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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1786/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI MAIO GABRIELE, Giudice monocratico per ottemperanza in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4928/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 6198/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 5 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- OTTEMPERANZA n. SENT. 6198/2024 OTTEMPERANZA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 984/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 27.6.2025 Ricorrente_2 ha agito per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 546/92, “della sentenza N. 6198/2024 …, emessa dalla
Corte di Giustizia tributaria di II° grado della Campania sezione 5, pronunciata il 16/10/2024, depositata il
04/11/2024, a definizione del giudizio RG n. 5097/2023…”., deducendo, in particolare:
- che, con la sentenza in epigrafe, questa Corte aveva “respinto il ricorso in appello proposto da Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Salerno avverso la sentenza n, 352/2023 emessa dalla CGT di 1° di
Salerno, con conseguente conferma della sentenza appellata e condanna della amministrazione appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2000,00 oltre Iva, contributo professionale e rimborso forfettario al 15 % in favore del sig. Ricorrente_2…”;
- che “la sentenza n. 6198/2024 veniva notificata ai sensi di legge, ex art 16 bis d.lgs. 546/1992 sia alla ricorrente appellante (Agenzia delle Entrate) che alla altra parte resistente appellata Agenzia delle Entrate
Rescissione, in data 04.11.2024; (cfr. allegato n. 02)”;
--- che “nelle more, solo la resistente appellata Agenzia delle Entrate Riscossione, benché non espressamente tenutavi, stante il dispositivo della sentenza 6198/2024, provvedeva a corrispondere al sig. Ricorrente_2 la metà della spese di giudizio liquidate in suo favore nella summenzionata sentenza, corrispondendo al contribuente la somma di € 1.459,12 ( di cui € 1.000,00 pari al 50% delle spese di giudizio liquidate in sentenza;
€ 150,00 per rimborso forfettario al 15%; € 46,00 per CPA al 4% ed € 263,12, a titolo di IVA al 22%)”;
- che “in data 31/03/2025, sebbene fosse ampiamente trascorso il termine dei novanta giorni ex comma
4 art. 69 Dlgs 546/92 e quindi fosse già proponibile il giudizio di ottemperanza, la scrivente difesa, provvedeva a notificare, in nome e per conto del sig. Ricorrente_2, alla Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Salerno, atto di diffida e costituzione in mora , ex art 70 d. lgs. 546/1992 , al pagamento delle predette somme in favore del ricorrente, ma anche tale richiesta rimaneva priva di riscontro”;
- che “a tutt'oggi l'Ufficio non ha adempiuto, nemmeno parzialmente alle statuizioni contenute nella sentenza citata”, sicchè “al momento l'Agenzia delle Entrate è debitrice di € 1.459,12, quale totale determinato dalle seguenti somme: ( € 1.000,00 pari al 50% delle spese di lite liquidate in sentenza;
€ 150,00 per rimborso forfettario (15% di 1.000,00) ; € 46,00 per Cassa forense (4% su € 1150,00);
€ 263,12 per IVA (22% su 1.196,00).
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di:
“-adottare i provvedimenti necessari alla ottemperanza ed alla esecuzione del contenuto della sentenza
6198/2024, pronunciata il pronunciata il 16/10/2024, depositata il 04/11/2024, a definizione del giudizio
RGA n. 5097/, ovvero al pagamento, per tutto quanto indicato in premessa, in favore del ricorrente Ricorrente_2, della somma di € 1.459,12 come riconosciuto in sentenza;
-disporre ogni altro provvedimento all'uopo ritenuto opportuno e necessario, compresa la nomina di un commissario ad acta con il compito di procedere senza indugio e con piena funzione sostitutoria alla esecuzione del provvedimento medesimo, ovvero al pagamento delle spese liquidate nella sentenza in oggetto pari ad euro 1459,12, come innanzi determinate;
- condannare la parte resistente Agenzia delle Entrate -direzione provincie di Salerno -al pagamento, delle spese e competenze del presente procedimento;
con attribuzione al difensore antistatario dell'odierno ricorrente;
- in ulteriore subordine:
ovvero, in caso di parziale ottemperanza degli effetti della sentenza in oggetto disporre l'ottemperanza integrale della stessa con condanna della resistente Agenzia delle entrate direzione provinciale di Salerno in persona del l.r.p.t., al pagamento di spese e compensi del presente procedimento, come innanzi indicate in premessa, da attribuirsi al procuratore antistatario di parte ricorrente”. Ha poi depositato memoria illustrativa in data 4.12.2025.
La controparte resistente A.D.E. – D.P. di Salerno ha depositato in data 16.12.2025 memoria evidenziante di avere “provveduto a inoltrare alla parte richiesta di integrazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione (coordinate bancarie, dichiarazione di responsabilità, copia documenti di identità e dichiarazione del regime fiscale del difensore: cfr. all.)”, con richiesta di “un rinvio per consentire il completamento della lavorazione”, rinvio all'uopo concesso, nulla opponendo il ricorrente, con Ordinanza in data 17.12.2025.
Il ricorrente ha depositato in data 4.2.2026 memoria con la quale ha evidenziato, tra l'altro, di avere
“cercato di favorire l'Ufficio resistente, provvedendo ad inviargli nuovamente, in data 18.12.2025 tutta la documentazione , già precedentemente inviata, per la liquidazione di quanto statuito in sentenza)”, ma che tuttavia “la resistente Agenzia delle Entrate non ha adempiuto nemmeno questa volta”, donde la richiesta di adottare i provvedimenti necessari alla ottemperanza.
All'esito dell'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Va preliminarmente osservato che “le sentenze che recano la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e
69, comma 5, d.lgs. n. 456 del 1992, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo” e che “il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui all'art. 38, d.lgs. citato”, laddove, “in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede il comma 4, dell'art. 69 in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede - di regola - l'art. 70, d.lgs. n. 456 del 1992” (così, in motivazione, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11286 del 07/04/2022, più di recente richiamata adesivamente anche da Cass. n. 7572/2024).
Nel caso di specie, come è in fatto pacifico nonché documentato, con la sentenza menzionata in epigrafe questa Corte ha respinto il ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di
Salerno avverso la sentenza n, 352/2023 emessa dalla CGT di 1° di Salerno, con conseguente conferma della sentenza appellata e condanna della amministrazione appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2000,00 oltre Iva, contributo professionale e rimborso forfettario al 15 % in favore del Ricorrente_2.
Tale sentenza è stata notificata sia alla Agenzia delle Entrate che all'ADER in data 4.11.2024 e, quindi, il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro il lunedì 3.2.2025.
Sennonchè, solo l'ADER (benchè non tenutavi) ha corrisposto la metà delle spese dovute e dei relativi accessori, di tal che fondatamente il ricorrente domanda il pagamento della residua metà nei confronti dell'A.D.E. obbligata, la quale non vi ha provveduto nemmeno dopo l'ulteriore atto di costituzione in mora a mezzo PEC in data 31.3.2025 ed il rinvio da ultimo concesso in sede di ottemperanza, senza nemmeno addurre apprezzabili giustificazioni dell'inadempimento. Peraltro, considerato che l'ADER ha inviato in data 19.12.2024 il proprio pagamento, non si vede perchè l'ADE non avrebbe potuto fare altrettanto negli stessi tempi.
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, va pertanto dichiarato l'obbligo dell'ADE di ottemperare (ovviamente per la parte residua come sopra ancora non soddisfatta) alla sentenza n.
6198/2024 di questa CORTE statuente la condanna della predetta al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 2000,00 oltre Iva, contributo professionale e rimborso forfettario al 15 % in favore di
Ricorrente_2, nominando per l'esecuzione quale Commissario ad acta Nominativo_1
, in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta, in considerazione della opportunità di conferire l'incarico a soggetto inserito nella P.A. ed avente dimestichezza con le relative procedure contabili.
Le spese del presente procedimento di ottemperanza vanno poste a carico dell'ADE e liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, così come va altresì posto a carico dell'ADE il compenso spettante al Commissario ad acta, come parimenti liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'obbligo dell'ADE di ottemperare alla sentenza n. 6198/2024 di questa CORTE statuente la condanna della predetta al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 2000,00 oltre Iva, contributo professionale e rimborso forfettario al 15 % in favore di Ricorrente_2, nominando per l'esecuzione quale Commissario ad acta Nominativo_1, dati personali, in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta, cui concede il termine di giorni 45 per ottemperare, con avvertimento che in difetto sarà sostituita da altro Commissario da nominare, con ulteriore aggravio di spese per l'Amministrazione Finanziaria. Condanna l'ADE al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in Euro 300,00, oltre accessori di
Legge, nonché al pagamento del compenso spettante al Commissario ad acta, che liquida in Euro
300,00, oltre accessori come per Legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI MAIO GABRIELE, Giudice monocratico per ottemperanza in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4928/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 6198/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 5 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- OTTEMPERANZA n. SENT. 6198/2024 OTTEMPERANZA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 984/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 27.6.2025 Ricorrente_2 ha agito per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 546/92, “della sentenza N. 6198/2024 …, emessa dalla
Corte di Giustizia tributaria di II° grado della Campania sezione 5, pronunciata il 16/10/2024, depositata il
04/11/2024, a definizione del giudizio RG n. 5097/2023…”., deducendo, in particolare:
- che, con la sentenza in epigrafe, questa Corte aveva “respinto il ricorso in appello proposto da Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Salerno avverso la sentenza n, 352/2023 emessa dalla CGT di 1° di
Salerno, con conseguente conferma della sentenza appellata e condanna della amministrazione appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2000,00 oltre Iva, contributo professionale e rimborso forfettario al 15 % in favore del sig. Ricorrente_2…”;
- che “la sentenza n. 6198/2024 veniva notificata ai sensi di legge, ex art 16 bis d.lgs. 546/1992 sia alla ricorrente appellante (Agenzia delle Entrate) che alla altra parte resistente appellata Agenzia delle Entrate
Rescissione, in data 04.11.2024; (cfr. allegato n. 02)”;
--- che “nelle more, solo la resistente appellata Agenzia delle Entrate Riscossione, benché non espressamente tenutavi, stante il dispositivo della sentenza 6198/2024, provvedeva a corrispondere al sig. Ricorrente_2 la metà della spese di giudizio liquidate in suo favore nella summenzionata sentenza, corrispondendo al contribuente la somma di € 1.459,12 ( di cui € 1.000,00 pari al 50% delle spese di giudizio liquidate in sentenza;
€ 150,00 per rimborso forfettario al 15%; € 46,00 per CPA al 4% ed € 263,12, a titolo di IVA al 22%)”;
- che “in data 31/03/2025, sebbene fosse ampiamente trascorso il termine dei novanta giorni ex comma
4 art. 69 Dlgs 546/92 e quindi fosse già proponibile il giudizio di ottemperanza, la scrivente difesa, provvedeva a notificare, in nome e per conto del sig. Ricorrente_2, alla Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Salerno, atto di diffida e costituzione in mora , ex art 70 d. lgs. 546/1992 , al pagamento delle predette somme in favore del ricorrente, ma anche tale richiesta rimaneva priva di riscontro”;
- che “a tutt'oggi l'Ufficio non ha adempiuto, nemmeno parzialmente alle statuizioni contenute nella sentenza citata”, sicchè “al momento l'Agenzia delle Entrate è debitrice di € 1.459,12, quale totale determinato dalle seguenti somme: ( € 1.000,00 pari al 50% delle spese di lite liquidate in sentenza;
€ 150,00 per rimborso forfettario (15% di 1.000,00) ; € 46,00 per Cassa forense (4% su € 1150,00);
€ 263,12 per IVA (22% su 1.196,00).
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di:
“-adottare i provvedimenti necessari alla ottemperanza ed alla esecuzione del contenuto della sentenza
6198/2024, pronunciata il pronunciata il 16/10/2024, depositata il 04/11/2024, a definizione del giudizio
RGA n. 5097/, ovvero al pagamento, per tutto quanto indicato in premessa, in favore del ricorrente Ricorrente_2, della somma di € 1.459,12 come riconosciuto in sentenza;
-disporre ogni altro provvedimento all'uopo ritenuto opportuno e necessario, compresa la nomina di un commissario ad acta con il compito di procedere senza indugio e con piena funzione sostitutoria alla esecuzione del provvedimento medesimo, ovvero al pagamento delle spese liquidate nella sentenza in oggetto pari ad euro 1459,12, come innanzi determinate;
- condannare la parte resistente Agenzia delle Entrate -direzione provincie di Salerno -al pagamento, delle spese e competenze del presente procedimento;
con attribuzione al difensore antistatario dell'odierno ricorrente;
- in ulteriore subordine:
ovvero, in caso di parziale ottemperanza degli effetti della sentenza in oggetto disporre l'ottemperanza integrale della stessa con condanna della resistente Agenzia delle entrate direzione provinciale di Salerno in persona del l.r.p.t., al pagamento di spese e compensi del presente procedimento, come innanzi indicate in premessa, da attribuirsi al procuratore antistatario di parte ricorrente”. Ha poi depositato memoria illustrativa in data 4.12.2025.
La controparte resistente A.D.E. – D.P. di Salerno ha depositato in data 16.12.2025 memoria evidenziante di avere “provveduto a inoltrare alla parte richiesta di integrazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione (coordinate bancarie, dichiarazione di responsabilità, copia documenti di identità e dichiarazione del regime fiscale del difensore: cfr. all.)”, con richiesta di “un rinvio per consentire il completamento della lavorazione”, rinvio all'uopo concesso, nulla opponendo il ricorrente, con Ordinanza in data 17.12.2025.
Il ricorrente ha depositato in data 4.2.2026 memoria con la quale ha evidenziato, tra l'altro, di avere
“cercato di favorire l'Ufficio resistente, provvedendo ad inviargli nuovamente, in data 18.12.2025 tutta la documentazione , già precedentemente inviata, per la liquidazione di quanto statuito in sentenza)”, ma che tuttavia “la resistente Agenzia delle Entrate non ha adempiuto nemmeno questa volta”, donde la richiesta di adottare i provvedimenti necessari alla ottemperanza.
All'esito dell'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Va preliminarmente osservato che “le sentenze che recano la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e
69, comma 5, d.lgs. n. 456 del 1992, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo” e che “il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui all'art. 38, d.lgs. citato”, laddove, “in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede il comma 4, dell'art. 69 in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede - di regola - l'art. 70, d.lgs. n. 456 del 1992” (così, in motivazione, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11286 del 07/04/2022, più di recente richiamata adesivamente anche da Cass. n. 7572/2024).
Nel caso di specie, come è in fatto pacifico nonché documentato, con la sentenza menzionata in epigrafe questa Corte ha respinto il ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di
Salerno avverso la sentenza n, 352/2023 emessa dalla CGT di 1° di Salerno, con conseguente conferma della sentenza appellata e condanna della amministrazione appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2000,00 oltre Iva, contributo professionale e rimborso forfettario al 15 % in favore del Ricorrente_2.
Tale sentenza è stata notificata sia alla Agenzia delle Entrate che all'ADER in data 4.11.2024 e, quindi, il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro il lunedì 3.2.2025.
Sennonchè, solo l'ADER (benchè non tenutavi) ha corrisposto la metà delle spese dovute e dei relativi accessori, di tal che fondatamente il ricorrente domanda il pagamento della residua metà nei confronti dell'A.D.E. obbligata, la quale non vi ha provveduto nemmeno dopo l'ulteriore atto di costituzione in mora a mezzo PEC in data 31.3.2025 ed il rinvio da ultimo concesso in sede di ottemperanza, senza nemmeno addurre apprezzabili giustificazioni dell'inadempimento. Peraltro, considerato che l'ADER ha inviato in data 19.12.2024 il proprio pagamento, non si vede perchè l'ADE non avrebbe potuto fare altrettanto negli stessi tempi.
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, va pertanto dichiarato l'obbligo dell'ADE di ottemperare (ovviamente per la parte residua come sopra ancora non soddisfatta) alla sentenza n.
6198/2024 di questa CORTE statuente la condanna della predetta al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 2000,00 oltre Iva, contributo professionale e rimborso forfettario al 15 % in favore di
Ricorrente_2, nominando per l'esecuzione quale Commissario ad acta Nominativo_1
, in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta, in considerazione della opportunità di conferire l'incarico a soggetto inserito nella P.A. ed avente dimestichezza con le relative procedure contabili.
Le spese del presente procedimento di ottemperanza vanno poste a carico dell'ADE e liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, così come va altresì posto a carico dell'ADE il compenso spettante al Commissario ad acta, come parimenti liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'obbligo dell'ADE di ottemperare alla sentenza n. 6198/2024 di questa CORTE statuente la condanna della predetta al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 2000,00 oltre Iva, contributo professionale e rimborso forfettario al 15 % in favore di Ricorrente_2, nominando per l'esecuzione quale Commissario ad acta Nominativo_1, dati personali, in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta, cui concede il termine di giorni 45 per ottemperare, con avvertimento che in difetto sarà sostituita da altro Commissario da nominare, con ulteriore aggravio di spese per l'Amministrazione Finanziaria. Condanna l'ADE al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in Euro 300,00, oltre accessori di
Legge, nonché al pagamento del compenso spettante al Commissario ad acta, che liquida in Euro
300,00, oltre accessori come per Legge.