CA
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/06/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, che con provvedimento in data 28.5.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 17.6.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 355/2023, e vertente tra:
e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Siciliano
-Appellanti-
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Santarsiero Controparte_1
-Appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 62/2023, pubblicata il 23.1.2023, il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- Rigetta la domanda attorea;
- Compensa le spese del giudizio. Con atto di citazione notificato il 13.7.2023, e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la sentenza di cui sopra.
[...]
Con comparsa depositata il 19.12.2023, si è costituito per resistere al gravame. Controparte_1
Né all'udienza del 27.5.2025, né all'udienza del 17.6.2025 -entrambe svoltesi nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., norma applicabile a far data dal 1.1.2023, ai sensi dell'art. 35 comma 2 D. Lgs. 149/2022- alcuna delle parti depositava note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 355/2023, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, che con provvedimento in data 28.5.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 17.6.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 355/2023, e vertente tra:
e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Siciliano
-Appellanti-
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Santarsiero Controparte_1
-Appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 62/2023, pubblicata il 23.1.2023, il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- Rigetta la domanda attorea;
- Compensa le spese del giudizio. Con atto di citazione notificato il 13.7.2023, e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la sentenza di cui sopra.
[...]
Con comparsa depositata il 19.12.2023, si è costituito per resistere al gravame. Controparte_1
Né all'udienza del 27.5.2025, né all'udienza del 17.6.2025 -entrambe svoltesi nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., norma applicabile a far data dal 1.1.2023, ai sensi dell'art. 35 comma 2 D. Lgs. 149/2022- alcuna delle parti depositava note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 355/2023, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta