazione pari ad € 48,00 e a quelle di CTP pari ad € 1.830,00.”.
2. Parte ricorrente ha dedotto: di aver stipulato in data 15.9.2009 con la società GO Finanziaria S.p.A., soggetta a direzione e coordinamento di un contratto di finanziamento garantito da cessione del quinto CP_1
dello stipendio e dell'intero T.F.R., dovuto al dal datore di lavoro Parte_1
Trellemborg Weheel Systems S.p.A.; che “il rapporto contrattuale successivamente veniva preso in carico direttamente da che, in data 31.12.2013, ha incorporato CP_1
la GO Finanziaria, con la conseguenza che tutti i rapporti in essere al momento dell'operazione sono stati trasferiti alla società incorporante”; che, considerando anche le spese relative alla polizza assicurativa sottoscritta, il tasso di interesse convenuto si rivela usuraio.
3. Si è costituita in giudizio la società così concludendo: Controparte_1
“In via preliminare/pregiudiziale: - Accertare e dichiarare la cessata materia del contendere
2 in ordine alla domanda subordinata formulata dal signor a seguito di intervenuta Parte_1
transazione depositata in giudizio e quindi per tutti i motivi di cui in narrativa;
In via principale: - rigettare le domande formulate dal signor in quanto infondate, in Parte_1
fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso: - condannare il signor al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA del presente Parte_1
procedimento”.
4. Parte convenuta ha dedotto che il ricorrente ha erroneamente qualificato il finanziamento stipulato quale prestito contro cessione del quinto dello stipendio o pensione, mentre lo stesso consiste in prestito personale con eventuale cessione di quota di stipendio/pensione e T.F.R. quale garanzia accessoria.
5. Con provvedimento reso all'udienza del 31.1.2022, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione.
6. Con ordinanza del 21.6.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva in limine il Tribunale, quanto al riparto dell'onere della prova, che la
Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 9201/2015) ha ribadito, proprio in materia di mutuo e con riferimento alla domanda di accertamento negativo del credito, il principio secondo il quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude ne' inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova
3 può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Cass. 23229/04;
Cass. 9099/12)." (cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. 3, n. 384/2007; Cass. civ., Sez. 5,
n. 9099/2012).
1.1. Tale onere probatorio si conforma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti, di talché, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. (Cass. 3374/07; Cass.
12963/05; Cass. 7282/97” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 9201/2015), dovendosi altresì avere riguardo al principio processuale di riferibilità o vicinanza della prova.
1.2. Inoltre, per giurisprudenza consolidata, nella ripetizione di indebito incombe sull'attore l'onere di fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento sia della mancanza di causa debendi (ex aliis, Cass. 8 marzo 2001, n. 3387; Cass. 3 marzo 1998, n. 2334; Cass. 28 luglio 1997, n. 7027; Cass. 18 dicembre 1995, n.
12897; con riguardo all'onere probatorio circa la mancanza della causa debendi, più di recente: Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 11 ottobre 2010, n.
22872).
1.3. In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., dunque, in caso di ripetizione di indebito incombe sull'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi, ovvero del successivo venir meno di questa: “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di
4 una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta.” (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1734 del 25/01/2011 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 22872 del 10/11/2010).
1.4. Tanto premesso, in linea generale val bene altresì rammentare che la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio non può limitarsi alla generica doglianza di invalidità delle clausole pattuite o di asserita indeterminatezza del credito, ma deve indicare in modo specifico quali voci passive sono contestate, per quali ragioni e con riferimento a quali periodi, eventualmente anche fornendo un proprio ricalcolo dei rapporti, con applicazione degli interessi e delle altre voci ritenute corrette. In altri termini, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il debitore principale o il fideiussore non possono limitarsi ad apodittiche obiezioni su pretese clausole vessatorie, sull'indeterminatezza dei tassi o sulla capitalizzazione illegittima degli interessi, né può sopperire a tale lacuna una C.T.U., la quale, come noto, lungi dal ricercare fatti o circostanze pretermessi dalle parti, offre un mero filtro qualificato per la valutazione di fatti ed elementi già rigorosamente introdotti in lite e sottoposti al vaglio giudiziale (cfr. Cass. civ. n. 10860/2011).
1.5. Peraltro, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, pienamente condivisibile, non è contraddetto (semmai soltanto "alleggerito") dal potere- dovere del Giudice di rilevare "ex officio" la nullità delle clausole contrattuali che si mostrino contrarie a norme imperative (ex art. 1284 cod. civ. e art. 644 cod. pen., terzo comma, in tema di usura) o tali da rendere l'oggetto del contratto, in tutto o in parte, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 cod. civ., come per le commissioni di massimo scoperto e spese analoghe) o difettose della forma scritta ad substantiam (art. 1284, comma terzo, cod. civ. per gli interessi ultra-legali e art. 117 TUB per il contratto bancario in generale) ovvero ancora, con riguardo alle fideiussioni omnibus, affette da nullità c.d. "derivata" dall'asserita violazione delle regole concorrenziali dettate
5 dalla normativa antitrust della L. n. 287 del 1990, ex art. 2, ciò in quanto la rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali non può prescindere dalla rituale allegazione, ad opera della parte che vi ha interesse, di un minimo elemento di fatto che le riguardi (v. ad es. Cass. civ. n. 17924/2015, secondo cui: "La rilevabilità della nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Quand'anche bastasse la sola produzione del contratto, in tesi viziato di nullità, comunque un minimo "elemento di fatto" vi deve essere per consentire al giudice il rilievo officioso della nullità e tale onere introduttivo anche se assolto per altri fini - spetta alle parti, per il principio dispositivo in senso formale").
2. Ciò posto, quanto alla convenzione di interessi usurari dedotta da parte ricorrente, osserva il Tribunale che chi agisce in giudizio non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti di finanziamento, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an sia del quantum debeatur. Si è difatti condivisibilmente affermato in giurisprudenza che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso-,
l'esatto periodo di superamento del tasso soglia nonché la specifica contestazione relativa alla dedotta usura;
infine occorre indicare, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari (cfr. Tribunale Roma,
3869/19).
6 2.1. Detto onere di allegazione specifica non potrebbe ritenersi assolto neppure demandando l'allegazione degli elementi de quibus a perizia tecnico contabile.
2.2. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, come dianzi mentovato,
"la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, sì che non ha pregio la pretesa di considerarla un documento sul quale disporre una consulenza tecnica d'ufficio"
(Cassazione 16552/15).
3. Così individuato, regolato e distribuito l'onere probatorio, nella presente controversia, ove parte ricorrente ha svolto domanda di accertamento negativo del credito e di ripetizione, mentre la società finanziaria convenuta non ha svolto domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di somme, la questione dirimente attiene alla qualificazione del contratto intercorso tra le parti nei termini di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio ovvero come prestito personale, con eventuale cessione del quinto dello stipendio e del T.F.R. come garanzia accessoria.
3.1. È noto come, in tema di interpretazione del contratto, il principio "in claris non fit interpretatio" renda superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo del testo contrattuale quando la comune intenzione dei contraenti sia chiara: tale principio, tuttavia, non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale, pur intrinsecamente chiaro, non risulti coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti (Cass. civ., sez.
III, 09/12/2014, n. 25840
3.2. In tal caso, l'elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui la buona fede o correttezza ex art. 1366 cod. civ., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione
7 del contratto e quindi alla relativa causa concreta (Cass. civ., sez. III,
19/03/2018, n. 6675; Cass., 23/5/2011, n. 11295).
3.3. Orbene, nel caso di specie, dall'esame della scheda contrattuale prodotta in copia in atti, emerge come si sia impegnato a Parte_1
rimborsare il finanziamento erogato in 120 rate, con rata costante di 346,00 euro, ivi individuandosi nel “M.A.V.” la modalità di pagamento.
3.4. Il contratto, così regolato l'obbligo di rimborso da parte del mutuatario, ha contemplato la scelta da parte del debitore della prestazione di una
“garanzia accessoria”, prevendendo la possibilità di optare tra: (i) pegno su polizza, (ii) delegazione di pagamento su stipendio/pensione e cessione TFR,
(iii) cessione quinto stipendio/pensione e intero TFR, (iv) cessione easy life con maxi rata (v) cessione easy life (sospensiva) con maxi rata (vi) cessione volontaria (sospensiva) quota di stipendio/pensione e intero TFR, (vii) cessione life sospensiva di quota di stipendio/pensione e intero TFR – con eventuale maxi rata, (viii) pegno su quota di stipendio/pensione e intero TFR
– con eventuale maxi rata.
3.5. Risulta selezionata la voce “cessione LIFE sospensiva di quota di stipendio/pensione e intero TFR – con eventuale maxi rata”. Ebbene, onde appurare la natura di garanzia ovvero di mezzo di rimborso del finanziamento erogato della suddetta pattuizione, occorre esaminarne la disciplina recata dalle condizioni di contratto accluse alla ridetta scheda, del seguente tenore:
8 3.6. Dalle ridette clausole, approvate espressamente dal debitore ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si evince che la cessione di quota dello stipendio ovvero della pensione è sospensivamente condizionata all'inadempimento del mutuatario al pagamento di almeno una rata di restituzione della somma finanziata, prevedendosi ulteriormente che “Il pagamento delle rate mensili avverrà presso il domicilio di GO direttamente da parte del Cliente. In caso di insolvenza da parte del Cliente, GO domanderà al Terzo Obbligato l'attivazione delle trattenute mensili nella misura di un quinto dello stipendio/pensione. Il Cliente dovrà versare in favore di GO
l'importo della rata concordata con il piano di ammortamento originario, che potrà essere anche superiore al quinto dello stipendio/pensione, mentre in caso di attivazione delle trattenute in seguito all'insolvenza, il Terzo Obbligato sarà tenuto a versare a GO
l'importo pari al quinto dello stipendio/pensione del Cliente.”.
3.7. Ciò posto, interpretando le suddette clausole non solo secondo il loro senso letterale bensì le une attraverso le altre alla luce del complessivo congegno negoziale e del canone di buona fede, esse rendono palese che la ridetta cessione dello stipendio e del T.F.R., espressamente indicata quale garanzia accessoria del finanziamento sospensivamente condizionata all'inadempimento del debitore, prescelta nel novero delle altre consentanee garanzie quali le forme di pegno ivi previste, presenta un meccanismo di funzionamento, direttamente divisato nelle suesposte condizioni contrattuali, tale da connotarla non come lo strumento di rimborso del prestito personale contratto dal debitore, bensì come garanzia attivabile per il caso di suo successivo inadempimento nel corso del rapporto.
3.8. Difatti, le clausole indicate prevedono che il debitore direttamente provveda al rimborso del finanziamento corrispondendo le rate mensili presso il domicilio della società finanziaria, la quale, ove il mutuatario sia insolvente al pagamento rateale, è facultata a chiedere al datore di lavoro il versamento dell'importo pari al quinto dello stipendio, ferma restando la
9 significativa circostanza secondo cui le rate mensili dovute dal debitore possono essere di importo maggiore del suddetto quinto, ciò da cui ulteriormente emerge che tale cessione non è stata individuata come modalità ordinaria di rimborso del finanziamento, bensì, e in via espressa, quale garanzia del credito sospensivamente condizionata alla successiva “insolvenza” del debitore.
4. Così ricostruita la natura della pattuita garanzia accessoria rispetto alla modalità ordinaria di rimborso del finanziamento, emerge come parte ricorrente, nell'asserire il carattere usurario del tasso di interesse convenuto, ha erroneamente fatto riferimento alla categoria “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio”, anziché al genus corretto “anticipi, sconti commerciali, crediti personali
e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari”, che contempla, come concludentemente asseverato da parte convenuta, un tasso soglia compatibile con quello previsto nel contratto stipulato dalle parti, che dunque non risulta usurario, dovendosi rammentare come l'apprezzamento circa il carattere usurario del tasso di interesse va condotto con riguardo alle condizioni ab origine previste nel contratto, con esclusione di valutazioni secundum eventum con riguardo all'andamento successivo del rapporto e a fenomeni di usura sopravvenuta, in conformità al consolidato orientamento di legittimità, alla cui stregua: “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta
10 soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.” (Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 24675 del 19/10/2017, Rv. 645811 - 01).
5. Costituisce altresì questione controversa tra le parti l'inserimento delle spese di assicurazione obbligatoria nella formazione del T.E.G. anche per i contratti stipulati, come nel caso di specie, precedentemente al 1 gennaio
2010, senza che rilevassero sul punto le istruzioni della Banca d'Italia antecedenti all'agosto 2009, non essendo indefettibile il confronto tra dati omogenei con riguardo alla formazione del T.E.G.M..
5.1. La questione, come noto, ha da tempo interessato il dibattito giurisprudenziale che è pervenuto, in sede sia di merito sia di legittimità, ad approdi oramai consolidati.
5.2. La Corte di cassazione ha svolto, proprio con riguardo a controversia concernente un contratto stipulato anteriormente al 1 gennaio 2010, le seguenti condivisibili argomentazioni: “Il motivo è infondato. Infatti, occorre discriminare il tasso soglia disciplinato dall'art. 644 c.p., comma 3, - secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari - dal "costo complessivo del credito", invece, regolato dall'art. 644 c.p., comma 4, a mente del quale, per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Solo il richiamato comma 3 costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la struttura del comma 4 descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo. Ora, la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nella L.
n. 108 del 1996, art. 2 che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le
Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio. Le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di
11 riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U,
Sentenza n. 16303 del 20/06/2018). In altri termini, la "centralità sistematica" di tale norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Ed invero, se è manifesta l'esigenza di una lettura organica e di sistema di siffatte serie normative, altrettanto appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644 c.p., alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia. Pertanto, attenendosi al tenore testuale della norma primaria, senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del 21/06/2023;
Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del
17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del
01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n.
22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza
n. 8806 del 05/04/2017). Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice. Il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso
12 usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione. Per l'effetto, l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito, elemento sussistente nel caso di specie, anche in ragione dell'obbligatorietà della polizza assicurativa per i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio.” (cfr., ex aliis, Cass. civ. sez. II, ord. 24/10/2023, n. 29501).
5.3. Facendo rimando in diritto alle motivazioni rassegnate da Cass. n.
8806/2017, anche la Corte d'appello di Roma, in ipotesi del pari in cui veniva in questione contratto stipulato antecedentemente al 1 gennaio 2010, ha confermato la sentenza di prime cure, ove si è ritenuto doveroso includere nel calcolo del T.E.G., purché correlate alla concessione del credito, le spese assicurative, ciò desumendosi dalla corretta applicazione della fonte di rango primario (cfr. Corte d'appello di Roma, sent. 27/06/2019, n. 4411).
5.4. Deve ritenersi, dunque, che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, vadano conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 cod. pen., comma quarto, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
5.5. Ebbene, parte ricorrente afferma che “includendo nel calcolo de TEG concretamente applicato anche il costo derivante dalla polizza assicurativa,€ 225,87, si giunge ad un tasso di interesse pari al 14,40%”. Parte convenuta concorda con tale asserzione, deducendo che “anche includendo il costo della polizza assicurativa, circostanza che comunque si contesta, si arriverebbe, come enunciato da controparte, ad un
TEG del 14,40% al di sotto della soglia usura”.
13 5.6. Dunque, includendo le spese assicurative, non sarebbe in ogni caso superato il tasso soglia pari a 16,095%, previsto per la rilevante categoria
“anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari”, tasso individuato da parte convenuta e peraltro non specificamente contestato da parte ricorrente, su cui incombe l'onere probatorio, che ha invece sostenuto la riconducibilità dell'operazione di finanziamento alla diversa categoria “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio”.
6. Conclusivamente, le domande principali svolte da parte ricorrente devono essere respinte in quanto infondate.
7. Con riguardo alla domanda subordinata, entrambe le parti hanno rappresentato che, in corso di causa, è stato raggiunto un accordo transattivo, implicante il componimento delle questioni controverse, instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
7.1. Deve essere dunque dichiarata, con riguardo a tale domanda, la cessazione della materia del contendere, constandone i presupposti (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007).
8. Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
9. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
14 1. respinge le domande principali formulate dal ricorrente;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda subordinata;
3. respinge ogni altra domanda;
4. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del CP_1
giudizio che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 20 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3516 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del 21.6.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con l'avv. Giorgio Fina Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
gli avv.ti Francesco Mocci e Anna Bettoni
CONVENUTA
Oggetto: mutuo
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ., ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, la società CP_1
definitivamente articolando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale
[...]
di Tivoli, 1 Accertare e dichiarare per le ragioni esposte che le parti hanno stipulato un contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio;
2. accertare e dichiarare per le ragioni sopra esposte l'usurarietà degli interessi contrattualmente pattuiti e/o di quelli concretamente applicati e, per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento in favore del Signor della somma di € 16.625,44, oltre interessi, ovvero Parte_1
alla diversa somma ritenuta di giustizia;
3. Dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda subordinata avente ad oggetto il rimborso degli oneri del credito a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto;
4. condannare la società resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del procuratore antistatario ed alla refusione delle spese di mediazione pari ad € 48,00 e a quelle di CTP pari ad € 1.830,00.”.
2. Parte ricorrente ha dedotto: di aver stipulato in data 15.9.2009 con la società GO Finanziaria S.p.A., soggetta a direzione e coordinamento di un contratto di finanziamento garantito da cessione del quinto CP_1
dello stipendio e dell'intero T.F.R., dovuto al dal datore di lavoro Parte_1
Trellemborg Weheel Systems S.p.A.; che “il rapporto contrattuale successivamente veniva preso in carico direttamente da che, in data 31.12.2013, ha incorporato CP_1
la GO Finanziaria, con la conseguenza che tutti i rapporti in essere al momento dell'operazione sono stati trasferiti alla società incorporante”; che, considerando anche le spese relative alla polizza assicurativa sottoscritta, il tasso di interesse convenuto si rivela usuraio.
3. Si è costituita in giudizio la società così concludendo: Controparte_1
“In via preliminare/pregiudiziale: - Accertare e dichiarare la cessata materia del contendere
2 in ordine alla domanda subordinata formulata dal signor a seguito di intervenuta Parte_1
transazione depositata in giudizio e quindi per tutti i motivi di cui in narrativa;
In via principale: - rigettare le domande formulate dal signor in quanto infondate, in Parte_1
fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso: - condannare il signor al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA del presente Parte_1
procedimento”.
4. Parte convenuta ha dedotto che il ricorrente ha erroneamente qualificato il finanziamento stipulato quale prestito contro cessione del quinto dello stipendio o pensione, mentre lo stesso consiste in prestito personale con eventuale cessione di quota di stipendio/pensione e T.F.R. quale garanzia accessoria.
5. Con provvedimento reso all'udienza del 31.1.2022, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione.
6. Con ordinanza del 21.6.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva in limine il Tribunale, quanto al riparto dell'onere della prova, che la
Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 9201/2015) ha ribadito, proprio in materia di mutuo e con riferimento alla domanda di accertamento negativo del credito, il principio secondo il quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude ne' inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova
3 può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Cass. 23229/04;
Cass. 9099/12)." (cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. 3, n. 384/2007; Cass. civ., Sez. 5,
n. 9099/2012).
1.1. Tale onere probatorio si conforma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti, di talché, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. (Cass. 3374/07; Cass.
12963/05; Cass. 7282/97” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 9201/2015), dovendosi altresì avere riguardo al principio processuale di riferibilità o vicinanza della prova.
1.2. Inoltre, per giurisprudenza consolidata, nella ripetizione di indebito incombe sull'attore l'onere di fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento sia della mancanza di causa debendi (ex aliis, Cass. 8 marzo 2001, n. 3387; Cass. 3 marzo 1998, n. 2334; Cass. 28 luglio 1997, n. 7027; Cass. 18 dicembre 1995, n.
12897; con riguardo all'onere probatorio circa la mancanza della causa debendi, più di recente: Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 11 ottobre 2010, n.
22872).
1.3. In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., dunque, in caso di ripetizione di indebito incombe sull'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi, ovvero del successivo venir meno di questa: “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di
4 una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta.” (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1734 del 25/01/2011 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 22872 del 10/11/2010).
1.4. Tanto premesso, in linea generale val bene altresì rammentare che la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio non può limitarsi alla generica doglianza di invalidità delle clausole pattuite o di asserita indeterminatezza del credito, ma deve indicare in modo specifico quali voci passive sono contestate, per quali ragioni e con riferimento a quali periodi, eventualmente anche fornendo un proprio ricalcolo dei rapporti, con applicazione degli interessi e delle altre voci ritenute corrette. In altri termini, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il debitore principale o il fideiussore non possono limitarsi ad apodittiche obiezioni su pretese clausole vessatorie, sull'indeterminatezza dei tassi o sulla capitalizzazione illegittima degli interessi, né può sopperire a tale lacuna una C.T.U., la quale, come noto, lungi dal ricercare fatti o circostanze pretermessi dalle parti, offre un mero filtro qualificato per la valutazione di fatti ed elementi già rigorosamente introdotti in lite e sottoposti al vaglio giudiziale (cfr. Cass. civ. n. 10860/2011).
1.5. Peraltro, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, pienamente condivisibile, non è contraddetto (semmai soltanto "alleggerito") dal potere- dovere del Giudice di rilevare "ex officio" la nullità delle clausole contrattuali che si mostrino contrarie a norme imperative (ex art. 1284 cod. civ. e art. 644 cod. pen., terzo comma, in tema di usura) o tali da rendere l'oggetto del contratto, in tutto o in parte, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 cod. civ., come per le commissioni di massimo scoperto e spese analoghe) o difettose della forma scritta ad substantiam (art. 1284, comma terzo, cod. civ. per gli interessi ultra-legali e art. 117 TUB per il contratto bancario in generale) ovvero ancora, con riguardo alle fideiussioni omnibus, affette da nullità c.d. "derivata" dall'asserita violazione delle regole concorrenziali dettate
5 dalla normativa antitrust della L. n. 287 del 1990, ex art. 2, ciò in quanto la rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali non può prescindere dalla rituale allegazione, ad opera della parte che vi ha interesse, di un minimo elemento di fatto che le riguardi (v. ad es. Cass. civ. n. 17924/2015, secondo cui: "La rilevabilità della nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Quand'anche bastasse la sola produzione del contratto, in tesi viziato di nullità, comunque un minimo "elemento di fatto" vi deve essere per consentire al giudice il rilievo officioso della nullità e tale onere introduttivo anche se assolto per altri fini - spetta alle parti, per il principio dispositivo in senso formale").
2. Ciò posto, quanto alla convenzione di interessi usurari dedotta da parte ricorrente, osserva il Tribunale che chi agisce in giudizio non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti di finanziamento, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an sia del quantum debeatur. Si è difatti condivisibilmente affermato in giurisprudenza che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso-,
l'esatto periodo di superamento del tasso soglia nonché la specifica contestazione relativa alla dedotta usura;
infine occorre indicare, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari (cfr. Tribunale Roma,
3869/19).
6 2.1. Detto onere di allegazione specifica non potrebbe ritenersi assolto neppure demandando l'allegazione degli elementi de quibus a perizia tecnico contabile.
2.2. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, come dianzi mentovato,
"la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, sì che non ha pregio la pretesa di considerarla un documento sul quale disporre una consulenza tecnica d'ufficio"
(Cassazione 16552/15).
3. Così individuato, regolato e distribuito l'onere probatorio, nella presente controversia, ove parte ricorrente ha svolto domanda di accertamento negativo del credito e di ripetizione, mentre la società finanziaria convenuta non ha svolto domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di somme, la questione dirimente attiene alla qualificazione del contratto intercorso tra le parti nei termini di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio ovvero come prestito personale, con eventuale cessione del quinto dello stipendio e del T.F.R. come garanzia accessoria.
3.1. È noto come, in tema di interpretazione del contratto, il principio "in claris non fit interpretatio" renda superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo del testo contrattuale quando la comune intenzione dei contraenti sia chiara: tale principio, tuttavia, non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale, pur intrinsecamente chiaro, non risulti coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti (Cass. civ., sez.
III, 09/12/2014, n. 25840
3.2. In tal caso, l'elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui la buona fede o correttezza ex art. 1366 cod. civ., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione
7 del contratto e quindi alla relativa causa concreta (Cass. civ., sez. III,
19/03/2018, n. 6675; Cass., 23/5/2011, n. 11295).
3.3. Orbene, nel caso di specie, dall'esame della scheda contrattuale prodotta in copia in atti, emerge come si sia impegnato a Parte_1
rimborsare il finanziamento erogato in 120 rate, con rata costante di 346,00 euro, ivi individuandosi nel “M.A.V.” la modalità di pagamento.
3.4. Il contratto, così regolato l'obbligo di rimborso da parte del mutuatario, ha contemplato la scelta da parte del debitore della prestazione di una
“garanzia accessoria”, prevendendo la possibilità di optare tra: (i) pegno su polizza, (ii) delegazione di pagamento su stipendio/pensione e cessione TFR,
(iii) cessione quinto stipendio/pensione e intero TFR, (iv) cessione easy life con maxi rata (v) cessione easy life (sospensiva) con maxi rata (vi) cessione volontaria (sospensiva) quota di stipendio/pensione e intero TFR, (vii) cessione life sospensiva di quota di stipendio/pensione e intero TFR – con eventuale maxi rata, (viii) pegno su quota di stipendio/pensione e intero TFR
– con eventuale maxi rata.
3.5. Risulta selezionata la voce “cessione LIFE sospensiva di quota di stipendio/pensione e intero TFR – con eventuale maxi rata”. Ebbene, onde appurare la natura di garanzia ovvero di mezzo di rimborso del finanziamento erogato della suddetta pattuizione, occorre esaminarne la disciplina recata dalle condizioni di contratto accluse alla ridetta scheda, del seguente tenore:
8 3.6. Dalle ridette clausole, approvate espressamente dal debitore ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si evince che la cessione di quota dello stipendio ovvero della pensione è sospensivamente condizionata all'inadempimento del mutuatario al pagamento di almeno una rata di restituzione della somma finanziata, prevedendosi ulteriormente che “Il pagamento delle rate mensili avverrà presso il domicilio di GO direttamente da parte del Cliente. In caso di insolvenza da parte del Cliente, GO domanderà al Terzo Obbligato l'attivazione delle trattenute mensili nella misura di un quinto dello stipendio/pensione. Il Cliente dovrà versare in favore di GO
l'importo della rata concordata con il piano di ammortamento originario, che potrà essere anche superiore al quinto dello stipendio/pensione, mentre in caso di attivazione delle trattenute in seguito all'insolvenza, il Terzo Obbligato sarà tenuto a versare a GO
l'importo pari al quinto dello stipendio/pensione del Cliente.”.
3.7. Ciò posto, interpretando le suddette clausole non solo secondo il loro senso letterale bensì le une attraverso le altre alla luce del complessivo congegno negoziale e del canone di buona fede, esse rendono palese che la ridetta cessione dello stipendio e del T.F.R., espressamente indicata quale garanzia accessoria del finanziamento sospensivamente condizionata all'inadempimento del debitore, prescelta nel novero delle altre consentanee garanzie quali le forme di pegno ivi previste, presenta un meccanismo di funzionamento, direttamente divisato nelle suesposte condizioni contrattuali, tale da connotarla non come lo strumento di rimborso del prestito personale contratto dal debitore, bensì come garanzia attivabile per il caso di suo successivo inadempimento nel corso del rapporto.
3.8. Difatti, le clausole indicate prevedono che il debitore direttamente provveda al rimborso del finanziamento corrispondendo le rate mensili presso il domicilio della società finanziaria, la quale, ove il mutuatario sia insolvente al pagamento rateale, è facultata a chiedere al datore di lavoro il versamento dell'importo pari al quinto dello stipendio, ferma restando la
9 significativa circostanza secondo cui le rate mensili dovute dal debitore possono essere di importo maggiore del suddetto quinto, ciò da cui ulteriormente emerge che tale cessione non è stata individuata come modalità ordinaria di rimborso del finanziamento, bensì, e in via espressa, quale garanzia del credito sospensivamente condizionata alla successiva “insolvenza” del debitore.
4. Così ricostruita la natura della pattuita garanzia accessoria rispetto alla modalità ordinaria di rimborso del finanziamento, emerge come parte ricorrente, nell'asserire il carattere usurario del tasso di interesse convenuto, ha erroneamente fatto riferimento alla categoria “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio”, anziché al genus corretto “anticipi, sconti commerciali, crediti personali
e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari”, che contempla, come concludentemente asseverato da parte convenuta, un tasso soglia compatibile con quello previsto nel contratto stipulato dalle parti, che dunque non risulta usurario, dovendosi rammentare come l'apprezzamento circa il carattere usurario del tasso di interesse va condotto con riguardo alle condizioni ab origine previste nel contratto, con esclusione di valutazioni secundum eventum con riguardo all'andamento successivo del rapporto e a fenomeni di usura sopravvenuta, in conformità al consolidato orientamento di legittimità, alla cui stregua: “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta
10 soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.” (Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 24675 del 19/10/2017, Rv. 645811 - 01).
5. Costituisce altresì questione controversa tra le parti l'inserimento delle spese di assicurazione obbligatoria nella formazione del T.E.G. anche per i contratti stipulati, come nel caso di specie, precedentemente al 1 gennaio
2010, senza che rilevassero sul punto le istruzioni della Banca d'Italia antecedenti all'agosto 2009, non essendo indefettibile il confronto tra dati omogenei con riguardo alla formazione del T.E.G.M..
5.1. La questione, come noto, ha da tempo interessato il dibattito giurisprudenziale che è pervenuto, in sede sia di merito sia di legittimità, ad approdi oramai consolidati.
5.2. La Corte di cassazione ha svolto, proprio con riguardo a controversia concernente un contratto stipulato anteriormente al 1 gennaio 2010, le seguenti condivisibili argomentazioni: “Il motivo è infondato. Infatti, occorre discriminare il tasso soglia disciplinato dall'art. 644 c.p., comma 3, - secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari - dal "costo complessivo del credito", invece, regolato dall'art. 644 c.p., comma 4, a mente del quale, per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Solo il richiamato comma 3 costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la struttura del comma 4 descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo. Ora, la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nella L.
n. 108 del 1996, art. 2 che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le
Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio. Le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di
11 riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U,
Sentenza n. 16303 del 20/06/2018). In altri termini, la "centralità sistematica" di tale norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Ed invero, se è manifesta l'esigenza di una lettura organica e di sistema di siffatte serie normative, altrettanto appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644 c.p., alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia. Pertanto, attenendosi al tenore testuale della norma primaria, senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del 21/06/2023;
Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del
17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del
01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n.
22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza
n. 8806 del 05/04/2017). Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice. Il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso
12 usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione. Per l'effetto, l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito, elemento sussistente nel caso di specie, anche in ragione dell'obbligatorietà della polizza assicurativa per i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio.” (cfr., ex aliis, Cass. civ. sez. II, ord. 24/10/2023, n. 29501).
5.3. Facendo rimando in diritto alle motivazioni rassegnate da Cass. n.
8806/2017, anche la Corte d'appello di Roma, in ipotesi del pari in cui veniva in questione contratto stipulato antecedentemente al 1 gennaio 2010, ha confermato la sentenza di prime cure, ove si è ritenuto doveroso includere nel calcolo del T.E.G., purché correlate alla concessione del credito, le spese assicurative, ciò desumendosi dalla corretta applicazione della fonte di rango primario (cfr. Corte d'appello di Roma, sent. 27/06/2019, n. 4411).
5.4. Deve ritenersi, dunque, che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, vadano conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 cod. pen., comma quarto, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
5.5. Ebbene, parte ricorrente afferma che “includendo nel calcolo de TEG concretamente applicato anche il costo derivante dalla polizza assicurativa,€ 225,87, si giunge ad un tasso di interesse pari al 14,40%”. Parte convenuta concorda con tale asserzione, deducendo che “anche includendo il costo della polizza assicurativa, circostanza che comunque si contesta, si arriverebbe, come enunciato da controparte, ad un
TEG del 14,40% al di sotto della soglia usura”.
13 5.6. Dunque, includendo le spese assicurative, non sarebbe in ogni caso superato il tasso soglia pari a 16,095%, previsto per la rilevante categoria
“anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari”, tasso individuato da parte convenuta e peraltro non specificamente contestato da parte ricorrente, su cui incombe l'onere probatorio, che ha invece sostenuto la riconducibilità dell'operazione di finanziamento alla diversa categoria “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio”.
6. Conclusivamente, le domande principali svolte da parte ricorrente devono essere respinte in quanto infondate.
7. Con riguardo alla domanda subordinata, entrambe le parti hanno rappresentato che, in corso di causa, è stato raggiunto un accordo transattivo, implicante il componimento delle questioni controverse, instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
7.1. Deve essere dunque dichiarata, con riguardo a tale domanda, la cessazione della materia del contendere, constandone i presupposti (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007).
8. Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
9. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
14 1. respinge le domande principali formulate dal ricorrente;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda subordinata;
3. respinge ogni altra domanda;
4. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del CP_1
giudizio che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 20 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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