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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: contratto bancario nella causa iscritta al n. 120 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1
Cagliari, nella Via Sonnino n. 37, presso lo studio dell'avv. Ignazio Ballai che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale a margine del ricorso ex
702 bis cpc del 30.01.2020; ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 28 marzo 2022 comunicata con nota in pari data prot. n.
01153/2022;
APPELLANTE
CONTRO con sede in Firenze, c.f./P.Iva Controparte_1
iscritta all'Albo delle banche al n. 5396, iscritta all'Albo dei P.IVA_1
Gruppi Bancari al n. 3115.3 come Findomestic Gruppo, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico
[...]
in persona dell'Amministratore Controparte_2
Delegato e legale rappresentante Dott. rappresentata e Controparte_3
difesa dall'Avv. Sandro Barcali di Firenze, giusta procura generale alle liti conferitagli per atto autenticato dal Notaio di Firenze il Persona_1
21/09/10 – rep. 74474 nonché, anche disgiuntamente, dall'Avv. Massimo Macciotta, giusta procura generale alle liti conferitagli per atto autenticato dal
Notaio di Firenze il 05/05/2010 – rep. 73573, elettivamente Persona_1
domiciliata presso lo studio del secondo in Cagliari, via San Lucifero n. 90;
APPELLATA
All'udienza del 21 giugno 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“- in via preliminare, in quanto indispensabile ai sensi dell'art. 702 quater comma 3, accogliere l'istanza di nomina CTU quale mezzo probatorio, al fine di dare risposta ai seguenti quesiti:
a. riscontri il CTU il regime degli interessi del contratto di finanziamento n.
012187281 stipulato dal sig. in data 29.05.2008 con la Pt_1 CP_1
[...]
b. nel caso si rilevi un interesse di tipo composto, determini il CTU il raffronto con l'interesse convertito semplice;
c. Accerti il CTU se il tasso sia usurario rispetto alla soglia prevista per il periodo di sottoscrizione del contratto;
- per l'effetto, in accoglimento dell'appello, per i motivi di cui in espositiva, riformare l'ordinanza ex 702 ter c.pc. del 24.02.2022, rg 656/2020 repert.
495/2022, comunicata il 24.02.2022 e, pertanto:
- dichiarare che nessun interesse è dovuto in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c.;
- accertare e dichiarare un credito a favore dell'appellante pari a Pt_1
25.015,19 euro o alla differente somma che si ritenga ad esito della CTU e, per l'effetto, condannare la alla restituzione di detta Controparte_1
somma;
- con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“L'Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza, voglia:
- in via preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto dell'art. 342 c.p.c. e per violazione dell'art. 163
c.p.c. e comunque per manifesta infondatezza;
- nel merito richiamate ad ogni fine utile le conclusioni formulate dalla convenuta in primo grado, respingere l'appello proposto dalla Sig.ra Pt_1
in quanto infondato in fatto e diritto, con integrale conferma
[...] dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Cagliari emessa il
22/02/2022 nel procedimento n.656/2020 RG nonché tutte le domande dalla stessa formulate anche in primo grado in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Cagliari premesso: Parte_1
- di aver contratto il 29 maggio 2008 un contratto di prestito personale n.012187281 per l'importo di euro 40.250,00, convenendo il tasso di interesse nominale nella misura annua dell'11.95% e prevedendo il rimborso del finanziamento in 120 rate mensili costanti, con piano di rimborso alla francese, di importo pari a euro 591,10 cadauna con decorrenza dal 20 giugno
2008 e fino al 20 maggio 2018;
- che, sulla base della perizia di parte allegata, era emerso che il tasso globale dell'operazione era superiore al tasso soglia pari al 10,260%, in quanto il professionista aveva rilevato un T.E.G. pari al 22,985%;
- di avere estinto anticipatamente il prestito il 20 gennaio 2013 e di vantare un credito confronti dell'istituto di credito pari ad euro 25.015,19, in quanto, stante la sua usurarietà, il finanziamento si convertiva in un mutuo a titolo gratuito;
- che in ogni caso era stato violato l'art. 121 lett. e) D.Lgs. n.385/1993 in quanto il TAEG effettivo dell'operazione era superiore a quello indicato in contratto, dovendo pertanto applicarsi il tasso sostitutivo ex art. 125 bis comma 7 TUB;
ha convenuto in giudizio la per veder accertare e Controparte_1 dichiarare l'usurarietà del contratto di finanziamento del 29 maggio 2008 e, per l'effetto, veder dichiarare ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c., che nessun interesse era dovuto con conseguente condanna della controparte al pagamento della somma di euro 25.015,19 in restituzione di quanto indebitamente corrisposto. Costituitasi in giudizio la con ordinanza ex Controparte_1
art. 702 bis c.p.c. il Tribunale ha rigettato le domande del ricorrente che ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, con revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando:
a) che il tasso soglia relativo ai finanziamenti personali nel secondo trimestre
2008 fosse pari al 15,27% e non al 10,26% come sostenuto dal talché Pt_1
il tasso previsto per la determinazione degli interessi corrispettivi era ad esso nettamente inferiore;
b) che era privo di fondamento l'assunto di sommare il tasso previsto per gli interessi corrispettivi al tasso previsto per gli interessi moratori;
c) che il non aveva né allegato né dimostrato di aver corrisposto somme Pt_1
a titolo di interessi di mora, talché non poteva comunque utilmente invocare la disciplina dettata all'art. 1815 comma 2 c.c. per ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di interessi corrispettivi;
d) l'erronea indicazione dell' non comportava l'applicazione della Pt_2 disposizione di cui all'art. 117 sesto comma TUB;
e) l'inapplicabilità della disciplina dettata agli artt. 121 ss. TUB.
Con atto di citazione notificato il 23 marzo 2022 propone appello
. Costituitasi in giudizio la Parte_1 Controparte_1 all'udienza del 21 giugno 2024, la causa è stata tenuta a decisione con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, essendo l'atto introduttivo del giudizio pienamente rispettoso dei principi sanciti dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 36481/2022: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Primo motivo di appello Violazione degli artt. 702 ter commi 3 e 5 e 112
c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione censura Parte_1
l'ordinanza per non aver il giudice convertito il giudizio da sommario ad ordinario, concedendo i termini di cui all'art. 183 c.p.c., da lui espressamente richiesti nelle proprie note di trattazione scritta per la prima udienza, per una più completa istruzione della causa, facendo malgoverno del potere di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 702 ter c.p.c. e pronunciando un provvedimento carente di motivazione ed incoerente.
In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che il giudizio non poteva essere istruito con una istruzione sommaria, considerato che egli aveva chiesto un accertamento sulla produzione documentale, a supporto della quale aveva allegato una perizia di parte, di talché aveva totalmente omesso l'accertamento richiesto con il proprio ricorso da esso appellante.
Avendo prodotto il contratto di finanziamento e avendo domandato l'accertamento del tasso di interesse ai fini di verificare il superamento del tasso soglia, il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito al fine di svolgere l'adeguata istruzione, anche d'ufficio, necessaria per accertare la verità fattuale, in ossequio al disposto di cui all'art. 112 c.p.c. senza peraltro rendere edotto alle parti delle ragioni per le quali aveva ritenuto di non procedere alla necessaria istruzione, stante il contratto di finanziamento prodotto rispetto al quale avrebbero dovuto essere compiuti gli accertamenti richiesti.
Secondo motivo di appello Ammissione in appello della CTU
Con il secondo motivo d'appello ribadisce la necessità Parte_1 che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio quale mezzo indispensabile a corroborare la propria tesi, richiamando la sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10790/2017 riguardo alla nozione dell'indispensabilità della consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la sussistenza di tassi bancari non conformi alla legge del finanziamento concessogli, dovendo a tal fine essere valutati tutti gli elementi ricavabili da un'analisi approfondita delle condizioni del contratto ad opera di un esperto. In altre parole, con la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio il giudice avrebbe dovuto verificare se il tasso indicato in contratto fosse quello effettivamente applicato ovvero “avrebbe dovuto effettivamente accertare quanto dichiarato in contratto, e non dare per scontati tali elementi ai fini della sua decisione, in mancanza peraltro di una qualsiasi parvenza di motivazione”.
Terzo motivo di appello Nel merito dell'accertamento del tasso di interesse
Con il terzo motivo d'appello deduce che l'interesse Parte_1 indicato in contratto, pari all'11,95% non rappresentava il costo effettivo del finanziamento a causa degli ulteriori oneri accessori diretti ed impliciti nonché che il piano di ammortamento del finanziamento era calcolato con un regime di capitalizzazione composta anziché semplice.
Premesso che la rata, applicando un piano di ammortamento con interesse semplice, sarebbe stata pari ad euro 466,91, mentre con il tasso composto previsto era pari ad euro 591,10, “rideterminando il TEG con inclusione del costo implicito calcolato sul differenziale scaturito dal minore importo della rata in applicazione del regime di interesse semplice, si riscontra il superamento del tasso soglia usura pro tempore vigente al momento della pattuizione del contratto.”, risultando il TEG così ricalcolato pari a 20,704%, ovvero superiore al tasso soglia del tempo della conclusione del contratto pari a 15,270%.
Stante l'usurarietà degli interessi, gli stessi non erano dovuti ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c. e il finanziamento doveva ritenersi gratuito.
L'appello è infondato.
Premesso che “La verifica della compatibilità tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. e fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio, tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione” (Cass., n. 6563/2017), “Deve essere, peraltro, rilevato che l'istruttoria semplificata che legittima il ricorso al procedimento sommario di cognizione non necessariamente presuppone che la causa sia matura per la decisione di merito allo stato degli atti, ossia che la lite possa essere definita su esclusiva base documentale, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova costituendi. Per converso, anche nel rito sommario possono essere articolati mezzi di prova costituendi, la cui assunzione possa avvenire senza eccessive difficoltà qualitative, quantitative
e temporali. E una volta che dette istanze siano state avanzate, nell'ambito di detto procedimento, è lo stesso giudice a determinare le modalità attraverso le quali procedere all'istruzione, omettendo ogni formalità non essenziale al contraddittorio. Qualora ingiustificatamente il giudice di primo grado non le abbia ammesse, ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., esse possono essere disposte nel processo d'appello per superare il carente quadro probatorio che ha propiziato l'emissione dell'ordinanza gravata”. (Cass., n.
14734/2022).
La questione posta con i primi due motivi di appello si risolve, pertanto, nella valutazione da parte di questa Corte dell'istanza con la quale l'appellante chiede che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Infatti, seppure egli si lamenti genericamente del mancato mutamento del rito e della mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. per la formulazione di istanze istruttorie, in realtà la doglianza riguarda soltanto la mancata disposizione di un accertamento tecnico, non essendo state avanzate ulteriori istanze istruttorie.
La Corte ritiene di rigettare tale istanza.
Con riguardo all'assunto sviluppato nell'atto di appello, in disparte ogni valutazione sulla sua tardività, secondo cui la Controparte_1
non avrebbe applicato nel corso del rapporto le clausole contrattuali pattuite,
l'istanza ha natura esplorativa, non avendo il allegato per quali voci Pt_1
sarebbe ravvisabile tale scostamento.
Nel giudizio di primo grado il ricorso è stato proposto allegando l'usura degli interessi moratori.
Il richiamo alla consulenza tecnica di parte prodotta, nella quale è stato applicato per il calcolo del TEG finale, di cui si è affermata la superiorità al tasso soglia, la maggiorazione di mora per ritardato adempimento, nonché la lettura della prima nota metodologica [1) in merito agli interessi moratori], non consente dubbi al riguardo. Se così è, non sussiste alcun interesse del di veder accertare Pt_1
l'asserita usurarietà dell'interesse moratorio, essendosi il rapporto estinto anticipatamente nel 2013, non avendoli egli mai corrisposti (così come affermato senza censura dal primo giudice) ed essendo ormai certo che nel futuro non potrebbe essere applicato a suo carico alcun interesse moratorio.
Si richiama Cass., n. 1818/2021: “In tema di mutuo, la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori, allorché manchino i presupposti della mora per avere
l'obbligato adempiuto al pagamento di tutti i ratei, di modo che possa escludersi che possano trovare applicazione detti interessi”. (Conforme
Cass., S.U., n. 19597/2020).
Rimane assorbita la questione degli effetti dell'usurarietà seppure, per amor del vero, deve affermarsi l'infondatezza dell'assunto sostenuto dall'appellante secondo cui non sarebbero dovuti interessi, dovendosi configurare la gratuità del mutuo. Infatti all'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1,
c.c. (così Cass., S.U. n. 19597/2020).
Nel presente giudizio d'impugnazione il sembra lamentare Pt_1
l'usurarietà degli interessi corrispettivi per effetto dell'applicazione dell'ammortamento alla francese ovvero per effetto dell'applicazione di un interesse composto che determinerebbe un costo implicito calcolato sul differenziale scaturito dal minore importo della rata in applicazione del regime di interesse semplice, da computare nel calcolo del TEG. Si legge nell'atto d'appello che applicando tali principi il TEG sarebbe pari al
20,704%, superiore al tasso soglia.
In disparte ogni questione sull'ammissibilità di tale nuova allegazione, deve rilevarsi che, come eccepito nella comparsa di costituzione dalla parte appellata, l'unica perizia depositata, che è quella allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non ha assolutamente preso in considerazione gli argomenti esposti dall'appellante talché non è dato assolutamente capire con quale conteggio esso sia addivenuto ad indicare un
TEG del 20,704%. Peraltro nella comparsa conclusionale l'appellante non fa nessun riferimento alla mancanza di correlazione tra la relazione di parte e le argomentazioni sviluppate nell'atto introduttivo del presente giudizio, evidenziate dalla parte appellata.
Al contrario, nella consulenza tecnica di parte depositata in primo grado il T.E.G. con riferimento agli interessi corrispettivi, tenuto conto del costo degli oneri accessori è indicato (pag. 5) nel 14,985%, sicuramente entro soglia.
Ora è di tutta evidenza che a fronte del mancato superamento del tasso soglia accertato dal proprio consulente di parte in una perizia agli atti e richiamata nei propri atti difensivi, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta a fronte di una diversa allegazione, peraltro generica, del suo superamento, del tutto sfornita di elementi oggettivi a sostegno, verrebbe ad assumere una inammissibile natura esplorativa per essere diretta a contraddire le stesse allegazioni dell'appellante supportate da un accertamento tecnico.
Non pare fuor d'opera ricordare che
“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass., n. 8498/2025) (la sottolineatura è dell'Ufficio).
Alla luce delle esposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato non avendo il offerto la prova dell'asserita usurarietà degli interessi Pt_1
applicati dalla parte appellata nel contratto di finanziamento per cui è causa, peraltro assai confusamente allegata negli atti difensivi dei due gradi del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate applicando i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale correlati allo scaglione euro 5201,00 - euro 26.000,00, nessun compenso riconoscendosi per la fase di trattazione in quanto non tenutasi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado Parte_1
del giudizio in favore di spese che liquida in euro Controparte_4
3.966,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 5 giugno 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru