Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/06/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 608 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 17.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
Porto Salvo (RC) il 02.07.1977) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Samanta Micalizzi presso il cui studio in Melito di Porto
Salvo (RC), Via E. Berlinguer 58, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...]_2 CodiceFiscale_2
Porto Salvo (RC) l'08.02.1980), rappresentata e difesa dagli avv.ti
Antonino Condemi e Aurelia Murdolo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Bova Marina (RC), Via Tenente Pugliese n. 36/B, ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 06.03.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Bova
Marina (RC) il 26.05.2011 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 02.06.2025, il
Giudice delegato ha disposto la comparizione personale delle parti al fine di fornire chiarimenti in merito alla collocazione delle minori presso genitori diversi;
-preso atto che all'udienza del 17.06.2025 le parti sul punto hanno dichiarato quanto segue: “siamo d'accordo con mio marito che la secondogenita venga collocata presso di lui perché, dopo varie Per_1
insistenze e vari tentativi e consultato pediatri e psicologi, abbiamo riscontrato che questa soluzione era quella che voleva mia figlia anche perché, sin dalla nascita, è stata particolarmente legata al padre e Per_1
dormiva sempre con lui;
aggiungo che mio marito, da un po' di tempo, ha preso in locazione un'abitazione vicino casa mia che dista non più di
50 metri per cui, di fatto, sia le ragazze che vivono con me sia , Per_1
vedono con grande disinvoltura sia me che il padre”; la causa, quindi, è stata trattenuta per la decisione;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Bova Marina (RC) in data 26.05.2011; b) dal matrimonio sono nate tre figlie: (27.01.2012), Per_2 Per_1
(23.01.2014) e (26.08.2016), tutte minorenni;
Per_3
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
01.04.2025;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 06.03.2025 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2 -dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del Comune di Bova Marina (RC), atto n. 4, Parte II, Serie
A, anno 2011, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Bova Marina in Via
Fondo San Pasquale snc, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora nell'interesse delle figlie Parte_2
minori ivi stabilmente conviventi;
3) Le figlie minori, e , rimarranno Persona_4 Persona_5
collocate prevalentemente presso la madre, mentre la figlia Per_6
, che ha espresso la volontà di seguire il padre, rimarrà collocata
[...]
prevalentemente presso quest'ultimo;
4) Le figlie restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno esercitate separatamente dai genitori e saranno dunque prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) Il padre potrà vedere le bambine collocate prevalentemente presso la madre con ampia libertà e potrà tenerle con sé, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche delle stesse, ogniqualvolta le figlie desidereranno rimanere con il padre, esprimendo la madre, già in questa sede, il suo previo consenso. In ogni caso, il padre potrà vedere le figlie:
-tutti i fine settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
-durante le vacanze scolastiche pasquali, di carnevale e altre festività, alternativamente con la madre;
-durante le vacanze natalizie, dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12. al 06.01, alternativamente ogni anno;
-durante le vacanze estive, per un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre;
6) Parimenti, la madre potrà vedere la figlia con ampia libertà, e Per_1
potrà tenerla con sé, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche della stessa, ogniqualvolta la figlia desidererà rimanere con la madre, esprimendo il padre, già in questa sede, il suo previo consenso.
In ogni caso, la madre potrà vedere la figlia : Per_1
-tutti i fine settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
-durante le vacanze scolastiche pasquali, di carnevale e altre festività, alternativamente con il padre;
-durante le vacanze natalizie, dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12. al 06.01, alternativamente ogni anno;
-durante le vacanze estive, per un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordare con il padre;
7) Nei giorni in cui le bambine resteranno con il padre, quest'ultimo curerà personalmente l'igiene, la salute e la nutrizione delle bambine, attenderà allo svolgimento dei compiti scolastici, accompagnando, ove necessario, le figlie presso l'abitazione delle insegnanti che si occuperanno delle stesse per un miglior apprendimento delle materie studiate e/o dal medico curante;
inoltre, il padre, sempre nei giorni in cui le bambine resteranno nella sua abitazione, si occuperà di accompagnarle nelle varie strutture al fine di far frequentare le attività sportive alle quali sono o verranno eventualmente iscritte;
8) Parimenti, nei giorni in cui le bambine resteranno con la madre, quest'ultima curerà personalmente l'igiene, la salute e la nutrizione delle bambine, attenderà allo svolgimento dei compiti scolastici e accompagnerà le figlie a scuola e, ove necessario, dal medico curante e/o presso l'abitazione della/delle insegnante/ti che si occuperà/occuperanno della/e stessa/e per un miglior apprendimento delle materie studiate ovvero nelle varie strutture al fine di far frequentare le attività sportive alle quali sono o verranno eventualmente iscritte;
9) Nell'ambito della permanenza con ciascun genitore, quest'ultimo potrà affidare, temporaneamente e per brevi periodi non superiori a poche ore, la cura dei minori a parenti o persone di fiducia di entrambi i genitori nel rispetto del principio di stabilità e continuità del rapporto preferenziale con questi ultimi;
10) In caso di impedimento eccezionale e improrogabile, ciascun genitore, ove l'altro non sia disponibile, delegherà persona di reciproca fiducia al fine di accompagnare e far prelevare le figlie da scuola;
11) I genitori si impegnano a occuparsi delle figlie in tutte le loro necessità, da quelle materiali a quelle affettive ed educative;
possono farsi aiutare dai nonni, soprattutto in caso di effettiva impossibilità, ma il contributo di questi ultimi non deve essere sostitutivo e utilizzato come delega delle responsabilità genitoriali;
12) In caso di viaggi e/o assenze prolungate per più giorni consecutivi, ciascun genitore dovrà informare l'altro, con congruo anticipo, della necessità di allontanarsi, concordare il collocamento delle figlie e fornire all'altro un recapito sempre reperibile;
13) Il signor verserà, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento delle figlie e , alla Persona_4 Persona_5
signora la somma mensile di euro 400,00 e la signora Parte_2
verserà, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2
figlia la somma mensile di euro 200,00 per dodici Persona_6
mensilità all'anno, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di Aprile e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. Si impegnano, inoltre, a versare il 50% delle spese straordinarie: scolastiche, mediche, sportive e ricreative, purché concordate. In assenza di accordo o di preventiva comunicazione, la spesa sarà sostenuta interamente dal genitore collocatario;
14) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio;
15) L'autovettura tipo CITROEN C4 targata EY836NW, già di proprietà di , rimane di proprietà esclusiva di quest'ultimo, così Parte_1
come l'autovettura tipo Volkswagen Jetta targata DD1661J, già di proprietà della moglie, rimarrà di proprietà esclusiva di quest'ultima; 16) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio. Tuttavia, eventuali viaggi e/o trasferimenti in Italia o all'estero di uno dei due coniugi con prole al seguito, dovranno essere previamente ed espressamente autorizzati per iscritto dall'altro coniuge. Rimane espressamente escluso il consenso a trasferimenti definitivi, anche nazionali, di uno dei due coniugi con prole al seguito”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bova Marina
(RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 23.06.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna