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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/09/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente Relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 920/2024 R.G, promossa
DA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall' avv. Vincenzo Graniero, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Battipaglia (SA), alla Via Mazzini
n.21/d.
APPELLANTI
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno.
APPELLATA rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Controparte_2
Luca Muto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla via
Napoli, n.12.
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Controparte_3
Lara De Cunto, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecorvino
Pugliano (SA) alla via Trentino-Alto Adige, n.6 fabb.A/8.
APPELLATI
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.3664/2024 del Tribunale di Salerno.
Conclusione: come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha Controparte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, chiedendo la CP_4
dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c., stipulato il 18 dicembre 2013 con atto pubblico a rogito notaio
, con il quale il disponente trasferiva a favore di e Persona_1 Parte_3
quali Trustee, numerosi beni immobili, nominando come Parte_4
beneficiari finali e l attrice Parte_1 Pt_2 CP_2 CP_3 CP_1
deduceva che tale atto fosse stato stipulato in frode ai creditori, in quanto idoneo a sottrarre i beni oggetto di vincolo alla garanzia generica dei creditori ex art. 2740 c.c., con conseguente pregiudizio per la soddisfazione dei crediti erariali vantati nei confronti del , già oggetto di cartelle di pagamento e atti di riscossione CP_4
coattiva.
Si costitutiva , il quale contestava la fondatezza della domanda, CP_4
rilevando in particolare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., la prescrizione dei crediti vantati da e la conseguente carenza di legittimazione CP_1
ad agire ex art. 100 c.p.c. e l'inammissibilità della domanda subordinata all'assenza dei presupposti di legge.
Non si costituivano , Parte_3 Parte_1 Parte_2 [...]
e che erano dichiarati contumaci. CP_2 Controparte_3 Parte_4
Il giudizio era interrotto per decesso del convenuto e successivamente riassunto nei confronti degli eredi.
Si costituivano e Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
deducendo che i beni conferiti nel trust risultavano già pignorati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 557/2013, instaurata da Banca MPS e con successivo intervento di IA UD S.p.A., per cui gli stessi non potevano dirsi sottratti alla garanzia dei creditori.
Si costituiva il quale contestava la fondatezza della domanda, Controparte_2
rilevando in particolare la carenza di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 3664/2024, pubblicata l'11/07/2024, il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda ex art. 2901 c.c., dichiarando la inefficacia nei confronti dell , dell'atto di destinazione per fini meritevoli di Controparte_1
tutela ex art. 2645 ter mediante costituzione di trust 18.12.2013, rep.72219/33117° rogito Notaio trascritto in data 16.1.2014presso la CC.RR. II di Salerno Persona_1
RG.1529 RP.1307 con il quale sono statti conferiti:
a) la piena proprietà di appezzamenti di terreni siti nel Comune di Serre e censiti. FG
37 mapp59; FG35 mapp.41; FG 37 mapp.41; FG35 mapp265,266,267; FG37 mapp190; FG35 mapp56, 164; FG37 mapp52, 542,543,544,545,546,547,40;
b) la piena proprietà di appezzamenti di terreni siti nel Comune di Altavilla Silentina
(SA) e censiti: FG e 101 (ora CodiceFiscale_1
); c) Quota di ½ di CodiceFiscale_2
proprietà di appezzamenti di terreni siti nel Comune di Altavilla Silentina (SA) censiti al fg. 17 mapp. 970 e 959; ha, poi, condannato i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore dell'attrice le spese processuali, che liquida in € 2.556,00 per esborsi ed € 11.229,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e
CPA, con ordine al Conservatore dei R.R. II. competente per territorio di trascrivere la pronunzia, con esonero da ogni responsabilità
Avverso tale decisione hanno proposto appello , Parte_1 Parte_3 [...]
e chiedendone la riforma, con il favore delle spese, Parte_2 Parte_4
deducendo a motivi:
1) L'omessa o erronea motivazione circa il presupposto soggettivo della scientia damni ex art. 2901 c.c., avendo il Tribunale ritenuto integrato il presupposto soggettivo della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore senza un adeguato accertamento in fatto, deducendo che la motivazione del Tribunale si limita a valorizzare la natura gratuita dell'atto e la consistenza dei debiti erariali, senza considerare che al momento dell'atto, i beni erano già pignorati e sottoposti a procedura esecutiva RGE 557/2013 e che il trust venne stipulato con espressa menzione del vincolo preesistente, come da art. 5 del rogito;
che, inoltre, l'azione esecutiva promossa da IA UD era stata dichiarata improcedibile nel 2016 per inerzia dell'ente procedente;
2) L'omessa valutazione dei documenti e l'omessa regolare costituzione delle parti, avendo il Tribunale, in motivazione della sentenza impugnata, nulla evidenziato in ordine agli elementi di prova offerti dall in riferimento CP_1
alla domanda proposta, disattendo il corretto criterio di riparto dell'onere probatorio in tema di azione revocatoria ordinaria, imputando agli appellanti la mancata dimostrazione della insussistenza del pregiudizio e della consapevolezza.
Si costituiva l chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione. Si costituiva , il quale aderiva alle eccezioni sollevate dagli Controparte_2
appellanti.
Si costituiva , la quale chiedeva la nullità della sentenza e del Controparte_3
giudizio di primo grado per inesistenza e/o nullità della notificazione dell'atto di citazione.
All'udienza del 4 giugno 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata alla decisone del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccepita nullità della sentenza per mancata regolare notifica a deve rilevarsene la infondatezza. Controparte_3
Dagli atti emerge la regolarità della notifica.
Peraltro, deve rilevarsi che quale beneficiaria del trust non è Controparte_3
litisconsorte necessaria.
Sul punto, giova premettere che, in virtù di consolidato orientamento giurisprudenziale, poiché l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie, nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l'atto di dotazione patrimoniale del “trust”, il “Trustee” è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non già quale legale rappresentante, bensì come soggetto che dispone del diritto, sia pure in funzione della realizzazione del programma stabilito nell'atto istitutivo dal disponente a vantaggio dei beneficiari
( Cassazione civile, sez. VI, 26/05/2020, n. 9648).
Consegue, quindi, che nell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto l'atto di dotazione di un bene in “trust” il beneficiario è litisconsorte necessario soltanto nel caso in cui tale atto sia stato posto in essere a titolo oneroso, dal momento che, solo in questa ipotesi, lo stato soggettivo del terzo rileva quale elemento costitutivo della fattispecie (Cassazione civile, sez. III, 29/05/2018, n. 13388). Deve, pertanto, escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al Trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi (Cass. 3 agosto 2017, n.
19376).
Ciò posto, nel merito, rileva la Corte che l'appello non è fondato.
Gli appellanti, con il primo motivo, censurano la sentenza che ha erroneamente ritenuto integrata la condizione soggettiva prevista dall'art. 2901, primo comma, n. 1
c.c., secondo cui è necessario che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, rilevando che i beni immobili erano già sottoposti a pignoramento e che di tale circostanza era stata data contezza nell'atto, dovendosi, quindi, escludere ogni intento fraudolento.
Al riguardo, deducono gli appellanti che alla data del rogito notarile di costituzione del trust, 18.12.2013, i beni immobili erano già stati sottoposti a pignoramento da parte di MPS, 06.8.2013, e ciò era noto e dichiarato nell'atto stesso;
che, inoltre,
l' (già IA) era intervenuta nella procedura Controparte_1
esecutiva R.G.E. 557/2013, e si era surrogata al creditore procedente, ottenendo che il
Giudice dell'Esecuzione disponesse la sospensione del processo ex art. 624-bis c.p.c.; che, solo successivamente, l'inerzia dell'agente della riscossione ha determinato la declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva ex art. 187-bis disp. att.
c.p.c. (decreto del G.E. del 20.12.2016).
I rilevi non sono condivisibili.
Invero, per costante giurisprudenza, il creditore è legittimato ad esercitare l'azione revocatoria purché dimostri di avere interesse ad impedire ogni alterazione del patrimonio del debitore che possa rendere impossibile o più difficile la soddisfazione del credito, e, pertanto, il relativo accertamento resta presupposto indefettibile di tale azione;
addirittura, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale, senza alcuna necessità che questo sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziaria.
E' noto, infatti, che in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito, e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr. Cass. Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
Inoltre, giova ricordare che, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con tale azione non è soggetto a sospensione necessaria, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del
18/05/2004; n. 5246 del 10/03/2006; Sentenza n.16722 del 17/07/2009; n. 11573 del
14/05/2013; n. 2673 del 10/02/2016; Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019) È sufficiente, quindi, anche la semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (v. Cass. n. 20002/2008 e precedenti ivi richiamati: Cass. n. 2748/2005;
Cass. n. 11471/2003; Cass. n. 3981/2003; Cass. n. 12678/2001; Cass. n. 12144/1999;
v. anche Cass. n. 11755/2018), non essendo necessario, per l'accoglimento dell'azione revocatoria, dare compiuta prova della fondatezza del credito vantato.
Di tali principi, qui condivisi, ne ha fatto corretta applicazione il Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che la pretesa creditoria dell' non Controparte_1
appariva pretestuosa, avendo prodotto le cartelle di pagamento che si riferivano a debiti precedenti alla data di stipula dell'atto, e, quindi, ad un periodo anteriore all'istituzione del Trust, quale atto da ritenersi a titolo gratuito ai fini dell'azione revocatoria, in quanto idoneo a costituire un patrimonio separato finalizzato a modificare in senso lesivo la garanzia patrimoniale del debitore.
La produzione documentale delle cartelle/avvisi di pagamento dimostra l'esistenza di un credito nei confronti dell della somma pari a €. 734.847,84 a titolo di CP_1
imposte, contributi e sanzioni oltre interessi, spese e accessori.
Sul punto, giova premettere che i presupposti per l'esercizio vittorioso dell'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., sono l'esistenza del credito, la sussistenza di un atto di disposizione patrimoniale che crei il cd. “eventus damni” in combinato con la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, scientia o consilium fraudis.
Invero, l'azione revocatoria mira a rendere inefficace nei confronti del creditore l'atto dispositivo compiuto del debitore in pregiudizio delle sue ragioni, purché ricorrano l'eventus damni, ovvero la diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, e la scientia damni, cioè la consapevolezza del pregiudizio, che, in caso di atti a titolo gratuito, è richiesta solo in capo al debitore. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti l'eventus damni e la scientia fraudis in relazione all'atto istitutivo del trust “MAYA” del 18.12.2013, sul presupposto che i beni conferiti nel trust fossero sottratti alla garanzia patrimoniale dei creditori.
Il pregiudizio arrecato ai creditori sussiste, in quanto l'atto impugnato ha ridotto la garanzia generica ex art. 2740 c.c., mediante la segregazione di beni in un patrimonio separato.
Il requisito dell'eventus damni va, infatti, valutato in concreto, avuto riguardo all'effettiva diminuzione della possibilità di soddisfacimento del creditore (cfr. Cass. civ. 2548/2016).
Quanto alla scientia fraudis, essa richiede la prova della consapevolezza da parte del disponente del pregiudizio arrecato ai creditori.
Nel caso in esame, l'atto istitutivo del Trust nel quale sono confluiti gli unici beni di cui era titolare il debitore, ha mutato qualitativamente e quantitativamente il suo patrimonio, con effetto di sottrarli all'esecuzione forzata, a beneficio dei fratelli, delle cognate e dei figli.
Quando l'atto dispositivo è compiuto a favore di un parente stretto, la giurisprudenza presume la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo: “In caso di atto dispositivo a favore di coniuge o figlio, la consapevolezza dell'eventus damni si presume ai sensi dell'art. 2727 c.c.” (cfr. Cass. civ. Sez. III, 26 01.2017 n.2046; Cass.
Civ., Sez. I, 30.06.2020, n. 13165).
Pertanto, la decisione del Tribunale è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, nell'ipotesi di atto di disposizione a titolo gratuito, compiuto dal debitore successivamente all'insorgenza del credito, unica condizione per il suo esercizio e, per considerare provato il requisito soggettivo della scientia damni, è la semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.
Quindi, come correttamente rilevato dal Tribunale, la costituzione del Trust
“MAYA”, intervenuta dopo l'insorgere del credito, integra atto potenzialmente pregiudizievole, a titolo gratuito, per il quale non è richiesta la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
n.28146/2023).
La costituzione del trust “Maya” ha, infatti, determinato l'effettivo spossessamento del disponente e la segregazione del patrimonio a favore del Trustee.
Tale effetto ha reso più difficile, se non impossibile, l'esecuzione individuale del credito, come confermato dalla successiva dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva per mancata cooperazione del debitore e mancata attuazione dei provvedimenti cautelari da parte del Trustee.
In giurisprudenza si afferma che “l'atto che sottrarre il bene aggredibile alla garanzia del credito integra l'eventus damni, ancorché il creditore abbia precedentemente promosso azioni esecutive, ove tali azioni si rivelino infruttuose per effetto dell'atto dispositivo” (cfr. Cass. civ., sez. I, 30.03.2022, n. 10289).
Il motivo è, quindi, infondato.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano un'asserita violazione dell'art. 2697
c.c., sostenendo che gravava sull'attrice la prova della consapevolezza del danno e del pregiudizio.
L ha allegato e provato documentalmente la sussistenza del credito, il CP_1
carattere gratuito dell'atto e il contesto di difficoltà finanziaria del disponente.
Tali circostanze, valutate unitariamente, legittimano l'accoglimento dell'azione revocatoria. Giova premettere, che l'onere della prova gravante sull'attore in revocatoria attiene all'esistenza del credito, all'atto dispositivo e al danno arrecato, e, una volta allegato il carattere gratuito dell'atto e la situazione debitoria del disponente, spetta a quest'ultimo provare la capienza del proprio patrimonio residuo. (Cass. civ. sez. III,
n. 19207/2018; Cass. civ. sez.III, n. 25857/2020).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
La condanna degli appellanti alle spese del presente grado, in favore della e al CP_1
doppio del contributo consegue alla soccombenza, dovendosi compensare quelle relative agli appellati e Controparte_2 Controparte_3
P.M.Q.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
sentenza del Tribunale di Salerno n. 5130/2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell che liquida in €. Controparte_1
13.078,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario in misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, dichiarando compensate quelle con gli altri appellati.
Da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 02 settembre 2025 Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente Relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 920/2024 R.G, promossa
DA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall' avv. Vincenzo Graniero, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Battipaglia (SA), alla Via Mazzini
n.21/d.
APPELLANTI
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno.
APPELLATA rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Controparte_2
Luca Muto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla via
Napoli, n.12.
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Controparte_3
Lara De Cunto, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecorvino
Pugliano (SA) alla via Trentino-Alto Adige, n.6 fabb.A/8.
APPELLATI
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.3664/2024 del Tribunale di Salerno.
Conclusione: come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha Controparte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, chiedendo la CP_4
dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c., stipulato il 18 dicembre 2013 con atto pubblico a rogito notaio
, con il quale il disponente trasferiva a favore di e Persona_1 Parte_3
quali Trustee, numerosi beni immobili, nominando come Parte_4
beneficiari finali e l attrice Parte_1 Pt_2 CP_2 CP_3 CP_1
deduceva che tale atto fosse stato stipulato in frode ai creditori, in quanto idoneo a sottrarre i beni oggetto di vincolo alla garanzia generica dei creditori ex art. 2740 c.c., con conseguente pregiudizio per la soddisfazione dei crediti erariali vantati nei confronti del , già oggetto di cartelle di pagamento e atti di riscossione CP_4
coattiva.
Si costitutiva , il quale contestava la fondatezza della domanda, CP_4
rilevando in particolare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., la prescrizione dei crediti vantati da e la conseguente carenza di legittimazione CP_1
ad agire ex art. 100 c.p.c. e l'inammissibilità della domanda subordinata all'assenza dei presupposti di legge.
Non si costituivano , Parte_3 Parte_1 Parte_2 [...]
e che erano dichiarati contumaci. CP_2 Controparte_3 Parte_4
Il giudizio era interrotto per decesso del convenuto e successivamente riassunto nei confronti degli eredi.
Si costituivano e Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
deducendo che i beni conferiti nel trust risultavano già pignorati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 557/2013, instaurata da Banca MPS e con successivo intervento di IA UD S.p.A., per cui gli stessi non potevano dirsi sottratti alla garanzia dei creditori.
Si costituiva il quale contestava la fondatezza della domanda, Controparte_2
rilevando in particolare la carenza di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 3664/2024, pubblicata l'11/07/2024, il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda ex art. 2901 c.c., dichiarando la inefficacia nei confronti dell , dell'atto di destinazione per fini meritevoli di Controparte_1
tutela ex art. 2645 ter mediante costituzione di trust 18.12.2013, rep.72219/33117° rogito Notaio trascritto in data 16.1.2014presso la CC.RR. II di Salerno Persona_1
RG.1529 RP.1307 con il quale sono statti conferiti:
a) la piena proprietà di appezzamenti di terreni siti nel Comune di Serre e censiti. FG
37 mapp59; FG35 mapp.41; FG 37 mapp.41; FG35 mapp265,266,267; FG37 mapp190; FG35 mapp56, 164; FG37 mapp52, 542,543,544,545,546,547,40;
b) la piena proprietà di appezzamenti di terreni siti nel Comune di Altavilla Silentina
(SA) e censiti: FG e 101 (ora CodiceFiscale_1
); c) Quota di ½ di CodiceFiscale_2
proprietà di appezzamenti di terreni siti nel Comune di Altavilla Silentina (SA) censiti al fg. 17 mapp. 970 e 959; ha, poi, condannato i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore dell'attrice le spese processuali, che liquida in € 2.556,00 per esborsi ed € 11.229,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e
CPA, con ordine al Conservatore dei R.R. II. competente per territorio di trascrivere la pronunzia, con esonero da ogni responsabilità
Avverso tale decisione hanno proposto appello , Parte_1 Parte_3 [...]
e chiedendone la riforma, con il favore delle spese, Parte_2 Parte_4
deducendo a motivi:
1) L'omessa o erronea motivazione circa il presupposto soggettivo della scientia damni ex art. 2901 c.c., avendo il Tribunale ritenuto integrato il presupposto soggettivo della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore senza un adeguato accertamento in fatto, deducendo che la motivazione del Tribunale si limita a valorizzare la natura gratuita dell'atto e la consistenza dei debiti erariali, senza considerare che al momento dell'atto, i beni erano già pignorati e sottoposti a procedura esecutiva RGE 557/2013 e che il trust venne stipulato con espressa menzione del vincolo preesistente, come da art. 5 del rogito;
che, inoltre, l'azione esecutiva promossa da IA UD era stata dichiarata improcedibile nel 2016 per inerzia dell'ente procedente;
2) L'omessa valutazione dei documenti e l'omessa regolare costituzione delle parti, avendo il Tribunale, in motivazione della sentenza impugnata, nulla evidenziato in ordine agli elementi di prova offerti dall in riferimento CP_1
alla domanda proposta, disattendo il corretto criterio di riparto dell'onere probatorio in tema di azione revocatoria ordinaria, imputando agli appellanti la mancata dimostrazione della insussistenza del pregiudizio e della consapevolezza.
Si costituiva l chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione. Si costituiva , il quale aderiva alle eccezioni sollevate dagli Controparte_2
appellanti.
Si costituiva , la quale chiedeva la nullità della sentenza e del Controparte_3
giudizio di primo grado per inesistenza e/o nullità della notificazione dell'atto di citazione.
All'udienza del 4 giugno 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata alla decisone del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccepita nullità della sentenza per mancata regolare notifica a deve rilevarsene la infondatezza. Controparte_3
Dagli atti emerge la regolarità della notifica.
Peraltro, deve rilevarsi che quale beneficiaria del trust non è Controparte_3
litisconsorte necessaria.
Sul punto, giova premettere che, in virtù di consolidato orientamento giurisprudenziale, poiché l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie, nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l'atto di dotazione patrimoniale del “trust”, il “Trustee” è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non già quale legale rappresentante, bensì come soggetto che dispone del diritto, sia pure in funzione della realizzazione del programma stabilito nell'atto istitutivo dal disponente a vantaggio dei beneficiari
( Cassazione civile, sez. VI, 26/05/2020, n. 9648).
Consegue, quindi, che nell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto l'atto di dotazione di un bene in “trust” il beneficiario è litisconsorte necessario soltanto nel caso in cui tale atto sia stato posto in essere a titolo oneroso, dal momento che, solo in questa ipotesi, lo stato soggettivo del terzo rileva quale elemento costitutivo della fattispecie (Cassazione civile, sez. III, 29/05/2018, n. 13388). Deve, pertanto, escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al Trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi (Cass. 3 agosto 2017, n.
19376).
Ciò posto, nel merito, rileva la Corte che l'appello non è fondato.
Gli appellanti, con il primo motivo, censurano la sentenza che ha erroneamente ritenuto integrata la condizione soggettiva prevista dall'art. 2901, primo comma, n. 1
c.c., secondo cui è necessario che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, rilevando che i beni immobili erano già sottoposti a pignoramento e che di tale circostanza era stata data contezza nell'atto, dovendosi, quindi, escludere ogni intento fraudolento.
Al riguardo, deducono gli appellanti che alla data del rogito notarile di costituzione del trust, 18.12.2013, i beni immobili erano già stati sottoposti a pignoramento da parte di MPS, 06.8.2013, e ciò era noto e dichiarato nell'atto stesso;
che, inoltre,
l' (già IA) era intervenuta nella procedura Controparte_1
esecutiva R.G.E. 557/2013, e si era surrogata al creditore procedente, ottenendo che il
Giudice dell'Esecuzione disponesse la sospensione del processo ex art. 624-bis c.p.c.; che, solo successivamente, l'inerzia dell'agente della riscossione ha determinato la declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva ex art. 187-bis disp. att.
c.p.c. (decreto del G.E. del 20.12.2016).
I rilevi non sono condivisibili.
Invero, per costante giurisprudenza, il creditore è legittimato ad esercitare l'azione revocatoria purché dimostri di avere interesse ad impedire ogni alterazione del patrimonio del debitore che possa rendere impossibile o più difficile la soddisfazione del credito, e, pertanto, il relativo accertamento resta presupposto indefettibile di tale azione;
addirittura, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale, senza alcuna necessità che questo sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziaria.
E' noto, infatti, che in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito, e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr. Cass. Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
Inoltre, giova ricordare che, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con tale azione non è soggetto a sospensione necessaria, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del
18/05/2004; n. 5246 del 10/03/2006; Sentenza n.16722 del 17/07/2009; n. 11573 del
14/05/2013; n. 2673 del 10/02/2016; Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019) È sufficiente, quindi, anche la semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (v. Cass. n. 20002/2008 e precedenti ivi richiamati: Cass. n. 2748/2005;
Cass. n. 11471/2003; Cass. n. 3981/2003; Cass. n. 12678/2001; Cass. n. 12144/1999;
v. anche Cass. n. 11755/2018), non essendo necessario, per l'accoglimento dell'azione revocatoria, dare compiuta prova della fondatezza del credito vantato.
Di tali principi, qui condivisi, ne ha fatto corretta applicazione il Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che la pretesa creditoria dell' non Controparte_1
appariva pretestuosa, avendo prodotto le cartelle di pagamento che si riferivano a debiti precedenti alla data di stipula dell'atto, e, quindi, ad un periodo anteriore all'istituzione del Trust, quale atto da ritenersi a titolo gratuito ai fini dell'azione revocatoria, in quanto idoneo a costituire un patrimonio separato finalizzato a modificare in senso lesivo la garanzia patrimoniale del debitore.
La produzione documentale delle cartelle/avvisi di pagamento dimostra l'esistenza di un credito nei confronti dell della somma pari a €. 734.847,84 a titolo di CP_1
imposte, contributi e sanzioni oltre interessi, spese e accessori.
Sul punto, giova premettere che i presupposti per l'esercizio vittorioso dell'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., sono l'esistenza del credito, la sussistenza di un atto di disposizione patrimoniale che crei il cd. “eventus damni” in combinato con la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, scientia o consilium fraudis.
Invero, l'azione revocatoria mira a rendere inefficace nei confronti del creditore l'atto dispositivo compiuto del debitore in pregiudizio delle sue ragioni, purché ricorrano l'eventus damni, ovvero la diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, e la scientia damni, cioè la consapevolezza del pregiudizio, che, in caso di atti a titolo gratuito, è richiesta solo in capo al debitore. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti l'eventus damni e la scientia fraudis in relazione all'atto istitutivo del trust “MAYA” del 18.12.2013, sul presupposto che i beni conferiti nel trust fossero sottratti alla garanzia patrimoniale dei creditori.
Il pregiudizio arrecato ai creditori sussiste, in quanto l'atto impugnato ha ridotto la garanzia generica ex art. 2740 c.c., mediante la segregazione di beni in un patrimonio separato.
Il requisito dell'eventus damni va, infatti, valutato in concreto, avuto riguardo all'effettiva diminuzione della possibilità di soddisfacimento del creditore (cfr. Cass. civ. 2548/2016).
Quanto alla scientia fraudis, essa richiede la prova della consapevolezza da parte del disponente del pregiudizio arrecato ai creditori.
Nel caso in esame, l'atto istitutivo del Trust nel quale sono confluiti gli unici beni di cui era titolare il debitore, ha mutato qualitativamente e quantitativamente il suo patrimonio, con effetto di sottrarli all'esecuzione forzata, a beneficio dei fratelli, delle cognate e dei figli.
Quando l'atto dispositivo è compiuto a favore di un parente stretto, la giurisprudenza presume la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo: “In caso di atto dispositivo a favore di coniuge o figlio, la consapevolezza dell'eventus damni si presume ai sensi dell'art. 2727 c.c.” (cfr. Cass. civ. Sez. III, 26 01.2017 n.2046; Cass.
Civ., Sez. I, 30.06.2020, n. 13165).
Pertanto, la decisione del Tribunale è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, nell'ipotesi di atto di disposizione a titolo gratuito, compiuto dal debitore successivamente all'insorgenza del credito, unica condizione per il suo esercizio e, per considerare provato il requisito soggettivo della scientia damni, è la semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.
Quindi, come correttamente rilevato dal Tribunale, la costituzione del Trust
“MAYA”, intervenuta dopo l'insorgere del credito, integra atto potenzialmente pregiudizievole, a titolo gratuito, per il quale non è richiesta la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
n.28146/2023).
La costituzione del trust “Maya” ha, infatti, determinato l'effettivo spossessamento del disponente e la segregazione del patrimonio a favore del Trustee.
Tale effetto ha reso più difficile, se non impossibile, l'esecuzione individuale del credito, come confermato dalla successiva dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva per mancata cooperazione del debitore e mancata attuazione dei provvedimenti cautelari da parte del Trustee.
In giurisprudenza si afferma che “l'atto che sottrarre il bene aggredibile alla garanzia del credito integra l'eventus damni, ancorché il creditore abbia precedentemente promosso azioni esecutive, ove tali azioni si rivelino infruttuose per effetto dell'atto dispositivo” (cfr. Cass. civ., sez. I, 30.03.2022, n. 10289).
Il motivo è, quindi, infondato.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano un'asserita violazione dell'art. 2697
c.c., sostenendo che gravava sull'attrice la prova della consapevolezza del danno e del pregiudizio.
L ha allegato e provato documentalmente la sussistenza del credito, il CP_1
carattere gratuito dell'atto e il contesto di difficoltà finanziaria del disponente.
Tali circostanze, valutate unitariamente, legittimano l'accoglimento dell'azione revocatoria. Giova premettere, che l'onere della prova gravante sull'attore in revocatoria attiene all'esistenza del credito, all'atto dispositivo e al danno arrecato, e, una volta allegato il carattere gratuito dell'atto e la situazione debitoria del disponente, spetta a quest'ultimo provare la capienza del proprio patrimonio residuo. (Cass. civ. sez. III,
n. 19207/2018; Cass. civ. sez.III, n. 25857/2020).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
La condanna degli appellanti alle spese del presente grado, in favore della e al CP_1
doppio del contributo consegue alla soccombenza, dovendosi compensare quelle relative agli appellati e Controparte_2 Controparte_3
P.M.Q.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
sentenza del Tribunale di Salerno n. 5130/2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell che liquida in €. Controparte_1
13.078,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario in misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, dichiarando compensate quelle con gli altri appellati.
Da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 02 settembre 2025 Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano