Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 02/03/2026, n. 3903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3903 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03903/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02893/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2893 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Romanucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RI IA DO in Roma, via Velletri 24;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria
del diritto del minore all'attribuzione urgente, per l'a.s. in corso 2022-2023, della copertura integrale delle ore curricolari tramite docenza di sostegno con rapporto 1 a 1, quale necessità certificata dalla Diagnosi Funzionale del 23/9/2022 (doc.1); o comunque, in rigoroso subordine, del diritto a usufruire di un insegnante di sostegno secondo le effettive esigenze educative correlate al suo status di disabilità grave, certificata, riconosciuta e incontestata;
nonché per la contestuale condanna/declaratoria dell'obbligo delle PP.AA. convenute
a predisporre celermente la necessaria organizzazione scolastica onde assicurare al ricorrente l'assegnazione delle ore di sostegno a completamento dell'orario scolastico, sin d'ora con assegnazione di un termine per l'ottemperanza e con nomina di un Commissario ad acta in caso di inottemperanza;
e per l’annullamento:
del PEI a.s. 2022-2023 dell'ISC DO NI (doc.2), attributivo di 16 ore di sostegno, come integrato dalla successiva nota della Dirigente Scolastica del 30/11/2022 (doc.3), dalla quale si evince l'attribuzione di ulteriori 3 ore di sostegno per l'anno 2022/2023, per un totale di 19 ore su 27 ore curricolari; nonché annullamento dell'eventuale presupposto provvedimento, non conosciuto, dell'Ufficio Scolastico competente per territorio e di ogni ulteriore atto presupposto o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
del Decreto interministeriale MIUR- MEF n. 182 del 29.12.2020, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66" e dei relativi allegati e in particolare: dell'allegato B) - Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D. Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche; dell'allegato C) - Scheda per l'individuazione del Debito di funzionamento; dell'allegato C1) - Tabella Fabbisogno Risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza; del modello di PEI per la scuola primaria; e di ogni ulteriore atto presupposto, precedente, conseguente e/o connesso, ancorché non conosciuto;
nonché per il risarcimento del danno in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa AN ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno chiesto al Tribunale adito: la “ declaratoria del diritto del minore all’attribuzione urgente, per l’a.s. in corso 2022-2023, della copertura integrale delle ore curricolari tramite docenza di sostegno con rapporto 1 a 1, quale necessità certificata dalla Diagnosi Funzionale del 23/9/2022 ”; la “ condanna/declaratoria dell’obbligo delle PP.AA. convenute a predisporre celermente la necessaria organizzazione scolastica onde assicurare al ricorrente l’assegnazione delle ore di sostegno a completamento dell’orario scolastico, sin d’ora con assegnazione di un termine per l’ottemperanza e con nomina di un Commissario ad acta in caso di inottemperanza ”; l’ “ annullamento del PEI a.s. 2022-2023 dell’ISC DO NI (doc.2), attributivo di 16 ore di sostegno, come integrato dalla successiva nota della Dirigente Scolastica del 30/11/2022 (doc.3), dalla quale si evince l’attribuzione di ulteriori 3 ore di sostegno per l'anno 2022/2023, per un totale di 19 ore su 27 ore curricolari ”; l’ “ annullamento dell’eventuale presupposto provvedimento, non conosciuto, dell'Ufficio Scolastico competente per territorio e di ogni ulteriore atto presupposto o comunque connesso, ancorché non conosciuto ”; l’ “ annullamento, quale atto presupposto, del Decreto interministeriale MIUR- MEF n. 182 del 29.12.2020 ”; il “ risarcimento del danno in via equitativa ”.
Si è costituito il Ministero con memoria di stile.
Con istanza versata in atti in data 4 gennaio 2026, quindi successivamente alla data di assegnazione del fascicolo al relatore, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della controversia, “ sulla premessa che sia le pretese azionate, sia gli atti impugnati (e per conseguenza quelli impugnati quali atti presupposti e connessi) hanno ad oggetto la determinazione delle ore di sostegno dell’anno scolastico 2022-2023 e, conseguentemente, ogni decisione nel merito è divenuta superflua ”.
Alla pubblica udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Alla luce di quanto dichiarato dalla difesa della parte ricorrente il Collegio non può che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
3. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese legali, atteso il contegno processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
OR LI, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
AN ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ZO | OR LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.