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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2197/2019, posta in decisione in data 20.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
Part
(C.F. ), nata a [...] in Parte_2 C.F._1 data 01/01/1966, con il patrocinio dell'Avv. LO BUE GIOVANNI e con elezione di domicilio in via VIA E. NOTARBARTOLO, 5 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(già per atto di fusione per Controparte_2 CP_3 incorporazione in data 12 aprile 2022) con il patrocinio dell'avv. MATTEO
AS ed elettivamente domiciliata in MILANO in VIA DEI BOSSI n. 6.
APPELLATA
1 e per quest'atto rappresentata, dalla procuratrice Controparte_4 speciale “ ”, con il Parte_3 patrocinio dlel'Avv. MASSIMO TAGLIARENI ED elettivamente domiciliata in
Palermo, Via Giosuè Carducci n.2,
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava avanti al Tribunale di Parte_2 Controparte_1
Palermo, per opposizione al decreto ingiuntivo n.20/2014, esponendo: che il ricorso monitorio era fondato sulla garanzia fideiussoria rilasciata in data 24.5.2011 sino alla concorrenza di € 840.000,00; che tale fideiussione era volta a garantire il finanziamento, pari ad € 100.000,00, concesso attraverso la linea di credito da
Credito Siciliano S.p.A., in data 28.2.2008, alla società di cui il Controparte_5
legale rappresentante era il marito Sig. ; che, non avendo la società Persona_1
adempiuto correttamente alla propria obbligazione, il contratto di finanziamento veniva risolto a far data dal 30.6.2013 e, pertanto, la stessa rimaneva debitrice per la somma di € 28.595,91. Preliminarmente, l'attrice eccepiva l'improcedibilità della domanda monitoria stante l'avvenuta parcellizzazione del credito, atteso che la CP_6
aveva separatamente azionato una diversa procedura monitoria per il saldo a debito del conto corrente (pari ad € 105.574,71) intrattenuto dalla , divenuto CP_5
poi oggetto di diverso decreto ingiuntivo n. 151/2015; nel merito, poi, deduceva l'annullabilità del contratto di fideiussione per vizio del consenso, in particolare di violenza morale, esercitata da coniuge separato di fatto già dal Persona_1
2011, in ragione della coazione psicologica e delle intimidazioni messe in atto dallo stesso;
in subordine, contestava l'ammontare del credito relativo al finanziamento, in quanto frutto di illegittimi addebiti della
[...]
costituitasi a mezzo della sua mandataria Credito Siciliano S.p.A., CP_7
contestava quanto dedotto dall'opponente e chiedeva il rigetto delle CP_1
domande spiegate in quanto infondate in fatto e in diritto.
2 Con sentenza n. 2063 del 19.4.2019, il Tribunale rigettava l'opposizione.
In motivazione, il primo Giudice rilevava che la richiesta di emissione di due decreti ingiuntivi da parte della verso gli stessi debitori non era da ritenersi un CP_6 comportamento scorretto, avuto riguardo al differente titolo, l'uno il contratto di finanziamento e l'altro il contratto di conto corrente. Quanto alla domanda di annullamento, la riteneva sfornita di prova, non avendo ammesso peraltro le richieste istruttorie in quanto i capitolati erano privi di contestualizzazione cronologica, contenenti manifestazioni di giudizio e vertenti su circostanze irrilevanti. Inoltre, rigettava la domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla centrale dei rischi in quanto formulata solo nelle conclusioni. Infine, procedeva all'esame sulle censure attinenti al contratto di finanziamento, ritenendo inammissibili in questo giudizio le censure sul conto corrente. Specificamente, il
Giudice riteneva valido il finanziamento anche laddove fosse stato stipulato per il ripianamento del saldo passivo del conto corrente. Sull'usura, dichiarava infondata la pretesa di sommare i tassi di interesse e, valutandoli separatamente, ne accertava la legittimità; ancora, rilevava che la previsione dell'ammortamento alla francese non costituiva violazione del generale divieto di anatocismo.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello al quale Parte_2
resisteva essendo stata incorporata per fusione alla stessa Controparte_8
la banca Credito Siciliano S.p.A.
Successivamente, interveniva quale cessionaria del Controparte_4
credito oggetto del giudizio, facendo proprie le difese già spiegate dalla cedente.
In data 20.6.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con unico articolato motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha dichiarato l'annullamento della fideiussione. Rileva, in punto di fatto, che la convivenza coniugale, sin da subito condizionata dal comportamento violento e prevaricatore del marito, si era definitivamente deteriorata nella primavera dell'anno 2011, quando i problemi economici legati alle attività commerciali condotte da ne avevano accresciuto la condotta minacciosa e intimidatoria Persona_1
tanto che -come confermato dalle figlie della coppia, ascoltate come testimoni in un parallelo giudizio di opposizione ad un ulteriore decreto ingiuntivo fondato su altra fideiussione prestata lo stesso giorno sempre a beneficio di Credito Siciliano, ma a
3 garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da altra società facente capo al marito, Fin.Ca.Ro. s.r.l.-, si era determinato un clima di pesantissima tensione psicologica. Rappresenta che, proprio in ragione di quanto emerso in fase istruttoria, ivi compresa la conferma di un tentativo di traduzione in atto dell'intento suicidiario in precedenza posto in essere da tale diverso giudizio si era Persona_1 concluso con l'annullamento del contratto di fideiussione per la violenza esercitata dal terzo. Osserva, in diritto, che la condotta del marito integra gli estremi indicati dall'art. 1434 c.c., essendo espressamente finalizzata a estorcere il consenso del soggetto passivo e risultando di natura tale da incidere con efficienza causale sul determinismo volitivo della vittima che, in assenza di coartazione, non avrebbe concluso il negozio. Ha quindi insistito per l'ammissione della prova per testi respinta dal primo giudice e, in linea gradata, per l'acquisizione agli atti del processo verbale dell'udienza dell'altro giudizio in cui erano state raccolte le deposizioni testimoniali delle figlie e MA LA SI. CP_9
L'appello è fondato.
È opportuno rammentare che, in materia di vizi del consenso, la violenza morale
è definita dall'art. 1435 c.c. come la minaccia di un male ingiusto e notevole volto a estorcere il consenso di una parte. Sotto effetto della violenza morale, la quale, come previsto dall'art. 1434 c.c., può essere esercitata anche da un terzo, ovvero un soggetto differente rispetto alla controparte contrattuale, il contraente viene posto dinanzi all'alternativa tra subire un male o stipulare il contratto e, volontariamente, sceglie come male minore la conclusione il contratto.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale e dottrinale, maturato sulla base delle disposizioni codicistiche, affinché si possa invocare la sussistenza del vizio in parola è necessario che la minaccia sia direttamente rivolta alla conclusione del contratto, sia in sé credibile e, quindi, in grado di impressionare il contraente minacciato, abbia a oggetto un male notevole diretto a colpire la persona o i beni del contraente o del suo coniuge o di un suo ascendente o discendente o di altre persone
(art. 1436 c.c.), sia ingiusta, in quanto funzionale all'ingiustificata lesione di un interesse altrui o all'esercizio di un diritto strumentalizzato per conseguire un vantaggio del tutto estraneo all'esercizio del diritto e, dunque, ingiusto (art. 1438
c.c.).
4 Per contro, non costituisce minaccia idonea a provocare invalidità del negozio, la mera rappresentazione interna di un pericolo, ancorché collegata a determinate circostanze oggettivamente esistenti.
Tanto chiarito in premessa, occorre dare atto che, a corredo dell'impugnazione,
ha depositato il verbale dell'udienza del 19.9.2017 celebrata Parte_2 nell'ambito del procedimento n. 8327/2016 R.G. del Tribunale di Palermo, conclusosi in primo grado con sentenza del 8.11.2019, pure versata in atti. La banca appellata non solo non si è opposta all'acquisizione dei documenti -non preclusa dall'art. 345 c.p.c. in quanto di formazione successiva, il primo, alla scadenza dei termini assegnati in primo grado per gli adempimenti indicati dall'art. 183 VI comma c.p.c. e, il secondo, alla sentenza di primo grado-, ma ha anzi preso posizione espressa sulle “risultanze delle prove per testi escusse nel giudizio portante R.G. n.
8327/2016”, ravvisandovi, in prima analisi, la conferma della ricorrenza della “ipotesi del timore reverenziale (o metus ab intrinseco), … che si verifica quando la rappresentazione di un pericolo di danno non deriva da un comportamento della controparte, ma dalla considerazione di altre circostanze, tale da provocare all'interno del soggetto passivo un turbamento legato al rispetto nutrito nei confronti della controparte medesima, che incide sul processo formativo della volontà facendo venire meno quella libertà di determinazione cui ogni contrattazione deve essere informata” e, in ogni caso, elementi a suffragio dell'esclusione del “requisito della
“serietà” e “gravità” della pretesa minaccia”, oltre che della intrinseca contraddittorietà dell'allegazione atteso che, se pure “già da diversi anni il marito esercitava sulla moglie una costante pressione, l'appellante, inspiegabilmente, sottoscriveva il contratto di fideiussione, allorquando …, interveniva tra i coniugi la separazione di fatto, con il conseguente allontanamento dalla casa coniugale”, evenienza che lascia presumere il venir meno dello stato di timore.
Al contenuto delle dichiarazioni dei testi occorre dunque ora guardare.
Le due figlie maggiori della coppia hanno riferito che il padre, che in passato aveva tentato il suicidio “e fu salvato dalla guardia costiera” (teste Tes_1
, “pochi giorni prima” della sottoscrizione della fideiussione, “aveva avuto
[...]
una crisi alla presenza mia e di mia sorella. Urlava, minacciando il suicidio con coltelli in mano. Noi, in preda alla paura, chiamammo nostra zia in aiuto” (teste
. Proprio “in seguito alle continue pressioni”, la madre “ne Testimone_2
5 assecondò le richieste accompagnandolo più volte in banca e anche se io non sono mai andata con loro, lo so perché le discussioni sull'argomento erano continue”
(teste . Neppure la sottoscrizione della fideiussione, tuttavia, Testimone_1 placò il padre ed anzi “le richieste e le discussioni continuarono e per questo alla fine mia madre si decise a separarsi” (teste . Testimone_2
Lo strumento di pressione adoperato da era dunque la Persona_1
minaccia del proprio suicidio;
la sua prospettazione, esplicitamente e specificamente finalizzata a estorcere il consenso della moglie alla conclusione del contratto di fideiussione, è idonea ad integrare coartazione ove si consideri, per un verso, che un gesto simile era già stato tentato in passato da e sventato grazie Persona_1 all'intervento di terzi (la guardia costiera), così da apparire credibile e seria al soggetto passivo della violenza, e, sotto altro profilo che la traduzione in atto della minaccia sarebbe stata foriera di conseguenze serie, giacché avrebbe privato del padre le quattro figlie della coppia, innanzi alle quale la minaccia era stata pronunziata, facendone peraltro ricadere la responsabilità morale sulla madre, colpevole di non essere intervenuta ad alleviare il disagio economico del marito ed anzi di aver espressamente negato il proprio appoggio.
Tale situazione è resa più incisiva dal contenuto dei messaggi di posta elettronica allegati alla denunzia sporta, sia pure alcuni anni dopo i fatti, da Parte_2
nei confronti del marito (in relazione ad un ulteriore episodio, in cui
[...]
bersaglio delle minacce era il proprio fratello ), che bene illustrano Persona_2
la personalità disturbata oltre che astiosa e aggressiva del Per_1
Il contesto in esame, poi, non sembra affatto ridimensionato dalla scelta della di allontanarsi dal marito una volta che, fortemente impegnatasi verso le Pt_2
banche a garanzia delle obbligazioni assunte dalle società da costui partecipate (la fideiussione per cui è causa è stata prestata per l'ammontare di € 840.000,00), ne aveva compiutamente assecondato le richieste, in questo modo peraltro sottraendo se stessa e le figlie dal greve clima familiare da queste ultime descritto.
La Corte, quindi, ravvisa i presupposti caratterizzanti la violenza quale vizio del consenso.
Non può invero convenirsi con l'istituto di credito appellato, laddove deduce che la fidejubente sia stata determinata da timori meramente interni o da personali valutazioni di convenienza (peraltro solo astrattamente prospettate dalla banca e
6 comunque non ravvisabili) giacché, in contrario, il pregiudizio minacciato - il suicidio – appare oggettivamente fattore idoneo a condizionare la libera autodeterminazione del soggetto passivo della violenza, chiaramente determinatasi a stipulare la fideiussione, proprio perché appariva costituire male minore rispetto al suicidio del marito.
Deve dunque annullarsi la fideiussione prestata da il 24 Parte_2 maggio 2011 per l'importo di € 840.000,00 in favore di Credito Siciliano s.p.a. a garanzia delle obbligazioni assunte verso tale banca da Controparte_5
Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il primo grado del giudizio, in complessivi € 7.259,00, di cui € 7.000,00 per compensi ed € 259,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA, da distrarre in favore degli avv.ti Giovanni Lo Bue e
CO RÒ, dichiaratisi antistatari;
per questo secondo grado, si liquidano in complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA e, stante l'ammissione della al Patrocinio a spese dello Stato, esse vanno pagate in Pt_2
favore dell'Erario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando, sentiti i Procuratori delle Parti:
1) in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2063/2019 del
19.4.2019, appellata da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
annulla la fideiussione stipulata da il 24.5.2011 a favore di
[...] Parte_2
Credito Siciliano s.p.a. a garanzia delle obbligazioni assunte da e Controparte_5
revoca per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 20/2014, emesso da Tribunale di Palermo in data 8.1.2015 in favore di;
Controparte_1
2) condanna e in solido al Pt_3 Controparte_2 Controparte_4 pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.259,00 oltre accessori per il primo grado, disponendo la distrazione delle stesse in favore degli avv.ti RÒ e Lo Bue;
3) condanna e in solido al Pt_3 Controparte_2 Controparte_4
pagamento in favore dell'Erario, per questo secondo grado, delle spese che liquida in complessivi € 9.000,00, oltre accessori.
7 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 6.11.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2197/2019, posta in decisione in data 20.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
Part
(C.F. ), nata a [...] in Parte_2 C.F._1 data 01/01/1966, con il patrocinio dell'Avv. LO BUE GIOVANNI e con elezione di domicilio in via VIA E. NOTARBARTOLO, 5 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(già per atto di fusione per Controparte_2 CP_3 incorporazione in data 12 aprile 2022) con il patrocinio dell'avv. MATTEO
AS ed elettivamente domiciliata in MILANO in VIA DEI BOSSI n. 6.
APPELLATA
1 e per quest'atto rappresentata, dalla procuratrice Controparte_4 speciale “ ”, con il Parte_3 patrocinio dlel'Avv. MASSIMO TAGLIARENI ED elettivamente domiciliata in
Palermo, Via Giosuè Carducci n.2,
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava avanti al Tribunale di Parte_2 Controparte_1
Palermo, per opposizione al decreto ingiuntivo n.20/2014, esponendo: che il ricorso monitorio era fondato sulla garanzia fideiussoria rilasciata in data 24.5.2011 sino alla concorrenza di € 840.000,00; che tale fideiussione era volta a garantire il finanziamento, pari ad € 100.000,00, concesso attraverso la linea di credito da
Credito Siciliano S.p.A., in data 28.2.2008, alla società di cui il Controparte_5
legale rappresentante era il marito Sig. ; che, non avendo la società Persona_1
adempiuto correttamente alla propria obbligazione, il contratto di finanziamento veniva risolto a far data dal 30.6.2013 e, pertanto, la stessa rimaneva debitrice per la somma di € 28.595,91. Preliminarmente, l'attrice eccepiva l'improcedibilità della domanda monitoria stante l'avvenuta parcellizzazione del credito, atteso che la CP_6
aveva separatamente azionato una diversa procedura monitoria per il saldo a debito del conto corrente (pari ad € 105.574,71) intrattenuto dalla , divenuto CP_5
poi oggetto di diverso decreto ingiuntivo n. 151/2015; nel merito, poi, deduceva l'annullabilità del contratto di fideiussione per vizio del consenso, in particolare di violenza morale, esercitata da coniuge separato di fatto già dal Persona_1
2011, in ragione della coazione psicologica e delle intimidazioni messe in atto dallo stesso;
in subordine, contestava l'ammontare del credito relativo al finanziamento, in quanto frutto di illegittimi addebiti della
[...]
costituitasi a mezzo della sua mandataria Credito Siciliano S.p.A., CP_7
contestava quanto dedotto dall'opponente e chiedeva il rigetto delle CP_1
domande spiegate in quanto infondate in fatto e in diritto.
2 Con sentenza n. 2063 del 19.4.2019, il Tribunale rigettava l'opposizione.
In motivazione, il primo Giudice rilevava che la richiesta di emissione di due decreti ingiuntivi da parte della verso gli stessi debitori non era da ritenersi un CP_6 comportamento scorretto, avuto riguardo al differente titolo, l'uno il contratto di finanziamento e l'altro il contratto di conto corrente. Quanto alla domanda di annullamento, la riteneva sfornita di prova, non avendo ammesso peraltro le richieste istruttorie in quanto i capitolati erano privi di contestualizzazione cronologica, contenenti manifestazioni di giudizio e vertenti su circostanze irrilevanti. Inoltre, rigettava la domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla centrale dei rischi in quanto formulata solo nelle conclusioni. Infine, procedeva all'esame sulle censure attinenti al contratto di finanziamento, ritenendo inammissibili in questo giudizio le censure sul conto corrente. Specificamente, il
Giudice riteneva valido il finanziamento anche laddove fosse stato stipulato per il ripianamento del saldo passivo del conto corrente. Sull'usura, dichiarava infondata la pretesa di sommare i tassi di interesse e, valutandoli separatamente, ne accertava la legittimità; ancora, rilevava che la previsione dell'ammortamento alla francese non costituiva violazione del generale divieto di anatocismo.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello al quale Parte_2
resisteva essendo stata incorporata per fusione alla stessa Controparte_8
la banca Credito Siciliano S.p.A.
Successivamente, interveniva quale cessionaria del Controparte_4
credito oggetto del giudizio, facendo proprie le difese già spiegate dalla cedente.
In data 20.6.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con unico articolato motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha dichiarato l'annullamento della fideiussione. Rileva, in punto di fatto, che la convivenza coniugale, sin da subito condizionata dal comportamento violento e prevaricatore del marito, si era definitivamente deteriorata nella primavera dell'anno 2011, quando i problemi economici legati alle attività commerciali condotte da ne avevano accresciuto la condotta minacciosa e intimidatoria Persona_1
tanto che -come confermato dalle figlie della coppia, ascoltate come testimoni in un parallelo giudizio di opposizione ad un ulteriore decreto ingiuntivo fondato su altra fideiussione prestata lo stesso giorno sempre a beneficio di Credito Siciliano, ma a
3 garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da altra società facente capo al marito, Fin.Ca.Ro. s.r.l.-, si era determinato un clima di pesantissima tensione psicologica. Rappresenta che, proprio in ragione di quanto emerso in fase istruttoria, ivi compresa la conferma di un tentativo di traduzione in atto dell'intento suicidiario in precedenza posto in essere da tale diverso giudizio si era Persona_1 concluso con l'annullamento del contratto di fideiussione per la violenza esercitata dal terzo. Osserva, in diritto, che la condotta del marito integra gli estremi indicati dall'art. 1434 c.c., essendo espressamente finalizzata a estorcere il consenso del soggetto passivo e risultando di natura tale da incidere con efficienza causale sul determinismo volitivo della vittima che, in assenza di coartazione, non avrebbe concluso il negozio. Ha quindi insistito per l'ammissione della prova per testi respinta dal primo giudice e, in linea gradata, per l'acquisizione agli atti del processo verbale dell'udienza dell'altro giudizio in cui erano state raccolte le deposizioni testimoniali delle figlie e MA LA SI. CP_9
L'appello è fondato.
È opportuno rammentare che, in materia di vizi del consenso, la violenza morale
è definita dall'art. 1435 c.c. come la minaccia di un male ingiusto e notevole volto a estorcere il consenso di una parte. Sotto effetto della violenza morale, la quale, come previsto dall'art. 1434 c.c., può essere esercitata anche da un terzo, ovvero un soggetto differente rispetto alla controparte contrattuale, il contraente viene posto dinanzi all'alternativa tra subire un male o stipulare il contratto e, volontariamente, sceglie come male minore la conclusione il contratto.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale e dottrinale, maturato sulla base delle disposizioni codicistiche, affinché si possa invocare la sussistenza del vizio in parola è necessario che la minaccia sia direttamente rivolta alla conclusione del contratto, sia in sé credibile e, quindi, in grado di impressionare il contraente minacciato, abbia a oggetto un male notevole diretto a colpire la persona o i beni del contraente o del suo coniuge o di un suo ascendente o discendente o di altre persone
(art. 1436 c.c.), sia ingiusta, in quanto funzionale all'ingiustificata lesione di un interesse altrui o all'esercizio di un diritto strumentalizzato per conseguire un vantaggio del tutto estraneo all'esercizio del diritto e, dunque, ingiusto (art. 1438
c.c.).
4 Per contro, non costituisce minaccia idonea a provocare invalidità del negozio, la mera rappresentazione interna di un pericolo, ancorché collegata a determinate circostanze oggettivamente esistenti.
Tanto chiarito in premessa, occorre dare atto che, a corredo dell'impugnazione,
ha depositato il verbale dell'udienza del 19.9.2017 celebrata Parte_2 nell'ambito del procedimento n. 8327/2016 R.G. del Tribunale di Palermo, conclusosi in primo grado con sentenza del 8.11.2019, pure versata in atti. La banca appellata non solo non si è opposta all'acquisizione dei documenti -non preclusa dall'art. 345 c.p.c. in quanto di formazione successiva, il primo, alla scadenza dei termini assegnati in primo grado per gli adempimenti indicati dall'art. 183 VI comma c.p.c. e, il secondo, alla sentenza di primo grado-, ma ha anzi preso posizione espressa sulle “risultanze delle prove per testi escusse nel giudizio portante R.G. n.
8327/2016”, ravvisandovi, in prima analisi, la conferma della ricorrenza della “ipotesi del timore reverenziale (o metus ab intrinseco), … che si verifica quando la rappresentazione di un pericolo di danno non deriva da un comportamento della controparte, ma dalla considerazione di altre circostanze, tale da provocare all'interno del soggetto passivo un turbamento legato al rispetto nutrito nei confronti della controparte medesima, che incide sul processo formativo della volontà facendo venire meno quella libertà di determinazione cui ogni contrattazione deve essere informata” e, in ogni caso, elementi a suffragio dell'esclusione del “requisito della
“serietà” e “gravità” della pretesa minaccia”, oltre che della intrinseca contraddittorietà dell'allegazione atteso che, se pure “già da diversi anni il marito esercitava sulla moglie una costante pressione, l'appellante, inspiegabilmente, sottoscriveva il contratto di fideiussione, allorquando …, interveniva tra i coniugi la separazione di fatto, con il conseguente allontanamento dalla casa coniugale”, evenienza che lascia presumere il venir meno dello stato di timore.
Al contenuto delle dichiarazioni dei testi occorre dunque ora guardare.
Le due figlie maggiori della coppia hanno riferito che il padre, che in passato aveva tentato il suicidio “e fu salvato dalla guardia costiera” (teste Tes_1
, “pochi giorni prima” della sottoscrizione della fideiussione, “aveva avuto
[...]
una crisi alla presenza mia e di mia sorella. Urlava, minacciando il suicidio con coltelli in mano. Noi, in preda alla paura, chiamammo nostra zia in aiuto” (teste
. Proprio “in seguito alle continue pressioni”, la madre “ne Testimone_2
5 assecondò le richieste accompagnandolo più volte in banca e anche se io non sono mai andata con loro, lo so perché le discussioni sull'argomento erano continue”
(teste . Neppure la sottoscrizione della fideiussione, tuttavia, Testimone_1 placò il padre ed anzi “le richieste e le discussioni continuarono e per questo alla fine mia madre si decise a separarsi” (teste . Testimone_2
Lo strumento di pressione adoperato da era dunque la Persona_1
minaccia del proprio suicidio;
la sua prospettazione, esplicitamente e specificamente finalizzata a estorcere il consenso della moglie alla conclusione del contratto di fideiussione, è idonea ad integrare coartazione ove si consideri, per un verso, che un gesto simile era già stato tentato in passato da e sventato grazie Persona_1 all'intervento di terzi (la guardia costiera), così da apparire credibile e seria al soggetto passivo della violenza, e, sotto altro profilo che la traduzione in atto della minaccia sarebbe stata foriera di conseguenze serie, giacché avrebbe privato del padre le quattro figlie della coppia, innanzi alle quale la minaccia era stata pronunziata, facendone peraltro ricadere la responsabilità morale sulla madre, colpevole di non essere intervenuta ad alleviare il disagio economico del marito ed anzi di aver espressamente negato il proprio appoggio.
Tale situazione è resa più incisiva dal contenuto dei messaggi di posta elettronica allegati alla denunzia sporta, sia pure alcuni anni dopo i fatti, da Parte_2
nei confronti del marito (in relazione ad un ulteriore episodio, in cui
[...]
bersaglio delle minacce era il proprio fratello ), che bene illustrano Persona_2
la personalità disturbata oltre che astiosa e aggressiva del Per_1
Il contesto in esame, poi, non sembra affatto ridimensionato dalla scelta della di allontanarsi dal marito una volta che, fortemente impegnatasi verso le Pt_2
banche a garanzia delle obbligazioni assunte dalle società da costui partecipate (la fideiussione per cui è causa è stata prestata per l'ammontare di € 840.000,00), ne aveva compiutamente assecondato le richieste, in questo modo peraltro sottraendo se stessa e le figlie dal greve clima familiare da queste ultime descritto.
La Corte, quindi, ravvisa i presupposti caratterizzanti la violenza quale vizio del consenso.
Non può invero convenirsi con l'istituto di credito appellato, laddove deduce che la fidejubente sia stata determinata da timori meramente interni o da personali valutazioni di convenienza (peraltro solo astrattamente prospettate dalla banca e
6 comunque non ravvisabili) giacché, in contrario, il pregiudizio minacciato - il suicidio – appare oggettivamente fattore idoneo a condizionare la libera autodeterminazione del soggetto passivo della violenza, chiaramente determinatasi a stipulare la fideiussione, proprio perché appariva costituire male minore rispetto al suicidio del marito.
Deve dunque annullarsi la fideiussione prestata da il 24 Parte_2 maggio 2011 per l'importo di € 840.000,00 in favore di Credito Siciliano s.p.a. a garanzia delle obbligazioni assunte verso tale banca da Controparte_5
Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il primo grado del giudizio, in complessivi € 7.259,00, di cui € 7.000,00 per compensi ed € 259,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA, da distrarre in favore degli avv.ti Giovanni Lo Bue e
CO RÒ, dichiaratisi antistatari;
per questo secondo grado, si liquidano in complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA e, stante l'ammissione della al Patrocinio a spese dello Stato, esse vanno pagate in Pt_2
favore dell'Erario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando, sentiti i Procuratori delle Parti:
1) in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2063/2019 del
19.4.2019, appellata da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
annulla la fideiussione stipulata da il 24.5.2011 a favore di
[...] Parte_2
Credito Siciliano s.p.a. a garanzia delle obbligazioni assunte da e Controparte_5
revoca per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 20/2014, emesso da Tribunale di Palermo in data 8.1.2015 in favore di;
Controparte_1
2) condanna e in solido al Pt_3 Controparte_2 Controparte_4 pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.259,00 oltre accessori per il primo grado, disponendo la distrazione delle stesse in favore degli avv.ti RÒ e Lo Bue;
3) condanna e in solido al Pt_3 Controparte_2 Controparte_4
pagamento in favore dell'Erario, per questo secondo grado, delle spese che liquida in complessivi € 9.000,00, oltre accessori.
7 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 6.11.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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