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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/02/2024, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente rel. dott. Caterina Caniato Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Pietropaolo, domiciliatario giusta procura in atti;
per l'adozione di
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Testimone_1 C.F._2 e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 26.07.2023 con domanda ex artt. 291 e 311 c.c. chiedeva di far luogo all'adozione di Parte_1
e, a tal fine, chiedeva che venisse fissata udienza di comparizione dell'adottante e dell'adottando Testimone_1 affinché manifestassero il consenso all'adozione.
All'udienza del 15.01.2024, confermava la propria volontà di adottare il Parte_1 Testimone_1 quale, a sua volta, manifestava il proprio assenso.
L'adottando ha richiesto che al proprio cognome venisse posposto il cognome dell'adottante. Parte_1
All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
La domanda di adozione è fondata.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persona maggiorenne.
L'adottante è legato all'adottando da un profondo affetto e da un duraturo rapporto di familiarità e convivenza.
infatti, è il figlio biologico di moglie dell'adottante dal 17.11.2007. Testimone_1 Persona_1 L'adottante ha conosciuto l'adottando in tenera età e l'ha sempre considerato un vero e proprio figlio. Sussiste l'interesse di all'adozione da parte di , in quanto, lo stesso, ha Testimone_1 Parte_1 rappresentato per lui, sin da piccolo, la figura paterna di riferimento, anche considerando che il padre biologico dell'adottando è deceduto in data 19.09.2015. pagina 1 di 2 L'adottante e l'adottando desiderano che il rapporto padre-figlio, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico. Il desiderio di procedere all'adozione è accompagnato anche dall'assenso di madre Persona_1 biologica dell'adottando e moglie dell'adottante e dall'assenso dei figli nati dall'unione tra l'adottante e
[...]
, maggiorenne, e , ancora minorenne Persona_1 Persona_2 Persona_3 (ha già compiuto 17 anni).
La presenza di altri figli non è ostativa all'adozione essendo stato l'art. 291 c.c. dichiarato incostituzionale nella parte in cui vieta l'adozione a persone con discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
Anche con riferimento alla presenza di figli minori la Corte Costituzionale nel 2004 ha dichiarato l'illegittimità laddove l'art. 291 c.c. non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli, riconosciuti dall'adottante, minorenni.
In tale solco si pone anche la pronuncia della Corte di Cassazione n. 2426/2006, che ha previsto che si possa procedere all' adozione del figlio maggiorenne del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale e ai fratelli minorenni ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia, come nel caso di specie, fermo restando il potere/dovere del giudice di merito di sentire gli altri figli e di formulare un giudizio complessivo di convenienza dell'interesse dell'adottando.
Nel caso di specie, dall'audizione di tutti i soggetti interessati, è emersa una comunione di intenti tra tutti i componenti della famiglia di cui anche l'adottando fa parte integrante. La richiesta dell'adottando di aggiungere il cognome dell'adottante al proprio va accolta ex art. 299 c.c. con la precisazione che il cognome dell'adottante va posposto al cognome originario Parte_1 Tes_1
Attesa la natura e le peculiarità della procedura le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
I. Fa luogo all'adozione di (C.F. ), nato a [...], il Testimone_1 C.F._2
16.09.1996 da parte di (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.09.1966;
II. Dispone che al cognome “Randone” dell'adottando, venga posposto il cognome;
Parte_1
III. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della Cancelleria, nell'apposito registro comunicata al per le prescritte annotazioni a margine Parte_2 dell'atto di nascita (atto n. 801, parte I, serie A, anno 1996, . Parte_2
IV. Dichiara le spese del giudizio irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 18.01.2024
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente rel. dott. Caterina Caniato Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Pietropaolo, domiciliatario giusta procura in atti;
per l'adozione di
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Testimone_1 C.F._2 e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 26.07.2023 con domanda ex artt. 291 e 311 c.c. chiedeva di far luogo all'adozione di Parte_1
e, a tal fine, chiedeva che venisse fissata udienza di comparizione dell'adottante e dell'adottando Testimone_1 affinché manifestassero il consenso all'adozione.
All'udienza del 15.01.2024, confermava la propria volontà di adottare il Parte_1 Testimone_1 quale, a sua volta, manifestava il proprio assenso.
L'adottando ha richiesto che al proprio cognome venisse posposto il cognome dell'adottante. Parte_1
All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
La domanda di adozione è fondata.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persona maggiorenne.
L'adottante è legato all'adottando da un profondo affetto e da un duraturo rapporto di familiarità e convivenza.
infatti, è il figlio biologico di moglie dell'adottante dal 17.11.2007. Testimone_1 Persona_1 L'adottante ha conosciuto l'adottando in tenera età e l'ha sempre considerato un vero e proprio figlio. Sussiste l'interesse di all'adozione da parte di , in quanto, lo stesso, ha Testimone_1 Parte_1 rappresentato per lui, sin da piccolo, la figura paterna di riferimento, anche considerando che il padre biologico dell'adottando è deceduto in data 19.09.2015. pagina 1 di 2 L'adottante e l'adottando desiderano che il rapporto padre-figlio, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico. Il desiderio di procedere all'adozione è accompagnato anche dall'assenso di madre Persona_1 biologica dell'adottando e moglie dell'adottante e dall'assenso dei figli nati dall'unione tra l'adottante e
[...]
, maggiorenne, e , ancora minorenne Persona_1 Persona_2 Persona_3 (ha già compiuto 17 anni).
La presenza di altri figli non è ostativa all'adozione essendo stato l'art. 291 c.c. dichiarato incostituzionale nella parte in cui vieta l'adozione a persone con discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
Anche con riferimento alla presenza di figli minori la Corte Costituzionale nel 2004 ha dichiarato l'illegittimità laddove l'art. 291 c.c. non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli, riconosciuti dall'adottante, minorenni.
In tale solco si pone anche la pronuncia della Corte di Cassazione n. 2426/2006, che ha previsto che si possa procedere all' adozione del figlio maggiorenne del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale e ai fratelli minorenni ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia, come nel caso di specie, fermo restando il potere/dovere del giudice di merito di sentire gli altri figli e di formulare un giudizio complessivo di convenienza dell'interesse dell'adottando.
Nel caso di specie, dall'audizione di tutti i soggetti interessati, è emersa una comunione di intenti tra tutti i componenti della famiglia di cui anche l'adottando fa parte integrante. La richiesta dell'adottando di aggiungere il cognome dell'adottante al proprio va accolta ex art. 299 c.c. con la precisazione che il cognome dell'adottante va posposto al cognome originario Parte_1 Tes_1
Attesa la natura e le peculiarità della procedura le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
I. Fa luogo all'adozione di (C.F. ), nato a [...], il Testimone_1 C.F._2
16.09.1996 da parte di (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.09.1966;
II. Dispone che al cognome “Randone” dell'adottando, venga posposto il cognome;
Parte_1
III. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della Cancelleria, nell'apposito registro comunicata al per le prescritte annotazioni a margine Parte_2 dell'atto di nascita (atto n. 801, parte I, serie A, anno 1996, . Parte_2
IV. Dichiara le spese del giudizio irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 18.01.2024
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2